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Avvocato Generale Maciej Szpunar, 9/12/2021 n. C-530/20
Pubblicità che incoraggia l'acquisto di medicinali facendo leva sul loro prezzo - Vendite speciali o vendite combinate che includono altri medicinali, anche a prezzi ridotti, o altri prodotti

L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretata nel senso che la diffusione di informazioni che incoraggino l’acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti, può rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di detta disposizione, anche quando tali informazioni riguardino non già un determinato medicinale, bensì medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

L’articolo 87, paragrafo 3, e l’articolo 90 della direttiva 2001/83, quale modificata dalla direttiva 2004/27, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non ostano a che uno Stato membro stabilisca divieti che non corrispondono a quelli previsti all’articolo 90 di tale direttiva, qualora tali divieti riguardino la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali.

I divieti relativi alla pubblicità che incoraggi l’acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti, riguardano la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali.


Materia: servizio farmaceutico / disciplina

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

 

MACIEJ SZPUNAR

 

presentate il 9 dicembre 2021 (1)

 

Causa C-530/20

 

SIA «EUROAPTIEKA»

 

con l’intervento di:

 

Ministru kabinets

 

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia)]

 

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Pubblicità dei medicinali – Pubblicità che incoraggia l’acquisto di medicinali facendo leva sul loro prezzo – Vendite speciali o vendite combinate che includono altri medicinali, anche a prezzi ridotti, o altri prodotti»

 

I.      Introduzione

 

1.        Nella presente causa, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare le disposizioni della direttiva 2001/83/CE (2) per chiarire se, tenuto conto della natura e della portata dell’armonizzazione realizzata da tale direttiva, uno Stato membro possa vietare la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali non soltanto quando esse riguardano un determinato medicinale, ma anche quando riguardano medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

 

II.    Contesto normativo

 

A.      Diritto dell’Unione

 

2.        Gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83, relativi alla pubblicità dei medicinali, sono contenuti nei titoli VIII e VIII bis di quest’ultima, intitolati, rispettivamente, «Pubblicità» e «Informazione e pubblicità».

 

3.        L’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

 

«Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:

 

        la pubblicità dei medicinali presso il pubblico,

 

(...)».

 

4.        L’articolo 87, paragrafo 3, di detta direttiva dispone, in particolare, che «[l]a pubblicità di un medicinale (...) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà (...)».

 

5.        L’articolo 90 della medesima direttiva elenca gli elementi che la pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere.

 

B.      Diritto lettone

 

6.        Il punto 18.12 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 «Zalu reklamešanas kartiba un kartiba, kada zalu ražotajs ir tiesigs nodot arstiem bezmaksas zalu paraugus» (decreto n. 378 del Consiglio dei ministri recante modalità della pubblicità dei medicinali e modalità secondo cui un produttore di medicinali può fornire ai medici campioni gratuiti di medicinali), del 17 maggio 2011 (Latvijas Vestnesis, 2011, n. 78), (in prosieguo: la «disposizione controversa»), così dispone:

 

«È vietato includere, nella pubblicità di un medicinale presso il pubblico, informazioni che ne incoraggino l’acquisto, giustificando la necessità di comprare il medicinale mediante il prezzo di quest’ultimo, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti».

 

III. Fatti del procedimento principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

 

7.        La SIA «EUROAPTIEKA» è una società con sede in Lettonia che esercita un’attività farmaceutica e fa parte di un gruppo di imprese che possiede una rete di farmacie e di aziende di vendita al dettaglio di medicinali in tale Stato membro. Ai sensi del diritto lettone, le farmacie sono autorizzate a fornire prodotti diversi dai medicinali.

 

8.        Nel marzo 2016 la EUROAPTIEKA ha annunciato una vendita promozionale sul suo sito Internet e nel suo periodico mensile, offrendo una riduzione del 15% sul prezzo d’acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti.

 

9.        Con decisione del 1° aprile 2016, la Veselibas inspekcijas Zalu kontroles nodala (Sezione di controllo dei medicinali dell’Ispettorato della sanità pubblica, Lettonia) ha vietato alla EUROAPTIEKA, sulla base della disposizione controversa, di diffondere la pubblicità relativa a detta vendita promozionale (in prosieguo: la «decisione del 1° aprile 2016»).

 

10.      La EUROAPTIEKA ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso costituzionale vertente sulla conformità della disposizione controversa, da una parte, agli articoli 100 e 105 della Costituzione lettone, che sanciscono rispettivamente la libertà di espressione e il diritto di proprietà e, dall’altra, all’articolo 288, terzo comma, TFUE e in seguito è stato avviato un procedimento nel corso del 2020.

 

11.      A sostegno del proprio ricorso, la EUROAPTIEKA ha affermato, da un lato, che la disposizione controversa si applica non solo alla pubblicità di un determinato medicinale, ma anche alla pubblicità dei medicinali in generale. Di conseguenza, tale disposizione limiterebbe il suo diritto di fare pubblicità presso il pubblico al fine di promuovere il suo marchio e di rafforzare la sua notorietà e le vieterebbe di informare i consumatori sulle condizioni del contratto di vendita dei prodotti loro proposti. Detta disposizione avrebbe, pertanto, ridotto il numero dei clienti abituali delle sue farmacie e, di conseguenza, leso il suo diritto di proprietà, dato che la clientela deve essere considerata un bene ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

 

12.      Dall’altro lato, per quanto riguarda la parte del suo ricorso che è alla base delle questioni pregiudiziali, la EUROAPTIEKA ha sostenuto che il legislatore non aveva autorizzato il Consiglio dei ministri ad emanare una disposizione come la disposizione controversa al fine di attuare la direttiva 2001/83. Infatti, tale direttiva si applicherebbe non già a qualsiasi pubblicità relativa al settore farmaceutico o ai medicinali in generale, bensì soltanto a quella relativa a determinati medicinali. Inoltre, detta direttiva prevedrebbe un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali e non autorizzerebbe gli Stati membri ad imporre, nella loro legislazione, requisiti ulteriori. Emanando la disposizione controversa, il Consiglio dei ministri avrebbe esteso l’elenco delle forme di pubblicità vietate di cui all’articolo 90 della medesima direttiva e, in tal modo, avrebbe violato l’articolo 288, terzo comma, TFUE.

 

13.      Il Consiglio dei ministri ha sostenuto che il fatto che la disposizione controversa imponga requisiti più restrittivi in materia di pubblicità dei medicinali non implica che esso abbia ecceduto il potere conferitogli dal legislatore al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2001/83. Infatti, la nozione di «pubblicità dei medicinali», contenuta in tale direttiva, dovrebbe ricevere un’interpretazione estensiva. Inoltre, l’articolo 87, paragrafo 3, di detta direttiva vieterebbe qualsiasi pubblicità che favorisca l’uso irrazionale dei medicinali e tale divieto si applicherebbe all’uso di qualunque medicinale.

 

14.      Facendo riferimento alla sentenza Gintec (3), il giudice del rinvio afferma che la Corte ha dichiarato che la direttiva 2001/83 ha proceduto ad un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali, indicando espressamente, al contempo, i casi in cui gli Stati membri sono autorizzati ad adottare disposizioni che si discostino dalle norme stabilite da tale direttiva. Detto giudice ritiene che la disposizione controversa debba essere considerata una normativa relativa alla «pubblicità dei medicinali», ai sensi di detta direttiva. Inoltre, la stessa direttiva non osterebbe alla disposizione controversa, in quanto il divieto previsto da tale disposizione sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/83.

 

15.      Ciò premesso, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito all’interpretazione che occorre dare all’articolo 86, paragrafo 1, nonché agli articoli 87 e 90 della direttiva 2001/83.

 

16.      In un primo momento, il giudice del rinvio osserva che, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, della direttiva 2001/83, la pubblicità di un medicinale deve contenere la denominazione nonché, se del caso, la denominazione comune di quest’ultimo. Ciò potrebbe implicare che solo la pubblicità dei medicinali identificabili sarebbe una «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale direttiva.

 

17.      Il giudice del rinvio afferma che la disposizione controversa non impone di includere, in quella che esso considera una pubblicità di un medicinale presso il pubblico, informazioni relative a determinati medicinali, come la loro denominazione, bensì vieta di includere nella pubblicità dei medicinali determinate informazioni riguardanti, in particolare, il loro prezzo. Di conseguenza, nella misura in cui tale disposizione disciplini non già le informazioni sui medicinali stessi e sulla loro denominazione, bensì quelle sul loro prezzo, le attività previste da detta disposizione potrebbero essere considerate non già una pubblicità ai sensi della direttiva 2001/83, bensì un’azione d’informazione, cosicché detta disposizione non rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

 

18.      In un secondo momento, il giudice del rinvio rileva che la disposizione controversa prevede un divieto che non corrisponde ad alcuno dei metodi di pubblicità vietati all’articolo 90 della direttiva 2001/83. Si porrebbe quindi la questione se gli Stati membri abbiano la facoltà di estendere l’elenco dei metodi di pubblicità vietati enumerati in tale disposizione. Esso osserva che, in particolare, l’articolo 87, paragrafo 3, di tale direttiva, letto alla luce del considerando 45 della stessa, potrebbe essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di vietare qualsiasi pubblicità dei medicinali manifestamente eccessiva e sconsiderata, in grado, in quanto tale, di pregiudicare la salute pubblica.

 

19.      È in tale contesto che la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia), con ordinanza del 6 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se le attività cui fanno riferimento le regole contenute nella disposizione controversa debbano essere considerate attività di pubblicità dei medicinali ai sensi del titolo VIII della direttiva 2001/83/CE (“Pubblicità”).

 

2)      Se l’articolo 90 della direttiva 2001/83/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che estende l’elenco dei metodi di pubblicità vietati e impone restrizioni più rigorose di quelle espressamente previste all’articolo 90 della suddetta direttiva.

 

3)      Se la normativa controversa nel procedimento principale debba essere considerata come idonea a limitare la pubblicità dei medicinali al fine di favorirne l’uso razionale, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE».

 

20.      Hanno presentato osservazioni scritte la EUROAPTIEKA, i governi lettone, ellenico e polacco nonché la Commissione europea. Non si è tenuta alcuna udienza di discussione.

 

IV.    Analisi

 

A.      Sull’oggetto del procedimento principale

 

21.      La lettura di taluni passaggi delle osservazioni delle parti può indurre a ritenere che il procedimento principale riguardi la legittimità, alla luce della Costituzione lettone e del diritto dell’Unione, della decisione del 1° aprile 2016, con la quale è stato vietato alla EUROAPTIEKA di diffondere la pubblicità di cui trattasi nel procedimento principale.

 

22.      Il ricorso della EUROAPTIEKA dinanzi al giudice del rinvio non sembra tuttavia riguardare la legittimità di tale decisione.

 

23.      Infatti, è la conformità della disposizione controversa alla Costituzione lettone e al diritto dell’Unione ad essere messa in discussione dalla EUROAPTIEKA nell’ambito di tale ricorso, proposto diversi anni dopo l’adozione della decisione del 1° aprile 2016 sulla base della disposizione controversa (4).

 

24.      Di conseguenza, è alla luce non già dei comportamenti della EUROAPTIEKA, bensì del contenuto normativo della disposizione controversa che occorre interpretare la direttiva 2001/83.

 

25.      Per quanto riguarda i chiarimenti da fornire al giudice del rinvio al fine di consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità della disposizione controversa con il diritto dell’Unione, occorre, alla luce dell’esposizione dei motivi che hanno indotto tale giudice ad interrogarsi sull’interpretazione della direttiva 2001/83 e tenuto conto delle affermazioni formulate dalla EUROAPTIEKA nel suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, determinare, in un primo tempo, se le attività disciplinate dalla disposizione controversa rientrino nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva (prima questione pregiudiziale). In caso affermativo, occorre, in un secondo tempo, fornire al giudice del rinvio chiarimenti che gli consentano di verificare se, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro in sede di attuazione di detta direttiva, il legislatore lettone abbia correttamente trasposto quest’ultima nel diritto nazionale (seconda e terza questione pregiudiziale).

 

B.      Sulla prima questione pregiudiziale

 

26.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che la diffusione di informazioni che incoraggino l’acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il suo prezzo, annunciando una svendita speciale o indicando che esso è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, anche qualora tali informazioni riguardino non già un determinato medicinale, bensì medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

 

27.      Infatti, in primo luogo, sebbene la prima questione pregiudiziale faccia riferimento al titolo VIII della direttiva 2001/83, intitolato «Pubblicità», la definizione della nozione di «pubblicità dei medicinali», di cui all’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva, vale per tutte le disposizioni di detto titolo [«Ai fini del presente titolo si intende (...)»]. Per rispondere a tale questione, occorre quindi interpretare principalmente detta disposizione.

 

28.      È ben vero che il titolo VIII bis della direttiva 2001/83 riguarda parimenti il settore della pubblicità dei medicinali. Tale titolo contiene in particolare norme specifiche sulla pubblicità presso il pubblico, enunciate agli articoli da 88 bis a 90 (5). Tuttavia, la pubblicità presso il pubblico costituisce una categoria di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva.

 

29.      In secondo luogo, devo osservare che mentre la disposizione controversa fa riferimento alle tre fattispecie, evocate al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio intende appurare se esse rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 o se siano escluse dallo stesso per i motivi che sono comuni a tali tre fattispecie.

 

30.      Infatti, sebbene, a mio avviso, tali tre fattispecie possano eventualmente essere esaminate separatamente nel contesto della seconda e della terza questione pregiudiziale, si tratta tuttavia, nel contesto della prima questione pregiudiziale, di chiarire se le attività previste dalla disposizione controversa siano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 qualora esse riguardino medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

 

31.      Devo altresì rilevare, alla luce del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale e delle informazioni fornite dal governo lettone, che le attività previste dalla disposizione controversa si riferiscono ai medicinali autorizzati in Lettonia e non soggetti a prescrizione medica in tale Stato membro. Infatti, la pubblicità dei medicinali non autorizzati (6) e di quelli soggetti a prescrizione medica (7) è vietata a livello del diritto dell’Unione.

 

32.      Analizzerò quindi la prima questione pregiudiziale, anzitutto, dal punto di vista dell’interpretazione testuale, sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, per poi confrontare il risultato della mia analisi con gli insegnamenti che possono essere tratti dalle sentenze recenti della Corte, in particolare le sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (8) e DocMorris (9), alle quali le parti fanno riferimento nelle loro osservazioni scritte e nelle loro risposte ai quesiti scritti della Corte.

 

1.      L’interpretazione testuale

 

33.      L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 definisce la nozione di «pubblicità dei medicinali» come «qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali».

 

34.      Devo osservare, in primo luogo, che tale disposizione, da una parte, si riferisce ai medicinali al plurale e, dall’altra, riguarda «qualsiasi azione» di pubblicità.

 

35.      In secondo luogo, tenuto conto del contenuto normativo della disposizione controversa, occorre sottolineare che la nozione di «pubblicità dei medicinali» comprende, in particolare, la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico». A priori, le attività interessate da detta disposizione sembrano rientrare perfettamente in tale definizione.

 

36.      In terzo luogo, la Corte ha già dichiarato, alla luce del testo dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, che lo scopo del messaggio costituisce la caratteristica essenziale della pubblicità ai sensi di tale disposizione e l’elemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione (10).

 

37.      Come riconosce il giudice del rinvio, spetta ai giudici nazionali valutare, a seguito di un esame concreto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, se la trasmissione di informazioni sia o meno caratterizzata da uno scopo pubblicitario (11). La Corte ha comunque individuato un elenco non esaustivo di criteri e di circostanze rilevanti per valutare se una comunicazione debba essere qualificata come «pubblicità», quali l’identità dell’autore della comunicazione, l’oggetto e il contenuto di quest’ultima, nonché il gruppo dei suoi destinatari e le caratteristiche del mezzo impiegato (12).

 

38.      Nell’ambito della sua prima questione, il giudice del rinvio chiede unicamente chiarimenti che gli consentano di stabilire se la circostanza che la diffusione delle informazioni riguardi non già medicinali determinati, bensì medicinali in generale, escluda tale diffusione dalla nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

 

39.      Come risulta dal paragrafo 33 delle presenti conclusioni, una comunicazione intesa a promuovere «la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali» deve essere considerata rientrante in tale nozione.

 

40.      In tale contesto, dato che la definizione della nozione di «pubblicità dei medicinali» utilizza il termine «o» per indicare le finalità perseguite da una pubblicità («la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali»), il solo fatto che la diffusione delle informazioni sia intesa a promuovere la vendita di medicinali – e non necessariamente il loro consumo, che è talvolta difficilmente individuabile – è sufficiente per stabilire che tale diffusione rientri in detta nozione.

 

41.      Al pari di tutte le parti, ad eccezione della EUROAPTIEKA, ritengo che la diffusione di informazioni relative ai medicinali non soggetti a prescrizione medica possa, in linea di principio, influenzare la decisione di acquisto del consumatore. Ciò che importa è non già il medicinale acquistato dal consumatore, bensì il fatto che la diffusione delle informazioni inciti il consumatore a procedere ad un acquisto di un prodotto rientrante nell’ampia categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica. Inoltre, ritenere che una diffusione di informazioni relative a medicinali in generale non costituisca una pubblicità porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83 anche la diffusione di informazioni relative a una determinata categoria di medicinali destinati a curare una specifica affezione. Per di più, non si può escludere che una siffatta categoria di medicinali sia automaticamente associata dai consumatori a un determinato medicinale, anche se il suo nome non è menzionato in tali informazioni.

 

42.      Ancora più importante è il fatto che la disposizione controversa, come risulta dalla sua formulazione, vieti la diffusione di informazioni che incoraggino l’acquisto dei medicinali. Sembra quindi che, per ricadere nel divieto stabilito da tale disposizione, una siffatta diffusione debba promuovere («incoraggiare») la vendita («l’acquisto») dei medicinali. Pertanto, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, la finalità pubblicitaria costituisce una condizione preliminare per l’applicazione della disposizione controversa e designa l’ambito di applicazione di quest’ultima. A sua volta, tale disposizione deve quindi essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, nella misura in cui tale direttiva, ai suoi titoli VIII e VIII bis, armonizza il settore della pubblicità dei medicinali (13).

 

43.      Tale considerazione è confermata dall’interpretazione sistematica della direttiva 2001/83.

 

2.      L’interpretazione sistematica

 

44.      Nell’ambito dell’interpretazione della nozione di «pubblicità dei medicinali», la Corte ha dichiarato che l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 enuncia una norma generale che si applica in tutti i casi in cui è necessario stabilire se un’attività abbia le caratteristiche di una pubblicità per un medicinale (14). Inoltre, la Corte ha chiarito che l’articolo 87 di tale direttiva contiene principi generali che si applicano a tutti i tipi ed elementi di pubblicità per i medicinali (15). In sostanza, per quanto riguarda in particolare la pubblicità presso il pubblico, l’articolo 88 di detta direttiva enuncia parimenti siffatti principi generali.

 

45.      Pertanto, in primo luogo, la nozione di «pubblicità dei medicinali» deve essere definita in modo ampio, per ricomprendere anche situazioni meno evidenti quanto al fatto che esse rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.

 

46.      In tale contesto, il fatto che l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, della direttiva 2001/83, contenuto nel titolo VIII bis di quest’ultima, preveda che la pubblicità di un medicinale presso il pubblico deve comprendere la denominazione di quest’ultimo non mi sembra decisivo, dato che si tratta soltanto di una delle categorie di pubblicità dei medicinali previste dalla nozione generale di cui all’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva. D’altronde, se, come sostiene il governo polacco, una pubblicità dei medicinali potesse riguardare soltanto un determinato prodotto, l’obbligo di individuarlo chiaramente figurerebbe non già nelle disposizioni specifiche relative a talune forme di pubblicità, bensì nelle disposizioni generali di detta direttiva che disciplinano tale pubblicità.

 

47.      In secondo luogo, interpreto l’affermazione della Corte, secondo la quale l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 si applica in tutti i casi in cui è necessario stabilire se un’attività abbia le caratteristiche di una pubblicità per un medicinale, nel senso che il legislatore dell’Unione, con riguardo al contesto rispetto al quale occorre valutare la conformità al diritto dell’Unione delle attività pubblicitarie relative ai medicinali, ha inteso privilegiare non già le disposizioni del diritto primario, bensì quelle di tale direttiva.

 

48.      Infatti, ritenere che una disposizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 implicherebbe, quantomeno nel caso di una situazione transfrontaliera, che il contenuto normativo di tale disposizione e le sue conseguenze per il mercato interno siano esaminati alla luce del diritto primario e, più precisamente, delle libertà fondamentali sancite nel Trattato FUE.

 

49.      Come dimostra la discussione tra le parti, nell’ambito della quale la EUROAPTIEKA sostiene che la disposizione controversa riguarda non già i medicinali venduti da una farmacia, bensì l’attività di quest’ultima, non si può escludere che una disposizione nazionale che introduce divieti in materia di pubblicità dei medicinali in generale possa ricollegarsi, nel caso di una situazione transfrontaliera, tanto alla libera circolazione delle merci quanto alla libera prestazione dei servizi. La Corte esamina una siffatta disposizione nazionale, in linea di principio, alla luce di una sola di tali due libertà fondamentali qualora risulti che una di esse è secondaria rispetto all’altra e può esserle ricollegata.

 

50.      Nel caso di specie, la disposizione controversa non riguarda l’esercizio dell’attività di farmacista o il servizio di vendita in quanto tali, ma disciplina una determinata forma di azione pubblicitaria per i medicinali messi in vendita (16).

 

51.      Con riguardo alla libera circolazione delle merci, la disposizione controversa potrebbe essere considerata «disciplinante modalità di vendita», ai sensi della giurisprudenza della Corte, e soddisfacente le due condizioni risultanti dalla giurisprudenza Keck e Mithouard (17) e, pertanto, esulerebbe dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE (18).

 

52.      Di conseguenza, gli Stati membri sarebbero liberi di vietare attività come quelle oggetto della disposizione controversa e siffatti divieti non sarebbero soggetti, in linea di principio, ad alcun controllo quanto alla loro conformità alla direttiva 2001/83 e/o alle libertà fondamentali sancite nel Trattato FUE. Allo stesso tempo, gli Stati membri non sarebbero tenuti a stabilire divieti del genere, benché tali attività possano influenzare il comportamento dei consumatori (19). A mio avviso, è per tali motivi che, come ho osservato al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, il legislatore ha privilegiato la direttiva 2001/83 per quanto riguarda il contesto rispetto al quale occorre valutare la conformità al diritto dell’Unione delle attività pubblicitarie relative ai medicinali.

