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Avvocato Generale Juliane Kokott, 5/5/2022 n. C-61/21
Gli Stati membri possono essere tenuti responsabili di danni alla salute causati da inquinamento atmosferico eccessivo

I valori limite dell'UE e gli obblighi degli Stati membri di migliorare la qualità dell'aria sarebbero preordinati a proteggere la salute umana e a conferire diritti ai singol gli Stati membri possono essere tenuti responsabili di danni alla salute causati da inquinamento atmosferico eccessivo

I valori limite degli inquinanti nell'aria ambiente e gli obblighi di miglioramento della qualità dell'aria ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, in combinato disposto con la direttiva 1999/30, nonché con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, sono preordinati a conferire diritti ai singoli.

Un diritto al risarcimento di danni alla salute causati da un superamento dei valori limite di PM10 o biossido di azoto presenti nell'atmosfera a decorrere dalla scadenza dei rispettivi termini ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, in combinato disposto con la direttiva 1999/30, o con l'articolo 13 della direttiva 2008/50, presuppone che il soggetto leso dimostri l'esistenza di un nesso diretto tra tale effetto nocivo e il proprio soggiorno in un luogo in cui i valori limite applicabili sono stati superati, in assenza di un piano di miglioramento della qualità dell'aria ambiente che sia conforme ai requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 96/62 o all'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, e che non presenti, inoltre, altre manifeste carenze.



Materia: ambiente / disciplina

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

 

JULIANE KOKOTT

 

presentate il 5 maggio 2022(1)

 

Causa C-61/21

 

JP

 

contro

 

Ministre de la Transition écologique,

 

Premier ministre

 

[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia)]

 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Valori limite ai fini della protezione della salute umana – Superamento – Piani per la qualità dell'aria – Responsabilità dello Stato – Diritto del singolo al risarcimento dei danni alla salute derivanti da una violazione del diritto dell'Unione – Violazione qualificata – Nesso causale diretto – Momento in cui ritenere avvenuto l'inadempimento»

 

I.      Introduzione

 

1.        Gli ambiziosi valori limite per la qualità dell'aria ambiente, previsti dalla direttiva 2008/50 (2), non sono (tuttora?) sufficientemente rispettati in molte zone (3). Tuttavia, per il 2022 sono previste importanti decisioni in questo settore. A livello politico, la Commissione prevede di presentare proposte di revisione della normativa attuale (4). Al contempo, sono pendenti diversi procedimenti nell'ambito dei quali la Corte può chiarire questioni importanti relative all'attuazione delle disposizioni. Oltre a una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la rilevanza della direttiva ai fini dell'autorizzazione dei progetti (5) e il primo procedimento concernente l'applicazione di una penale, diretto all'esecuzione di una condanna per violazione della direttiva (6), il presente procedimento solleva la questione se i singoli possano chiedere un risarcimento per i danni alla salute causati dalla violazione dei valori limite.

 

2.        Al centro del presente procedimento c'è la prima condizione per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione, vale a dire se le disposizioni della direttiva 2008/50 conferiscano diritti ai singoli. Occorre inoltre prendere in esame le condizioni in presenza delle quali un'eventuale violazione della direttiva è sufficientemente qualificata, nonché la dimostrazione di un nesso causale diretto tra la violazione e il danno, al fine di fornire al giudice del rinvio indicazioni circa il momento in cui ritenere avvenuta la violazione.

 

II.    Contesto normativo

 

3.        Le norme sulla qualità dell'aria per il periodo rilevante ai fini del procedimento principale erano inizialmente fissate dalle direttive 96/62 (7) e 1999/30 (8), successivamente sostituite dalla direttiva 2008/50, a decorrere dall'11 giugno 2010.

 

A.      Direttiva 96/62

 

4.        Ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, della direttiva 96/62, l'obiettivo di quest'ultima era di definire i principi di base di una strategia comune volta a «definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso». Ciò risulta anche dal considerando 2.

 

5.        L'articolo 2, punto 5, della direttiva 96/62, definiva la nozione di «valore limite» come un «livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato».

 

6.        L'articolo 7 della direttiva 96/62 conteneva i requisiti generali relativi al miglioramento della qualità dell'aria ambiente nei seguenti termini:

 

«1.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite.

 

2.      Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve:

 

a)      prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;

 

b)      non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

 

c)      non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri.

 

3.      Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite».

 

7.        L'articolo 8 della direttiva 96/62 riguardava le zone in cui i valori limite sono superati:

 

«1.      Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre il margine di superamento.

 

Allorché non è stato fissato un margine di superamento per un determinato inquinante, le zone e gli agglomerati in cui il livello di tale inquinante supera il valore limite sono equiparati alle zone e agli agglomerati di cui al primo comma e si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.

 

2.      (...)

 

3.      Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure atte a garantire l'elaborazione o l'attuazione di un piano o di un programma che consenta di raggiungere il valore limite entro il periodo di tempo stabilito.

 

Tale piano o programma, da rendere pubblico, deve riportare almeno le informazioni di cui all’allegato IV.

 

4.      Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1 in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, gli Stati membri predispongono un piano integrato che interessi tutti gli inquinanti in questione.

 

5.      (...)».

 

8.        Ai sensi del considerando 12 della direttiva 96/62, anche tale disposizione serviva a tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana.

 

9.        L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 96/62 stabilisce un termine per la trasmissione di piani ai sensi dell’articolo 8:

 

«[N]elle zone di cui all'articolo 8, paragrafo 1:

 

i)      (…)

 

iii)      (…) trasmettono [alla Commissione], non oltre due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3».

 

10.      L'allegato IV della direttiva 96/62 stabiliva che i piani o programmi per raggiungere i valori limite dovessero includere, in particolare, le informazioni relative alle cause dell'inquinamento e alla prevedibilità della tempistica, riguardanti il miglioramento della qualità dell'aria ambiente risultante dalle misure adottate:

 

«1.      Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato

 

        regione

 

        città (mappa)

 

        stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche)

 

2.      Informazioni generali

 

        tipo di area (centro urbano, area industriale o rurale)

 

        stima dell'area inquinata (km2) e della popolazione esposta all'inquinamento

 

        dati climatici utili

 

        dati topografici utili

 

        informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nell'area interessata.

 

3.      (…)

 

4.      Natura e valutazione dell’inquinamento

 

        concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento)

 

        concentrazioni registrate dall’inizio del progetto

 

        tecniche di valutazione applicate

 

5.      Origine dell’inquinamento

 

        elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa)

 

        quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno)

 

        informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni

 

6.      Analisi della situazione

 

        informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione)

 

        informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria

 

7.      Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire

 

        provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale

 

        effetti riscontrati di tali provvedimenti

 

8.      Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva

 

        elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto

 

        calendario di esecuzione

 

        stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire gli obiettivi di qualità

 

9.      Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine

 

10.      (…)».

 

B.      Direttiva 1999/30

 

11.      La direttiva 1999/30 fissava per l'attuazione della direttiva 96/62 i valori limite e le soglie di allarme necessari per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo nell'aria ambiente. L'articolo 1 conferma che tale normativa aveva la finalità di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.

 

12.      Per il biossido di azoto (NO2), i valori limite ai fini della protezione della salute umana previsti all'articolo 4 e all'allegato II, sezione I, della direttiva 1999/30 erano applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2010. In primo luogo, il valore limite orario di 200 µg/m3 di biossido di azoto non poteva essere superato più di 18 volte per anno civile. In secondo luogo, il valore limite annuale era fissato a 40 µg/m3.

 

13.      Per contro, per il materiale particolato (PM10), i valori limite ai fini della protezione della salute umana previsti all'articolo 5 e all'allegato III, sezione I, fase 1, della direttiva 1999/30. erano applicabili già a decorrere dal 1º gennaio 2005. Il valore limite di 24 ore di 50 µg/m3 PM10 per la protezione della salute umana non poteva essere superato più di 35 volte all'anno. Il valore limite annuale era fissato a 40 µg/m3 PM10 .

 

C.      Direttiva 2008/50

 

14.      I primi due considerando della direttiva 2008/50 descrivono i suoi obiettivi generali:

 

«(1)      Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (...) sancisce la necessità di ridurre l’inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l’ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico.

 

(2)      Ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell’Organizzazione mondiale della sanità».

 

15.      L’articolo 1, punto 1, della direttiva 2008/50 enuncia la sua finalità essenziale:

 

«La presente direttiva istituisce misure volte a:

 

1.      definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;

 

2.      (…)».

 

16.      L'articolo 2, punto 5 della direttiva 2008/50, definisce la nozione di valore limite come un «livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato».

 

17.      L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 impone il rispetto di diversi valori limite:

 

«Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.

 

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

 

Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell’allegato III.

 

(…)».

 

18.      I valori limite pertinenti nella fattispecie per il biossido di azoto e per il materiale particolato (PM10) ai sensi dell'allegato XI della direttiva 2008/50 corrispondono ai valori limite fissati dalla direttiva 1999/30.

 

19.      L'articolo 22 della direttiva 2008/50 consente, a determinate condizioni, di prorogare il termine per la conformità ai valori limite:

 

«1.      Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene entro i termini di cui all’allegato XI, uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l’agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell’aria a norma dell’articolo 23 per la zona o per l’agglomerato cui s’intende applicare la proroga; detto piano per la qualità dell’aria è integrato dalle informazioni di cui all’allegato XV, punto B, relative agli inquinanti in questione e dimostra come i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine.

 

2.      Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all’allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite fino all’11 giugno 2011 purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.

 

3.      (...)

 

4.      Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi 1 o 2 e le comunicano il piano per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui deve disporre per valutare se le condizioni pertinenti sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente delle attuali misure comunitarie e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà.

 

Se non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.

