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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Veneto, 5/5/2021 n. 116
Sulla possibilità di procedere ad operazioni di gestione attiva della liquidità da parte di un comune

Materia: enti locali / contabilità
 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto è stata chiamata ad esprimersi sulla richiesta di parere ex dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, avanzata dal Sindaco del Comune di Segusino (TV) riguardante la possibilità di procedere ad operazioni di gestione attiva della liquidità. In particolare, il Comune chiede di “conoscere la possibilità di investire temporaneamente, con un orizzonte temporale di breve/medio termine, parte delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria (gestione attiva della liquidità) al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria”.

Ritenuta ammissibile la richiesta, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, la Sezione ha ripercorso esaustivamente l’evoluzione del quadro normativo in materia di servizio di tesoreria degli enti locali e, in particolare, dei Comuni, al fine di delineare un chiaro perimetro degli obblighi imposti all’ente locale nella gestione dei propri flussi di cassa (e quindi attraverso il servizio di tesoreria “secondario” disciplinato dagli artt. 208 e segg. del Tuel), che non possono essere ritenuti meri oneri informativi qualificati in relazione ai flussi finanziari dell’ente locale, bensì rispondono - nel quadro costituzionale delineato dagli interventi del legislatore da una parte e del supremo giudice delle leggi dall’altra - alla superiore volontà da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli enti assoggettati al sistema di contabilità pubblica, utile per determinare le proprie politiche di bilancio.

A chiusura della disamina di tutti i profili rilevanti per la necessaria verifica dei presupposti della funzione consultiva, la Sezione regionale di controllo ha ravvisato l’opportunità di confermare la propria funzione di ausiliarietà nei confronti della Comunità territoriale a garanzia del buon andamento amministrativo e della sana gestione economico-finanziaria, ritenendo la possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, co. 8, del decreto legge n. 1/2012, come pure specificato dalla circolare MEF n. 11 del 24 marzo 2012. Del resto - ai sensi dell’art. 209 del Tuel - il servizio di tesoreria è finalizzato anche alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Infine, la magistratura contabile ha osservato che gli amministratori del bilancio comunale - sia organi politici che organi gestionali - laddove agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del bonus pater familias, non possono trarre alcuna ragione né di timore né di inibizione al compimento di atti di gestione, purchè siano fondati sulla ragionevole ricognizione del quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali rilevanti per l’esercizio della discrezionalità, coperta in ogni caso dalla riserva d’amministrazione ex art. 97 della Costituzione della Repubblica.

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