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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 5/1/2022 n. 2
Sull' istanza di discussione da remoto della causa genericamente motivata con richiamo all’art. 16 d.l. milleproroghe d.l. n. 228/2021per ragioni prudenziali legate all’emergenza sanitaria da Covid-19

Non si può accogliere un'istanza di discussione di una causada remoto, genericamente motivata con richiamo all’art. 16 d.l. milleproroghe, essendo necessari documentati e oggettivi impedimenti dei singoli a partecipare all’udienza. L’art. 16 c. 5 d.l. n. 228/2021, ha infatti solo differito al 31.3.2022 il termine di scadenza del 31.12.2021del periodo emergenziale originariamente fissato dall’art. 7-bis d.l. n. 105/2021, ma non ne ha modificato i presupposti applicativi; ritenuto che la pandemia da Covid-19 costituisce solo la cornice e l’antefatto storico del citato art. 7-bis, ma non costituisce di per sé sola il suo presupposto applicativo, che esige invece documentati e oggettivi impedimenti dei singoli a partecipare all’udienza, e non la mera preoccupazione soggettiva.

Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 05/01/2022

N. 00002/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00774/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2018, proposto da
Global Technology System, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Consoli, Francesco Consoli Xibilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Pergolizzi, Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per esecuzione della sentenza del CGARS n. 1018/2019, resa tra le parti - pagamento somme - proroga delle funzioni del commissario “ad acta”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di discussione da remoto depositata in data 3.1.2022 dalla società appellata, ai sensi dell’art. 15 del d.l. milleproroghe;

ritenuto che l’istanza è genericamente motivata con richiamo all’art. 16 d.l. milleproroghe;

rilevato che l’art. 16 comma 5 d.l. n. 228/2021 ha solo differito al 31.3.2022 il termine di scadenza del 31.12.2021 originariamente fissato dall’art. 7-bis d.l. n. 105/2021 ma non ne ha modificato i presupposti applicativi;

ritenuto che la pandemia da Covid-19 costituisce solo la cornice e l’antefatto storico del citato art. 7-bis, ma non costituisce di per sé sola il suo presupposto applicativo, che esige invece documentati e oggettivi impedimenti dei singoli a partecipare all’udienza, e non la mera preoccupazione soggettiva;

ritenuto che in difetto di una istanza motivata e documentata non vi è luogo a provvedere;


P.Q.M.

Non luogo a provvedere.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 5 gennaio 2022.






  Il Presidente
  Rosanna De Nictolis





IL SEGRETARIO


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