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TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 8/1/2021 n. 2
Sulla sospensione dell'ordinanza del PdR Calabria nella parte in cui ha disposto lo svolgimento della dad dal 7 al 15 gennaio 2021 per le attività scolastiche di ogni ordine e grado diverse dalle scuole secondarie di II grado (stat.e parit.) e prof

Materia: sanità / salute
Pubblicato il 08/01/2021

N. 00002/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00023/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria in persona del Presidente f.f. della G.R. Antonino Spirlì - rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Falduto (cf: FLDPLA63L29D976L) dell’Avvocatura Regionale, giusta decreto del Dirigente Generale dell’Avvocatura - elettivamente domiciliata presso la sede regionale dell’Avvocatura in Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Regionale) – (comunicazioni a mezzo fax al n. 0961 857954) – PEC: avvocato6.cz@pec.regione.calabria.it;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Presidente f.f. della Giunta della Regione Calabria n. -OMISSIS-, pubblicata in data 5/1/2021 sul portale della Regione Calabria, nelle parti in cui è stato disposto sull'intero territorio regionale: “dal 7 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle scuole di istruzione e formazionale professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza” (primo punto del dispositivo); e “dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse” (terzo punto del dispositivo), nonché “sia procrastinata al 1° febbraio 2021 la previsione di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 24 dicembre 2020 e dell'art. 1 comma 10 lettera s), disponendo dal 7 fino al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didatti a distanza” (parte motiva dell'ordinanza citata) e di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, nei cui confronti si fa riserva, sin d'ora, di motivi aggiunti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l’ordinanza regionale impugnata dispone, nell’esercizio del potere di cui all’art. 31, comma 3, della legge n.833/78: -che, dal 7 al 31 gennaio 2021, il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e delle Scuole di Istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza; -dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse;

Ritenuto, quanto a quest’ultima misura, doversi concedere la richiesta tutela cautelare monocratica provvisoria atteso che, oltre al profilo di periculum connesso al rilevante pregiudizio a carico del diritto all’istruzione ricadente sui minori compresi nelle fasce di età riconducibili all’istruzione elementare e media -non compensabile col ricorso alla D.A.D.- deve evidenziarsi la sussistenza del “fumus” avuto riguardo:

- all’ius superveniens, prevalente sulle disposizioni dell’ordinanza regionale impugnata, costituito dall’art. 4 (progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza) del Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n.1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), in vigore dal 6 gennaio 2021, con il quale il Governo, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza e di una valutazione attuale del rischio sanitario a livello nazionale, oltre a disciplinare al comma 1 l’attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dispone, al comma successivo, per tutte le altre diverse istituzioni scolastiche che resti <<fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal DPCM del 3/12/20>> che come è noto, all’art. 3 (ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) garantisce il funzionamento della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e per il primo anno della scuola media con la conseguenza che a fortiori in uno scenario quale quello attuale, giudicato nell’atto impugnato <<compatibile con uno scenario di tipo 2>>, tali istituzioni scolastiche comprese le classi di seconda e terza media possono effettuare didattica in presenza;

- come già chiarito nelle sentenze di questo TAR nn.2075/20 e 2077/20 l’intervento statale, tanto più se mediante adozione di norme giuridiche di rango primario, volto a fronteggiare l’epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti e cioè quello alla salute, all’istruzione e quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità che peraltro, come ammesso dello stesso atto impugnato (pagg. 4 e 5), non vede la scuola come luogo al cui interno esista un forte rischio di contagio;

-di tanto sembra fornire conferma il Rapporto ISS COVID-19 n.63/20 (Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS CoV-2: la situazione in Italia) allegato al ricorso, la cui tabella 2 (“Numero focolai attivi di Covid 19 di probabile origine scolastica per settimana e per regione, 31 agosto-27 dicembre 2020”) dalla quale si evince il dato di ZERO focolai attivi in Calabria nelle settimane comprese fra il 16/11/20 e il 27/12/20 ancorchè con decreto cautelare n.609/20 del 23/11/20 del sottoscritto Presidente fosse stata sospesa la prima Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della Regione Calabria del 14 novembre 2020;

- pertanto la derogabilità in senso più restrittivo delle disposizioni statali richiamata nell’atto impugnato -in disparte la circostanza che, ove anche la Calabria rientrasse nella cd. zona rossa, proprio in virtù di dette disposizioni, opererebbe il ripristino della D.A.D. per le classi seconde e terze delle scuole medie inferiori- deve comunque basarsi sui principi già enunciati nella citata giurisprudenza di questa sezione inerenti l’istruttoria procedimentale posta a base di essi e, sotto questo profilo, nell’ordinanza sembra mancare non solo una valutazione orientata ad una selezione di porzioni di territorio regionale più interessate dall’incremento dei contagi anziché ad una chiusura uniforme della didattica in presenza, ma neppure sembra tenersi conto del fatto che le problematiche legate al trasporto scolastico, per le fasce di età riferite alle istituzioni scolastiche diverse dalle superiori, appaiono di minore entità e maggiormente gestibili rispetto a quelle della popolazione studentesca di età compresa fra i 14 e i 18 anni di età (cfr. pagg. 16 e 17 sentenza TAR Catanzaro n.2075/20);

-in ogni caso, quanto alla temuta <<movimentazione delle persone>> che deriverebbe dalla ripresa delle attività scolastiche (anche in questo caso di minore portata se riferito al personale docente e non docente) considerato l’attuale condizione di zona gialla della Calabria, non sembra che il provvedimento regionale impugnato abbia considerato -in un’ottica di proporzionalità e di presa d’atto della innegabile gerarchia di rilevanza degli ambiti della vita sociale ed economica attualmente attivi e praticabili dalle persone- tutte le altre forme di movimentazione, degli adulti e non solo, il cui svolgimento può costituire fattore incentivante il rialzo della curva epidemica e su cui sarebbe teoricamente possibile intervenire più restrittivamente in tal modo incidendo meno sul delicato settore dell’istruzione;

Ritenuto invece, in relazione alla misura adottata al punto 1 del dispositivo dell’atto impugnato, doversi respingere la proposta domanda di misure cautelari monocratiche provvisorie avuto riguardo alla necessità d’una comparazione fra gli interessi pubblici in conflitto che veda prevalere, per il mese in corso, l’esigenza di contenimento del rialzo epidemico in atto sottolineata dalla Regione tenuto conto:

-del prevedibile maggior impatto che il rientro alla didattica in presenza nelle scuole e istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e dell’istruzione e formazione professionale, sia pure nella misura del 50% contemplata dal comma 1 dell’art.4 del sopramenzionato D.L., comporta nei termini paventati dalla Regione Calabria sotto il profilo della circolazione delle persone a vario titolo coinvolte nel servizio scolastico;

-al maggior grado di consapevolezza e attitudine all’uso delle tecnologie implicate nella didattica a distanza appannaggio degli studenti frequentanti gli istituti in questione.


P.Q.M.

In parte accoglie e in parte rigetta la domanda di misure cautelari monocratiche provvisorie nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 8 gennaio 2021.






  Il Presidente
  Giancarlo Pennetti





IL SEGRETARIO

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