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ANAC, 29/4/2020 n. 5
Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020, Concernente l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49

Materia: appalti / disciplina

Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020

Concernente l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 385 del 29 aprile 2020

Premessa

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), ai sensi dell’art. 213, co. 3, lettere c) e d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito Codice dei contratti) ha il potere di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.
Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che investe il nostro Paese, l’Autorità intende formulare una proposta di intervento normativo che definisca il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori con riguardo al pagamento delle prestazioni eseguite.

Il quadro normativo di riferimento

L’attuale quadro normativo di riferimento in materia di sospensione delle attività contrattuali è rappresentato dall’articolo 107 del Codice dei contratti e dagli articoli 10 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»).
In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti normativi sono l’articolo 113-bis del Codice medesimo e l’articolo 14 del citato d.m. n. 49/2018.
Dalle richiamate disposizioni, si ricava che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori. Non è prevista in corrispondenza della sospensione l’emissione di uno Stato avanzamento lavori (SAL), che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 14 del d.m. n. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.
La disciplina previgente al nuovo Codice dei contratti era in parte diversa, in quanto contemplava l’emissione dello stato di avanzamento lavori nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata. Nello specifico, l’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), abrogato con l’entrata in vigore del Codice medesimo, stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione». Tale previsione sembra che sarà riprodotta nel Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del Codice dei contratti pubblici nell’ambito della disciplina inerente alla sospensione dei lavori, ancora in fase di redazione.
Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di tutti i cantieri in corso, una indicazione di tale portata che consente alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.

In considerazione di quanto sopra esposto con riferimento alle disposizioni suindicate

l’Autorità Segnala

l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sopensione delle attività.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2020
Il Segretario, Rosetta Greco

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