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TAR Veneto, Sez. I, 27/4/2021 n. 542
L'affidamento diretto, anche qualora preceduto dall'acquisizione di preventivi, è una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità.

L'affidamento diretto, anche qualora preceduto dall'acquisizione di preventivi, è una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità. Tale procedura non è sottoposta alle singole disposizioni del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016), ma deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui agli artt. 30, c.1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione. Le singole disposizioni del Codice devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali o se espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un auto vincolo della stazione appaltante.

L'affidamento diretto è una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre una precisa sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento alle caratteristiche dell'appalto, in base al principio di proporzionalità. Nel caso di specie, inerente l'affidamento diretto del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport comunale, pertanto, il parziale scostamento dalla sequenza ordinaria - avviso, manifestazione di interesse, preventivo - posto in essere dal Comune, in ragione dell'urgenza di garantire la continuità del servizio, non può in alcun modo ritenersi idoneo a superare la chiara scelta circa la procedura da applicare, compiuta negli atti di indizione dell'affidamento: il Comune ha infatti espressamente precisato anche nell'avviso che si trattava di affidamento diretto. La richiesta dei preventivi costituisce la garanzia minima del principio di concorrenza imposta dal legislatore, mentre le stazioni appaltanti hanno in ogni caso il potere-dovere di svolgere la procedura in modo da assicurare il rispetto dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, tenendo conto delle specificità dell'affidamento. Le stazioni appaltanti possono in definitiva introdurre forme di garanzia della concorrenza ulteriori rispetto alla mera richiesta di preventivi, senza con ciò vincolarsi all'applicazione integrale della disciplina relativa alle procedure ordinarie e senza incorrere in una violazione del principio di tipicità delle procedure. Ciò a fortiori allorché si tratti - come nel caso di specie- di un affidamento di indubbio rilievo per la collettività di riferimento. In questo senso la scelta del Comune di consentire a tutti gli operatori interessati di presentare direttamente un'offerta subito dopo la pubblicazione dell'avviso, senza attendere la richiesta del preventivo, e predeterminando gli elementi e i sub elementi di valutazione delle medesime offerte, risulta una legittima misura di rafforzamento della concorrenza e non una violazione del principio di tipicità delle procedure di scelta del contraente.


Materia: appalti / contratti
Pubblicato il 27/04/2021

N. 00542/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00971/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 971 del 2020, proposto da
Società Sportiva Dilettantistica Sport System a r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bertolissi, Giuseppe Bergonzini e Giovanna Tieghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piove di Sacco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.S.D. Pallacanestro Piovese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bertazzolo ed Elisa Toffano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
G.S. Arzerello Pallavolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell’“Avviso di indagine di mercato telematica finalizzato alla valutazione di offerte per l’affidamento diretto del servizio di gestione del ‘Palazzetto comunale dello sport Sant’Anna’ – CIG 83731161E9 – CPV 92610000-0 (art. 36, c. 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016)”, Prot. n. 22885 del 15 luglio 2020, pubblicato dal Comune di Piove di Sacco – Centrale Unica di Committenza “Saccisica”;

- del relativo verbale del seggio di gara n. 1 del 30 luglio 2020;

- del relativo verbale del seggio di gara n. 2 del 5 agosto 2020;

- del relativo “Verbale di esamina e valutazione delle offerte per affidamento della gestione del Palazzetto dello sport ‘Sant’Anna’ CIG 83731161E9 – CPV 92610000-0 (art. 36, c. 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016)”, Prot. Gen. n. 26358 del 13 agosto 2020, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Mauro Gottardo;

- della determinazione del Comune di Piove di Sacco – Centrale Unica di Committenza “Saccisica”, n. 878 del 13 agosto 2020, avente ad oggetto “Avviso di indagine di mercato telematica finalizzato alla valutazione di offerte per l’affidamento diretto del servizio di gestione del ‘Palazzetto comunale dello sport Sant’Anna’ – CIG 83731161E9 – CPV 92610000-0 (art. 36, c. 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016). Approvazione proposta di aggiudicazione”;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente e in particolare, ove occorrer possa, della determinazione del Comune di Piove di Sacco n. 760 del 15 luglio 2020, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di gestione del Palazzetto dello sport Sant’Anna’ aa.ss. quinquennio 2020/2026, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016). Determinazione a contrarre”;

nonché:

- per la dichiarazione di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato tra il Comune di Piove di Sacco e l’aggiudicatario RTI tra A.S.D. Pallacanestro Piovese (Capofila) e G.S. Arzerello Pallavolo;

- per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del servizio di cui si tratta ed il conseguente contratto e, in subordine, per la condanna del Comune di Piove di Sacco al risarcimento del danno per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piove di Sacco e di A.S.D. Pallacanestro Piovese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con determinazione n. 760 del 15 luglio 2020, il Comune di Piove di Sacco deliberava di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport Sant’Anna, di sua proprietà, per il quinquennio compreso tra l’1 settembre 2020 ed il 31 agosto 2026, del valore stimato di € 330.000,00.

1.1. In attuazione di tale determinazione, il medesimo giorno (15 luglio 2020) veniva pubblicato sul profilo committente l’“Avviso di indagine di mercato telematica finalizzato alla valutazione di offerte per l’affidamento diretto del servizio di gestione del ‘Palazzetto comunale dello sport Sant’Anna’ – CIG 83731161E9 – CPV 92610000-0 (art. 36, c. 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016)”.

In tale avviso si stabiliva che l’individuazione dell'aggiudicatario dell'affidamento sarebbe avvenuta “ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 e dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 3 del Regolamento comunale sull'affidamento in gestione a terzi di impianti sportivi, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione” in base ai seguenti elementi “così come definiti alla luce della disposizione dell'art. 3, comma 3 del Regolamento comunale vigente in materia, in relazione alle caratteristiche dell'impianto oggetto di affidamento e alle attività sportive praticabili nello stesso” e segnatamente “in ordine di importanza”:

1) “ESPERIENZA ED AFFIDABILITA', sotto i seguenti profili:

- pregressa esperienza nella gestione di attività sportive affini a quelle praticabili nell'impianto (attinenza degli impianti gestiti con quello oggetto della presente procedura, in relazione alle attività esercitate - n. anni di pregressa esperienza di gestione di impianti; numero medio di tesserati nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta); • radicamento nel territorio (con specifico riferimento alle attività sportive praticabili nell'impianto, numero medio di tesserati, divisi per fasce di età, residenti in Piove di Sacco, nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta);

- qualificazione degli istruttori e allenatori in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto (titoli, curricula);

- diversificazione delle attività precedentemente svolte per fasce d’età (esordienti, ragazzi, ecc..), tipo di attività agonistiche svolte; eventuale organizzazione di attività a favore di anziani e persone con disabilità, sempre con specifico riferimento alle attività praticabili nell'impianto”;

2) “PROGETTO DI GESTIONE complessiva dell'impianto coerente con lo schema di Convenzione, con riferimento a:

- gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro valenza sociale, promozionale, agonistica; potenziale bacino d’utenza; promozione di attività sportive poco diffuse e simili); • completezza e qualificazione dello staff tecnico (costituito dall’insieme degli istruttori, degli allenatori e degli addetti alla gestione degli impianti) rispetto alle attività sportive proposte e alla loro suddivisione per fascia di età;

- gestione operativa dell’impianto (utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale utilizzato per la gestione dell’impianto, ecc..);

- eventuali attività collaterali: sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative che verranno svolte all’interno dell’impianto, aventi la finalità di identificare l’impianto stesso come luogo di aggregazione ed integrazione per il territorio di riferimento dell'impianto;

- organizzazione di attività a favore di giovani, di diversamente abili, di anziani e di soggetti svantaggiati;

- eventuali iniziative promozionali”;

3) “EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI con riguardo alla qualità e alla rilevanza economica: interventi finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità dell'impianto e/o a migliorare le prestazioni sportive degli impianti e/o a fornire attrezzature tecniche aggiuntive rispetto a quelle presenti nell'impianto, che il concorrente si impegna a realizzare a propria cura e spese”.