 

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la qualità dell’aria oppure di presentarne di nuovi».

 

20.      Per quanto riguarda la zona dell'agglomerato di Parigi qui in esame, secondo le informazioni fornite dalla Commissione (9), la Francia ha inviato comunicazioni riguardanti un prolungamento dei termini con riferimento a PM10 e biossido di azoto, ma ciascuna di esse è stata oggetto di obiezioni da parte della Commissione (10).

 

21.      L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 prevede che in caso di superamento dei valori limite in determinate zone o agglomerati debbano essere predisposti piani per la qualità dell’aria, al fine di conseguire i valori.

 

«Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

 

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. (…)

 

Tali piani per la qualità dell’aria contengono almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A (...). Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento.

 

(...)».

 

22.      I requisiti di cui all'allegato XV, punto A, della direttiva 2008/50 sono sostanzialmente conformi ai requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 96/62.

 

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

 

23.      La domanda di pronuncia pregiudiziale si fonda sul superamento dei valori limite per la qualità dell'aria ambiente nell'agglomerato di Parigi. Infatti, nel 2019, la Corte ha constatato che, da quando era stato imposto di rispettarli nel 2010, i valori limite per il biossido di azoto erano stati superati (11). Ultimamente ha inoltre statuito, che dal 2005 al 2019 erano anche stati superati i valori limite per il PM10.(12) Il Conseil d'État francese ha altresì constatato un continuato superamento dei valori limite per il biossido di azoto per Parigi fino al 2020, nonché un superamento dei valori limite per il PM10, per gli anni fino al 2018 e al 2019 (13).

 

24.      Il ricorrente nella causa principale chiede che il prefetto del dipartimento della Val-d’Oise, Francia, che fa parte dell'agglomerato di Parigi, adotti misure volte a rispettare i valori limite fissati dalla direttiva 2008/50. Egli chiede inoltre il risarcimento, da parte dello Stato, dei diversi danni che egli imputa all’inquinamento dell’aria ambiente, stimati in EUR 21 milioni. Gli effetti nocivi si sarebbero verificati dal 2003, peggiorando addirittura nel corso del tempo.

 

25.      A sostegno della propria domanda di risarcimento, il ricorrente fa valere, in particolare, di aver subito un danno alla salute causato dal deterioramento dell'aria ambiente nell'agglomerato di Parigi, in cui risiede. Tale deterioramento, a suo avviso, sarebbe il risultato della violazione, da parte delle autorità francesi, degli obblighi ad esse imposti in forza della direttiva 2008/50. Egli fa valere quindi la responsabilità dello Stato al fine di ottenere il risarcimento del presunto danno alla salute invocato.

 

26.      Poiché il Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise, Francia) ha respinto tale domanda, il ricorso è ora pendente dinanzi alla Cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles). Quest'ultima sostiene che la decisione in merito alla richiesta risarcitoria richiederebbe una precisazione circa la portata dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in merito al riconoscimento ai singoli di un diritto al risarcimento di danni alla salute in caso di violazione sufficientemente qualificata, da parte di uno Stato membro dell’Unione europea, degli obblighi risultanti da dette disposizioni.

 

27.      La Cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles) sottopone pertanto alla Corte le seguenti domande:

 

1.      Se le norme applicabili del diritto dell’Unione europea derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 2008/50, debbano essere interpretate nel senso che attribuiscono ai singoli, in caso di violazione sufficientemente qualificata da parte di uno Stato membro dell’Unione europea degli obblighi che ne derivano, un diritto a ottenere dallo Stato membro in questione il risarcimento dei danni causati alla loro salute che presentano un nesso di causalità diretto e certo con il deterioramento della qualità dell’aria.

 

2.      Ammesso che le disposizioni sopra menzionate siano effettivamente idonee a far sorgere un siffatto diritto al risarcimento dei danni alla salute, a quali condizioni sia subordinato il riconoscimento di tale diritto, per quanto riguarda in particolare il momento in cui si deve ritenere avvenuto l’inadempimento imputabile allo Stato membro di cui trattasi.

 

28.      Il ricorrente nella causa principale, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Polonia e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza del 15 marzo 2022 sono intervenuti la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Polonia e la Commissione europea.

 

IV.    Valutazione giuridica

 

29.      La Corte ha ricordato, nel contesto dell'applicazione della normativa dell'Unione in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili (14). La presente domanda di pronuncia pregiudiziale ha lo scopo di chiarire in quale misura una violazione dei valori limite fissati dal diritto dell'Unione per la protezione della qualità dell'aria possa effettivamente dar luogo a richieste di risarcimento.

 

30.      Secondo una giurisprudenza costante, la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione sarebbe messa a repentaglio e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe infirmata se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro (15).

 

31.      I soggetti lesi hanno quindi un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni: che la norma giuridica dell'Unione violata abbia lo scopo di conferire diritti agli stessi, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da tali singoli (16).

 

32.      La prima questione pregiudiziale presuppone l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata e di un nesso causale diretto. Essa mira a stabilire se i requisiti della direttiva 2008/50 in materia di qualità dell'aria conferiscano diritti ai singoli, vale a dire se la violazione di tali requisiti possa far sorgere un diritto a risarcimento [v., sul punto, sub A)]. In caso affermativo, la seconda questione è volta a chiarire le condizioni di un siffatto diritto, in particolare per quanto riguarda il momento in cui si deve ritenere avvenuto l'inadempimento imputabile allo Stato membro interessato. A tal fine, occorre quindi altresì esaminare le condizioni per accertare una violazione qualificata e un nesso di causalità diretto [v., sul punto, sub B)].

 

A.      Prima questione – Attribuzione di diritti attraverso le norme in materia di qualità dell'aria ambiente

 

33.      Il diritto al risarcimento del danno subito a causa della violazione del diritto dell'Unione presuppone, anzitutto, che la norma giuridica dell'Unione che è stata violata sia preordinata a conferire diritti ai soggetti lesi (17).

 

34.      Certamente, in relazione alla motivazione delle domande di risarcimento non rileva il fatto che la norma in questione sia direttamente applicabile (18). Resta il fatto che l'applicabilità diretta è un indizio importante che depone a favore del conferimento di diritti (19), dal momento che, in tal caso, è possibile individuare il contenuto del diritto conferito, il che costituisce una condizione del diritto al risarcimento (20).

 

35.      Pertanto, occorre anzitutto esaminare se le norme relative ai valori limite e quelle relative alle misure per il miglioramento della qualità dell'aria siano sufficientemente chiare per poter individuare il contenuto di eventuali diritti. Successivamente si può valutare se tali norme siano preordinate a conferire diritti ai singoli.

 

1.      Sulla chiarezza del contenuto delle disposizioni delle direttive 96/62 e 1999/30

 

36.      Se è vero che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte solo sulla direttiva 2008/50, il procedimento principale riguarda gli effetti nocivi subiti dal ricorrente dal 2003. Tra tale momento e la scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva 2008/50, l'11 giugno 2010, le direttive 96/62 e 1999/30 hanno inizialmente disciplinato la qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda gli inquinanti PM10 (materiale particolato) e biossido di azoto, menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

 

a)      Valori limite

 

37.      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/62, gli Stati membri adottavano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite. I valori limite per il biossido di azoto risultavano dall'articolo 4, in combinato disposto con l’allegato II della direttiva 1999/30, ed erano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

38.      I valori limite di PM10 erano fissati dall'articolo 5, in combinato disposto con l'allegato III, sezione I, fase 1, di detta direttiva, ed erano applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2005.

 

39.      I valori limite e i termini menzionati sono stati successivamente ripresi, senza modifiche, nell'allegato XI della direttiva 2008/50.

 

40.      L'obbligo di rispettare i valori limite esiste quindi a decorrere dalla rispettiva data fissata ed è, secondo il tenore stesso delle disposizioni pertinenti, chiaro ed incondizionato (21).

 

b)      Miglioramento della qualità dell'aria ambiente

 

41.      Inoltre, la direttiva 96/62 conteneva già disposizioni relative al miglioramento della qualità dell'aria per il periodo precedente la scadenza dei termini di applicazione dei valori limite e per il periodo successivo.

 

i)      Prima del carattere vincolante dei valori limite

 

42.      Un primo obbligo di miglioramento della qualità dell'aria ambiente esisteva già prima che i valori limite divenissero obbligatori, rispettivamente nel 2005 e nel 2010. In questa fase, gli Stati membri dovevano adottare misure affinché i valori limite fossero rispettati, al più tardi al momento in cui sarebbero diventati vincolanti.

 

43.      Le modalità di detto obbligo risultavano dall'articolo 8 della direttiva 96/62. Innanzitutto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri erano tenuti a individuare le zone e gli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superavano i valori limite oltre il margine di superamento, anch'esso fissato dalla direttiva 1999/30. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62, nelle zone e negli agglomerati così individuati, gli Stati membri dovevano elaborare o attuare piani o programmi che consentissero di raggiungere il valore limite entro il periodo di tempo stabilito, vale a dire al momento dell'acquisizione del suo carattere obbligatorio.

 

44.      Al riguardo, il margine di superamento indicava una determinata percentuale di ciascun valore limite, diminuito in modo lineare allo 0 % tra la fissazione dei valori limite e la data della loro applicazione, per cui il margine di superamento diventava tanto più ridotto quanto più vicina era l'applicazione dei limiti. Con l'applicabilità del rispettivo valore limite, il margine di superamento è venuto meno del tutto.

 

45.      È verosimile che tale obbligo riguardasse già numerose zone e agglomerati, nei quali i valori limite sono stati successivamente superati alla scadenza del termine per la loro applicazione, ossia nel 2005 o nel 2010 (22).

