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TAR Lazio, Sez. III, 10/2/2022 n. 1591
Sulla legittimità dell’impiego nella valutazione del merito tecnico del criterio di valutazione fondato sul metodo “on /off”

L'art. 95, c.10-bis del d.lgs. 50/2016 stabilisce che "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento". L'unico tassativo vincolo che tale norma di fonte primaria impone alle stazioni appaltanti è quello di non superare nell'assegnazione del "monte punti" il tetto del 30 per cento del punteggio complessivo.

Il sistema di valutazione "on-off" non è di per sé incompatibile con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell'art. 95, D.lgs. n. 50/2016, infatti, è necessario assicurare, attraverso i criteri valutativi, la valorizzazione delle offerte tecniche e un confronto concorrenziale tra i partecipanti, rientrando nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante la loro concreta individuazione e ponderazione."
Inoltre, la legittimità dell'impiego nella valutazione del merito tecnico del criterio di valutazione fondato sul metodo "on /off", risponde ad una commendevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara.

Materia: appalti / disciplina
Pubblicato il 10/02/2022

N. 01591/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06208/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6208 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Centro Processi Assicurativi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Nicola Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Roma, via Maria Adelaide, 8;

contro

Ferservizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Interconsult S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ariel Dello Strologo, Filippo Lattanzi, Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
Ferservizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Francesco D’Amelio
Astrea Claim Solutions S.r.l., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dell'11 maggio

2021 (doc. 1), trasmessa in pari data a Centro Processi Assicurativi S.r.l. tramite il

Portale Acquisti di Ferservizi S.p.A., recante l'aggiudicazione della gara “eGPA AGA

20/2020 – Affidamento della gestione dei sinistri sotto la franchigia contrattuale (S.I.R.) prevista dalla polizza RCT-O e Professionale Primary per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (CIG 8446575E2E)”, unitamente a ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi espressamente inclusi, in qualità di atti presupposti:

- il Bando di gara pubblicato su GU/S S198 in data 12 ottobre 2020 (doc. 2), l'Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche pubblicato su GU/S S224 in data 17 novembre 2020 (doc. 3), la Comunicazione di Rettifica e Pubblicazione Nuovi termini dell'11 febbraio 2021 (doc. 4);

- il Disciplinare di gara (doc. 5);

- i verbali di ricognizione delle offerte tecniche (doc. 6) ed economiche (doc. 7), relativi alle sedute della Commissione di gara del 26 marzo 2021 e del 30 marzo 2021;

- il verbale di verifica di anomalia delle offerte (doc. 8), relativo alla seduta della Commissione di gara del 29 aprile 2021; e la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente stipulato nelle more dall'Amministrazione resistente con l'aggiudicatario RTI Interconsult S.p.A. / Astrea Claim Solutions S.r.l.

nonché per la condanna della Stazione Appaltante a esperire una nuova procedura di gara.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Processi Assicurativi S.r.l. il 16/9/2021:

al fine di ottenere l'annullamento,

della Comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dell'11 maggio 2021 (doc. 1), trasmessa in pari data a Centro Processi Assicurativi S.r.l. tramite il Portale Acquisti di Ferservizi S.p.A., recante l'aggiudicazione della gara “eGPA AGA 20/2020 –

Affidamento della gestione dei sinistri sotto la franchigia contrattuale (S.I.R.) prevista dalla polizza RCT-O e Professionale Primary per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (CIG 8446575E2E)”, unitamente a ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi espressamente inclusi, in qualità di atti presupposti:

- il Bando di gara pubblicato su GU/S S198 in data 12 ottobre 2020 (doc. 2), l'Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche pubblicato su GU/S S224 in data 17 novembre 2020 (doc. 3), la Comunicazione di Rettifica e Pubblicazione Nuovi termini dell'11 febbraio 2021 (doc. 4);

- il Disciplinare di gara (doc. 5);

- i verbali di ricognizione delle offerte tecniche (doc. 6) ed economiche (doc. 7),

relativi alle sedute della Commissione di gara del 26 marzo 2021 e del 30 marzo 2021;

