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Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/2/2022 n. 1040
Il superamento dei limiti dimensionali può essere autorizzato eccezionalmente ex post dal giudice in presenza di una espressa istanza di parte e a condizione che sussistano gravi e giustificati motivi.

E' inammissibile nel processo amministrativo il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, c. 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., ad adiuvandum vel opponendum

A mente dell'art. 6, c. 2, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, la parte che, per le esigenze difensive di cui all'art. 5, c. 1, necessiti di esporre le sue argomentazioni difensive debordando dai limiti dimensionali degli atti processuali scolpiti dall'art. 3 (70.000 caratteri,corrispondenti a circa 35 pagine, tenuto conto delle esclusioni di cui all'art. 4, c. 1) deve domandare un'apposita autorizzazione, formulando, a tale fine, istanza motivata "in calce allo schema di ricorso". La medesima istanza, che, di regola, andrebbe proposta in via preventiva, può "per gravi e giustificati motivi", essere presentata in via successiva, ossia a superamento dei suddetti limiti già avvenuta, ed essere decisa dal giudice della controversia.

Nel giudizio amministrativo non è previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, c. 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum e prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre "domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale" (art. 42, c. 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (art. 42, c. 5 c.p.a.); non è ammesso l'intervento in giudizio del soggetto portatore di un interesse legittimo autonomo.

Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 14/02/2022

N. 01040/2022REG.PROV.COLL.

N. 07987/2021 REG.RIC.

N. 08183/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dalle società -OMISSIS-e -OMISSIS-- -OMISSIS-s.a.s., e -OMISSIS-s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t.,, nonché dal -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Gioia in Roma, piazza Cavour n. 17;

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;

nei confronti

della società -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Ministero della cultura e del Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Gioia in Roma, piazza Cavour n. 17;



sul ricorso numero di registro generale 8183 del 2021, proposto dal Comune di -OMISSIS- (Ba), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;

nei confronti

della società -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-S.a.s., -OMISSIS-S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio:
del Ministero della cultura e del Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
del signor -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società -OMISSIS-s.r.l, del Comune di -OMISSIS-, del Ministero della cultura e del Ministero dell’interno;

Visti gli appelli incidentali proposti dalla società -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il consigliere Silvia Martino;

Uditi gli avvocati Nicola Di Modugno, Luigi Paccione e Vincenzo Di Gioia (su delega dichiarata dell’avvocato Stefano Gallo);

Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato dello Stato Emanuele Feola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti impugnavano innanzi al T.a.r. per la Puglia, i seguenti provvedimenti:

1) la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per la Modifica sostanziale del realizzando impianto di compostaggio da FORSU, codice IPPC 5.3,b1 all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, sito in -OMISSIS- (BA), C.da -OMISSIS-, censito in Catasto al Fg. -OMISSIS-”;

2) tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare, all’occorrenza:

a) l’art. 5, lett. m), del regolamento della Regione Puglia n. 28 del 22 dicembre 2008;

b) la determinazione del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari n. 68 del 27 aprile 2001 di voltura, in favore della -OMISSIS-s.r.l., del provvedimento autorizzatorio di cui alla deliberazione della giunta provinciale di Bari n.424 del 4 settembre 2000 rilasciato alla -OMISSIS-& -OMISSIS-s.p.a.;

c) gli atti e i verbali allegati alla determinazione sub 1).

1.1. La complessa vicenda alla base del presente contenzioso può essere così sintetizzata.

Con istanza del 22 settembre 1997, la società -OMISSIS-& -OMISSIS-s.p.a. chiedeva alla Provincia di Bari il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio nella zona agricola di -OMISSIS-, Contrada “-OMISSIS-”, di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione in compost di prodotti agricoli.

Con determina n. 2 del 7 gennaio 1999, il dirigente del Settore ecologia dell’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale, in conformità con quanto disposto dal Comitato VIA nella seduta del 24 novembre1998.

Con deliberazione della giunta provinciale n. 424 del 4 settembre 2000, integrata con determina dirigenziale n. 91/2001, la Provincia di Bari approvava il progetto e autorizzava l’esercizio dell’impianto.

1.2. Con ricorso al T.a.r. per la Puglia, iscritto al n.r.g. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- impugnava la predetta delibera di Giunta provinciale e la sottostante Valutazione di impatto ambientale, chiedendone l’annullamento.

1.3. Il T.a.r. rigettava il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato a seguito della decisione di conferma in appello del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

1.4. Nelle more del giudizio di appello azionato dal soccombente Comune di -OMISSIS-, il g.i.p. del Tribunale di Bari, con decreto del 28 ottobre 2004, aveva nel frattempo disposto il sequestro preventivo dell’intera area e dell’impianto in avanzata fase di costruzione, contestando agli imputati (amministratore unico e soci della -OMISSIS-s.r.l.) il reato di lottizzazione abusiva, ipotizzando anche la violazione delle norme in materia ambientale e paesaggistica.

1.5. Alla data del sequestro, secondo quanto risulta dalla stessa determinazione n. -OMISSIS- impugnata in primo grado, la società -OMISSIS-aveva eseguito le seguenti opere edilizie:

- capannone maturazione 12.260 mq;

- tunnel 1-2-3-4-5 1310 mq;

- tunnel 6-7-8-9-10 1310 mq;

- zona tecnica e scrubber 715 mq;

- biofiltro 1 822 mq;

- biofiltro 2 850 mq;

- alloggio custode 148 mq;

- area a verde 57.440 mq;

- area pavimentata 10.160 mq;

- fondamenta della palazzina uffici e della casa del custode;

- recinzione perimetrale.