 

46.      Tali piani o programmi dovevano soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 96/62, che corrispondevano ampiamente all'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50. Tali requisiti non hanno natura puramente formale, dal momento che le informazioni in questione indicano l'origine dell'inquinamento (punti 5 e 6), un'analisi delle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria (punto 6), nonché i provvedimenti adottati e attuati (punti da 7 a 9), ivi compresi un calendario di attuazione e una stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria ambiente (punto 8). La valutazione dell'idoneità del piano o del programma ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scadere dei termini della loro applicazione presuppone logicamente tali informazioni.

 

47.      Va evidenziato a titolo complementare che l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/50 impone un obbligo analogo per le particelle più fini di PM2,5, il cui valore limite doveva essere rispettato solo dopo il termine di recepimento di tale direttiva.

 

ii)    Dopo la scadenza dei termini per l'applicazione dei valori limite,

 

48.      Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62 prevedeva che gli Stati membri predisponessero piani d’azione indicanti le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d’allarme, al fine di ridurre tale rischio e limitarne la durata.

 

49.      Il testo degli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, non prevedeva la possibilità di un superamento dei valori limite. Prima che essi diventassero applicabili, ai sensi dell'articolo 8 gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per garantirne il rispetto al momento della loro entrata in vigore. Per il periodo successivo, l'articolo 7, paragrafo 3, obbligava gli stessi a lottare già contro il rischio di un superamento. La definizione della nozione di valore limite di cui all'articolo 2, punto 5, della direttiva 96/62, lo confermava, stabilendo che un valore limite dovesse essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato.

 

50.      Nondimeno, nella sentenza Janecek la Corte ha deciso che gli Stati membri non avevano l’obbligo di adottare misure tali da scongiurare qualsiasi superamento. Al contrario, dall’economia della direttiva 96/62, la quale mirava a una riduzione integrata dell’inquinamento, essa ha dedotto che spettava agli Stati membri adottare misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento e la sua durata, tenendo conto di tutte le circostanze presenti e degli interessi in gioco. In questa prospettiva gli Stati membri dovevano garantire un equilibrio con i diversi interessi pubblici e privati. I limiti di tale potere discrezionale erano assoggettati a controllo giurisdizionale (23).

 

51.      Tale sentenza è comprensibile in quanto all'epoca era già noto che, in numerosi Stati membri, i valori limite di PM10 erano stati superati e che il loro rispetto avrebbe richiesto considerevoli sforzi. La Commissione si attendeva una situazione simile per quanto riguarda i valori limite per il biossido di azoto applicabili nel 2010 (24). L'aspettativa, espressa nel testo della direttiva 96/62, che i valori limite non sarebbero stati superati si era quindi rivelata irrealistica. Tale presa di coscienza aveva del resto portato, poco tempo prima della citata sentenza Janecek, all'adozione della direttiva 2008/50, che sarà esaminata di seguito.

 

52.      Inoltre, la Corte ha giustamente sottolineato la necessità di una ponderazione degli interessi in gioco al momento dell'adozione di piani d'azione. Se è vero che il legislatore aveva già anticipato tale ponderazione al momento della fissazione dei valori limite, il diritto dell'Unione non può tuttavia imporre agli Stati membri di adottare misure volte a garantire il rispetto dei valori limite i cui inconvenienti prevalgono sul miglioramento della protezione dell'ambiente e della salute umana derivante dall'applicazione dei valori limite (25).

 

53.      Peraltro, le conclusioni della sentenza Janecek si limitano all'obbligo di elaborare piani di azione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 96/62. Tali piani non devono essere concepiti in modo da escludere qualsiasi superamento dei valori limite. L'obbligo di rispettare i valori limite era già indipendente da questo in forza delle direttive 96/62 e 1999/30 (26). Gli Stati membri non possono giustificare il superamento dei valori limite, come altre violazioni del diritto dell'Unione (27), solo dimostrando concretamente difficoltà insormontabili o situazioni di forza maggiore (28).

 

c)      Conclusione intermedia

 

54.      Si deve quindi ritenere, al riguardo, che gli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, in combinato disposto con i valori limite per il biossido di azoto e il PM10 fissati dalla direttiva 99/30, davano origine ad un obbligo chiaro e incondizionato di rispettare i valori limite, esistenti per il PM10 dal 1° gennaio 2005 e per il biossido di azoto dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 96/62, gli Stati membri non erano tenuti che ad adottare, sulla base di una ponderazione tra gli interessi in gioco, misure per ridurre al minimo la durata del superamento. Questo secondo obbligo è sufficientemente chiaro solo per quanto riguarda il superamento dei limiti del margine di manovra esistente a tale riguardo.

 

2.      Sulla chiarezza del contenuto delle disposizioni della direttiva 2008/50

 

55.      Per il periodo a decorrere dall'11 giugno 2010, occorre valutare la chiarezza del contenuto delle disposizioni della direttiva 2008/50, che ha sostituito le direttive 96/62 e 1999/30 nel 2008, con effetto dall'11 giugno 2010.

 

a)      I valori limite

 

56.      Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/50, gli Stati membri provvedono affinché dappertutto nelle loro zone e agglomerati, i livelli di diversi inquinanti atmosferici, in particolare di PM10, presenti nell’aria ambiente non superino i valori limite stabiliti nell’allegato XI. Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non devono più essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

 

57.      La differenza di formulazione tra queste due frasi non mette in discussione la chiarezza dell'obbligo di rispettare i valori limite. Essa si spiega con il fatto che, come risulta dall'allegato XI, i valori limite per gli inquinanti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/50, erano già applicabili dal 2005, mentre la direttiva è entrata in vigore solo nel 2008. Per contro, i valori limite per il biossido di azoto e il benzene sono diventati obbligatori solo nel 2010, ossia successivamente all'entrata in vigore della direttiva.

 

58.      Gli Stati membri devono quindi garantire che, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i livelli delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, non superino i valori limite stabiliti nel suo allegato XI (29). Ai sensi dell'allegato III, sezione A, punto 1 (30), solo alcune ubicazioni in cui le persone non si trovano normalmente senza protezione non richiedono una valutazione in questo senso.

 

59.      Considerati isolatamente, l'articolo 13, paragrafo 1, e l'allegato XI della direttiva 2008/50 appaiono quindi sufficientemente precisi (31). Ciò risulta altresì dal fatto che la Corte ha più volte constatato una violazione di tale disposizione da parte degli Stati membri.(32)

 

b)      I piani per la qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50

 

60.      All'obbligo di rispettare i valori limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, si aggiunge l'obbligo di miglioramento della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.

 

61.      In forza di tale disposizione, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone o gli agglomerati in cui i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, al fine di conseguire i valori limite o valori-obiettivo specificati negli allegati XI e XIV della direttiva 2008/50. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per la loro applicazione, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Tali piani per la qualità dell’aria contengono almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A.

 

62.      In tal modo, l'articolo 23 della direttiva 2008/50 istituisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei valori limite di PM10 come previsti dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva e dell'allegato XI di quest'ultima e, dall'altro, l'obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria (33).

 

63.      Gli Stati membri coinvolti sono pertanto del parere che la direttiva 2008/50 non richieda di evitare qualsiasi superamento dei valori limite, ma che si limiti ad enunciare, all'articolo 23, paragrafo 1, l'obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria. La Polonia sostiene addirittura che l'obbligo di rispettare i valori limite non sarebbe incondizionato alla luce dell'articolo 23, paragrafo 1.

 

64.      Tale posizione sembra essere corroborata dalla summenzionata sentenza Janecek, in cui la Corte ha stabilito, in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 96/62, che gli Stati membri non sono tenuti ad impedire ogni superamento dei valori limite (34). E come nel caso della regolamentazione precedente, i piani per la qualità dell’aria ai sensi dell'articolo 23, della direttiva 2008/50, possono essere predisposti solo sulla base dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco (35).

 

65.      Tuttavia, già nel quadro delle direttive 96/62 e 99/30 era lecito dubitare che misure di miglioramento della qualità dell'aria ambiente fossero sufficienti a giustificare una violazione dei valori limite (36). Per quanto riguarda poi la direttiva 2008/50, la Corte ha nel frattempo ripetutamente respinto l'opinione secondo la quale uno Stato membro avrebbe già pienamente adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 1, se ha predisposto un piano di qualità dell'aria (37).

 

66.      Secondo una più recente sentenza della Grande Sezione, una siffatta interpretazione lascerebbe la realizzazione dell'obiettivo di tutela della salute umana di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2008/50, alla sola discrezionalità degli Stati membri, il che sarebbe contrario alle intenzioni del legislatore dell'Unione. La Corte lo deduce, in particolare, dalla definizione della nozione di «valore limite» di cui all'articolo 2, punto 5, che esige che il suo rispetto sia garantito entro un dato termine e poi mantenuto (38).

 

67.      Inoltre, la direttiva 2008/50 ha precisato l'obbligo di rispettare i valori limite con riferimento alla direttiva 96/62, con una disposizione che verrebbe elusa se la semplice predisposizione di piani per la qualità dell'aria fosse sufficiente a giustificare un superamento (39). L'articolo 22 della direttiva 2008/50 consente la proroga dei termini per il conseguimento dei valori limite di un massimo di cinque anni per il biossido di azoto o il benzene e un massimo di sei anni per il PM10. La proroga dei termini è subordinata, in particolare, alla predisposizione da parte degli Stati membri di piani per la qualità dell'aria che garantiscano il rispetto di detti termini. I piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non sono, per contro, soggetti a tale termine.

 

c)      Conclusione intermedia

 

68.      Quindi, l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, stabilisce un obbligo degli Stati membri, specifico e direttamente applicabile, di prevenire il superamento dei valori limite per gli inquinanti atmosferici considerati.

 

69.      Inoltre, dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 discende un obbligo chiaro e autonomo di predisporre piani per la qualità dell'aria, che sorgono a seguito della violazione dei valori limite (40).