- il verbale di verifica di anomalia delle offerte (doc. 8), relativo alla seduta della Commissione di gara del 29 aprile 2021;

e la declaratoria

di nullità, invalidità o inefficacia dell'Accordo Quadro stipulato nelle more dall'Amministrazione resistente con l'aggiudicatario RTI Interconsult S.p.A. / Astrea Claim Solutions S.r.l.

nonché l'accertamento

del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta e/o a subentrare nel contratto stipulato dall'Amministrazione resistente con l'aggiudicatario RTI Interconsult S.p.A. / Astrea Claim Solutions S.r.l.

o, in subordine, la condanna

della Stazione Appaltante a esperire una nuova procedura di gara.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferservizi S.p.A. e di Interconsult S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso principale la ricorrente, avendo partecipato in R.T.I. con la mandante Sircus S.r.l., alla gara a procedura aperta indetta da Ferservizi S.p.a. per l’affidamento della gestione dei sinistri sotto la franchigia contrattuale (S.I.R.) prevista dalla polizza di R.C.T. – O e professionale primary per le società del Grupppo Ferrovie dello Stato, impugna il Bando di gara pubblicato su GU/S S198 in data 12 ottobre 2020 (doc. 2 produz. ricorr.), l'Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche pubblicato su GU/S S224 in data 17 novembre 2020 (doc. 3), la Comunicazione di Rettifica e Pubblicazione Nuovi termini dell'11 febbraio 2021 (doc. 4). Sono stati altresì oggetto di gravame:

- il Disciplinare di gara (doc. 5);

- i verbali di ricognizione delle offerte tecniche (doc. 6) ed economiche (doc. 7), relativi alle sedute della Commissione di gara del 26 marzo 2021 e del 30 marzo 2021;

- il verbale di verifica di anomalia delle offerte (doc. 8), relativo alla seduta della Commissione di gara del 29 aprile 2021; è chiesta anche la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente stipulato nelle more dall'Amministrazione resistente con l'aggiudicatario RTI Interconsult S.p.A. / Astrea Claim Solutions S.r.l.

La ricorrente agisce inoltre per la per la condanna della Stazione Appaltante a esperire una nuova procedura di gara.

1.1. Il 15 giugno 2021 la ricorrente produceva numerosi documenti, tra cui il fatturato globale minimo annuo, quello specifico medio della controinteressata Interconsult, le verifiche antimafia.

Il 18 giugno 2021 si costituivano in resistenza al ricorso la Interconsult s.r.l. e il 20 giugno la stazione appaltante Ferservizi S.p.a. che il 21 giugno 2021 depositava memoria difensiva e documenti.

Anche la Interconsult produceva memoria difensiva e documenti in data 21 giugno 2021.

2. Alla Camera di consiglio del 23 giugno 2021 tenutasi in videoconferenza da remoto la Sezione respingeva la domanda cautelare con Ordinanza 3 luglio 2021, n.3643 motivando diffusamente l’insussistenza di fumus boni iuris nel ricorso.

2.1. La ricorrente proponeva motivi aggiunti il 16 settembre 2021, notificati il 4 settembre 2021, contestando la valutazione di congruità, ovvero di non anomalia, espressa dalla Ferservizi in esito al subprocedimento di verifica, sull’offerta del RTI aggiudicatario.

La ricorrente e la Interconsult s.r.l. producevano documenti e memoria difensiva il 29 ottobre 2021; la Ferservizi S.p.a. depositava memoria il 30 ottobre 2021.

Tutte le parti di poi producevano le loro repliche.

2.2. Alla pubblica Udienza del 17 novembre 2021 sulle conclusioni delle parti la causa è passata in decisione.

3. La gara impugnata, dall’importo complessivo di 2.400.000 € è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro della durata di 12 mesi, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, con assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica (doc. 3 produz. Ferservizi del 21.6.2021, disciplinare di gara).

La lex specialis di gara ha previsto che il punteggio da attribuire all’offerta tecnica dei concorrenti fosse così distribuito:

- 50 punti da assegnare sulla base dei criteri di natura oggettiva, e in particolare del modello c.d. on/off, oggetto di valutazione tabellare; 20 punti da assegnare sulla base dei criteri di natura descrittiva, oggetto di valutazione discrezionale.

