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Consiglio di Stato, Sez. III, 2/4/2021 n. 1804
Non va sospeso l'obbligo generalizzato di uso della mascherina per gli studenti tra i 6 e i 12 anni, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani.

Non va sospeso l'obbligo generalizzato di uso della mascherina per gli studenti tra i 6 e i 12 anni, in quanto non si caratterizza per la "manifesta irragionevolezza" che, sola, consentirebbe al giudice amministrativo un intervento inibitorio. A fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti, infatti, esistono altre documentazioni scientifiche, e in particolare gli studi posti a base delle censurate valutazioni del C.T.S., da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell'uso della mascherina, e ciò viene ritenuto sufficiente a disporne l'uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani.

Materia: sanità / salute
Pubblicato il 02/04/2021

N. 01804/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03099/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2021, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- quali genitori esercenti la patria potestà sui figli minori, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi e Sara Forasassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’utilizzo delle mascherine sui minori di età superiore ai sei anni;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che gli appellanti, con articolati richiami a letteratura scientifica a loro avviso rilevante, contestano l’obbligo generalizzato di uso della mascherina per i loro figli, scolari di età inferiore a 12 anni, senza che nella fattispecie rilevi il caso - già affrontato dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato - di bambini con problemi respiratori o che abbiano evidenziato segni di affaticamento connessi all’uso della mascherina in classe;

Rilevato che a fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti, che questo Giudice ha certo valutato anche nella presente sede di delibazione sommaria, esistono altre documentazioni scientifiche, e in particolare gli studi posti a base delle censurate valutazioni del C.T.S. e conseguentemente dei decreti impugnati, da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell’uso della mascherina, e ciò viene ritenuto sufficiente a disporne l’uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani;

Considerato, ma ciò evidentemente rientra nell’ambito delle decisioni amministrative su cui il Giudice può esprimere semmai una valutazione di ragionevolezza, che non risulta adottata, né a livello di governo territoriale né a livello scolastico, alcuna prescrizione volta a dotare ciascuna classe almeno di un saturimetro, apparecchio assai economico e semplice da usare per qualunque maestro, onde eventualmente segnalare immediatamente casi di scarsa ossigenazione del sangue;

Rilevato che, in tali circostanze, nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contestato non si caratterizza per la “manifesta irragionevolezza” che, sola, consentirebbe a questo Giudice un intervento inibitorio; nella sostanza, invece, gli appellanti chiederebbero in questa sede che il Giudice valuti, con scelta preferenziale tra due motivate opinioni scientifiche, quella da loro propugnata; ciò comporterebbe la inammissibile surroga giurisdizionale rispetto alle decisioni di cui il Governo si assume per intero tutta la responsabilità;


P.Q.M.

respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i minori interessati.

Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2021.






  Il Presidente
  Franco Frattini





IL SEGRETARIO

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