 

70.      La Polonia ritiene invero l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, non sufficientemente preciso quanto al contenuto dei piani per la qualità dell'aria. Tale disposizione non prevedrebbe un termine fisso per porre fine al superamento, ma richiederebbe soltanto che il periodo di superamento sia il più breve possibile. Inoltre, la definizione delle misure presupporrebbe una ponderazione di interessi divergenti, come sottolineato anche dalla Francia e dall'Irlanda.

 

71.      A ciò occorre tuttavia controbattere che il potere discrezionale connesso alla ponderazione degli interessi può certamente essere utile per stabilire se una violazione sia qualificata (41) e possa parimenti rivestire un ruolo nella valutazione del nesso di causalità (42). Tuttavia, la questione se la normativa di cui trattasi sia sufficientemente precisa da conferire diritti ai singoli non è determinante. È sufficiente, al contrario, che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali il rispetto dei limiti di tale potere discrezionale (43).

 

3.      Finalità dei valori limite e obbligo di migliorare la qualità dell'aria

 

72.      La questione se i valori limite e l'obbligo di migliorare la qualità dell'aria ambiente previsti dalle direttive 96/62, 1999/30 e 2008/50, siano preordinati ad attribuire diritti a coloro che subiscono danni alla salute causati dall'inquinamento atmosferico dipende, oltre che dal carattere individuabile di eventuali diritti, soprattutto dagli scopi di tali normative (44).

 

73.      Le direttive 96/62 e 2008/50 mirano, ai sensi del secondo considerando e dell'articolo 1, rispettivamente, ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana (45). Le norme relative alla qualità dell'aria ambiente introdotte da tali direttive concretizzano gli obblighi dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente e della sanità pubblica, che derivano, in particolare, dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE, secondo i quali la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione, ed è fondata, tra l’altro, sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (46). Tale obbligo di tutela discende, inoltre, dagli articoli 2, 3 e 37 della Carta dei diritti fondamentali (47).

 

74.      Il fatto che i valori limite di PM10 e di biossido di azoto, in particolare, mirino a proteggere la salute umana, risulta già dalla loro indicazione quali valori limite ai fini della protezione della salute umana negli allegati II e III della direttiva 1999/30 nonché all'articolo 13 e all'allegato XI della direttiva 2008/50. Parimenti, la definizione della nozione di «valore limite» di cui all'articolo 2, punto 5, delle direttive 96/62 e 2008/50, messa in evidenza dal ricorrente, prevede che il livello di un valore limite sia fissato allo scopo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

 

75.      Poiché i rispettivi obblighi di miglioramento della qualità dell'aria sorgono dal superamento di tali valori limite, è innegabile che anche detti obblighi siano volti alla tutela della salute.

 

76.      Come giustamente sottolineato dalla Commissione, tale obiettivo di tutela ha già indotto la Corte a constatare, con riferimento alle precedenti direttive sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, che i singoli devono poter far valere le norme imperative di tali direttive in quanto diritti (48). In tal modo, essa ha consentito di far valere le direttive 96/62 e 2008/50 (49) ed ha altresì evocato, in tale contesto, la tutela giurisdizionale dei diritti (50).

 

77.      È vero che la Polonia e l'Irlanda ritengono che l'obiettivo di tutela della salute sia volto unicamente alla tutela della collettività, tuttavia, ciò non è convincente. Precisamente l'interesse per la salute presenta natura personale e, quindi, individuale, e su di esso si fonda la summenzionata giurisprudenza.

 

78.      La situazione potrebbe essere diversa per le norme di diritto ambientale, le quali mirano in primo luogo a proteggere la fauna, la flora e gli habitat, ma di cui gli esseri umani beneficiano solo indirettamente. Al riguardo, si potrebbe pensare ai valori critici per la tutela della vegetazione di cui all'articolo 14 e all'allegato XIII della direttiva 2008/50. Tuttavia, nella fattispecie non occorre decidere se e tali disposizioni siano preordinate a conferire diritti agli individui.

 

79.      Contrariamente a quanto sostiene l'Irlanda, neppure il principio «chi inquina paga» osta al riconoscimento di una responsabilità dello Stato per i danni alla salute causati dalla violazione delle norme relative alla qualità dell'aria ambiente.

 

80.      Certamente si tratta di un principio della politica dell'Unione in materia ambientale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, e deve pertanto essere rispettato anche nell'interpretazione delle norme sulla qualità dell'aria ambiente. È altresì vero che, in forza di tale principio, i costi dovrebbero essere sopportati in via prioritaria da chi inquina l'aria, concetto espresso ancor più chiaramente in altre versioni linguistiche rispetto al tedesco «Verursacherprinzip», laddove, ad esempio, in inglese si fa riferimento a «that the polluter should pay», o in francese al «principe du pollueur-payeur» [«principio di chi inquina paga»].

 

81.      Tuttavia, tale principio non può esonerare gli Stati membri dalla propria responsabilità se autorizzano o non impediscono l'inquinamento atmosferico in violazione del diritto dell'Unione. Peraltro, il fatto che le norme relative alla qualità dell'aria ambiente impongano tale responsabilità agli Stati membri è giustificato dal fatto che l'inquinamento dell'aria ambiente è causato, di regola, da diverse fonti, di modo che gli Stati membri devono decidere in quale misura taluni soggetti responsabili per l'inquinamento debbano ridurre le proprie emissioni.

 

4.      Sulla sentenza Paul

 

82.      L'importanza di tali considerazioni sulla finalità della normativa relativa alla qualità dell'aria risulta particolarmente evidente se le si confrontano con la sentenza Paul. Si tratta della sola sentenza in cui la Corte ha respinto un diritto al risarcimento in quanto le normative in questione non erano preordinate a conferire diritti ai singoli.

 

83.      Tale sentenza riguardava gli obblighi di vigilanza bancaria allora in vigore, che miravano anche alla tutela dei depositanti (51). Tali disposizioni presenterebbero senz'altro analogie con la protezione della qualità dell'aria. Infatti, le due funzioni, la vigilanza bancaria e la tutela della qualità dell'aria sono caratterizzati da notevole complessità (52) e i diritti dei singoli non sono esplicitamente menzionati (53), come sottolineato dalla Francia nel presente procedimento.

 

84.      Tuttavia, le norme dell'epoca in materia di vigilanza bancaria presenterebbero differenze rilevanti con riferimento alla tutela della qualità dell'aria. Tali differenze non si spiegano esclusivamente con il diverso oggetto della normativa.

 

85.      Infatti, anzitutto, con la protezione dei depositi (54) esisteva un regime di protezione specifico per i depositanti, il quale ostava a che essi beneficiassero di diritti di indennizzo più ampi (55). Per contro, non risulta una siffatta normativa specifica per quanto riguarda i danni alla salute causati dall'inquinamento atmosferico.

 

86.      Ma soprattutto, l'obiettivo principale della normativa di vigilanza bancaria dell'epoca era di pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, il quale consentiva il rilascio di un’unica autorizzazione di banche valida in tutta l'Unione e l’applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro di origine (56). Le norme sulla vigilanza bancaria erano pertanto intese, conformemente alla loro base giuridica, alla realizzazione della libertà di stabilimento delle banche, armonizzando le prescrizioni nazionali. Una responsabilità dello Stato a favore dei depositanti, non prevista o addirittura esclusa a livello nazionale, non era necessaria a tal fine (57).

 

87.      Per contro, le norme relative alla protezione della qualità dell'aria sono state fondate sulla competenza dell'Unione in materia ambientale ed hanno quindi necessariamente come obiettivo, ai sensi dell'articolo 191 TFUE, un livello elevato di protezione della salute umana. Precisamente tale tutela costituisce lo scopo principale, mentre gli obiettivi del mercato interno rivestono tutt'al più un ruolo marginale e indiretto.

 

5.      Assenza di norme in materia di pretese economiche

 

88.      L'obiezione della Francia, tuttavia, può anche essere intesa nel senso che un diritto al risarcimento presupporrebbe la violazione di una norma che prevede diritti dei singoli a pagamenti o a benefici economici. Così non è per quanto riguarda le norme relative alla qualità dell'aria.

 

89.      In effetti, le precedenti decisioni a favore di una responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione hanno spesso avuto ad oggetto la salvaguardia di diritti di natura finanziaria, come la garanzia delle retribuzioni e dei diritti pensionistici in caso di fallimento del datore di lavoro (58), o dei diritti dei viaggiatori titolari di pacchetti turistici «tutto compreso» in caso di fallimento dell'operatore turistico (59), la protezione dei depositi (60) e la tutela degli investitori contro prezzi eccessivi in caso di acquisto (61), o i diritti delle vittime di reato ad essere risarciti (62).

 

90.      Nello stesso senso sembrano deporre le affermazioni della Corte, secondo cui la violazione della normativa di cui trattasi produce effetti diretti sulla situazione giuridica («situation juridique») del soggetto leso (63). Si trattava degli interessi patrimoniali giuridicamente protetti, in relazione alla garanzia dei depositi e alla tutela degli investitori.

 

91.      Per contro, il fatto che uno Stato membro non garantisca il rispetto dei valori limite non può essere considerato una modifica della situazione giuridica delle persone che, in conseguenza di ciò, subiscono effetti nocivi sulla salute. Si tratta piuttosto della lesione di un bene giuridico che riveste un'importanza ben maggiore rispetto a tali interessi patrimoniali. Infatti, ogni persona ha diritto all'integrità fisica e mentale sancita dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali, che occupa il primo posto rispetto ad altri beni (64).