Presentavano offerta 7 imprese, tra cui l’odierna ricorrente Centro Processi Assicurativi S.r.l., in RTI con la mandante Sircus S.r.l. e il costituendo RTI Interconsult S.p.A. e Astrea Claims Solutions S.r.l.

A conclusione delle operazioni di gara, la Commissione formava la graduatoria provvisoria nella quale al primo posto si posizionava il RTI Interconsult con un punteggio complessivo di 96,754 (66,754 per la componente tecnica e 30 per quella economica) e al secondo il RTI Centro processi assicurativi con un punteggio complessivo di 94,359 (di cui 70 per la componente tecnica e 24,359 per quelle economica dell’offerta).

Al ché Ferservizi, con comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dell’11.5.2021, aggiudicava la gara al RTI Interconsult (doc. 4 produz. Ferservizi cit.).

4. Insorgeva contro l’aggiudicazione il RTI con a capo la Centro processi assicurativi srl proponendo il ricorso in trattazione con il quale, con un unico motivo, rubricando Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, commi 3, 4, 10-bis, del D.Lgs. aprile 2016, n. 50, Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 della Direttiva Europea e del Consiglio 26 febbraio 2014, n. 24, Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”, Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, lamentava, in sintesi, l’illegittimità dell’intera procedura di gara poiché il Disciplinare di gara, nel regolamentare l’assegnazione dei punteggi tecnici, ha ripartito i 70 punti complessivi contemplando l’attribuzione di 50 punti secondo il metodo on/off ed i restanti 20 punti in funzione di quattro criteri di natura discrezionale.

Il che per la ricorrente avrebbe inevitabilmente determinato un livellamento della competizione tecnica sui soli 20 punti discrezionali, conseguendone inoltre che i punteggi assegnati per la componente economica (30 punti) avrebbero assunto nell’insieme della competizione, un rilievo preponderante, in asserita violazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa codificato all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, secondo la ricorrente, la concreta modalità di ripartizione dei punteggi tecnici contenuta nella documentazione di gara si porrebbe altresì in contrasto con le Linee Guida ANAC n. 2, oltreché con il pregresso operato della Stazione appaltante nonché, da ultimo, con la prassi invalsa nel settore di riferimento.

5. A parere del Collegio, come già diffusamente argomentato in sede cautelare, le riassunte censure non colgono nel segno e vanno disattese.

Giova evidenziare che il ricorso è inteso a demolire l’intera procedura di selezione non articolando specifiche censure avverso il provvedimento di aggiudicazione né nei confronti del RTI aggiudicatario, con la conseguenza che l’unico risultato auspicato dalla ricorrente consiste nell’annullamento della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione onde indirizzare l’operato della Stazione appaltante verso la pubblicazione di una nuova gara emendata dei vizi che inficerebbero la lex specialis.

Come avvertito nell’illustrazione dell’unico motivo di ricorso, la ricorrente contesta la prevalenza accordata dal disciplinare di gara al metodo di attribuzione del punteggio per il merito tecnico dell’offerta ancorato ai fattori c.d. on / off, in dettaglio, 50 punti da assegnare sulla base dei criteri di natura oggettiva, rispondenti al predetto modello on/off oggetto di valutazione tabellare e 20 punti da assegnare sulla base dei criteri di natura descrittiva, oggetto di valutazione discrezionale; prevalenza ritenuta illegittima dalla ricorrente.

5.1. Osserva anzitutto il Collegio che il dato normativo non milita nel senso inteso dalla ricorrente, secondo cui, in estrema sintesi, nell’attribuire il punteggio per la componente tecnica dell’offerta, c.d. merito tecnico, occorre annettere preminente rilievo a fattori valutativi discrezionali a detrimento di quelli ancorati a rilevazioni obiettive.

Invero, l’art. 95, comma 10-bis del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.