1.6. All’esito del processo penale, l’amministratore unico e i soci di -OMISSIS-venivano assolti da ogni accusa “perché il fatto non sussiste”, con sentenza della Corte d’appello di Bari n. -OMISSIS-, venendo così acclarato, in quella sede, che non vi era stata lottizzazione abusiva, né violazione della normativa in materia paesaggistica e ambientale.

A valle di una precedente assoluzione nel giudizio penale (Corte d’appello di Bari, III Sezione, sentenza n. -OMISSIS-), cui faceva seguito il dissequestro dei suoli e delle costruzioni, con restituzione delle cose sequestrate, la società -OMISSIS-, in data 18 febbraio 2016, chiedeva alla Regione Puglia l’avvio della procedura di VIA coordinata con quella di AIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5-bis, della legge regionale n. 17 del 2007, per completare l’opera edilizia con adeguamento tecnologico dell’impianto alla sopravvenuta normativa ambientale.

Il dirigente la Sezione Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n. 8973 del 15 luglio 2016 assicurava la conclusione della procedura nei termini di legge ma tale rassicurazione veniva disattesa, sicché la società -OMISSIS-adiva lo stesso T.a.r. per la Puglia con ricorso avverso il silenzio inadempimento, iscritto a ruolo con il n.r.g. -OMISSIS-

Nelle more del giudizio, la Regione Puglia rilasciava a -OMISSIS-S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale (previa VIA), giusta determina dirigenziale n. -OMISSIS-, oggetto del presente contenzioso.

Pertanto il T.a.r., con sentenza n. -OMISSIS-, dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio sul silenzio inadempimento.

1.7. Avverso l’autorizzazione ambientale rilasciata nel 2018 e gli atti alla stessa presupposti venivano proposti i seguenti ricorsi:

a) nn.rr.gg. -OMISSIS-(ricorrenti le -OMISSIS-e -OMISSIS-) e-OMISSIS- (ricorrenti le società -OMISSIS-e -OMISSIS-, -OMISSIS-s.a.s. e -OMISSIS-s.r.l.) affidati a 12 complessi motivi;

b) n.r.g. -OMISSIS-, proposto dal Comune di -OMISSIS-, affidato a 10 autonomi motivi.

1.8. Nell’ambito di ciascuno di tali giudizi, la società -OMISSIS-s.r.l spiegava altrettanti ricorsi incidentali per accertare e far dichiarare che le opere edilizie autorizzate con la delibera di giunta provinciale n. 424 del 4 settembre 2000 ebbero regolare inizio e furono interrotte per factum principis in forza di sequestro preventivo del P.M. convalidato dal GIP del Tribunale di Bari con decreto del 28 ottobre 2004; che alla data del sequestro preventivo erano state realizzate le opere edilizie elencate sub A.5) del ricorso incidentale; che l’area e le relative opere furono riconsegnate alla legittima proprietaria -OMISSIS-s.r.l. in data 5 agosto 2014 in forza di verbale di dissequestro prot. n. 1001; che ai fini del completamento delle opere non ultimate la ricorrente incidentale aveva proposto in sede regionale istanza di VIA coordinata con AIA in data 18 febbraio 2016, definito con la d.d. n. -OMISSIS-, oggetto del ricorso principale.

I ricorsi incidentali erano volti altresì a far accertare e dichiarare che l’istanza presentata dalla società -OMISSIS-, “non integra né può integrare modifica sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 5, lett. l-bis D.Lgs. n. 152/2006” con conseguente annullamento in parte qua della determinazione impugnata in via principale.

1.9. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il T.a.r., riuniti i tre ricorsi per connessione, ha disposto una verificazione a cura del dirigente dell’Ufficio urbanistico regionale.

2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa – T.a.r. per la Puglia, sez. III, n. -OMISSIS-- il primo giudice:

i) ha rigettato l’istanza di sospensione o rinvio del processo in relazione alla pendenza di cause civili tra le parti, nonché del giudizio di primo grado avente ad oggetto il nuovo strumento urbanistico del Comune di -OMISSIS- (ciò, a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza dello stesso T.a.r. n. -OMISSIS-, disposto dalla sentenza di questa Sezione, n. -OMISSIS-);

ii) non ha proceduto all’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità dei ricorsi, attesa la loro infondatezza nel merito;

iii) ha dichiarato inammissibili e comunque rigettato nel merito tutti i motivi posti a sostegno dei ricorsi n.r.g. -OMISSIS- (dal par. IV al par. IV.11);

iv) ha dichiarato inammissibili e comunque rigettato nel merito tutti i motivi posti a sostegno del ricorso n. -OMISSIS-(dal par. V al par. V.10);

v) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i tre ricorsi incidentali proposti dalla società -OMISSIS-;

vi) ha compensato integralmente le spese di lite.

Appello n. -OMISSIS-

3. La sentenza è stata appellata dalle aziende-OMISSIS-, dal -OMISSIS-e -OMISSIS-.

Essi hanno dedotto 17 articolati mezzi di gravame.

4. Si sono costituiti, in resistenza, la società -OMISSIS-, il Ministero della cultura e il Ministero dell’interno.

5. Si è costituito, in adesione all’appello, il Comune di -OMISSIS-.

6. La società -OMISSIS- ha eccepito:

i) la violazione dell’art. 13 ter delle norme di attuazione del c.p.a., poiché l’atto di appello principale si compone di 80 pagine ed eccede, pertanto, i limiti dimensionali prescritti.

ii) l’inammissibilità dell’appello uno actu a firma di ricorrenti costituiti in distinti procedimenti di primo grado (ovvero il n. -OMISSIS-, a firma della -OMISSIS-e -OMISSIS-– -OMISSIS-s.a.s.)

iii) la violazione dell’art. 111, commi 1 e 2 Cost., in relazione all’art. 2 c.p.a.: la proposizione in appello di domanda soggettivamente nuova violerebbe infatti anche il diritto delle parti al doppio grado di giudizio.

La società ha riproposto, altresì, con appello incidentale, le eccezioni preliminari non esaminate dal T.a.r.:

iv) nullità in parte qua dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 50 c.p.a. Omessa declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato dal Comune di -OMISSIS- nei procedimenti di primo grado iscritti ai nn. -OMISSIS-;

v) nullità in parte qua dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 50 c.p.a. Omessa declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato da -OMISSIS-nel procedimento di primo grado n.r.g.-OMISSIS-;

vi) nullità in parte qua dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 50 e 81 c.p.a. Omessa declaratoria di perenzione dei procedimenti di primo grado iscritti ai nn. -OMISSIS-. Inesistenza giuridica e/o nullità dell’istanza di fissazione d’udienza a firma dell’interveniente Comune di -OMISSIS- nei ricorsi -OMISSIS-e-OMISSIS-;

vii) nullità in parte qua dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 41 comma 2 c.p.a.: Inammissibilità dei ricorsi -OMISSIS-e-OMISSIS- limitatamente alla parte in cui i ricorrenti principali hanno impugnato atti della Provincia di Bari senza evocare in giudizio tale ente;

viii) nullità in parte qua dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 29 c.p.a.: irricevibilità dei ricorsi nn. -OMISSIS-e-OMISSIS- limitatamente alla parte in cui i ricorrenti impugnano nell’anno 2018 la deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 424/2000 nonché la Determinazione dirigenziale del Servizio Rifiuti dello stesso Ente n. 68 del 27.04.2001.

In subordine:

ix) nullità dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 100 c.p.c. Omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado n. -OMISSIS-per difetto di legittimazione attiva del -OMISSIS-;

x) nullità dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 100 c.p.c. Omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado n. -OMISSIS-per difetto di legittimazione attiva dell’associazione “-OMISSIS-”.

In ulteriore subordine:

xi) nullità dell’epigrafata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 100 c.p.c. Omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado n.-OMISSIS- per difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS-e -OMISSIS-– -OMISSIS-sas.

6.2. Infine, la società -OMISSIS-ha impugnato, sempre in via incidentale, la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha dichiarato improcedibili i ricorsi incidentali proposti in prime cure dalla medesima società.

7. In data 4 ottobre 2021 è intervenuta, ad adiuvandum, l’Associazione -OMISSIS-.

8. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.

Appello n. 8183 del 2021

La sentenza è stata impugnata anche dal Comune di -OMISSIS-.

9. L’appello del Comune è affidato a sei autonomi mezzi di gravame.

10. Si è costituita, per resistere, la società -OMISSIS-che ha interposto, altresì, appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla società nel procedimento n.r.g.-OMISSIS-.

11. Anche in questo appello si sono costituiti, in resistenza, il Ministero dell’interno e il Ministero della cultura.

12. Il Comune e la società contro interessata hanno depositato memorie conclusionali e di replica.

13. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2021, in relazione ad entrambe le cause, è stato disposto, su richiesta concorde di tutte le parti, il differimento all’udienza pubblica dell’esame dell’istanza cautelare.

14. Entrambi gli appelli, infine, sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2021, nel corso della quale nessuna delle parti ha insistito per l’esame dell’istanza cautelare.

15. In via preliminare, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe, in quanto proposti avvero la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 96 c.p.a.

15.1. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dell’Associazione-OMISSIS-.

L’intervento in appello è disciplinato dalla specifica norma sancita dall’art. 97 c.p.a. che lo ammette, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, da parte di chiunque abbia interesse nella contestazione, anche ove titolare di un interesse di mero fatto (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 4403 del 2020; arg. anche da Ad. plen., n. 8 del 2019).

E’ peraltro evidente l’interesse dell’Associazione ricorrente, in quanto la stessa persegue finalità di sviluppo turistico del territorio le quali– secondo la prospettazione ricorsuale – riceverebbero pregiudizio dai provvedimenti impugnati in primo grado.

16. L’istanza di rinvio, ovvero di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., proposta dalle parti appellanti private, deve essere respinta.

16.1. Al riguardo il Collegio ricorda che, dopo l’entrata in vigore della novella all’art. 73 c.p.a. recata dal d.l. n. 80 del 2021 conv. in l. n. 113 del 2021 (che ha introdotto il comma 1 bis), il differimento della trattazione della causa riposa su ragioni eccezionali che, nella fattispecie, non sono state neppure illustrate.

16.2. Inoltre, la sospensione del processo per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza delle due cause (pregiudicante e pregiudicata) in primo grado poiché la ragione fondante di tale previsione è quella di evitare il rischio di conflitti di giudicati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5185 del 2018; sez. V, n. 806 del 2015; cfr. anche, Cass. civ., sez. un., n. 10027 del 19 giugno 2012).

Laddove, invece, fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c.

Nella fattispecie, un’analoga richiesta di sospensione è stata peraltro correttamente respinta dal T.a.r., poiché non vi è alcun rapporto di pregiudizialità logico - giuridica del presente processo con quello tuttora pendente innanzi al medesimo giudice a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza dello stesso T.a.r. n. -OMISSIS-.

Tale ultimo giudizio riguarda, infatti, atti di pianificazione urbanistica del Comune di -OMISSIS- distinti dall’autorizzazione regionale in esame e non appartenenti alla stessa sequenza procedimentale.

La mera connessione tra i due procedimenti non determina anche l’esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica “il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico - giuridico dell’altra, l’accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato” (Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 1996, n. 8584).

17. Viceversa, in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalla società -OMISSIS-, vanno considerate come non esaminabili le pagine 43 e ss. dell’appello n. -OMISSIS-, ovvero dall’VIII mezzo di impugnazione in poi e quindi potranno essere scrutinati solo i motivi di primo grado riproposti ritualmente entro tali limiti.

E’ stato infatti oltrepassato il limite dimensionale massimo individuato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016 (70.000 caratteri, ex art. 3, comma 1, lett. b), corrispondenti a circa 35 pagine, tenuto conto delle esclusioni di cui all’art. 4, comma 1).

Giova altresì ricordare che, a mente dell’art. 6, comma 2, del suddetto decreto, la parte che, per le esigenze difensive di cui all’art. 5, comma 1, necessiti di esporre le sue argomentazioni difensive debordando dai limiti dimensionali degli atti processuali scolpiti dall’art. 3, deve domandare un’apposita autorizzazione, formulando, a tale fine, istanza motivata “in calce allo schema di ricorso”.

La medesima istanza, che, di regola, andrebbe proposta in via preventiva, può “per gravi e giustificati motivi”, essere presentata in via successiva, ossia a superamento dei suddetti limiti già avvenuta, ed essere decisa dal giudice della controversia.

Nella vicenda in esame, tuttavia, in nessun atto di causa è stata formulata la suddetta istanza (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, n. 8532 del 2020; n. 1686 del 2020).

18. Si prescinde dall’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità degli appelli, in quanto gli stessi sono infondati nel merito e debbono essere respinti.

19. Per comodità espositiva ed economia dei mezzi processuali, saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno dei ricorsi di prime cure che sono state devolute in appello, delimitandone inderogabilmente, ex art. 104, comma, 1 c.p.a., il thema decidendum (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 7325 del 2020; sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. V, n. 5865 del 2015; sez. V, n. 5868 del 2015).

20. Principiando dall’appello n. -OMISSIS-, in ordine logico merita di essere esaminata in via prioritaria, ed accolta, l’eccezione, riproposta dalla società contro interessata con appello incidentale, relativa all’inammissibilità dell’intervento spiegato dal Comune di -OMISSIS- nei ricorsi di primo grado nn.rr.gg. -OMISSIS-.

20.1. Nel giudizio amministrativo non è infatti previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, co. 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 del 2016; n. 2446 del 2013; sez. V, n. 1640 del 2012; sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8363; arg. pure da Ad. plen. nn. 1, 2 e 9 del 2015), e prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre “domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale” (art. 42, co. 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (art. 42, comma 5 c.p.a., sul punto da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 26 del 2022 ivi i rimandi alle Adunanze plenarie di riferimento).

20.2. Nella fattispecie, il Comune (il quale ha proposto anche un proprio ricorso) era evidentemente portatore di un interesse legittimo autonomo. Il suo intervento, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

21. E’ possibile prescindere dalle ulteriori eccezioni dedotte in primo grado dalla società contro interessata, e riproposte in appello incidentale, poiché i ricorsi di primo grado sono infondati nel merito (criterio della ragione più liquida, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).

21.1. Con il terzo e il quarto motivo dell’appello n. -OMISSIS- le parti private hanno riproposto il primo motivo dei rispettivi ricorsi introduttivi, incentrato sulla pretesa illegittimità della determinazione del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari n. 68 del 27 aprile 2001 di voltura del provvedimento autorizzatorio della giunta provinciale di Bari n. 424 del 4 settembre 2000 in favore della -OMISSIS-S.r.l.; ciò in ragione dell’omessa comunicazione da parte della -OMISSIS-alla Regione Puglia della sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Bari di declaratoria di simulazione della cessione delle azioni della -OMISSIS-s.p.a., da parte del signor -OMISSIS- (che aveva spiegato intervento nel giudizio di primo grado n.r.g.-OMISSIS-) al signor -OMISSIS-, fondatore della -OMISSIS-.

Nello specifico esse hanno sostenuto che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso “per pregiudizialità”, essendo tuttora pendente una causa civile relative ai predetti atti societari.

E’ stata altresì stigmatizzata anche la declaratoria di inammissibilità da parte del primo giudice dell’impugnativa degli atti della Provincia di Bari, per omessa notifica alla Città metropolitana di Bari, succeduta alla prima.

Al riguardo le parti ricorrenti hanno evidenziato che la competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale appartiene alla Regione Puglia, sicché la legittimazione a contraddire (anche in ordine agli atti adottati dalla Provincia di Bari tra il 1999 e il 2001) spetterebbe ormai alla sola Regione.

Non sarebbe poi conferente il rilievo del T.a.r. secondo cui il giudice amministrativo sarebbe privo di giurisdizione sull’atto societario richiamato dagli appellanti. Esso, infatti, è stato già dichiarato nullo per simulazione dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. -OMISSIS-, confermata dalla Cassazione con sentenza n. 15845/2015.

Il T.a.r., pertanto, avrebbe dovuto limitarsi a constatare l’esistenza di detto giudicato civile e a valutare la sua rilevanza nel presente giudizio.

21.1.1 Il motivo è infondato.

In primo luogo, sono condivisibili i rilievi del primo giudice, secondo cui il motivo:

- “mira all’accertamento della nullità di non meglio identificato atto della -OMISSIS-& -OMISSIS-S.p.A., in assenza di contraddittorio processuale con quest’ultima impresa”;

- “ha ad oggetto la generica deduzione di nullità di un atto societario proposta dinanzi al G.A., privo di giurisdizione”;

- con esso “i ricorrenti pretenderebbero di far valere in sede di processo amministrativo il preteso diritto di un terzo (tale -OMISSIS-) alla proprietà di titoli azionari della -OMISSIS-S.p.A. (e in ciò v’è violazione dell’art. 81 c.p.c.). Peraltro, i ricorrenti non provano (e la parte controinteressata invece contesta) che il sig. -OMISSIS- fosse proprietario di azioni della -OMISSIS-& -OMISSIS-S.p.A. alla data della cessione del ramo di azienda, nel 2001”.

Va altresì confermato il rilievo di inammissibilità dell’impugnativa della d.d. n. 68 del 27 aprile 2001, per mancata notifica alla Città metropolitana di Bari, succeduta alla Provincia.

Al riguardo, risulta infatti irrilevante la circostanza che le competenze relative all’autorizzazione degli impianti di cui trattasi siano attualmente esercitate dalla Regione Puglia; ciò in quanto l’ente emanante il provvedimento impugnato, fintantoché non venga soppresso, ha sempre interesse a difendere propri atti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646; sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3623; sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107).

21.2. Per motivi di ordine logico, è necessario a questo punto esaminare il quinto mezzo dell’appello con il quale è stata dedotta la nullità della verificazione svolta in primo grado.

21.2.1. Al riguardo, deve darsi atto dell’effettiva violazione da parte del T.a.r. del disposto di cui all’art. 19, comma 2, c.p.a. (“La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche”), poiché la verificazione è stata affidata ad un dirigente della stessa Regione Puglia, parte in causa.

In linea generale, l’esigenza di assicurare che il giudice (ovvero il suo ausiliario) rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del contenzioso, viene assicurata nel processo civile attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, che rinvengono il proprio supporto normativo nella previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ..

Anche nel processo amministrativo, la violazione del dovere di astensione obbligatoria deve essere fatto valere dalla parte interessata esclusivamente con lo speciale procedimento della ricusazione (nella specie non attivato in primo grado), non costituendo ex se causa di nullità della sentenza o diniego di giustizia ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., nn. 4 e 5 del 2014; Cass. pen., sez. VI, n. 49367 del 2013; Cass. civ., sez. un., n. 12607 del 2012; n. 10071 del 2011; successivamente cfr. anche Cons. Stato, sez. IV n. 3215 del 2017).

Nelle pronunce testé citate è stato tuttavia anche sottolineato che se il motivo ricusatorio consiste nel dolo del giudice (id est dell’ausiliario) ovvero nella assunzione della qualità di parte, allora si prescinde dalla presentazione dell’istanza di ricusazione e si deve esaminare il motivo di gravame incentrato sulla nullità della verificazione.

Tale nullità è tuttavia irrilevante – come pure affermato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5067 del 28 agosto 2018) – se il ricorso di primo grado risulta ex se inammissibile o infondato e quindi non è necessario avvalersi degli esiti dell’attività dell’ausiliario del giudice.

21.2.2. E’ quanto si verifica nel caso di specie in cui l’oggetto della verificazione ha riguardato l’accertamento di dati fattuali che erano stati già analiticamente riscontrati e valutati nel corso del procedimento di VIA - AIA (cfr. la pag. 4 della determinazione n. -OMISSIS- in cui si pongono a raffronto le opere già realizzate con quelle oggetto dell’istanza di completamento dell’impianto).

Soprattutto, nel ricorso di primo grado, tali dati fattuali non sono stati specificamente confutati e/o negati ex adverso in quanto il fulcro delle doglianze dei ricorrenti è che le integrazioni progettuali richieste dalla società -OMISSIS- costituiscano modifiche di carattere sostanziale e che, in ragione di esse, l’impianto non avrebbe potuto considerarsi come “esistente”.

Tale prospettazione è tuttavia palesemente inammissibile, per carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha provveduto sia a rinnovare la valutazione di impatto ambientale del progetto, così come integrato dalla società, sia ad approvare la modifica “sostanziale” dell’impianto, qualificata come tale nella stessa determinazione impugnata, provvedendo quindi al rilascio, ex novo, dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29 – sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente).

La qualificazione dell’impianto come “esistente” rileva invece ai fini della sua localizzazione nell’ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Puglia e non è specificamente collegata alla sua pregressa consistenza materiale.

Al riguardo, il primo giudice ha infatti sottolineato che “l’opificio -OMISSIS-costituisce “impianto esistente” ai sensi del Piano Regionale Rifiuti Urbani di Puglia (PRGRU), la cui parte II, capo O.2, art. 1.2, così recita: “Si definisce ‘impianto esistente’, esclusivamente ai fini di delimitare l’ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussista almeno una delle seguenti condizioni: sia stato espresso un giudizio di compatibilità positivo ove previsto; sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 23, 208, 209, 210, 211, 214, e 216 del D.lgs 152/2006; risulta autorizzato ma non in esercizio”.

Inoltre “L’impianto della -OMISSIS-, munito di VIA del 1999 e di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del 2000, soddisfa pressoché tutte le elencate condizioni (e ne basterebbe una sola per qualificare l’impianto come “esistente”). Di tanto v’è esplicita dichiarazione nel provvedimento regionale impugnato (pagina 2822 del BURP del 25.01.2018), lì dove la Regione Puglia riporta la posizione della Sezione autorizzazioni ambientali e ciclo rifiuti e qualifica espressamente lo stabilimento in esame come “impianto esistente”.

Tali considerazioni rendono evidente che il T.a.r. non ha basato la propria decisione sulle conclusioni del verificatore, ma ha autonomamente sottoposto a vaglio critico il contenuto dello stesso provvedimento impugnato.

21.3. Il sesto mezzo dell’appello ripropone il secondo motivo dei ricorsi introduttivi (n.r.g. -OMISSIS-), con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997.

Del tutto erroneamente, infatti, il Ta.r. avrebbe ritenuto infondato il secondo motivo di impugnativa, sulla base della circostanza che i ricorrenti sarebbero incorsi nella confusione tra la VIA rilasciata con determina dirigenziale n. 2 del 7 gennaio 1999 e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di cui alla deliberazione n. 424/2000 della giunta provinciale di Bari.

Al di là dell’errore in cui sono incorsi gli odierni appellanti, tale svista, una volta rettificata, non avrebbe potuto ritenersi preclusiva del doveroso esame, nel merito, della censura di violazione dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale nel 2018, la Regione non avrebbe considerato che era ormai scaduta la precedente autorizzazione provinciale all’esercizio dell’impianto avente, ai sensi della richiamata disposizione del d.lgs. n. 22 del 1997, durata quinquennale.

21.3.1. Anche questa censura è, a ben vedere, inammissibile per carenza di interesse.

Come si è visto, secondo il Piano regionale dei rifiuti applicabile nella fattispecie, viene considerato esistente un impianto per il quale sussista almeno una delle seguenti condizioni: “sia stato espresso un giudizio di compatibilità positivo ove previsto; sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 23, 208, 209, 210, 211, 214, e 216 del D.lgs 152/2006; risulta autorizzato ma non in esercizio”.

L’impianto della -OMISSIS-ha ottenuto un giudizio positivo di VIA del 1999 e quindi soddisfa almeno una delle condizioni alternativamente previste.

Le doglianze della società riferite alla pretesa scadenza della VIA, sono state respinte dal primo giudice con le statuizioni di cui al par. IV.2.1 e ss. della decisione in esame, avverso le quali in appello i ricorrenti non hanno svolto alcuna critica e che pertanto debbono essere confermate,

E’ altresì agevole rilevare che la Provincia non si limitò ad autorizzare l’esercizio dell’impianto.

Con la delibera provinciale del 4 settembre 2000 venne infatti approvato, in primo luogo, il progetto presentato dalla società e venne altresì autorizzata la sua realizzazione ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997.

Pertanto, l’avvenuto decorso del termine previsto dall’art. 28, comma 3, del medesimo decreto (relativo all’autorizzazione all’esercizio) è, ai fini di cui trattasi, del tutto irrilevante.

21.4. Il settimo motivo di appello censura la “ricezione acritica” delle conclusioni del verificatore e l’interpretazione del primo giudice in merito alle richiamate previsioni del Piano regionale dei Rifiuti.

In particolare, il T.a.r. non avrebbe considerato il fatto che l’impianto “-OMISSIS-” non è stato riportato nella c.d. “anagrafica” degli impianti esistenti e che, ai fini di cui trattasi, sarebbe stata necessaria una ulteriore delibera della Regione.

21.4.1. Le deduzioni testé sintetizzate sono inammissibili in quanto ampliano il thema decidendum così come cristallizzato dall’impugnativa interposta in primo grado.

Il T.a.r., al riguardo, ha fatto osservare (par. IV.4) che le parti ricorrenti non hanno specificamente censurato “il capo autonomo della motivazione della determina dirigenziale n. -OMISSIS- che riporta il parere delle Sezioni Autorizzazioni ambientali e ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia (cfr.: pag. 2822 BURP n. 13 del 25.01.2018) che così congiuntamente si esprimono: “Trattasi di un impianto esistente, ai sensi del vigente PRGRU e lo stesso non è stato incluso nella relativa anagrafica in quanto alla data di redazione e approvazione del piano l’impianto era sotto sequestro. Le modifiche oggetto del presente procedimento non implicano mutamenti degli estremi catastali”.

21.5. Con il settimo motivo di appello è stata riproposta la tesi – ricavabile dal quarto motivo dei ricorsi introduttivi di primo grado - secondo cui dal combinato disposto della lettera i-quinquies e della lettera i-sexies dell’art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, si ricaverebbe che l’impianto, per essere considerato “esistente”, anche ai fini della sua localizzazione, avrebbe dovuto entrare in funzione entro il 6 gennaio 2014.

In merito, vanno confermati i contenuti della sentenza n. 4011 del 2014 di questa Sezione, richiamati dal T.a.r. a confutazione della predetta argomentazione.

In tale pronuncia, è stato infatti precisato, che “non risulta decisivo […] il concetto di impianto esistente abbracciato dall’art. 5, comma 1, lettera i-quinquies) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 […], per differenziarlo dal “nuovo impianto” descritto a contrario dalla successiva lettera i-sexies) […] in quanto tale definizione, come reso evidente dal richiamo della data del 10 novembre 2000, è finalizzata alla delimitazione dell’alveo operativo delle disposizioni introdotte dal codice dell’ambente nell’ottica della previsione di deroghe per gli impianti già operativi, e non assume quindi rilevanza al fine della soluzione del diverso problema, affrontato dalla norma di piano qui in rilievo, delle distanze minime che devono sussistere a regime tra impianti onde evitare problemi relativi all’ identificazione dei responsabili di fenomeni di inquinamento”.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi, in via generale, per le omologhe disposizioni relative alla localizzazione degli impianti di cui trattasi previste dal Piano regionale dei rifiuti, la cui disciplina rientra peraltro nella specifica competenza regionale, ai sensi dell’art. 199 del codice dell’ambiente.

22. Anche l’appello del Comune di -OMISSIS- è infondato.

22.1. Il T.a.r. ha respinto il primo motivo articolato in primo grado perché l’ente locale, nell’assumere “che l’impugnata determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. -OMISSIS- sarebbe illegittima per l’incerta natura (istruttoria o decisoria) della sottostante Conferenza di servizi”, non ha chiarito “quale diritto procedimentale sarebbe stato negato, né quale dubbio residuerebbe sulla potestà deliberativa della Regione Puglia alla luce dell’impugnato atto che tale potere espressamente esercita.”.

Con il primo motivo di appello si afferma che, in realtà, con tale motivo di censura – e complessivamente con il ricorso di primo grado - il Comune avrebbe dedotto la violazione della sua sfera di attribuzioni in materia di pianificazione urbanistica in quanto la Regione ha deciso di approvare il progetto in variante nonostante il motivato dissenso espresso dall’ente locale nell’ambito della conferenza di servizi.

Deve tuttavia convenirsi con la società contro interessata che quella in esame è una censura del tutto nuova la quale, nei termini in cui è stata prospettata in appello, non era stata specificamente articolata in primo grado.

Anche l’ottavo motivo di ricorso dedotto in primo grado – evocato in appello senza puntualmente riproporlo - si limitava genericamente a contestare l’affermazione contenuta nella determinazione regionale impugnata secondo cui, nel corso del procedimento di VIA – AIA, il Comune di -OMISSIS- non aveva formalmente reso il parere di competenza relativo alla compatibilità urbanistica, pur essendo stato regolarmente invitato a dare il proprio apporto in sede di conferenza di servizi.

Più specifico, ma non risolutivo, era il sesto motivo di ricorso – anch’esso non puntualmente riproposto in appello - con il quale era stato genericamente lamentato il fatto che la conferenza non avesse dato conto “delle reiterate opinioni dissenzienti espresse, in tale sede, dal Comune […]”.

Al riguardo, è peraltro rimasto incontestato il rilievo del T.a.r. secondo cui dagli atti risulta che “nel corso della Conferenza di servizi del 20.09.2017, il Comune di -OMISSIS- fu espressamente invitato a esprimersi sulla compatibilità delle nuove opere infrastrutturali con il regolamento edilizio. La richiesta fu ribadita dalla Regione Puglia con nota prot. n. 11278 del 27.11.2017. Nessun riscontro hanno sortito dette richieste, come desumibile dallo stesso ricorso principale che, a pagina 35, enumera i presunti atti partecipativi comunali, nessuno dei quali successivo al 20.09.2017, fatta eccezione per l’intervento del 13.12.2017 (trasmesso dopo la chiusura della Conferenza di servizi avvenuta nella seduta del 4-dicembre 2017), avente a oggetto “eccezioni di forma sulla correttezza della condotta dell’ultima Conferenza di Servizi”.

Anche in appello, il Comune non ha saputo indicare quale sarebbe lo specifico apporto istruttorio che la conferenza di servizi avrebbe ignorato.

22.2. Il secondo motivo di appello contrasta la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso articolato in primo grado, incentrato sulla pretesa incompatibilità delle opere di completamento dell’impianto -OMISSIS- con le previsioni dettate dal P.U.G. di -OMISSIS-, adottato con le deliberazioni di consiglio comunale n. 95 del 18 dicembre 2015 e n. 63 del 6 ottobre 2017.

Secondo il T.a.r., “Il motivo è inammissibile e infondato in quanto il P.U.G. di -OMISSIS- non era ancora entrato in vigore alla data di adozione del provvedimento regionale n. -OMISSIS- e, a tutt’oggi, a quanto consta, non si è ancora perfezionato”.

I rilievi formulati in appello riguardano il fatto che l’adozione dello strumento urbanistico generale comporta comunque l’applicazione delle misure di salvaguardia.

Tuttavia, è lo stesso Comune appellante a ricordare che ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 l’approvazione del progetto in conferenza di servizi “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali” oltra a costituire, “ove occorra, variante allo strumento urbanistico” e a comportare “la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

E’ pertanto in sede di conferenza che il Comune avrebbe dovuto far confluire le proprie valutazioni circa la compatibilità urbanistica dell’intervento e far compiutamente valere il proprio, eventuale dissenso (ancorché superabile con determinazione motivata dalla Regione).

22.2.1. Parimenti infondata è la deduzione secondo cui l’approvazione definitiva del PUG avrebbe privato la società appellata dell’interesse a coltivare il presente giudizio, essendo l’area ormai disciplinata da tale Piano e non più dalla variante approvata con la d.d. n. -OMISSIS-.

La sopravvenuta modifica dello strumento urbanistico non può infatti esplicare alcuna incidenza retroattiva sull’autorizzazione rilasciata dalla Regione, il cui contenuto ed efficacia sono tipizzati ex lege.

22.3. Il terzo motivo di appello – così come eccepito dalla società contro interessata - non individua le parti della sentenza di primo grado oggetto di contestazione, né comunque deduce chiaramente quali doglianze articolate in primo grado si sia inteso riproporre.

Pertanto, quanto alle argomentazioni secondo cui l’autorizzazione rilasciata sarebbe “decaduta”, è sufficiente rinviare ai capi V.2 e ss. della sentenza impugnata, con i quali tutte le sfaccettature della predetta censura sono state analiticamente confutate.

Sono altresì inconferenti gli specifici relativi alla “decadenza” della dichiarazione di pubblica utilità, insita nell’originaria autorizzazione provinciale, atteso che il presente contenzioso non ha per oggetto provvedimenti di esproprio.

Nemmeno rileva che, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del codice dell’ambiente, l’autorizzazione integrata ambientale abbia durata decennale.

L’autorizzazione originaria alla realizzazione dell’impianto venne infatti rilasciata dalla Provincia di Bari ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997 e non recava termini di scadenza.

Del pari inconferenti sono i richiami alla giurisprudenza secondo cui non è ipotizzabile nell’attuale sistema giuridico la sospensione automatica dell’efficacia del titolo edilizio, essendo sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, seguita da un provvedimento che accerti l’impossibilità del rispetto del termine ab origine fissato in relazione al factum principis o alla causa di forza maggiore rappresentata.

Tale giurisprudenza riguarda infatti i termini di avvio e completamento dei lavori, stabiliti, per i titoli abilitativi edilizi, dall’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Tali termini non sono direttamente applicabili alle autorizzazioni di cui trattasi in cui rilevano, invece, le prescrizioni e le condizioni specificamente dettate dall’autorizzazione medesima ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto (cfr., al riguardo, la sentenza della Sezione n. 4091 del 2018).

22.4. Il quarto motivo riproduce, in maniera generica e frammentaria, alcune delle argomentazioni del secondo motivo del ricorso articolato in primo grado; si lamenta che l’impianto della -OMISSIS-non sarebbe “esistente”. Esse, pertanto, non consentono di superare gli articolati rilievi svolti dal T.a.r., in particolare ai capi, V.2.5, V.2.6, V.2.7, V.2.10 e V.2.12 della sentenza impugnata.

22.5. Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, con il quale è stata dedotta la nullità della verificazione svolta in primo grado, si richiamano le argomentazioni di cui al par. 21.2. della presente decisione.

Anche nel caso in esame, l’infondatezza dei motivi articolati in primo grado - e, sia pure in maniera frammentaria, riproposti in appello - emerge ictu oculi, indipendentemente dagli esiti degli accertamenti tecnici espletati in primo grado.

22.6. Con il sesto motivo si enfatizza la circostanza che anche il verificatore avrebbe sostenuto che le modifiche proposte da -OMISSIS- fossero di natura sostanziale e che quindi il progetto era da ritenersi soggetto al rilascio di nuova VIA e nuova AIA.

Tali doglianze sono inammissibili per palese carenza di interesse poiché il provvedimento impugnato ha esplicitamente dato corso sia al rinnovo della valutazione di impatto ambientale che all’approvazione di “modifiche sostanziali” al progetto originario, con il contestuale rilascio, ex novo, dell’autorizzazione integrata ambientale.

23. L’infondatezza degli originari ricorsi di primo grado determina l’improcedibilità dei ricorsi incidentali proposti dalla società -OMISSIS-, così come statuito dal T.a.r..

23.1. Al riguardo, si rinvia ai principii elaborati dalla Sezione, da ultimo, nella sentenza n. 26 del 4 gennaio 2022 secondo cui, nel processo amministrativo, a sostegno dell’impugnazione incidentale non vi è una lesione attuale (che richiede l’esperimento di una impugnazione autonoma), ma una mera lesione virtuale conseguente all’ipotetico accoglimento dell’impugnazione principale.

Ove venga meno questo pericolo, la finalità difensiva cui è preordinato il ricorso incidentale è pienamente soddisfatta, sì che l’impugnazione incidentale perde naturaliter di interesse.

23.2. Nella fattispecie, l’integrale rigetto da parte del T.a.r. delle doglianze articolate dalle parti ricorrenti, ha soddisfatto pienamente l’interesse della società contro interessata a mantenere fermo l’assetto di interessi fissato dall’Amministrazione con il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Da qui la correttezza, in parte qua, della decisione impugnata e l’infondatezza della tesi posta a base dell’appello incidentale secondo cui sussisterebbe un autonomo interesse alla decisione delle domande introdotte con il ricorso incidentale di primo grado.

23.3. Ne consegue che l’appello incidentale proposto nel giudizio n. -OMISSIS-, va accolto solo in parte (relativamente alla riproposta eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum del Comune di -OMISSIS-) e respinto per il resto.

L’appello incidentale proposto nell’appello n. 8183 del 2021, va invece integralmente respinto.

24. La complessità delle questioni e la parziale reciproca soccombenza giustificano, infine, l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

25. Ai fini del pagamento del contributo unificato, sono parti soccombenti il comune di -OMISSIS-, le società -OMISSIS-e -OMISSIS-- -OMISSIS-s.a.s. e -OMISSIS-s.r.l., nonché il -OMISSIS-e -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, n. -OMISSIS- e n. 8183 del 2021, di cui in epigrafe, così provvede:

- respinge gli appelli principali;

- accoglie, in parte (nei sensi di cui in motivazione), l’appello incidentale proposto nel giudizio n. -OMISSIS-;

- respinge l’appello incidentale proposto nel giudizio n. 8183 del 2021;

- conferma, con le integrazioni indicate in motivazione, la sentenza impugnata;

- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Michele Pizzi, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Martino Vito Poli
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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