1.2. In base all’avviso gli operatori economici interessati avrebbero dovuto presentare direttamente l’offerta costituita da un insieme di documenti sottoscritti: “a) una relazione descrittiva che evidenzi l’esperienza ed affidabilità e riporti i dati e le informazioni indicate al punto 1 della precedente Sezione 3 del presente avviso; b) una relazione descrittiva illustrante l’idea progettuale complessiva di gestione del servizio, coerente con quanto previsto dallo schema di convenzione allegato sub ‘1’; (…) c) una eventuale proposta di uno o più interventi migliorativi, comprensiva di una relazione tecnica e di una quantificazione economica dei costi per ciascun intervento; (…) d) lo schema di convenzione allegato sub ‘1’ firmato per accettazione del contenuto; e) PassOE (…); f) cauzione provvisoria (…); g) attestazione avvenuto sopralluogo (…)”.

1.3. Partecipavano alla procedura tre operatori economici e all’esito delle valutazioni svolte dal RUP, a cui l’avviso affidava la valutazione delle offerte presentate, l’offerta migliore risultava essere quella del Raggruppamento temporaneo tra A.S.D. Pallacanestro Piovese (capogruppo mandataria) e l’A.S.D. Arzerello Pallavolo (mandante) (in seguito RTI Pallacanestro Piovese) con i seguenti giudizi: “Esperienza ed affidabilità”, molto buona; “Progetto di gestione”, molto buono; “Interventi migliorativi”, sufficienti.

L’offerta della Società Sportiva Dilettantistica Sport System a r.l. unipersonale (in seguito, Sport System) risultava invece seconda con i seguenti giudizi: “Esperienza ed affidabilità”, buona; “Progetto di gestione”, sufficiente; “Interventi migliorativi”, buoni.

1.4. Con determinazione del 13 agosto 2020, il Comune aggiudicava quindi la gestione del servizio all’RTI Pallacanestro Piovese.

2. Con ricorso notificato in data 28 settembre 2020 e depositato in data 5 ottobre 2020, Sport System impugnava gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.

I - Illegittimità originaria dell’Avviso pubblico per mancata predeterminazione della ponderazione relativa attribuita ai criteri di valutazione delle offerte; mancata previsione dei sub-pesi e dei sub-punteggi per i sub-criteri previsti; violazione dell’art. 95, commi 1, 8 e 9 del d.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di trasparenza e concorrenza effettiva tra offerenti.

I.1 - L’avviso pubblico – sostiene la ricorrente - riproduce i criteri di valutazione delle offerte di cui all’art. 3 del Regolamento comunale sull’affidamento in gestione a terzi di impianti sportivi, senza predeterminare la ponderazione relativa attribuita a ciascun criterio e sub criterio.

Ciò in violazione dell’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, in base al quale negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “I documenti di gara …omissis … elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”.

I.2 – L’avviso pubblico – sostiene sempre la ricorrente - si limita a stabilire i criteri di valutazione delle offerte in ordine di importanza, senza che sussistano le condizioni previste dall’art. 95, comma 9, per omettere l’indicazione dei pesi e dei sub pesi.

Nel caso di specie non vi sarebbero ragioni oggettive che impedivano l’indicazione dei pesi e dei sub pesi dei criteri di valutazione delle offerte.

In questo modo non sarebbe possibile attribuire all’offerta un punteggio numerico complessivo.

I.3 – I concorrenti non sarebbero stati posti nelle condizioni di conoscere prima della predisposizione dell’offerta i punteggi e i sub punteggi dei criteri di valutazione.

II - Illegittimità originaria dell’avviso pubblico per attribuzione al RUP, invece che ad apposita e competente commissione giudicatrice, della valutazione comparativa delle offerte tecniche; violazione dell’art. 77, comma 1 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016.

In base all’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 in caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Nel caso di specie invece le offerte sono state valutate dal RUP.

III - Illegittimità del verbale di valutazione delle offerte del 13 agosto, nonché della determinazione di aggiudicazione e di tutti gli atti conseguenti per incompetenza del RUP alla valutazione discrezionale delle offerte tecniche ed alla redazione della graduatoria finale; violazione dell’art. 77, comma 1 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione, altresì, del principio di necessaria terzietà del valutatore rispetto agli atti di gara.

L’art. 77, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 stabilisce il principio della separazione tra chi predispone il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo, a garanzia della trasparenza della procedura e della terzietà dell’organo che valuta le offerte.

Nel caso di specie invece il RUP aveva in precedenza sottoscritto anche la determina a contrarre, nella quale sono state delineate le caratteristiche essenziali della procedura di gara e definiti i criteri e i sub-criteri di valutazione delle offerte.

IV - Mancata espressione della valutazione qualitativa con univoco punteggio numerico; integrazione ex post dei criteri di aggiudicazione in sede di valutazione comparativa da parte del RUP; violazione dell’art. 95, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere; sviamento di potere; irragionevolezza; illogicità.

La mancata ponderazione e l’omessa parametrazione numerica del valore dei singoli criteri di valutazione, oltre a generare un’evidente violazione di legge (v. sub A) – assume la ricorrente - ha comportato un’attività valutativa palesemente illegittima.

Il RUP avrebbe stabilito ex novo criteri di valutazione delle offerte, definendo la scala dei giudizi (sufficiente, più che sufficiente, buono, molto buono).

Le valutazioni espresse risulterebbero in ogni caso irragionevoli e non adeguatamente motivate.

In particolare sarebbe irragionevole il giudizio di “non pienamente sufficiente” del progetto della ricorrente nella parte in cui propone le discipline della pallavolo e della pallacanestro rispettivamente “in sponsorizzazione con altra associazione” e “solamente a livello di minibasket” (doc. 7, p. 6), poiché “non viene adeguatamente rispettata la principale destinazione d’uso della palestra grande con gradinate per il pubblico, omologata al CONI per le discipline della pallavolo e della pallacanestro per le quali è stato prioritariamente realizzato l’impianto al fine della promozione dell’attività giovanile degli sport di squadra”.

Il parametro di valutazione espresso non troverebbe fondamento nell’avviso: all’interno dell’impianto sarebbero praticabili numerose attività sportive ed è stata espressa la volontà di finalizzare l’impianto alla “promozione dell’attività giovanile di squadra”.

Mancherebbe inoltre una graduazione in termini di rapporto disciplina-impianto delle diverse aree dell’impianto da sfruttare (palestra grande con gradinate, palestrina, spazio esterno etc.) e un “criterio di conversione per commutare i diversi giudizi in punteggi numerici”.

V - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta della valutazione comparativa delle offerte operata dal RUP, e per contraddittorietà della relativa motivazione; sviamento di potere.

Le valutazioni poste in essere dal RUP sarebbero viziate da macroscopica irragionevolezza e illogicità in ordine ai parametri di riferimento per la valutazione dei tre elementi di valutazione: “Esperienza ed affidabilità”, “Progetto di gestione” e “Interventi migliorativi”.

In particolare la ricorrente sarebbe posizionata “ai vertici della classifica regionale dei gestori degli impianti” e “tra i primi soggetti con sede nella Provincia di Padova dediti alla promozione dello sport”.

Quanto agli sport praticabili nell’impianto, la ricorrente rileva che si tratta di una struttura polivalente e pertanto non dovevano considerarsi esclusivamente la pallavolo e la pallacanestro.

Quanto al perseguimento dell’interesse pubblico, il RUP avrebbe sopravvalutato l’importanza dell’attività agonistica rispetto a quella promozionale.

I giudizi espressi dal RUP in ordine agli elementi 1) “Esperienza e affidabilità” e 3) “Eventuali interventi migliorativi” sarebbero manifestamente viziati.

In ordine all’elemento “Esperienza e affidabilità” vi sarebbe un’evidente superiorità della ricorrente sul piano del numero medio dei tesserati nell’ultimo triennio (criterio 1.d).

In ordine all’elemento “Eventuali interventi migliorativi” la ricorrente aveva proposto due dettagliati interventi migliorativi declinati, rispettivamente, in investimenti pari a Euro 17.080,00 e Euro 30.728,24, e si è vista assegnare un giudizio “buono”. L’RTI aggiudicatario non avrebbe invece identificato interventi migliorativi e avrebbe conseguito il giudizio “sufficiente”.

La corretta valutazione dei citati due elementi – sostiene sempre la ricorrente - avrebbe portato ad un diverso esito della procedura.

3. Si costituivano in giudizio il Comune intimato e Pallacanestro Piovese i quali contestavano nel merito le censure proposte ed evidenziavano in particolare:

- che nel caso di specie si tratta di un affidamento diretto, non di una procedura negoziata;

- che “la principale destinazione d’uso della palestra grande con gradinate per il pubblico, omologata al CONI per le discipline della pallacanestro e la pallavolo per le quali è stato prioritariamente realizzato l’impianto al fine della promozione dell’attività giovanile degli sport di squadra”, riguarda tali attività sportive.

Il Comune dava altresì atto della avvenuta consegna in via d’urgenza del servizio e della stipula del contratto con l’associazione Pallacanestro Piovese.

4. Le parti depositavano memorie e repliche, in cui la ricorrente in particolare rilevava la violazione da parte del Comune del principio di tipicità delle procedure di evidenza pubblica.

All’udienza del 24 febbraio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Infondata è l’eccezione preliminare, proposta dal Comune, di tardività del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici con riguardo alla predeterminazione della ponderazione dei criteri e sub criteri di valutazione delle offerte, all’obbligo di nomina della Commissione e alla competenza del RUP.

1.1. Sul punto è sufficiente il rilievo che le contestate prescrizioni dell’avviso non erano preclusive della partecipazione alla procedura nel senso precisato dall’Adunanza Plenaria e pertanto non dovevano essere oggetto di immediata impugnazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 9 gennaio 2003, n. 1).

Il ricorso anche sotto i citati profili è pertanto tempestivo.

2. Il primo, il secondo e il terzo motivo di impugnazione sono tuttavia infondati in quanto tutti basati su di un presupposto non condivisibile, ossia che nella fattispecie si tratti di una procedura aperta.

2.1. Come invece chiarito dalla determinazione a contrarre del 15 luglio 2020 e dall’ “Avviso di indagine di mercato telematica finalizzato alla valutazione di offerte per l’affidamento diretto del servizio di gestione del Palazzetto comunale dello sport Sant’Anna” nel caso in esame si trattava di un “affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016”.

In particolare il Comune ha qualificato la fattispecie come affidamento di servizio sociale, privo di rilevanza economica, di valore (€ 330.000,00) inferiore alla soglia di € 750.000,00 prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 per tale tipologia di rapporti, e ha quindi applicato l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, al tempo vigente (15 luglio 2020).

E l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice nel testo modificato dal cd. “Decreto Sblocca cantieri”, in vigore sino al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”), stabiliva che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: …omissis … b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

2.2. L’affidamento diretto, anche qualora preceduto dall’acquisizione di preventivi, è una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità.

Tale procedura non è sottoposta alle singole disposizioni del Codice, ma deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione.

Le singole disposizioni del Codice devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali o se espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un auto vincolo della stazione appaltante.

2.3. Nel ricorso la ricorrente non ha contestato che si tratti di servizio sociale privo di rilevanza economica. Pertanto non vi è questione circa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016.

La ricorrente sostiene invece che il Comune si sarebbe auto vincolato ad applicare le disposizioni relative alle procedure ordinarie e quindi le singole disposizioni del Codice in quanto nell’avviso ha richiesto agli operatori economici di presentare subito l’offerta – non la manifestazione di interesse – in tal mondo seguendo lo schema della procedura aperta.

2.4. Tale conclusione non risulta tuttavia condivisibile.

Il parziale scostamento dalla sequenza ordinaria - avviso, manifestazione di interesse, preventivo – posto in essere dal Comune, in ragione dell’urgenza di garantire la continuità del servizio, non può in alcun modo ritenersi idoneo a superare la chiara scelta circa la procedura da applicare, compiuta negli atti di indizione dell’affidamento: come si è detto il Comune ha espressamente precisato anche nell’avviso che si trattava di affidamento diretto.

2.4. Invero l’affidamento diretto è una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre una precisa sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento alle caratteristiche dell’appalto, in base al principio di proporzionalità.

La richiesta dei preventivi costituisce la garanzia minima del principio di concorrenza imposta dal legislatore, mentre le stazioni appaltanti hanno in ogni caso il potere-dovere di svolgere la procedura in modo da assicurare il rispetto dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, tenendo conto delle specificità dell’affidamento.

Le stazioni appaltanti possono in definitiva introdurre forme di garanzia della concorrenza ulteriori rispetto alla mera richiesta di preventivi, senza con ciò vincolarsi all’applicazione integrale della disciplina relativa alle procedure ordinarie e senza incorrere in una violazione del principio di tipicità delle procedure.