5.2. L’unico tassativo vincolo che tale norma di fonte primaria impone alle stazioni appaltanti è quello di non superare nell’assegnazione del “monte punti” il tetto del 30 per cento del punteggio complessivo. Il che è proprio quanto ha effettuato Ferservizi nella gara de qua agiutr, avendo limitato il punteggio massimo attribuibile di 100 punti, a 30 per la componente economica delle offerte.

5.2.1. Ma relativamente al punteggio da attribuire per la componente tecnica delle offerte alle imprese partecipanti ad una gara da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Legislatore non impone alle stazioni committenti di privilegiare i fattori valutazionali di tipo discrezionale rispetto a quelli dal taglio oggettivo.

5.3. Sotto altro profilo, giova rimarcare e ribadire quanto già affermato sul tema con l’Ordinanza cautelare n. 3643/2021, vale a dire che la preminenza valutativa accordata a fattori oggettivamente riscontrabili sulla scorta di analisi tabellare, scevri quindi da giudizi discrezionali, risponde ad una avvertita istanza di arginamento e compressione della discrezionalità dell’amministrazione appaltante in armonia con i principi di trasparenza e non discriminazione enunciati all’art. 30, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che li eleva a canoni basilari dell’affidamento di appalti e concessioni, stabilendo che “Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza” (sul punto, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 18 settembre 2020, n. 9610 sull’illegittima attrazione di fattori tabellari, misurabili quantitativamente, nell’alveo dei criteri discrezionali).

La delineata ultima opzione, unitamente a quella enunciata ai precedenti paragrafi 5.2. e 5.2.1., costituisce un approdo interpretativo ulteriore rispetto al precedente di cui alla sentenza della Sezione n. 330/2021 infra riportato in sintesi.

Più in generale, va posto in luce che l’aver conferito peso preponderante ai fattori on/off rispetto a quelli descrittivo discrezionali rimonta ad una scelta discrezionale dell’amministrazione, insindacabile dal Giudice amministrativo fatte salve le ipotesi di emersione di macroscopici vizi logici, irragionevolezza o travisamento che nella specie non traspaiono (cfr. sul punto, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4031 che ha ribadito il principio, attinto più volte dalla giurisprudenza, secondo cui “la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte … è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico”).

Merita di essere evidenziato che anche il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità del criterio di valutazione “on/off”, sia pur in termini più generali, sancendo che “Il sistema di valutazione “on-off” non è di per sé incompatibile con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell'art. 95, D.lgs. n. 50/2016, infatti, è necessario assicurare, attraverso i criteri valutativi, la valorizzazione delle offerte tecniche e un confronto concorrenziale tra i partecipanti, rientrando nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante la loro concreta individuazione e ponderazione.” (Consiglio di Stato sez. VI, 13/08/2020, n.5026)

5.4. In argomento segnala il Collegio (è il precedente di cui si è appena fatto cenno) che di recente la Sezione si è pronunciata nei medesimi sensi sancendo la legittimità dell’impiego nella valutazione del merito tecnico del criterio di valutazione fondato sul metodo “on /off”, che risponde ad una commendevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara.

Conviene richiamare anche la censura dedotta nella fattispecie cui ci si riferisce: “4. Con il secondo motivo di ricorso la (omissis) ha chiesto disporsi l’annullamento dell’intera procedura di gara in quanto le modalità di valutazione dell’offerta tecnica previste dalla lettera di invito, siccome fondate su criteri tabellari di tipo on/off, spoglierebbero la Commissione dei poteri discrezionali previsti dal Codice, con ciò determinando l’illegittimità dell’intera procedura.

4.1. La censura appare al Collegio infondata atteso che di recente il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’utilizzazione di tecniche di valutazione dell’offerta ancorate a criteri tabellari di tipo on/off.

Di recente infatti, Consiglio di Stato, Sez. V, 26.3.2020 n. 2094, ha ritenuto tale strumento di valutazione del tutto legittimo. Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tale indirizzo dovendo ritenere conseguentemente la gara legittima sotto il profilo dell’utilizzazione di criteri valutazionali tabellari, tipo on/off.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 330).

In definitiva, al lume di quanto argomentato, il ricorso principale si prospetta infondato; il che consente al Collegio di prescindere dalla disamina delle eccezioni di irricevibilità per tardività ed inammissibilità per acquiescenza sollevata da Farservizi già nella memoria del 21 giugno 2021.