 

92.      Ma anche a prescindere dagli effetti sulla situazione giuridica dei soggetti lesi, occorre sottolineare che la giurisprudenza relativa alla responsabilità dello Stato non si fonda sulla tutela degli interessi finanziari delle persone interessate, ma mira a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, tutelando i diritti da esso attribuiti ai singoli (65). Pertanto, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei Trattati su cui quest’ultima è fondata (66).

 

93.      Conformemente a tale obiettivo, la Corte ha altresì riconosciuto che la direttiva VIA (67) mira a conferire diritti ai singoli (68), anche se il diritto al risarcimento è suscettibile, in linea generale, di essere escluso in ragione dell'assenza di un nesso causale diretto (69).

 

94.      Inoltre, i danni alla salute sono altresì associati a danni economici, come, ad esempio, spese mediche o mancato guadagno. Di conseguenza, in occasione della proposta della direttiva 2008/50, la Commissione non solo ha evidenziato gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute, ma anche i danni finanziari, stimati da EUR 189 a EUR 609 miliardi all'anno entro il 2020 (70). Quantomeno siffatti danni rientrano nell'obiettivo di tutela delle norme relative alla protezione della qualità dell'aria ambiente.

 

6.      La cerchia dei soggetti beneficiari

 

95.      Si pone tuttavia la questione se l'Unione abbia realmente inteso conferire ad una cerchia difficilmente definibile di soggetti potenzialmente interessati, un diritto ad una determinata qualità dell'aria ambiente, la cui violazione può fondare un diritto di risarcimento.

 

96.      Nel frattempo la Corte ha constatato, in dodici procedimenti d'infrazione, che dieci Stati membri non rispettano le norme di qualità dell'aria ambiente (71). Le nove sentenze più recenti hanno addirittura constatato una violazione sistematica e persistente delle norme. Sette procedimenti che coinvolgono, tra l’altro, altri tre Stati membri, sono attualmente pendenti (72). Quantomeno in Belgio (73), Germania (74), Francia (75) e Regno Unito (76), le norme in materia di qualità dell'aria sono oggetto di controversie anche dinanzi ai giudici nazionali.

 

97.      Se gli Stati membri conferissero diritti corrispondenti, dovrebbero quindi aspettarsi un gran numero di richieste di risarcimento danni per violazione delle norme in materia di qualità dell'aria. A prescindere dagli associati rischi finanziari, il contenzioso relativo a siffatte rivendicazioni potrebbe costituire un onere considerevole per i giudici degli Stati membri.

 

98.      Tuttavia, tali considerazioni non incidono sul riconoscimento di diritti che possono dar luogo a richieste di risarcimento, dal momento che il gran numero di persone potenzialmente interessate dimostra innanzitutto l'importanza di un'adeguata qualità dell'aria.

 

99.      Gli sforzi connessi alle domande di risarcimento non appaiono neppure manifestamente sproporzionati rispetto al peso di tale problema. I valori limite per la qualità dell'aria non riguardano impedimenti minori, ma danni gravi alla salute che possono andare fino alla mortalità precoce (77).

 

100. Al contempo, la cerchia delle persone effettivamente interessate non è sufficientemente ampia da comprendere la quasi totalità degli abitanti degli Stati membri coinvolti, gli abitanti dovrebbero, per così dire, risarcirsi reciprocamente per mezzo delle imposte. Infatti, il superamento dei valori limite riguarda soprattutto determinate categorie che vivono o lavorano in zone particolarmente inquinate (78). Si tratta spesso di persone con status socio-economico basso (79) particolarmente bisognose di tutela giudiziaria.

 

101. Anche per questa ragione (80), è errato ritenere, al pari dell'Irlanda e della Polonia, che le norme relative alla qualità dell'aria siano dirette esclusivamente a tutelare la collettività. La qualità dell'aria deve certamente essere tutelata in generale, tuttavia i problemi specifici sorgono in luoghi specifici e riguardano categorie specifiche e identificabili di persone. Di conseguenza, solo le persone direttamente interessate da un superamento dei valori limite o da un rischio di superamento possono invocare l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 (81).

 

102. In linea con le considerazioni appena esposte, la Corte ha già evocato la possibilità di un diritto al risarcimento dei danni in base al diritto dell'UE nel contesto dell'applicazione delle norme in materia di qualità dell'aria ambiente (82).

 

7.      Soluzione della prima questione

 

103. In sintesi, si deve ritenere che i valori limite degli inquinanti nell'aria ambiente e gli obblighi di miglioramento della qualità dell'aria ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, in combinato disposto con la direttiva 1999/30, nonché con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, sono preordinati a conferire diritti ai singoli.

 

B.      Seconda questione - ulteriori condizioni del diritto al risarcimento dei danni

 

104. La seconda questione mira a determinare a quali condizioni è subordinato il riconoscimento di un diritto al risarcimento per danni alla salute. Per il giudice del rinvio riveste particolare interesse il momento in cui si deve ritenere avvenuto l'inadempimento delle norme sulla protezione della qualità dell'aria ambiente.

 

105. A tal riguardo, occorre ricordare le altre due condizioni di un diritto al risarcimento: la violazione del diritto dell'Unione deve essere sufficientemente qualificata [v., sul punto, sub 1)] e deve sussistere un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno [v., sul punto, sub 2)] (83).

 

1.      Sulla violazione sufficientemente qualificata

 

106. Per determinare se sussista una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione ad esso sottoposta. Fra questi figurano il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità, il carattere intenzionale o involontario dell’infrazione commessa o del danno causato, la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto e la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell'Unione abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell'Unione (84).

 

107. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che una violazione del diritto dell’Unione è manifestamente qualificata qualora si sia protratta nonostante la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell’inadempimento addebitato oppure di una sentenza pregiudiziale, o malgrado l’esistenza di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti il carattere illegittimo del comportamento in questione (85).

 

a)      Superamento dei valori limite quale violazione qualificata

 

108. L'obbligo di rispettare i valori limite di PM10 (dal 2005) e di biossido di azoto (dal 2010), risultante inizialmente dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/62, nonché dall'articolo 4, in combinato disposto con l'allegato II e dall'articolo 5, in combinato disposto con l'allegato III, sezione I, fase 1, della direttiva 1999/30 e, a decorrere dall'11 giugno 2010, dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'allegato XI della direttiva 2008/50, è chiaro e non lascia alcun margine discrezionale agli Stati membri. Se ne potrebbe dedurre che tale violazione era già qualificata per sua stessa natura.

 

109. Peraltro, nella sentenza Janecek sulle direttive 96/62 e 1999/30, la Corte ha deciso che gli Stati membri non avevano l’obbligo di adottare misure tali da scongiurare qualsiasi superamento (86). Sebbene le successive sentenze relative a tali direttive indichino che il superamento dei valori limite costituisce nondimeno una violazione autonoma del diritto dell'Unione (87), resta il fatto che all'epoca la direttiva 2008/50 era già applicabile. Pertanto, il superamento dei valori limite durante il periodo di validità delle direttive 96/62 e 1999/30 non poteva, di per sé, essere considerato una violazione qualificata del diritto dell'Unione.

 

110. Nondimeno, la sentenza Janecek conferma l'obbligo, altrettanto chiaro e incondizionato, di elaborare piani di azione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 96/62 (88). Tale obbligo è strettamente connesso al superamento dei valori limite, dal momento che quest'ultimo non si verifica, o è quantomeno ridotto al minimo, se lo Stato membro ha adottato misure sufficienti per ridurre l'inquinamento atmosferico, che sia prima o durante il periodo di applicabilità dei valori limite.

 

111. Tale nesso è chiaramente espresso anche nella direttiva 2008/50, dal momento che l'obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria conformemente all'articolo 23 sorge con il superamento dei valori limite fissati dall'articolo 13 e dall'allegato XI.

 

112. Da quanto precede concludo che in base sia alle direttive precedentemente in vigore, sia alla direttiva 2008/50, un superamento dei valori limite per la qualità dell'aria ambiente in assenza di un adeguato piano per porvi rimedio costituisce una violazione qualificata del diritto dell'Unione, idonea a dar luogo a risarcimento.

 

b)      Qualità dei piani

 

113. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Polonia, l'esistenza di un piano non è sufficiente ad escludere una violazione qualificata. Piuttosto, come argomenta l'Italia, per escludere che la violazione dei valori limite sia considerata una violazione qualificata, un piano non deve presentare manifeste carenze.

 

114. Al riguardo, occorre anzitutto stabilire se le autorità competenti abbiano rispettato i requisiti di cui all'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, o all'allegato IV della direttiva 96/62. Solo se un piano è associato alle informazioni ivi previste, è possibile determinare se sia idoneo a porre fine al superamento, o entro quale termine deve essere posta fine a tale superamento (89).

 

115. Tuttavia, anche se sono stati rispettati tutti i requisiti formali, una violazione dei valori limite può essere sufficientemente qualificata nell'ipotesi in cui il piano non soddisfi manifestamente i requisiti sostanziali, perché gli organismi competenti hanno violato i limiti del proprio potere discrezionale (90). In particolare, tali carenze possono consistere nel fatto che la durata prevista del superamento non è manifestamente «il più breve possibile», o nel carattere asseritamente inadeguato dei mezzi di rimedio. È altresì ipotizzabile che i piani si basino su punti di campionamento (91) manifestamente mal posizionati o su tecniche di modellizzazione contenenti gravi errori, per cui non viene presa in considerazione l'effettiva entità del superamento dei valori limite.

 

116. Nel procedimento principale, l'esame di tali requisiti spetta ai giudici nazionali. Al riguardo, essi dovrebbero tenere conto del fatto che la Commissione, in sede di esame delle proroghe dei termini ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50, ha già respinto i piani presentati dalla Francia, tra l'altro, per l'agglomerato di Parigi (92). Del pari, la Corte ha già stabilito che, tra l'11 giugno 2010 e il 16 aprile 2017, la Repubblica francese non ha manifestamente adottato in tempo utile, tra l'altro per tale agglomerato, misure appropriate che permettessero di garantire un periodo di superamento il più breve possibile dei valori limite per il biossido di azoto (93) e il PM10(94).

 

c)      Periodo rilevante

 

117. Il nesso tra una violazione qualificata dei valori limite e il piano per porre rimedio al superamento implica che i periodi da prendere in considerazione per valutare il diritto al risarcimento debbano essere determinati alla luce di tale piano. Infatti, ciascun periodo durante il quale un valore limite è stato superato in assenza di un piano sufficiente è un periodo durante il quale lo Stato membro interessato ha violato, in misura rilevante, le norme relative alla qualità dell'aria ambiente.

 

118. Per quanto riguarda il procedimento principale, quindi l'agglomerato di Parigi, in mancanza di una pertinente proroga del termine ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50, la data per l'applicazione dei valori limite risulta dall'allegato XI che, al riguardo, è identico alla direttiva 1999/30, precedentemente in vigore. I valori limite per il PM10 sono quindi applicabili dal 1º gennaio 2005 e i valori limite per il biossido di azoto dal 1º gennaio 2010.

 

119. Per contro, l'obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/50 è sorto solo dopo la scadenza del termine fissato per il recepimento, l'11 giugno 2010.

 

120. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2008/50, detti piani devono essere, inoltre, comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento. Diversi Stati membri interessati ne deducono che l'obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria è diventato effettivo solo alla scadenza di tale termine supplementare.

 

121. Tale interpretazione è corretta per quanto riguarda un superamento dei valori limite verificatosi per la prima volta dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2008/50.

 

122. Per contro, i superamenti già verificatisi alla scadenza del termine di recepimento erano soggetti agli obblighi applicabili in precedenza ai sensi dell'articolo 7, punto 3, e dell'articolo 8, della direttiva 96/62, letti in combinato disposto con i valori limite e i margini di superamento previsti dalla direttiva 1999/30. Tali disposizioni farebbero sorgere un obbligo comparabile a quello dell'articolo 23 della direttiva 2008/50, ma più esteso dal punto di vista temporale (95). Esso era applicabile già prima dell'entrata in vigore dei valori limite, non appena essi fossero superati, aumentati del relativo margine di tolleranza.

 

123. Per la trasmissione di tali piani era previsto anche, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 96/62, un termine di due anni. I piani dovevano, comunque, garantire il rispetto dei valori limite al momento della loro entrata in vigore e quindi la loro validità già in tale momento.

 

124. Ne consegue che gli Stati membri dovevano già avere predisposto i rispettivi piani necessari se i valori limite erano stati superati prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/50. Tale appare la situazione nel procedimento principale, dal momento che la Francia aveva infruttuosamente chiesto alla Commissione una proroga per il PM10 e per il biossido di azoto nell'agglomerato di Parigi (96), partendo quindi dal principio che i valori limite erano stati superati. Tale verifica spetterebbe, tuttavia, al giudice nazionale.

 

d)      Conclusione intermedia

 

125. Una violazione qualificata delle norme relative alla protezione della qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda il PM10 o il biossido di azoto ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, della direttiva 1999/30 nonché degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, comprende tutti i periodi durante i quali i valori limite applicabili sono stati superati in assenza di un piano di miglioramento della qualità dell'aria ambiente conforme ai requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 96/62 o all'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, e a condizione che un piano non presentasse altre manifeste carenze.

 

2.      Sul nesso causale diretto

 

126. Le reali difficoltà connesse all'esercizio di un diritto al risarcimento dei danni risiedono nel dimostrare un nesso causale diretto tra la violazione qualificata delle norme in materia di qualità dell'aria e i danni concreti alla salute.

 

127. L’obbligo per i soggetti lesi di dimostrare in modo giuridicamente adeguato la portata del danno subito a causa di una violazione del diritto dell’Unione costituisce, in linea di principio, una condizione per l’insorgenza della responsabilità dello Stato per tali danni (97).

 

128. Spetta ai giudici nazionali determinare l'esatto livello probatorio. Essi devono verificare se il danno invocato derivi in modo sufficientemente diretto dalla violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato membro (98), rispettando tuttavia i principi di equivalenza e di effettività (99). Al fine di offrire una risposta utile al giudice del rinvio, la Corte può fornirgli le indicazioni che essa reputi necessarie (100).

 

129. Un comportamento, o come nel caso di misure di miglioramento della qualità dell'aria insufficienti un'omissione, ha carattere causale solo quando è possibile stabilire un nesso di causalità diretto tra tale comportamento e il danno subìto. Il nesso causale richiesto non sussiste se il danno si sarebbe parimenti verificato anche in mancanza del comportamento controverso o dell’omissione (101).

 

130. È vero che i valori limite per il PM10 e il biossido di azoto si basano sull'ipotesi di gravi danni, e in particolare sui decessi prematuri, risultanti dall'inquinamento atmosferico (102). Tuttavia, ciò non dimostra ancora che le malattie di talune persone siano causate del superamento dei valori limite o da piani per la qualità dell'aria insufficienti. Tali malattie possono infatti anche essere dovute ad altre cause, come la predisposizione o comportamenti personali, ad esempio il fumo. Poiché, nel frattempo, l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda (103) valori limite più rigorosi, non si può escludere che l'aria ambiente sia sufficientemente inquinata da causare dette malattie malgrado il rispetto della direttiva 2008/50.

 

131. Per stabilire l'esistenza di un nesso di causalità diretto, il soggetto leso deve quindi in primo luogo dimostrare di avere soggiornato per un periodo sufficientemente lungo in un ambiente in cui i valori limite del diritto dell'Unione in materia di qualità dell'aria ambiente sono stati violati in misura rilevante. La durata di tale periodo è una questione medica che richiede una risposta scientifica.

 

132. In ogni caso, un tale soggiorno dovrebbe poter risultare, in particolare, dal luogo di lavoro o di abitazione, ma anche da altri luoghi in cui le persone hanno soggiornato spesso per un lungo periodo di tempo.

 

133. Tuttavia, non è sufficiente avere soggiornato in un agglomerato o in una zona in cui i valori limite sono stati superati in uno o più punti di campionamento. Infatti, determinati punti di campionamento devono essere installati in modo da fornire informazioni sull’inquinamento delle aree più inquinate (104). Di conseguenza, anche in tali agglomerati o zone, esisteranno molti luoghi in cui l'aria è meno inquinata e le norme di diritto dell'Unione sono rispettate.

 

134. Pertanto, il soggetto leso deve dimostrare concretamente che nel luogo di residenza e durante i periodi indicati ha avuto luogo un superamento dei valori limite. Tuttavia, in assenza di un punto di campionamento nel luogo di residenza in questione, deve essere possibile determinare il livello dell'inquinamento atmosferico tramite tecniche di modellizzazione, dal momento che anche gli Stati membri possono ricorrere a tale strumento (105). Pertanto, l'Agenzia europea per l'ambiente considera che la parte di popolazione urbana che vive in un raggio di 100 metri intorno a grandi assi stradali sia esposta a livelli eccessivi di inquinanti se i valori limite sono superati nell'agglomerato interessato (106).

 

135. In secondo luogo, chi intende ottenere un risarcimento dei danni per inquinamento atmosferico deve dimostrare un danno che possa essere collegato all'inquinamento atmosferico di cui trattasi.

 

136. In terzo luogo, il soggetto leso deve dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra il menzionato soggiorno in un luogo in cui un valore limite per la qualità dell'aria ambiente è stato violato in maniera grave e il danno lamentato.

 

137. Ciò richiederà perizie mediche periodiche, che dovranno certamente tenere conto anche delle basi scientifiche della fissazione dei valori limite e delle raccomandazioni, talvolta ancora più rigide, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

138. Sarebbe ipotizzabile facilitare tale dimostrazione introducendo una presunzione relativa in base alla quale un danno alla salute tipico, nel caso di un soggiorno di durata sufficientemente lunga in una zona in cui è stato superato un valore limite, è imputabile a tale superamento. Così, in un caso di inquinamento dell'aria apparentemente nettamente più grave, la Corte EDU ha dedotto una presunzione di danno da un superamento di valori limite e da altri importanti indizi (107). Il soggetto leso potrebbe invocare il principio di effettività per ottenere un siffatto alleggerimento dell'onere della prova se una prova completa che escluda qualsiasi ragionevole dubbio renderebbe eccessivamente difficile ottenere un risarcimento.

 

139. Tuttavia, non ritengo opportuno che la Corte si pronunci, nel presente procedimento, sulla questione se una tale presunzione derivi dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, dalle norme in materia di qualità dell'aria ambiente. Né la domanda di pronuncia pregiudiziale, né le parti, hanno d'altronde sollevato ad oggi tale questione. L'adozione di una siffatta presunzione richiederebbe, tuttavia, una discussione approfondita sulle basi scientifiche che consentono di stabilire un nesso di causalità tra l'inquinamento atmosferico e i danni alla salute.

 

140. Alcune parti interessate sottolineano altresì che il ricorrente aveva già lamentato effetti nocivi sulla salute nel 2003, quindi prima che il valore limite per il PM10 diventasse applicabile. Ciò non esclude, peraltro, che egli abbia subito danni ulteriori causati dall'inquinamento atmosferico, sia che le sue condizioni si siano deteriorate, sia che la guarigione sia stata impedita o ritardata. Tali effetti causati da una violazione dei valori limite sarebbero in ogni caso prevedibili, dal momento che l'inquinamento atmosferico spesso amplifica gli effetti dei problemi di salute esistenti (108). Anche questa questione è di natura scientifica e deve essere esaminata dal giudice nazionale caso per caso.

 

141. Infine, occorre rilevare che la dimostrazione di un nesso diretto tra una violazione qualificata dei valori limite e un danno per la salute non sarebbe di per sé sufficiente al riguardo. Al contrario, lo Stato membro può far valere a propria discolpa la dimostrazione che tali superamenti avrebbero avuto comunque luogo anche se avesse adottato in tempo utile piani per la qualità dell'aria conformi ai requisiti della direttiva.

 

3.      Risposta alla seconda questione

 

142. In sintesi, un diritto al risarcimento di danni alla salute causati da un superamento dei valori limite di PM10 o biossido di azoto presenti nell'atmosfera a decorrere dalla scadenza dei rispettivi termini ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, in combinato disposto con la direttiva 1999/30, o con l'articolo 13 della direttiva 2008/50, presuppone che il soggetto leso dimostri l'esistenza di un nesso diretto tra tale effetto nocivo e il proprio soggiorno in un luogo in cui i valori limite applicabili sono stati superati in assenza di un piano di miglioramento della qualità dell'aria ambiente conforme ai requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 96/62 o all'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, e a condizione che un piano non presentasse altre manifeste carenze.

 

V.      Conclusione

 

143. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale:

 

1)      I valori limite degli inquinanti nell'aria ambiente e gli obblighi di miglioramento della qualità dell'aria ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, in combinato disposto con la direttiva 1999/30, nonché con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, sono preordinati a conferire diritti ai singoli.

 

2)      Un diritto al risarcimento di danni alla salute causati da un superamento dei valori limite di PM10 o biossido di azoto presenti nell'atmosfera a decorrere dalla scadenza dei rispettivi termini ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, in combinato disposto con la direttiva 1999/30, o con l'articolo 13 della direttiva 2008/50, presuppone che il soggetto leso dimostri l'esistenza di un nesso diretto tra tale effetto nocivo e il proprio soggiorno in un luogo in cui i valori limite applicabili sono stati superati, in assenza di un piano di miglioramento della qualità dell'aria ambiente che sia conforme ai requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 96/62 o all'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, e che non presenti, inoltre, altre manifeste carenze.

 

1      Lingua originale: il tedesco.

 

2      Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 (GU 2015, L 226, pag. 4).

 

3      V., oltre alle sentenze del 24 ottobre 2019 riguardante il luogo di residenza del ricorrente, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C-636/18, EU:C:2019:900), e del 28 aprile 2022, Commissione/Francia (Valori limite – PM10) (C-286/21, non pubblicata, EU:C:2022:319), sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, (C-488/15, EU:C:2017:267), ad esempio sentenze del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite di PM10), (C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334), del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10), (C-644/18, EU:C:2020:895), del 3 febbraio 2021, Commissione/Ungheria (Valori limite di PM10), (C-637/18, non pubblicata, EU:C:2021:92), e del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite di NO2), (C-635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437).

 

4      https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Qualita-dellaria-revisione-delle-norme-dellUE_it, visitato da ultimo il 25 febbraio 2022.

 

5      Causa C-375/21, Sdruzhenie «Za Zemyata - dostap do pravosadie» e a. (GU 2021, C 401, pag. 2).

 

6      Causa C-174/21, Commissione/Bulgaria (GU 2021, C 206, pag. 18).

 

7      Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (GU 1996, L 296, pag. 55).

 

8      Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU 1999, L 163, pag. 41).

 

9      Air Quality – Time extensions (https://ec.europa.eu/environment/air/quality/time_extensions.htm, visitato da ultimo il 21 febbraio 2022).

 

10      V., in particolare, i considerando 21, 25 e 32 della decisione C(2009) 5244 final del 2 luglio 2009, i considerando 10, da 14 a 16, 19 e 30 della decisione C(2010) 9168 final del 17 dicembre 2010, relativi al PM10, nonché l'articolo 1 della decisione C(2013) 920 final del 22 febbraio 2013 per il biossido di azoto.

 

11      Sentenza del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C-636/18, EU:C:2019:900).

 

12      Sentenza del 28 aprile 2022, Commissione/Francia (Valori limite - PM10) (C-286/21, non pubblicata, EU:C:2022:319).

 

13      Sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato) del 4 agosto 2021, Association les Amis de la Terre France et autres (428409, FR:CECHR:2021:428409.20210804, punti 4 e 5).

 

14      Sentenza del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, punti 54 e 55).

 

15      Sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 33); del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166, punto 40), del 24 giugno 2019, Poplawski (C-573/17, EU:C:2019:530, punto 56), e del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 54).

 

16      Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 51), del 24 marzo 2009, Danske Slagterier (C-445/06, EU:C:2009:178, punto 20), e del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cipro) (C-735/19, EU:C:2020:1014, punto 79).

 

17      Sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 40), del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 51), del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166, punto 41), e del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19, EU:C:2020:566, punto 34).

 

18      Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C 46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti 21 e 22), nonché del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cipro) (C-735/19, EU:C:2020:1014, punto 81).

 

19      Cfr. sentenze del 24 marzo 2009, Danske Slagterier (C-445/06, EU:C:2009:178, punti da 22 a 26), del 25 novembre 2010, Fuß (C-429/09, EU:C:2010:717, punti 49 e 50), e del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka (C-501/18, EU:C:2021:249, punti 63 e 86).

 

20      Sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 40), del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C-212/04, EU:C:2006:443, punto 112), e del 24 gennaio 2018, Pantuso e a. (C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 49).

 

21      Cfr. sentenze del 10 maggio 2011 Commissione/Svezia (PM10), (C-479/10, non pubblicata, EU:C:2011:287), del 15 novembre 2012 Commissione/Portogallo (PM10) (C-34/11, EU:C:2012:712), e del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia (PM10), (C-68/11, EU:C:2012:815).

 

22      Così, dalla relazione annuale con questionario per la Francia per l'anno 2003 (https://cdr.eionet.europa.eu/fr/eu/annualair/envqwuzxq/, indirizzo visitato da ultimo il 24 febbraio 2022), risulta che nell'agglomerato di Parigi il valore limite annuale con margine di superamento per il biossido di azoto (Tabella 8b, rigo 14) e i valore limite giornaliero con margine si superamento per il PM10 (Tabella 8c, rigo 14) sono stati superati.

 

23      Sentenza del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punti da 44 a 46).

 

24      Comunicazione della Commissione relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all’obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [COM(2008) 403 final, pag. 2].

 

25      V. mie conclusioni nella causa Commissione/Bulgaria (PM10), (C-488/15, EU:C:2016:862, paragrafi da 95 a 98).

 

26      Cfr. sentenze del 10 maggio 2011 Commissione/Svezia (PM10), (C-479/10, non pubblicata, EU:C:2011:287), del 15 novembre 2012 Commissione/Portogallo (PM10), (C-34/11, EU:C:2012:712), e del 19 dicembre 2012 Commissione/Italia (PM10), (C-68/11, EU:C:2012:815).

 

27      Sentenze dell'11 luglio 1985, Commissione/Italia (101/84, EU:C:1985:330, punto 16), del 9 dicembre 1997, Commissione/Francia (C-265/95, EU:C:1997:595, punti 55 e  56), e del 13 dicembre 2001, Commissione/Francia (C-1/00, EU:C:2001:687, punto 131).

 

28      Sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia (PM10), (C-68/11, EU:C:2012:815, punti 64 e 65).

 

29      Sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punto 48). V. anche sentenze citate in prosieguo alla nota 32.

 

30      V. mie conclusioni nella causa Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:168, paragrafo 78).

 

31      Cfr. sentenze del 5 aprile 1979, Ratti (148/78, EU:C:1979:110, punto 23), e del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (C-384/17, EU:C:2018:810, punto 49).

 

32      Sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (PM10) (C-488/15, EU:C:2017:267), del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia (PM10) (C-336/16, EU:C:2018:94), del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C-636/18, EU:C:2019:900), del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite di PM10) (C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334), del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895), del 3 febbraio 2021, Commissione/Ungheria (Valori limite di PM10) (C-637/18, non pubblicata, EU:C:2021:92), del 4 marzo 2021, Commissione/Regno Unito (Valori limite - biossido di azoto) (C-664/18, non pubblicata, EU:C:2021:171), del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite di NO2) (C-635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437), e del 28 aprile 2022, Commissione/Francia (Valori limite di PM10) (C-286/21, non pubblicata, EU:C:2022:319).

 

33      Sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (PM10) (C-488/15, EU:C:2017:267, punto 83), del 24 ottobre 2019; Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C-636/18, EU:C:2019:900, punto 78), e del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895, punto 133).

 

34      Sentenza del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punto 44).

 

35      Sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (PM10), (C-488/15, EU:C:2017:267, punti 105 e 106), del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C-636/18, EU:C:2019:900, punto 79), e del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895, punto 134).

 

36      V. supra, paragrafo 53.

 

37      Sentenze del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 42), del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (PM10) (C-488/15, EU:C:2017:267, punto 70), e del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895, punti da 78 a 81).

 

38      Sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895, punto 80).

 

39      Sentenze del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382, punti da 43 a 47), e del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895, punto 81).

 

40      Sentenze del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punto 35), e del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 53).

 

41      Sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05, EU:C:2007:56, punto 72), del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C-398/11, EU:C:2013:272, punti da 50 a 52), nonché, in particolare, sulla direttiva 2008/50, mie conclusioni nella causa Commissione/Bulgaria (PM10) (C-488/15, EU:C:2016:862, paragrafo 76). V., anche, paragrafo 106 e segg. infra.

 

42      Cfr. inoltre, di seguito, paragrafo 126 e segg.

 

43      Sentenze del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punto 46), e del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267, punto 105). V., anche, sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a. (C-72/95, EU:C:1996:404, punto 59), del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punti 34 e 45), nonché del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a. (C-197/18, EU:C:2019:824, punti 31 e 72).

 

44      Sentenze dell'8 ottobre 1996, Dillenkofer e a. (C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, EU:C:1996:375, punto 33 e segg.), del 4 ottobre 2018, Kantarev (C-571/16, EU:C:2018:807, punto 102), e del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cipro) (C-735/19, EU:C:2020:1014, punti 88 e 89).

 

45      Cfr. sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punto 67).

 

46      Sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punto 33).

 

47      V. mie conclusioni nella causa Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:168, paragrafo 53).

 

48      Sentenze del 30 maggio 1991, Commissione/Germania (biossido di zolfo e particelle in sospensione) (C-361/88, EU:C:1991:224, punto 16) e Commissione/Germania (piombo) (C-59/89, EU:C:1991:225, punto 19); v., anche, sentenza del 17 ottobre 1991, Commissione/Germania (acqua potabile) (C-58/89, EU:C:1991:391, punto 14).

 

49      Sentenze del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punti 37 e 38), del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 54), del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punti 53 e 54) nonché del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 38).

 

50      Sentenze del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 52), del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punti 31 e 54), nonché del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, punti 33, 39 e 54).

 

51      Cfr. sentenza del 12 ottobre 2004, Paul e a. (C-222/02, EU:C:2004:606, punto 38).

 

52      Cfr. sentenza del 12 ottobre 2004, Paul e a. (C-222/02, EU:C:2004:606, punto 44).

 

53      Cfr. sentenza del 12 ottobre 2004, Paul e a. (C-222/02, EU:C:2004:606, punto 41).

 

54      Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

 

55      Sentenza del 12 ottobre 2004, Paul e a. (C-222/02, EU:C:2004:606, punto 45).

 

56      Sentenza del 12 ottobre 2004, Paul e a. (C-222/02, EU:C:2004:606, punto 42).

 

57      Sentenza del 12 ottobre 2004, Paul e a. (C-222/02, EU:C:2004:606, punto 43).

 

58      Sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05, EU:C:2007:56), e del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C-398/11, EU:C:2013:272, punti da 50 a 52).

 

59      Sentenza dell'8 ottobre 1996, Dillenkofer e a. (C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, EU:C:1996:375, punto 33 e segg.).

 

60      Sentenze del 4 ottobre 2018, Kantarev (C-571/16, EU:C:2018:807), e del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka (C-501/18, EU:C:2021:249).

 

61      Sentenza del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cipro) (C-735/19, EU:C:2020:1014).

 

62      Sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19, EU:C:2020:566).

 

63      Sentenze del 4 ottobre 2018, Kantarev (C-571/16, EU:C:2018:807, punto 103), e del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cipro) (C-735/19, EU:C:2020:1014, punto 90).

 

64      In tal senso, sentenze del 20 maggio 1976, de Peijper (104/75, EU:C:1976:67, punto 15), del 5 giugno 2007, Rosengren e a. (C-170/04, EU:C:2007:313, punto 39), del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez (C-570/07 e C-571/07, EU:C:2010:300, punto 44), e del 25 novembre 2021, Delfarma (C-488/20, EU:C:2021:956, punto 37).

 

65      Sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punti da 31 a 33), del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 20), e del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 54).

 

66      Sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 35), del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 31), del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166, punto 40), del 28 luglio 2016, Tomášová (C-168/15, EU:C:2016:602, punto 18), e del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 54).

 

67      Oggi direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

 

68      Sentenza del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166, punti 32 e 36). V., anche, sentenze del 7 gennaio 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12, punto 66), e del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C-348/15, EU:C:2016:882, punto 45).

 

69      Sentenza del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166, punti da 45 a 47), v. anche mie conclusioni nella causa Leth (C-420/11, EU:C:2012:701, paragrafi da 50 a 55).

 

70      Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [COM (2005) 447, final, pag. 2]

 

71      Sentenze del 10 maggio 2011, Commissione/Svezia (PM10) (C-479/10, non pubblicata, EU:C:2011:287), del 15 novembre 2012, Commissione/Portogallo (PM10) (C-34/11, EU:C:2012:712), del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia (PM10) (C-68/11, EU:C:2012:815), del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (PM10) (C-488/15, EU:C:2017:267), del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia (PM10) (C-336/16, EU:C:2018:94), del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C-636/18, EU:C:2019:900), del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite di PM10) (C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334), del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895) del 3 febbraio 2021, Commissione/Ungheria (Valori limite di PM10) (C-637/18, non pubblicata, EU:C:2021:92) del 4 marzo 2021, Commissione/Regno Unito (Valori limite - biossido di azoto) (C-664/18, non pubblicata, EU:C:2021:171), del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite di NO2) (C-635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437), e del 28 aprile 2022, Commissione/Francia (Valori limite di PM10)(C-286/21, non pubblicata, EU:C:2022:319).

 

72      Cause C-573/19, Commissione/Italia (Biossido di azoto), C-730/19, Commissione/Bulgaria (Biossido di zolfo), C-125/20, Commissione/Spagna (Biossido di azoto), C-70/21, Commissione/Grecia (PM10), C-342/21, Commissione/Slovacchia (PM10), e C-633/21, Commissione/Grecia (Biossido di azoto), e C-220/22, Commissione/Portogallo (Biossido di azoto).

 

73      Sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533).

 

74      Sentenze del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447), e del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114).

 

75      Sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato) del 4 agosto 2021, Association les Amis de la Terre France et autres (428409, FR:CECHR:2021:428409.20210804).

 

76      Sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382).

 

77      Agenzia europea dell'ambiente, Unequal exposure and unequal impacts: Social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, EEA Report n. 22/2018, pagg. 19 e  21.

 

78      V., anche, paragrafo 131 e segg. infra.

 

79      Agenzia europea dell'ambiente, Unequal exposure and unequal impacts: Social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, EEA Report n. 22/2018, pagg.da  19 a 22.

 

80      V., inoltre, supra, paragrafi 77 e 78.

 

81      Cfr. sentenze del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punto 39), del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 56), nonché del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punto 56) e, fondamentalmente, mie conclusioni nella causa Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a. (C-197/18, EU:C:2019:274, paragrafo 41 e segg.).

 

82      Sentenza del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, punti 54 e 55).

 

83      Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 51), del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166, punto 41), e del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19, EU:C:2020:566, punto 34).

 

84      Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 56), e del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17, EU:C:2019:630, punto 42).

 

85      Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 57), del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774, punto 214), del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C-45/15 P, EU:C:2017:402, punto 31), e del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, punto 47).

 

86      Sentenza del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punto 44).

 

87      V. supra, paragrafo 53.

 

88      Sentenza del 225 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punti 35, 39 e 41). V., anche, sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13, EU:C:2014:2382, punti 53 e  56).

 

89      V. supra, paragrafo 45.

 

90      Cfr. sentenze del 25 luglio 2008, Janecek (C-237/07, EU:C:2008:447, punto 46) e del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267, punto 105). V., anche, sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a. (C-72/95, EU:C:1996:404, punto 59), del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punti 34 e 45) nonché del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a. (C-197/18, EU:C:2019:824, punti 31 e 72).

 

91      Cfr. sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punti da  43 a 45).

 

92      V. supra, paragrafo 20.

 

93      Sentenza del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C-636/18, EU:C:2019:900, punto 89).

 

94      Sentenza del 8 aprile 20229, Commissione/Francia (Valori limite di PM10) (C-286/21, non pubblicata, EU:C:2022:319, punto 77).

 

95      V. supra, paragrafo 42 e segg.

 

96      V. supra, paragrafo 20.

 

97      Sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka (C-501/18, EU:C:2021:249, punto 122).

 

98      Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 65), del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss (C-94/10, EU:C:2011:674, punto 34) e del 19 giugno 2014; Specht e a. (da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12, EU:C:2014:2005, punto 106).

 

99      Sentenza del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss (C-94/10, EU:C:2011:674, punto 36), nonché, in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006; Manfredi e a. (da C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461, punto 64), del 5 giugno 2014, Kone e altri (C-557/12, EU:C:2014:1317, punto 24).

 

100      Sentenza del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss (C-94/10, EU:C:2011:674, punto 35).

 

101      In tal senso, sentenza del 28 ottobre 2004, van den Berg/Consiglio e Commissione (C-164/01 P, EU:C:2004:665, punto 57).

 

102      Proposta della Commissione del 21 settembre 2005 per una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [COM (2005) 447, final, pag. 2]. Cfr. mie conclusioni nella causa Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2016:862, paragrafi 2 e 3), e nella causa Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:168, paragrafo 53).

 

103      WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Executive summary, Genf: World Health Organization; 2021.

 

104      Cfr. sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punto 43), sull'allegato III, sezione B, punto 1, lettera a), primo trattino, della direttiva 2008/50. L’allegato VI, sezione I, lettera a), punto i), della direttiva 1999/30 conteneva già le stesse prescrizioni.

 

105      Cfr. sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punto 62), articolo 6 della direttiva 96/62, articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 99/30 nonché articoli 6, 7 e 10 e considerando 6 e 14 della direttiva 2008/50.

 

106      Agenzia europea dell'ambiente, Exceedance of air quality standards in Europe, https://www.eea.europa.eu/ims/exceedance-of-air-quality-standards, visitato da ultimo il 1° marzo 2022. In base a tale relazione, nel 2019 il 10% della popolazione urbana dell'Unione e del Regno Unito era esposta a livelli eccessivi di PM10, mentre per il biossido di azoto la percentuale era del 3%.

 

107      Sentenza della Corte EDU del 9 giugno 2005, Fadeyeva/Russia (55723/00, CE:ECHR:2005:0609JUD005572300, punti 87 e 88).

 

108      Agenzia europea dell'ambiente, Unequal exposure and unequal impacts: Social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, EEA Report n. 22/2018, pagg. da  19 a 21.

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