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Corte di Cassazione, sez. III, 23/6/2021 n. 17959
La spettanza delle cd. partite pregresse è definita dall'AEEGSI ma tale determinazione, adottata nell'esercizio del potere regolatorio in relazione al SII non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività

Materia: acqua / servizio idrico integrato

Civile Ord. Sez. 3 Num. 17959 Anno 2021

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 23/06/2021

 

sul ricorso 32020-2018 proposto da:

ACAM ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO FARNETANI ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEMBO, pec:

- ricorrente -

contro

LOCCHI VALENTINA, rappresentante e difesa dall'avvocato RINO TORTORELLI; ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA CRUSCUMAGNA, pec: controricorrente –

 avverso la sentenza n. 284/2018 del TRIBUNALE DI LA SPEZIA, depositata Il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI

Ritenuto che:

1.Valentina Locchi, titolare di contratto di fornitura del servizio idrico relativo ad una utenza domestica, convenne in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di La Spezia la società Acam Acqua SpA, chiedendo la restituzione di quanto le aveva addebitato, in una fattura del 2014, oltre all'ordinario corrispettivo, per una voce "per conguagli recuperi tariffari 2009-2011" dell'importo di € 53,05 in attuazione di una delibera del 2014, illegittima in quanto applicata retroattivamente.

2.Acam Acque si costituì opponendosi alla domanda di ripetizione e sostenendo la legittimità del proprio operato. Il Giudice di Pace accolse la domanda ritenendo che il conguaglio applicato costituisse una rimodulazione, con effetti retroattivi della tariffa relativa al periodo 2009-2011, non ammessa da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali.

3.Il Tribunale di La Spezia, adito in appello dalla società Acam Acque SpA, con sentenza n. 284 del 17/-/2018, ha rigettato l'appello ritenendo, per- quanto ancora qui di interesse, che le modalità di recupero posta in essere dalla società per compensare mancati ricavi relativi ad anni pregressi fosse contrastante con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, in quanto la società aveva applicato il conguaglio in proporzione ai consumi passati anziché a quelli futuri, così facendo illegittimamente retroagire gli effetti della delibera del 2014.

Avverso la sentenza la società Acam Acque SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Locchi ha resistito con controriccrso.

La causa è stata fissata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380 bis co. 1 c.p.c. in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di -ricorso -- violazione e falsa applicazione dell'art. 154 d.lgs. n.152 del 2006, del DM 1/8/1996, dell’art. 2 Determinazione AEEGSI n. 643/2013 e degli artt. 3, 29, 31 e 32 del relativo Allegato in tema di partite pregresse;

violazione e falsa appliczione dei principi del full recovery cost e di irretroattività tariffaria - la società ricorrente assume che il Tribunale, nel censurare l'operato di Acam, avrebbe omesse di fare applicazione dell'art. 31 della Determinazione AEEGSI n. 643 del 2013 che imponeva ad Acam di ripartire il conguaglio relativo agli anni anteriori al 2014 tra i consumi fatturati alla data del 31 dicembre 2012, confondendo la disciplina del conguaglio per il recupero delle partite pregresse con la revisione tariffaria in violazione dell'art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006. L'errore sarebbe consistito nel non aver valutato che, proprio perché trattavasi di partite pregresse, non fosse configurabile alcuna violazione del principio di irretroattività, dovendosi comunque assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

1.1 II motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso indica -come oggetto di violazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. -disposizioni quali quelle contenute nella determinazione AEEGSI n. 643 del 2013 che, in quanto aventi natura di provvedimento amministrativo, non hanno alcuna valenza normativa, e non possono contrastare quanto affermato nella motivazione della decisione impugnata in ordine alla violazione del principio di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.. Del resto il motivo non si sofferma affatto sul profilo della irretroattività delle tariffe, risultando privo di correlazione con la motivazione della decisione impugnata. In particolare non dimostra come e perché la delibera si potesse occupare delle tariffe per il passato, e come tale è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 dell'11/1/2005 secondo il quale il motivo deve esplicitare in modo specifico l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione è errata e da esse non può prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n.4 cod. proc.. Il principio di diritto è stato ribadito da Cass. SS.UU., n. 7074, del 2017.

Il ricorso è, in ogni caso, infondato. Come correttamente rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, l'Autorità indipendente divenuta Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico - ha definito le componenti di costo inserendo tra le componenti tariffari anche le eventuali "partite pregresse" derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell'Autorità stessa. In particolare, ai sensi dell'art. 31 della richiamata Determinazione, la spettanza delle cd. partite pregresse è definita dall'Autorità ma tale determinazione, adottata nell'esercizio del potere regolatorio in relazione al servizio idrico integrato non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c. Ne consegue l'illegittimità del meccanismo recuperatorio per violazione del citato art. 11. Non entrano in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio ne criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva, ed a prescindere dalla fruizione del servizio e dal nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. E' stata allora correttamente esclusa la retroattività della innovazione per contrasto con l'art. 11 disp. prel. .c. rispetto ai periodi in cui i rapporti individuali di utenza avevano già avuto esecuzione, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di un potere impositivo perché disposta in palese violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. secondo cui le parti concorrono a determinare il contenuto del contratto nei soli limiti imposti dalla legge, nonché in evidente violazione del principio di buona fede.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in € 500 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spase generali al 15%.

Si dà atto ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R.. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contr buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 3 febbraio 2021

 

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