HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Sez. III, 25/5/2021 n. 2811
Sulla legittimità dell'ordinanza della R. Puglia concernente le modalità di applicazione della didattica digitale integrata con facoltà di sua scelta in luogo dell'attività in presenza.

E' legittima l'ordinanza della R. Puglia concernente le modalità di applicazione della didattica digitale integrata con facoltà di sua scelta in luogo dell'attività in presenza, in quanto la deroga regionale non impone alle famiglie la didattica a distanza, bensì consente l'opzione per la didattica digitale integrata (DDI), ove esista una espressa richiesta in proposito. Manca, quindi, nella fattispecie il danno "grave ed irreparabile" giacché, secondo le previsioni contestate, la didattica in presenza continua ad essere assicurata e le famiglie che intendono avvalersene ben possono farlo. La deroga regionale configura una solo parziale deviazione rispetto ai principi del D.L. n. 52/2021, introducendo non già un regime di "chiusura" ma una facoltà, di ciascuna famiglia, di scegliere tra la didattica in presenza e la DDI, valutando - come genitori - ogni implicazione di tale scelta per il bene dei propri figli. Pertanto, la previsione opzionale offerta a ciascuna famiglia rende conforme alla necessaria proporzionalità la misura derogatoria.

Materia: sanità / salute
Pubblicato il 25/05/2021

N. 02811/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04801/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2021, proposto da
Scuole Diffuse in Puglia APS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Autism Friendly Altamura (Onlus), -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Belluccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella 5;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Monticchio, Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Fornelli, Rossana Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione, Comitato genitori pugliesi favorevoli alla DAD, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le modalità di applicazione della didattica digitale integrata con facoltà di sua scelta in luogo dell'attività in presenza;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato:

- che l’ordinanza regionale impugnata ha esercitato “sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/21” il potere di deroga in senso restrittivo riconosciuto dall’art. 3 co. 1 D.L. 22 aprile 2021 n. 52, con riguardo alle modalità della didattica;

- che, ai fini della delibazione della istanza cautelare, occorre tener conto della imminente conclusione dell’anno scolastico, evento da cui deriverebbe la irreparabilità del lamentato pregiudizio ancor prima della discussione collegiale cautelare dell’appello;

- che il contesto epidemiologico in cui l’ordinanza regionale è stata adottata, in data 23 aprile 2021, si è profondamente modificato, in senso positivo, anche per la Regione Puglia, che già all’inizio del corrente mese di maggio è stata riclassificata come “zona gialla”;

- che le deroghe regionali (come quella qui contestata), di regola vietate espressamente dal citato art. 3 co. 1 D.L. n. 52, possono essere consentite soltanto “in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato” di diffusione del virus e delle sue varianti nella popolazione scolastica;

- che lo stesso decreto legge, a rafforzamento della necessità di considerare restrittivamente le eventuali deroghe, ha precisato che l’eventuale provvedimento deve, nella motivazione, dare atto della valutazione delle competenti autorità sanitarie, nonché rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità;

Considerato che, tuttavia, la constatata deroga regionale non ha imposto alle famiglie la didattica a distanza, bensì consentito l’opzione per la didattica digitale integrata (DDI), ove esista una espressa richiesta in proposito;

Ritenuto quindi che manca nella fattispecie il danno “grave ed irreparabile” giacché, secondo le previsioni contestate, la didattica in presenza continua ad essere assicurata e le famiglie che intendono avvalersene ben possono farlo;

Ritenuto, altresì, che la deroga regionale configuri una solo parziale, e non valutabile in questa sede come manifestamente illegittima, deviazione rispetto ai principi del D.L. n. 52/2021, introducendo non già un regime di “chiusura” ma una facoltà, di ciascuna famiglia, di scegliere tra la didattica in presenza e la DDI, valutando – come genitori – ogni implicazione di tale scelta per il bene dei propri figli;

Ritenuto, in conclusione, che la previsione opzionale offerta a ciascuna famiglia renda conforme alla necessaria proporzionalità la misura derogatoria;


P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 24 giugno 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2021.






  Il Presidente
  Franco Frattini





IL SEGRETARIO


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici