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TAR Lazio, Sez. III bis, 17/12/2021 n. 7394
Non va sospesa la nota del Ministero della istruzione che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19

Non va sospesa la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 avente come oggetto "Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi", nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione recepisce e rende operativo il contenuto dell'art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, il quale - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021) - introduce a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per "il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione" che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19 in quanto, la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l'estendersi della pandemia; inoltre, in sede di doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.

Materia: sanità / salute
Pubblicato il 17/12/2021

N. 07394/2021 REG.PROV.CAU.

N. 13022/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13022 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;

contro

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

• Della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 avente come oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione recepisce e rende operativo il contenuto dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il quale - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021) - introduce a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per “il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione” (doc. 1);

• Della stessa Nota n. 1889 del 07.12.2021 nella parte in cui, sempre in pedissequa applicazione dell'art. 2 del DL. n. 172/21, il Ministero dell'Istruzione decreta che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”;

• Della medesima Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 nella parte in cui, sempre in attuazione dell'art. 2 del DL. n. 172/21, prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2021 “All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa” e che “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ciclo vaccinale”;

• Della stessa Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 nella parte in cui, sempre in applicazione dell'art. 2 del DL. n. 172/21, statuisce che “L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al DL. n. 19/20, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”;

• Della Nota del Ministero dell'Istruzione, firmata dal capo dipartimento dott. -OMISSIS-, n. 1337 del 14.12.2021, avente per oggetto “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato dello stato vaccinale del personale docente e ATA”, nella parte in cui si prevede che il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) consentirà ai Dirigenti Scolastici di verificare quotidianamente – mediante un'interazione tra il Sistema Informativo dell'Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale (doc. 2);

• Della stessa Nota del Ministero dell'Istruzione, firmata dal capo dipartimento dott. -OMISSIS-, n. 1337 del 14.12.2021, nella parte in cui prevede che i Dirigenti Scolastici hanno la facoltà di conferire il potere di verifica dello stato vaccinale ad altro personale (docente e ATA) e nella parte in cui prevede che, per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare lo stato vaccinale del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica;

• Dell'Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (doc. 3), allegata alla Nota del Ministero dell'Istruzione, firmata dal capo dipartimento dott. -OMISSIS-, n. 1337 del 14.12.2021, nella parte in cui si prevede che i dati relativi allo stato vaccinale – a differenza degli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass – sono conservati nel SIDI e che i log applicativi dell'obbligo vaccinale e i dati relativi al personale in servizio soggetto alla verifica saranno custoditi nella banca dati del SIDI.

***

PREVIA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021 PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI N. 726/2004, N. 507/2006, E N. 953/2021, DELLA RISOLUZIONE N. 2361 DEL 2021 DEL CONSIGLIO D'EUROPA, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2000/78, DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE, DEGLI ARTT. 3, 20, 21, 35 E 41 DELLA CDFUE NONCHÉ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 14 DELLA CEDU E DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO N. 12 DELLA CEDU, RILEVANTI EX ART. 52 DELLA CDFUE E DEL CONSIDERANDO 1 DELLA DIRETTIVA 2000/78.

E/O PREVIA REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLO STESSO ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 13, 32, 35, 36, 51, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Avuto presente che:

a) gli impugnati provvedimenti sono meramente applicativi specie per quanto concerne l’obbligo vaccinale dei docenti di quanto disposto dal D.L. n.44/2021, la cui illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti è stata peraltro prospettata nel presente gravame;

b) contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico;

c) la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia;

d) l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;

e) in ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”;

f) la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi;

g) in ogni caso la posizione specie sotto l’aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame;

h) infine nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus;

Vista l’istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata al superamento dei limiti dimensionali, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del citato Decreto n. 167 del 2016;

Visto l’art. 7 del precitato Decreto Presidenziale n.167/2016, il quale recita: “In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell’art. 6, per gravi e giustificati motivi, il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l’avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare ”;

Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza de qua, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n. 167 del 2016;

Considerato che, pertanto, parte ricorrente può essere autorizzata a usufruire del limite massimo e invalicabile di 100.000 (centomila ) caratteri corrispondenti a n. 50 (cinquanta) pagine, nel formato previsto dall'art. 8 del medesimo DPCS n. 167 del 2016;

Ritenuto che parte ricorrente è onerata di redigere un riassunto preliminare del ricorso, esteso nel massimo a n. 3 (tre) pagine, ai sensi dell’art. 5, comma 3°, del suddetto DPCS n. 167 del 2016;


P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa ed accoglie l’istanza di superamento dei limiti dimensionali nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la prima camera di consiglio prevista in data 11.1.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2021.






  Il Presidente
  Giuseppe Sapone





IL SEGRETARIO


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