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Consiglio di Stato, Sez. III, 3/12/2021 n. 6476
Sulla sospensione dal servizio di un odontoiatra che ha omesso di vaccinarsi

Materia: sanità / salute
Pubblicato il 03/12/2021

N. 06476/2021 REG.PROV.CAU.

N. 09522/2021 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9522 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra, Nicolo Fiorentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorina Colò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento del provvedimento di accertamento dell’elusione dell’obbligo vaccinale adottato dal Direttore Dipartimento Prevenzione di ASFO Azienda Sanitaria Friuli Occidentale -OMISSIS- comunicato via PEC in pari data;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati, come indicato a verbale;


Premesso che:

-- la ricorrente ha avversato il provvedimento di accertamento dell’elusione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, adottato nei suoi confronti dal Direttore Dipartimento Prevenzione della ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale -OMISSIS-, oltre alla conseguente inibitoria all’esercizio della professione in assenza della prescritta misura preventiva;

-- l’impugnativa, respinta dal Tar con la sentenza della quale qui si chiede la sospensione in via cautelare, è stata affidata a censure concernenti, principalmente: i) la compatibilità con le norme costituzionali e sovranazionale della disposizione attributiva del potere (art. 4 del d.l. 44 del 2021); ii) la sussistenza dei presupposti medico-legali dell’obbligo vaccinale (in particolare sotto i profili della natura sperimentale del siero somministrato, della sua sicurezza ed efficacia preventiva, della mancata considerazione di situazioni che - a fronte di una preesistente immunità naturale - potrebbero giustificare l’esenzione dall’obbligo); iii) la ragionevolezza della disposizione, nella parte in cui fa conseguire alla mancata sottoposizione al vaccino la sospensione dall’esercizio della professione;

Ritenuto che le tematiche innanzi richiamate trovino esaustiva disamina e soluzione nella recente decisione di questa sezione -OMISSIS- (richiamata, da ultimo, dai decreti presidenziali -OMISSIS-) alle cui più ampie argomentazioni si fa rimando anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett d) c.p.a., ed il cui costrutto logico essenziale pone mente al fatto che: a) i vaccini per i quali è previsto l'obbligo oggi contestato presentano tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte Autorità internazionali e nazionali; b) le verifiche scientifiche e i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle dette autorizzazioni risultano conformi alla normativa e quindi tali da fornire, anche in un'ottica di rispetto del principio di precauzione, sufficienti garanzie - allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, unico possibile metro di valutazione - in ordine alla loro efficacia e sicurezza; c) non è concepibile consulto peritale più autorevole, qualificato e affidabile di quello espresso dalle stesse autorità nazionali e sovranazionali regolatrici della materia, sicché anche un supplemento di indagine in astratto esperibile da questo giudice non potrebbe che alle stesse autorità fare rinnovato riferimento;

Ritenuto che, anche con riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dall’esercizio della professione e al sotteso bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla presente vicenda - pur tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali - meritano conferma le considerazioni già espresse da questa sezione, dovendosi ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età) bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo posti di frequente a contatto con il personale sanitario o sociosanitario. Verso costoro sussiste uno stringente vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) ed immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, che impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza;

Ritenuto che ai rilievi generali di cui sopra deve aggiungersi, sotto il profilo del periculum in mora, la considerazione che la misura impugnata ha efficacia limitata al 31/12/2021, sicché è a questo arco temporale di durata relativamente circoscritta che va commisurato il paventato pregiudizio, del quale può quindi escludersi quel portato di irreparabilità necessario all’adozione della misura cautelare; fermo restando che, semmai, il danno per la collettività dei pazienti e per la salute generale sarebbe incomparabilmente più grave di quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati, a fronte delle amplissimamente superiori prove degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze sociali;

Ravvisata infine la necessità da parte del Collegio di stigmatizzare fermamente l’affermazione -OMISSIS- e conducente alla tesi secondo cui questa Sezione, con i propri recenti pronunciamenti, si sarebbe arrogata funzioni specialistiche e cognitive estranee alle sue competenze, viepiù esprimendo orientamenti di “chiara e sospetta ispirazione… governativa”. L’affermazione, oltre che gravemente irriguardosa ed eccedente i limiti della vis polemica consentita dall’agone giudiziario, appare priva di costrutto oltre che palesemente contraddittoria con altra e larga parte delle deduzioni contenute nell’atto di appello, intese a criticare l’eccessivo affidamento riposto dal giudice nelle autorità scientifiche terze, delle quali pure si pretende di mettere in dubbio, con analoga inconsistenza di argomenti e preconcetta carica ideologica, il grado di indipendenza e imparzialità;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase processuale debbano essere regolamentate in applicazione del criterio della soccombenza, non potendo più legittimamente invocarsi, alla luce dell’univoco indirizzo espresso dalla Sezione, il carattere inedito delle questioni poste.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9522/2021).

Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese della presente fase processuale che liquida nell’importo omnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Franco Frattini
 
 
 

IL SEGRETARIO



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