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TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28/9/2021 n. 6075
Sulla sussistenza dell'interesse del dipendente a conoscere i documenti detenuti dall'amministrazione relativi all'attestazione delle giornate di effettiva presenza sul posto di lavoro

Sussiste l'interesse del dipendente a conoscere i documenti detenuti dall'amministrazione relativi all'attestazione delle giornate di effettiva presenza sul posto di lavoro, in quanto il diritto di difesa è un baluardo insuperabile, tale da giustificare l'esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui ordinariamente la legge lo esclude; ciò in conformità ai principi generali anche di valenza sovranazionale volti a garantire il giusto bilanciamento tra: esigenze di conoscenza e trasparenza; esigenze di segretezza a protezione di dati personali o di attività di ordine e sicurezza pubblica e il diritto di difesa.

Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi
Pubblicato il 28/09/2021

N. 06075/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02606/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2021, proposto da
Marianna Paparo, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Galluccio e Agostino Armando Carratù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASL Napoli 3 Sud non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio serbato dall'A.S.L. Na 3 Sud sull'atto di diffida e messa in mora presentata dal ricorrente in data 15.4.2021 - e notificata il 18.4.2021 - volta ad ottenere l'accesso ai documenti amministrativi relativamente all'attestazione delle giornate di effettiva presenza sul posto di lavoro, per il periodo dall'1.1.2015 al 31.10.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente è dipendente dell’A.S.L. Napoli 3 Sud e per la sua posizione lavorativa soggiace alla normativa prevista dal C.C.N.L. Sanità Pubblica, triennio 2016-2018.

1.1. L’art. 27 del suddetto prevede un orario ‘normale’ di lavoro pari a 36 ore settimanali a cui si aggiunge, obbligatoriamente, lo svolgimento di ulteriori attività.

1.2. Oltre al normale orario di lavoro, parte ricorrente è altresì obbligata, immediatamente prima dello svolgimento della propria attività, ad indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall’Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali.

1.3. In data 18.4.2021, la ricorrente notificava all’Azienda Sanitaria intimata un atto di diffida e messa in mora con cui:

- instava per la corresponsione di somme di danaro a titolo di indennità, per il tempo occorrente alla operazione di vestizione/svestizione, pari a 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza;

- domandava l’accesso ai documenti amministrativi relativamente all’attestazione delle giornate di effettiva presenza, per il periodo dall’1.1.2015 al 31.10.2018, “vista la necessità di tutelare, anche in via giudiziaria, i propri diritti ed interessi”.

1.4. Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione sulla istanza di accesso, insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, rimarcando il proprio interesse ad accedere alla documentazione attestante “le giornate di effettiva presenza per il periodo dall’1.1.2015 al 31.10.2018”.

1.5. Non si costituiva la intimata ASL e la causa veniva, al fine, introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 21 settembre 2021.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Valga, in via liminare, il rammentare che in subiecta materia la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l.241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).

2.2. E, tuttavia, tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6” (art. 22, comma 3, l. 241/90).

2.3. L’art. 24 l. 241/90, rubricato “esclusione dal diritto d’accesso” espressamente individua talune ipotesi eccettuative alla applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).

2.4. E, tuttavia, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura per così dire residuale: il diritto di difesa.

2.4.1. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite.

2.4.2. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recede, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.

2.5. Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare l’esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui -“ordinariamente”- la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l’equo contemperamento tra: i) le esigenze di conoscenza e di trasparenza (artt. 15 TFUE e 42 Carta UE), ii) le esigenze di segretezza a protezione dell’esercizio di determinate attività volta a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali e iii) il diritto di difesa.

2.6. Orbene, nel caso in esame non è dubitabile la esistenza in capo alla ricorrente di un “interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90 alla conoscenza di atti relativi alla propria sfera personale e lavorativa, comechè funzionali alla ricostruzione in dettaglio dei giorni e della puntuale scansione temporale che ha connotato il servizio espletato in favore della intimata Amministrazione.

2.6.1. E ciò al fine di poter tutelare, plena cognitio, i propri interessi in relazione al bene della vita rivendicato, funzionale al riconoscimento di spettanze economiche per il tempo occorrente alle operazioni di vestizione/svestizione.

2.7. Ciò che fonda la pretesa conoscitiva della ricorrente - e, specularmente, l’obbligo di ostensione in capo alla Amministrazione, datrice di lavoro di essa ricorrente - è la esigenza di ricostruire il modus ed il tempus di espletamento del servizio.

2.8. Nella fattispecie per cui è causa, indi, nulla quaestio sulla sussistenza dell’interesse della ricorrente a conoscere i documenti detenuti dalla Amministrazione e relativi al periodo di espletamento del servizio, comechè afferenti alla sfera personale e lavorativa di essa ricorrente, in mancanza peraltro di veruna circostanza impediente e/o ostativa addotta dalla Amministrazione, rimasta affatto inerte sia in sede amministrativa che nella presente fase giurisdizionale.

3. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

- ordina alla resistente ASL di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna la Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata da essa ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Vampa Santino Scudeller
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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