Ciò a fortiori allorché si tratti – come nel caso in esame - di un affidamento di indubbio rilievo per la collettività di riferimento.

In questo senso la scelta del Comune di consentire a tutti gli operatori interessati di presentare direttamente un’offerta subito dopo la pubblicazione dell’avviso, senza attendere la richiesta del preventivo, e predeterminando gli elementi e i sub elementi di valutazione delle medesime offerte, risulta una legittima misura di rafforzamento della concorrenza e non una violazione del principio di tipicità delle procedure di scelta del contraente.

2.5. Fermo quanto sopra le censure proposte dalla ricorrente impongono di valutare se le singole disposizioni del Codice che si assumono violate siano o meno espressive di principi generali.

3. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la mancata predeterminazione nell’avviso della ponderazione relativa a ciascun elemento e sub elemento di valutazione delle offerte.

3.1. Dallo stesso disposto dell’art. 95 del Codice emerge che la predeterminazione dei punteggi e dei sub punteggi non costituisce un principio generale inderogabile.

In base all’art. 95, comma 9, infatti, le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

E nel caso di specie il Comune ha effettivamente individuato nell’avviso gli elementi e i sub elementi di valutazione “in ordine di importanza”.

Il principio generale concernente la predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte, desumibile dall’art. 95 del Codice, è stato in definitiva rispettato.

4. Infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto i progetti sarebbero stati valutati dal RUP anziché da una Commissione e il RUP avrebbe sottoscritto la determina a contrarre.

4.1. L’istituzione di una commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti non può ritenersi un principio generale di applicazione necessaria alle ipotesi di affidamento diretto.

La ratio di semplificazione chiaramente espressa dal legislatore con l’introduzione dell’affidamento diretto sarebbe in radice compromessa qualora si imponesse in ogni caso la nomina di una commissione giudicatrice.

Peraltro l’art. 77 non rientra tra le norme, espressamente indicate dall’art. 142, comma 5-bis, come applicabili alle procedure di affidamento dei servizi sociali.

4.2. Quanto alla lamentata incompatibilità del RUP, la stessa va valutata in concreto tenendo conto dell’effettivo ruolo assunto dallo stesso nella predisposizione degli atti di gara e altresì in relazione alla specificità della procedura.

Nel caso di specie risulta che i criteri di valutazione delle offerte sono stati effettivamente articolati nell’avviso di indagine di mercato, sottoscritto dal Dirigente, e non nella Determina a contrarre la quale si limitava a richiamare la normativa regolamentare.

Non risulta pertanto, anche in considerazione della natura semplificata della procedura, che nella fattispecie in esame vi sia stata una effettiva lesione dei principi di imparzialità dell’organo valutatore e di par condicio dei concorrenti.

5. Infondato è altresì il quarto motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di un punteggio numerico complessivo nonché l’introduzione da parte del RUP di elementi di valutazione non previsti dall’avviso e l’irragionevolezza del giudizio di “non pienamente sufficiente” in relazione al sub elemento “Gestione delle attività sportive proposte” in quanto nell’impianto sarebbero praticabili molteplici attività sportive e nell’avviso tra gli elementi di valutazione era indicata la “promozione dell’attività giovanile di squadra”.

5.1. Il primo profilo di censura – la mancata attribuzione di un punteggio numerico complessivo alle proposte presentate – non può essere condiviso in quanto, per le ragioni sopra esposte, la stazione appaltante non era tenuta alla determinazione dei punteggi e dei sub punteggi relativi agli elementi e ai sub elementi di valutazione delle offerte.

Dai motivati giudizi espressi dal RUP nel verbale del 13 agosto 2020, le ragioni della preferenza accordata all’offerta della controinteressata risultano chiare.

5.2. Anche il secondo profilo di censura – l’introduzione da parte del RUP di elementi di valutazione nuovi, non previsti dall’avviso - risulta infondato.

Dagli atti ed in particolare dal verbale del 13 agosto 2020 non risulta che il RUP abbia applicato elementi di valutazione non previsti dall’avviso.

L’utilizzo delle espressioni “sufficiente”, “più che sufficiente”, “buono” e “molto buono” costituisce una mera modalità di formulazione dei giudizi che non risulta avere in alcun modo inciso sulle valutazioni attribuite.

5.3. Quanto al terzo profilo, non risulta sussistente la lamentata irragionevolezza del giudizio espresso in relazione al sub elemento “Gestione delle attività sportive proposte”.

La ricorrente ha infatti proposto di svolgere le discipline della pallavolo e della pallacanestro rispettivamente “in sponsorizzazione con altra associazione” e “solamente a livello di minibasket”; mentre l’avviso chiedeva di considerare gli elementi di valutazione delle proposte “in relazione alle caratteristiche dell'impianto oggetto di affidamento e alle attività sportive praticabili nello stesso” e l’impianto è specificamente omologato dal C.O.N.I. ai fini della partecipazione ai campionati ufficiali delle Federazioni sportive della pallacanestro e della pallavolo.

La motivazione secondo cui “non viene adeguatamente rispettata la principale destinazione d’uso della palestra grande con gradinate per il pubblico, omologata al CONI per le discipline della pallacanestro e la pallavolo per le quali è stato prioritariamente realizzato l’impianto al fine della promozione dell’attività giovanile degli sport di squadra”, non presenta alcun vizio logico e risulta coerente con gli elementi di valutazione individuati nell’avviso in conformità all’articolo 26, comma 3, lett. b), della l.r. n. 8 del 2015 che richiede una “adeguata valutazione della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto”.

In definitiva nell’impianto in questione possono essere svolte varie attività sportive, ma la destinazione prevalente è quella per lo svolgimento delle discipline per le quali è stato specificamente omologato.

In tal senso risulta congruente che sia stato preferito, sotto questo profilo, il progetto della controinteressata che ha proposto di svolgere in proprio l’attività relativa alla pallavolo – non attraverso il coinvolgimento di un terzo che non ha partecipato alla procedura - e che per la pallacanestro prevede la partecipazione ai campionati di tutte le età, anziché solamente a livello di minibasket.

6. Infondato è infine il quinto motivo con cui la ricorrente lamenta l’illogicità, l’irragionevolezza e lo sviamento dei giudizi espressi dal RUP in ordine ai tre gli elementi di valutazione: “Esperienza ed affidabilità”, “Progetto di gestione” e “Interventi migliorativi)”.

6.1. Per giurisprudenza costante le valutazioni delle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale, salvo che non siano inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013; T.A.R. Toscana, Sez. I, 22 gennaio 2020, n. 87; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1644).

6.2. Nella fattispecie in esame le valutazioni espresse dal RUP non presentano i lamentati vizi logici e risultano coerenti con gli elementi di valutazione indicati dall’avviso.

Per quanto attiene all’elemento “Esperienza ed affidabilità”, non risulta manifestamente irragionevole che il Comune abbia tenuto conto in particolare dell’esperienza maturata dai concorrenti nella gestione di impianti sportivi pubblici e, come richiesto dall’avviso, “nella gestione di attività sportive affini a quelle praticabili nell’impianto”.

In merito ai giudizi espressi in relazione all’elemento “Progetto di gestione” si richiama quanto precedentemente esposto nel corso dell’esame del quarto motivo.

Con riguardo al terzo elemento in ordine di importanza - “Eventuali interventi migliorativi” – la controinteressata ha conseguito il giudizio di “sufficiente” a fronte della mera dichiarazione di disponibilità ad eseguire interventi migliorativi; mentre la ricorrente ha ottenuto il giudizio di “buono“ a fronte della proposta di due interventi entrambi condizionati e di non certa realizzazione: l’intervento relativo al rifacimento del fondo del campo da calcetto è condizionato alla disponibilità finanziaria della ricorrente e l’intervento relativo all’impianto di illuminazione è infatti condizionato al rinnovo dell’affidamento per altri cinque anni da concedersi un anno prima della scadenza.

Tali valutazioni, come detto, non presentano evidenti vizi logici né evidenti disparità di trattamento.

In ogni caso, come eccepito dal Comune, l’accoglimento delle doglianze della ricorrente in relazione al solo elemento degli “Interventi migliorativi” non sarebbe idoneo a modificare l’esito finale della procedura.

7. Dall’infondatezza dei motivi di impugnazione deriva la reiezione della consequenziale domanda di subentro nel contratto.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

8. In ragione della novità delle questioni trattate sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Referendario

Filippo Dallari, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari Maddalena Filippi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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