 

53.      In tali circostanze, il carattere di norma generale dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 depone a favore dell’interpretazione secondo la quale una pubblicità dei medicinali in generale, come quella oggetto della disposizione controversa, rientra parimenti nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale prima disposizione. Tale considerazione è confermata dall’interpretazione teleologica di detta direttiva.

 

3.      L’interpretazione teleologica

 

54.      L’analisi della giurisprudenza della Corte consente di ritenere che, dal punto di vista dell’interpretazione teleologica, la nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86 della direttiva 2001/83, debba essere definita in modo tale da includere qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento che possa nuocere alla salute pubblica.

 

55.      Infatti, la tutela della salute pubblica costituisce l’obiettivo essenziale della direttiva 2001/83. I medicinali si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici. Tali effetti implicano che, se i medicinali sono assunti senza necessità o in modo scorretto, essi possono nuocere gravemente alla salute senza che il paziente sia in grado di prenderne coscienza al momento della somministrazione (20).

 

56.      Come ha riconosciuto la Corte, non si può escludere che taluni rischi si ricolleghino anche all’uso di medicinali non soggetti a prescrizione medica (21). Siffatti rischi riguardano, secondo il governo lettone, in particolare le persone che consumano vari medicinali senza consultare un medico. Per tale governo, anche medicinali a priori innocui possono avere effetti collaterali indesiderabili qualora siano utilizzati in associazione con altri medicinali. Inoltre, l’assunzione di diversi medicinali in libera vendita contenenti il medesimo componente potrebbe comportare un notevole sovradosaggio.

 

57.      Riconoscendo tali rischi, il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 88, paragrafi 1 e 2, nonché agli articoli 89 e 90 della direttiva 2001/83, contenuti nel titolo VIII bis di quest’ultima, letti alla luce del suo considerando 45, che la pubblicità presso il pubblico di medicinali non soggetti a prescrizione medica non è vietata ma autorizzata, fatte salve le condizioni e le restrizioni previste da tale direttiva (22).

 

58.      Fra tali restrizioni figura quella di carattere generale prevista all’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, secondo la quale la pubblicità di un medicinale deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà. A mio avviso, tale disposizione mira ad impedire non già la pubblicità di un determinato medicinale, bensì la pubblicità che possa provocare l’uso irrazionale dei medicinali.

 

59.      Peraltro, a mio parere, dalla giurisprudenza risulta che la Corte, interpretando la nozione di «pubblicità dei medicinali», ha inteso tenere conto dell’importanza dell’obiettivo della tutela della salute pubblica, nei limiti in cui la sua interpretazione consente di conseguire tale obiettivo (23).

 

60.      A tale riguardo, come ho già osservato, una pubblicità dei medicinali in generale può influenzare il comportamento dei consumatori (24), il che contrasta con detto obiettivo della tutela della salute pubblica e può provocare rischi per la loro salute (25).

 

61.      Ne consegue che, al pari delle interpretazioni testuale e sistematica, l’interpretazione teleologica della nozione di «pubblicità dei medicinali» depone a favore di una risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale. Le considerazioni basate su tali interpretazioni non sono rimesse in discussione dagli insegnamenti che si possono trarre dalle sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (26) e DocMorris (27), dato che queste ultime non sono trasponibili al caso di specie.

 

4.      Sulla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online)

 

62.      Si ricorda che la Corte ha constatato, al punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (28), che gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83, contenuti nei titoli VIII e VIII bis della stessa, mirano a disciplinare il contenuto del messaggio pubblicitario e le modalità di pubblicità di determinati medicinali, ma non disciplinano la pubblicità dei servizi di vendita online di medicinali. Pertanto, secondo la Corte, tali disposizioni non devono essere prese in considerazione, in particolare, in sede di esame della questione se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di una normativa nazionale che vieta alle farmacie di effettuare offerte promozionali consistenti in uno sconto sul prezzo totale dell’ordine di medicinali una volta superato un determinato importo.

 

63.      A priori, l’azione pubblicitaria in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (29) sembra quindi essere simile a quelle vietate dalla disposizione controversa nella presente causa. Tale similarità può far pensare che detta sentenza sia trasponibile alla presente causa, cosicché la direttiva 2001/83 non sarebbe rilevante ai fini della risposta da dare alla prima questione pregiudiziale.

 

64.      Tuttavia, il contesto della causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (30) è ben diverso da quello della presente causa.

 

65.      Infatti, la normativa nazionale in questione in tale prima causa, che vietava alle farmacie, in particolare, di effettuare offerte promozionali consistenti in uno sconto sul prezzo totale, riguardava solo indirettamente i medicinali e la loro pubblicità (31), mentre la disposizione controversa riguarda espressamente e direttamente la pubblicità dei medicinali presso il pubblico.

 

66.      Cosa ancora più importante, la questione sollevata nella causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (32) riguardava, in sostanza, come risulta dalla sua formulazione e dal punto 28 di tale sentenza, la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale, applicata dallo Stato membro di destinazione di un servizio di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica al prestatore di tale servizio stabilito in un altro Stato membro. Più precisamente, il giudice del rinvio in tale causa intendeva confrontare detta normativa nazionale con l’articolo 34 TFUE, con l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83 e/o con l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE (33).

 

67.      La Corte, dopo aver constatato che i servizi di vendita online di medicinali non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 (34) e che l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83 rinvia segnatamente alle disposizioni di tale prima direttiva, ha esaminato la questione pregiudiziale alla luce della direttiva 2000/31. Infatti, secondo la logica su cui si basa la direttiva 2000/31, un prestatore di un servizio della società dell’informazione è, di norma, soggetto alla normativa nazionale dello Stato membro in cui è stabilito (lo Stato membro di origine). I requisiti relativi ai servizi della società dell’informazione, che rientrano nell’ambito regolamentato, possono quindi provenire dallo Stato membro di origine o – nei limiti imposti dall’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva – da altri Stati membri. Orbene, nella presente causa, la normativa interessata è quella dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

 

5.      Sulla sentenza DocMorris

 

68.      Nella sentenza DocMorris (35), la cui data di pronuncia è successiva a quella della proposizione del rinvio pregiudiziale nella presente causa, la Corte era investita della questione se le disposizioni contenute nel titolo VIII della direttiva 2001/83, e in particolare l’articolo 87, paragrafo 3, della medesima, ostino a una normativa nazionale che vieta a una farmacia che vende medicinali per corrispondenza di organizzare un’azione pubblicitaria sotto forma di gioco a premi che consenta ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, accompagnato da tale prescrizione.

 

69.      La Corte ha dichiarato, in tale sentenza, che una siffatta azione pubblicitaria non rientrava nell’ambito di applicazione delle disposizioni del titolo VIII della direttiva 2001/83.

 

70.      Più precisamente, la Corte ha constatato che la pubblicità in questione riguardava non già un determinato medicinale, bensì tutta la gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica e messi in vendita dalla farmacia interessata. Prima di giungere a siffatta constatazione, la Corte ha osservato, al punto 21 di detta sentenza, che detta azione pubblicitaria era intesa a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella della farmacia presso la quale detto cliente acquista tale medicinale, dato che quest’ultima scelta è effettuata dopo la prima.

 

71.      Infatti, ciò che importa, dal punto di vista dell’interpretazione teleologica, è che detta azione pubblicitaria non era idonea a favorire l’uso irrazionale di medicinali, contrariamente alle attività oggetto della disposizione controversa. L’acquisto dei medicinali era subordinato al previo ottenimento di una prescrizione medica, sotto il controllo delle persone autorizzate a prescriverli.

 

72.      Per contro, per i motivi già esposti al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, le attività oggetto della disposizione controversa sono idonee ad incitare i consumatori ad acquistare più medicinali anche quando esse riguardano medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale. Infatti, qualora sia chiaramente indicato, nella normativa nazionale interessata, che la pubblicità riguarda medicinali, come nel caso di specie, le norme in materia di pubblicità devono applicarsi anche se nella pubblicità non sia espressamente menzionato alcun medicinale specifico.

 

6.      Conclusione sulla prima questione pregiudiziale

 

73.      Prendendo in considerazione le conclusioni univoche risultanti dall’interpretazione testuale, sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la diffusione di informazioni che incoraggino l’acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti può rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di detta disposizione, anche qualora tali informazioni riguardino non già un determinato medicinale, bensì medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

 

C.      Sulla seconda e la terza questione pregiudiziale

 

74.      Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in un primo momento, se l’articolo 87, paragrafo 3, e l’articolo 90 della direttiva 2001/83 debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che uno Stato membro stabilisca divieti che non corrispondono a quelli previsti all’articolo 90 di tale direttiva, qualora tali divieti riguardino la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali (primo aspetto di tali questioni pregiudiziali) e, in un secondo momento, se la disposizione controversa stabilisca divieti del genere (secondo aspetto di dette questioni pregiudiziali).

 

75.      Devo osservare, da una parte, che, sebbene la seconda questione pregiudiziale, quale formulata dal giudice del rinvio, sembri partire dal presupposto che l’articolo 90 della direttiva 2001/83 riguardi i metodi di pubblicità vietati, tale disposizione enuncia tuttavia divieti relativi al contenuto della pubblicità presso il pubblico di un medicinale (36). Dall’altra parte, il giudice del rinvio precisa che, in ogni caso, i divieti stabiliti dalla disposizione controversa non corrispondono a quelli enunciati all’articolo 90 di tale direttiva.

 

1.      Sulla ricevibilità

 

76.      Prima di procedere all’esame di dette questioni, devo rilevare che, nelle sue osservazioni scritte, la EUROAPTIEKA eccepisce, ancorché implicitamente, l’irricevibilità della seconda e della terza questione pregiudiziale sollevate dal giudice del rinvio. Tali questioni, a suo avviso, non sono rilevanti ai fini della risoluzione della controversia, in quanto vertono sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2001/83 e la disposizione controversa non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

 

77.      Si deve constatare che, con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio cerca di stabilire, in sostanza, se la disposizione controversa rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 e che occorre esaminare la seconda e la terza questione pregiudiziale soltanto se la prima questione richieda una risposta affermativa. Tenuto conto della mia risposta affermativa a tale prima questione, nulla mi consente di ritenere che la seconda e la terza questione siano manifestamente irrilevanti ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale. A mio avviso, tali questioni sono dunque ricevibili.

 

2.      Nel merito

 

78.      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la prima parte della seconda e della terza questione pregiudiziale richiede una risposta negativa.

 

79.      Infatti, tali due questioni, lette congiuntamente, si basano su un’interpretazione della direttiva 2001/83 secondo la quale l’articolo 90 di quest’ultima espone un elenco esaustivo dei divieti relativi al contenuto di una pubblicità presso il pubblico di un medicinale, mentre l’articolo 87, paragrafo 3, di tale direttiva consente agli Stati membri di stabilire altri divieti qualora questi ultimi favoriscano l’uso razionale del medicinale.

 

80.      Una siffatta interpretazione della direttiva 2001/83 è stata adottata dalla Corte nella sentenza Gintec (37), alla quale fa riferimento il giudice del rinvio.

 

81.      In tale sentenza, la Corte si è pronunciata segnatamente sulla questione se la pubblicità per i medicinali effettuata mediante estrazioni a sorte, in assenza di un divieto esplicito nella direttiva 2001/83, sia autorizzata oppure vietata dall’articolo 87, paragrafo 3, di tale direttiva (38).

 

82.      A questo proposito, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene la direttiva 2001/83 non dedichi norme specifiche alla pubblicità per i medicinali effettuata sotto forma di estrazioni a sorte, una siffatta pubblicità è vietata, segnatamente, in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto essa favorisce l’uso irrazionale di tale medicinale e ne implica la distribuzione diretta al pubblico nonché la consegna di campioni gratuiti.

 

83.      Per giungere a tale considerazione, la Corte ha rilevato, anzitutto, che una siffatta pubblicità risulta difficilmente ammissibile alla luce dell’esigenza di vietare qualsiasi pubblicità eccessiva e sconsiderata che possa incidere sulla salute pubblica. Inoltre, la Corte ha affermato che l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 reitera tale esigenza, stabilendo che la pubblicità per i medicinali deve favorirne l’uso razionale (39). Infine, aderendo alla posizione espressa da alcuni governi, la Corte ha dichiarato che la pubblicità per un medicinale sotto forma di estrazioni a sorte incoraggia l’utilizzazione irrazionale ed eccessiva di tale medicinale, presentandolo come un regalo o un premio, sviando in tal modo il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere il medicinale stesso (40).

 

84.      Ne consegue, per quanto riguarda la prima parte della seconda e della terza questione pregiudiziale, che l’articolo 87, paragrafo 3, e l’articolo 90 della direttiva 2001/83 devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non ostano a che uno Stato membro stabilisca divieti che non corrispondono a quelli previsti all’articolo 90 di tale direttiva, qualora tali divieti riguardino la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali.

 

85.      Per quanto concerne la seconda parte di tali questioni pregiudiziali, occorre sottolineare che la disposizione controversa non vieta la diffusione di una semplice informazione sul prezzo dei medicinali. Essa non verte neppure su un obbligo di fissare un determinato prezzo per alcuni medicinali. Invece, tale disposizione vieta la diffusione di informazioni che incoraggino l’acquisto di un medicinale facendo leva sul suo prezzo, sul carattere speciale della vendita o sulla sua vendita insieme ad altri medicinali o prodotti, anche ad un prezzo ridotto.

 

86.      Come ho già affermato al paragrafo 72 delle presenti conclusioni, la disposizione controversa riguarda quindi le attività idonee ad incitare i consumatori ad acquistare più medicinali, senza necessariamente collegare tale acquisto con l’interesse per la loro salute.

 

87.      In tale contesto, come osserva la Commissione nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, i consumatori sono sempre influenzati dal prezzo e possono essere indotti ad acquistare più del necessario in presenza di un’offerta o uno sconto speciale. Nell’acquisto di medicinali da parte dei consumatori, è l’interesse per la loro salute che deve prevalere (prevenzione o trattamento) e non eventuali interessi economici o vantaggi finanziari connessi all’acquisto nell’ambito di vendite speciali o in combinazione con altri medicinali o prodotti.

 

88.      L’acquisto di medicinali che non sia guidato dall’interesse per la salute dei consumatori può, a sua volta, portare al consumo dei medicinali senza tenere conto di tale interesse, il che, senza neppure menzionare i rischi individuati dal governo lettone (41), costituisce un caso esemplare di uso irrazionale di questi ultimi.

 

89.      Inoltre, il fatto che la tutela efficace della salute e della vita delle persone imponga, in particolare, che i medicinali siano venduti a prezzi ragionevoli (42) non può far venir meno la necessità, riconosciuta al considerando 45 della direttiva 2001/83, di impedire qualsiasi pubblicità eccessiva e sconsiderata che possa incidere negativamente sulla salute pubblica. Come la Corte ha affermato nella sentenza Gintec (43), tale imperativo si riflette nell’articolo 87, paragrafo 3, di detta direttiva, ai sensi del quale la pubblicità dei medicinali deve favorirne l’uso razionale.

 

90.      Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda parte della seconda e della terza questione pregiudiziale dichiarando che i divieti relativi alla pubblicità che incoraggi l’acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (compreso ad un prezzo ridotto) o prodotti, riguardano la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali.

 

V.      Conclusione

 

91.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di fornire le seguenti risposte alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia):

 

1)      L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretata nel senso che la diffusione di informazioni che incoraggino l’acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti, può rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di detta disposizione, anche quando tali informazioni riguardino non già un determinato medicinale, bensì medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

 

2)      L’articolo 87, paragrafo 3, e l’articolo 90 della direttiva 2001/83, quale modificata dalla direttiva 2004/27, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non ostano a che uno Stato membro stabilisca divieti che non corrispondono a quelli previsti all’articolo 90 di tale direttiva, qualora tali divieti riguardino la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali.

I divieti relativi alla pubblicità che incoraggi l’acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti, riguardano la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali.

 

 

1      Lingua originale: il francese.

 

2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34) (in prosieguo: la direttiva «2001/83»).

 

3      Sentenza dell’8 novembre 2007 (C-374/05, EU:C:2007:654, punti 20 e 37).

 

4      È ben vero che, nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il passaggio secondo il quale «[l]a pubblicità controversa nel procedimento principale non fa riferimento alla denominazione dei medicinali» può indurre a ritenere che sia la legittimità della decisione del 1° aprile 2016 ad essere oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio. Non si può tuttavia escludere che tale passaggio costituisca semplicemente una riproduzione dell’argomento contenuto nel ricorso costituzionale della EUROAPTIEKA. Inoltre, nella frase successiva a detto passaggio si dice che occorre esaminare se le attività contemplate dalla disposizione controversa possano rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83. Peraltro, la EUROAPTIEKA afferma, nelle sue osservazioni scritte, che quando il giudice è chiamato a decidere su un ricorso costituzionale, esso attribuisce un’importanza significativa alle circostanze del caso di specie nelle quali la disposizione controversa ha violato i diritti fondamentali del ricorrente. Tuttavia, il fatto di attribuire una certa importanza alle circostanze del caso di specie non sembra mettere in discussione l’oggetto del procedimento principale. Inoltre, la EUROAPTIEKA fa riferimento, nelle sue osservazioni scritte, a una decisione definitiva dell’Augstaka tiesa (Corte suprema, Lettonia), adottata nella causa amministrativa che la riguarda. Tale riferimento può far pensare che sul ricorso avverso la decisione del 1° aprile 2016 detto organo giurisdizionale supremo si sia pronunciato in via definitiva. È d’altronde in tal senso che si è espressa la Commissione nelle sue osservazioni scritte

 

5      Sentenza del 5 maggio 2011, Novo Nordisk (C-249/09, EU:C:2011:272, punto 22).

 

6      V., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, EU:C:2003:664, punto 146).

 

7      V. articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83.

 

8      Sentenza del 1° ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764).

 

9      Sentenza del 15 luglio 2021 (C-190/20, EU:C:2021:609).

 

10      Sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C-316/09, EU:C:2011:275, punto 31).

 

11      Sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C-316/09, EU:C:2011:275, punto 33).

 

12      V. sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C-316/09, EU:C:2011:275, punti 34, 36, 40 e 45).

 

13      Sulla portata dell’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2001/83, v. sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C-374/05, EU:C:2007:654, punto 20).

 

14      Sentenza del 5 maggio 2011, Novo Nordisk (C-249/09, EU:C:2011:272, punto 24).

 

15      Sentenza del 5 maggio 2011, Novo Nordisk (C-249/09, EU:C:2011:272, punto 25).

 

16      In quest’ordine di idee, la Corte ha invero dichiarato, nella sentenza DocMorris, che l’azione pubblicitaria oggetto di tale sentenza, vale a dire quella consistente in un gioco a premi che consente ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi dai medicinali, non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. Tuttavia, la Corte ha anche considerato che la diffusione di messaggi pubblicitari relativi al servizio di vendita per corrispondenza di medicinali soggetti a prescrizione medica, benché non sia intesa a promuovere determinati medicinali, costituisce un elemento secondario rispetto alla promozione della vendita di tali medicinali, la quale rappresenta l’obiettivo ultimo dell’azione pubblicitaria. V. sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris (C-190/20, EU:C:2021:609, punto 31).

 

17      Sentenza del 24 novembre 1993 (C-267/91 e C-268/91, EU:C:1993:905)

 

18      V., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris (C-190/20, EU:C:2021:609, punto 35).

 

19      V., a tale riguardo, paragrafo 41 delle presenti conclusioni.

 

20      V., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e a. (C-171/07 e C-172/07, EU:C:2009:316, punti 31 e 32).

 

21      V. sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C-649/18, EU:C:2020:764, punto 94).

 

22      V. sentenza dell’11 giugno 2020, ratiopharm (C-786/18, EU:C:2020:459, punto 40).

 

23      Ad esempio, la Corte ha chiarito, nella sua sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard (C-421/07, EU:C:2009:222), che la divulgazione da parte di un terzo di informazioni relative a un medicinale deve essere considerata «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. Dopo aver constatato che il testo di tale direttiva non contiene alcuna indicazione quanto agli autori della pubblicità (punti 20 e 21), la Corte ha osservato, infatti, che la pubblicità dei medicinali può nuocere alla salute pubblica, la cui tutela costituisce l’obiettivo essenziale di detta direttiva, anche quando essa è realizzata da un terzo indipendente (punto 22).

 

24      V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.

 

25      V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

 

26      Sentenza del 1° ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764).

 

27      Sentenza del 15 luglio 2021 (C-190/20, EU:C:2021:609).

 

28      Sentenza del 1° ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764).

 

29      Sentenza del 1° ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764).

 

30      Sentenza del 1° ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764).

 

31      Essa riguardava l’attività di un farmacista che, secondo tale normativa, non doveva acquisire clienti tramite procedure e mezzi contrari alla dignità della professione né incitare i suoi pazienti ad un abuso di medicinali.

 

32      Sentenza del 1° ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764).

 

33      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

 

34      V. sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C-649/18, EU:C:2020:764, punto 32).

 

35      Sentenza del 15 luglio 2021 (C-190/20, EU:C:2021:609).

 

36      V. sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C-374/05, EU:C:2007:654), nella quale la Corte ha chiarito, al punto 36, che l’articolo 90 della direttiva 2001/83 detta prescrizioni specifiche quanto al contenuto della pubblicità per i medicinali, vietando l’utilizzazione di determinati elementi.

 

37      Sentenza dell’8 novembre 2007 (C-374/05, EU:C:2007:654).

 

38      V. sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C-374/05, EU:C:2007:654, punto 53).

 

39      V. sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C-374/05, EU:C:2007:654, punto 55).

 

40      V. sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C-374/05, EU:C:2007:654, punto 56).

 

41      V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

 

42      V. sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C-148/15, EU:C:2016:776, punto 43).

 

43      Sentenza dell’8 novembre 2007 (C-374/05, EU:C:2007:654, punto 51).

 

 

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