6.Con motivi aggiunti prodotti 16 settembre 2021, notificati il 4 settembre 2021, il R.T.I. ricorrente contesta la valutazione di congruità, ovvero di non anomalia, espressa dalla Ferservizi in esito al subprocedimento di verifica, sull’offerta del RTI aggiudicatario.

6.1. Lamenta, in sintesi la deducente, con un unico motivo aggiunto, che l’offerta della controinteressata sarebbe anomala pera avere essa effettuato una sottostima dei costi relativi ai compensi per l’assistenza legale resa nella fase della gestione de i sinistri sotto franchigia di legali all’uopo incaricati, a causa di uno scostamento dai valori tabellari concernenti i compensi professionali spettanti agli avvocati in base al D.M. n. 55/2015.

Nella tesi della ricorrente, pur non essendo siffatti valori vincolanti ed inderogabili, l’avere la legge di gara previsto l’importo di € 250, prefissato quale compenso per ogni sinistro per il quale venga prestata assistenza legale, integrerebbe una palese incongruità, per cui “la sottostima dei costi connessi all’assistenza legale prestata alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato nei giudizi relativi ai sinistri sottofranchigia è di entità tale da inficiare completamente la valutazione di congruità dell’offerta del RTI aggiudicatario” (Ricorso per motivi aggiunti, pag. 7), assunto che costituisce il fulcro ed al contempo la sintesi delle doglianze articolate con l’unico motivo del gravame per motivi aggiunti che ci si avvia a scrutinare.

Sostiene ancora la ricorrente che ai sensi del già citato art. 13-bis della legge n. 247/2012, il compenso è considerato equo “quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6” ; ma affinché il compenso sia equo non è sufficiente che sia in ipotesi proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione legale, ma deve anche inderogabilmente rispettare i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense fissati dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Soggiunge inoltre che il RTI aggiudicatario ha stimato di corrispondere, per la gestione giudiziale del contenzioso, un compenso medio pari a circa Euro 250 a causa: tale valore non solo è ampiamente inferiore al minimo tabellare previsto dal d.m. 55/2014 per le cause relative ai sinistri più frequenti, ma è addirittura inferiore al compenso che, ai sensi dell’art. 9 dello stesso decreto, sarebbe dovuto se la prestazione fosse svolta da un praticante avvocato.

6.2. Ad avviso del Collegio il motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza che predica la natura discrezionale del giudizio di congruità di un’offerta formulata in una gara d’appalto pubblico ove non vengano ad emergere macroscopiche illogicità o irragionevolezze, solo in costanza delle quali è consentito al giudice amministrativo operare un sindacato di pura legittimità la quale costituisce la soglia invalicabile che non è consentito al giudice superare, procedendo ad una diretta ed autonoma valutazione della congruità dell’offerta in sostituzione dell’organismo tecnico (commissione di gara ovvero commissione di valutazione della congruità dell’offerta appositamente nominata dalla stazione appaltante) deputato a formulare siffatto giudizio, avente natura spiccatamente connotata da discrezionalità tecnica.

Secondo indirizzo costante anche del Giudice d’appello, “Il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo … non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211; nello stesso senso, già Cons. di Stato, VI, 14 agosto 2015, n. 3935 e, di recente, Cons. Stato, V, 24 agosto 2018, n. 5047)” (Cons. di Stato, Sez. V, 22.10.2018, n. 6023).

Al riguardo la Sezione ha di recente riaffermato il delineato principio precisando (con richiamo, ex multis, a TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 17 dicembre 2020, n. 13609; TAR Lombardia, Sez. IV, 30 ottobre 2020, n. 2044; Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5215) che “Deve inoltre al riguardo rammentarsi in punto di diritto:

- (…) la sindacabilità da parte del giudice delle valutazioni dell’amministrazione sull’anomalia dell’offerta, in quanto tipica espressione di valutazione tecnica, solo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza, adeguatezza dell’istruttoria o erroneità fattuale ma senza alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci) e più di recente ribadita riproponendo l’avviso per cui “il procedimento di verifica dell'anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma il riscontro se in concreto l'offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità dev’esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicché eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l'attendibilità dell'offerta stessa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885);

