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TAR Toscana, Sez. I, 21/4/2021 n. 557
Deve essere considerato incaricato di pubblico servizio il gestore di una piattaforma telematica di gara

E' legittima l'esclusione dalla gara su piattaforma telematica di un partecipante, che pur avendo regolarmente caricato la sua offerta tecnica ed economica sulla piattaforma, ricevendone conferma mediante apposita PEC inviata dal sistema, tuttavia ha omesso di indicare la percentuale di ribasso nell'apposito modulo, presente nella sezione "Offerta Economica", e ha altresì omesso di confermare l'offerta premendo sul pulsante in fondo alla stessa schermata, come dichiarato dal gestore della piattaforma telematica di gara. Dichiarazione che provenendo da soggetto incaricato di pubblico servizio ed attenendo alle modalità del suo espletamento deve ritenersi probante.

Materia: appalti / gara
Pubblicato il 21/04/2021

N. 00557/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2021, proposto da
A. e G. Riscossioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gaia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Servizi Qualificati C.I.Q., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Inglese, Marinella Baldi, Andrea Romani Grussu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della comunicazione ex art.76 del D.Lgs. 50/2016 del 19/1/2021, comunicata in data 8 febbraio 2021, di esclusione della ricorrente dalla gara; b) del verbale di gara del 15/1/2021 nella parte in cui la commissione giudicatrice ha proposto al RUP l'esclusione della ricorrente dalla gara ed il RUP ha provveduto in tal senso; c) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore del Consorzio Servizi Qualificati; d) di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; e) nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, se nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione, per essere la ricorrente disponibile alla sua esecuzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gaia S.p.A. e di Consorzio Servizi Qualificati C.I.Q.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna la sua esclusione dalla gara bandita dalla società Gaia S.p.A., mediante piattaforma telematica, per l’affidamento del servizio di ammodernamento dei contatori dell’acqua in tutti i comuni dalla stessa gestiti.

La stessa afferma di aver regolarmente caricato la sua offerta tecnica ed economica sulla piattaforma ricevendone conferma mediante apposita PEC inviata dal sistema e, nondimeno, di essere poi stata esclusa perché la sua proposta economica sarebbe risultata illeggibile per ragioni ignote e, comunque, ad essa non imputabili.

Il ricorso non ha fondamento.

La Stazione appaltante ha prodotto una dichiarazione del gestore della piattaforma sulla quale la gara ha avuto luogo in base alla quale AEG riscossioni pur avendo caricato il modello di offerta economica in piattaforma, ha tuttavia omesso la percentuale di ribasso nell'apposito modulo, presente nella sezione “Offerta Economica”, e ha altresì omesso di confermare l'offerta premendo sul pulsante in fondo alla stessa schermata.

Si tratta di dichiarazione che provenendo da soggetto incaricato di pubblico servizio ed attenendo alle modalità del suo espletamento deve ritenersi probante.

Ciò anche alla luce delle difese svolte da AEEG le quali fanno essenzialmente leva sulle comunicazioni di conferma ad essa pervenute dal sistema le quali, tuttavia, attestano l’avvenuto caricamento del documento contenente l’offerta economica (che non è in discussione) ma non anche il fatto che il contenuto dello stesso sia stato confermato nelle forme previste dalle istruzioni di gara, circostanza questa su cui la ricorrente non ha specificamente controdedotto.

Sicché la illeggibilità della offerta presentata dalla concorrente è dipesa da errori dalla stessa commessi nella esecuzione degli adempimenti digitali necessari al suo perfezionamento e non ad una falla della piattaforma digitale.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi Manfredo Atzeni
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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