- la necessità di un giudizio particolarmente motivato, predicata dalla giurisprudenza condivisa ed espressa dalla Sezione, solo nell’ ipotesi in cui la valutazione di anomalia o meno di un’offerta risulti di segno negativo, ossia esiti, a seguito dell’esame delle giustificazioni prodotte dall’impresa aggiudicataria in sede procedimentale ovvero acquisite in seno al subprocedimento delineato dall’art. 97 del d.ls. 18 aprile 2016, n. 50, in un giudizio finale di non congruità; là dove qualora il giudizio risulti di segno positivo – come nel caso di specie- dichiarando la congruità e bontà dell’offerta e la conseguente aggiudicazione, non si richiede l’assolvimento di un onere di rigorosa motivazione, potendo la positiva valutazione dell’amministrazione (ovvero della commissione appositamente nominata) essere operata anche per relationem alle giustificazioni prodotte (cfr. sul punto già Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n.3855; ID, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5665; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 3 marzo 2020, n. 2815)” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 330).

6.3. Orbene, nel caso all’esame è dato al Collegio rilevare come la controinteressata abbia adeguatamente motivato il censurato compenso esposto per l’assistenza legale prestata per sinistro.

Dalla disamina dei giustificativi prodotti in gara dalla Interconsult aggiudicataria (Doc. 33, produzione della stessa ricorrente), emerge che “si rileva che il RTI aggiudicatario, nel contesto dei giustificativi correttamente trasmessi alla Stazione appaltante, ha dato espressamente atto che “Interconsult è una società per azioni … con n. 40 dipendenti, tra cui 4 periti, e numerosi collaboratori esterni, tra cui 4 legali e un perito iscritti ai rispettivi albi professionali, mentre Astrea Claim Solution è una società a responsabilità limitata … con n. 39 dipendenti e 4 collaboratori esterni, tra cui 3 legali e un perito iscritti ai rispettivi albi professionali” (cfr. doc. 33 di CPA).

6.4. Più in particolare, il RTI Interconsult ha ulteriormente precisato che “Entrambe le società hanno al loro interno un Ufficio sinistri con oltre 10 collaboratori ciascuno, che, come possibile evincere dai DGUE presentati, gestisce, da anni, molteplici commesse relative al Ramo danni … per quanto concerne i costi del personale l’offerta economica ha tenuto conto di un migliore utilizzo di risorse tutte intere … Per quanto concerne l’attività legale, oltre al numero di avvocati territorialmente competenti richiesti dal Bando, l’R.T.I. ha contratti di collaborazione con n. 4 avvocati, in grado di gestire in via stragiudiziale le vertenze, sino alla negoziazione assistita (strumento obbligatorio per le richieste di risarcimento entro i 50.000). Si precisa inoltre che a causa dell’emergenza Covid-19 è stata implementata l’attività telematica legata al processo che consente una sensibile riduzione anche dei costi legali.”

Sulla scorta di siffatte delucidazioni la controinteressata ha concluso che “Per tale motivo l’R.T.I. è in grado di fornire internamente una serie di migliorie segnalate nell’elaborato tecnico b.4, ovvero: a) la gestione sinistri attivi e azioni di rivalsa su terze parti eventualmente responsabili; b) la gestione rivalsa datore di lavoro; c) Consulenza giuridica centrale; d) Consulenza penale”.

Non emergono, pertanto vizi logici, macroscopiche inesattezze, erroneità o travisamenti che soli consentirebbero a questo giudice di svolgere un sindacato di legittimità sulla formulata valutazione di congruità dell’offerta formulata dall’impresa aggiudicataria.

In definitiva, al lume delle svolte considerazioni, anche i motivi aggiunti notificati il 4 settembre 2021 si prospettano infondati e vanno conseguentemente respinti.

Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, li respinge entrambi.

Condanna la ricorrente a corrispondere a Ferservizi S.p.A. e a Interconsult s.r.l le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Giuseppe Daniele
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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