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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 8/6/2022 n. 164
L’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.

Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 08/06/2022

N. 00164/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00531/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2022, proposto da
Nunzio Lauretta, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Brighina, Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Curatela del Fallimento di A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 01788/2022, resa tra le parti, concernente richiesta di autorizzazione alla consultazione da remoto del fascicolo telematico relativo al giudizio n. 1752/2017 R.G., per l'espletamento dell'attività difensiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 72-bis;

ritenuto che emerge un profilo di inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio;

ai fini del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio si osserva quanto segue:

- è proposto appello avverso ordinanza collegiale del Tar Sicilia – Palermo 30.5.2022 n. 1788 che ha negato l’accesso telematico al fascicolo processuale 1752/2017;

- nessuna norma del c.p.a. prevede un rimedio impugnatorio avverso siffatto tipo di provvedimento;

- il c.p.a. prevede rimedi impugnatori in relazione a decisioni rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo;

- l’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.;

- i “rimedi” giustiziali presuppongono l’esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, qui inesistente, in quanto nessuna norma giuridica prevede l’esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall’appellante, ossia un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios; come già precisato dal Tar l’accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi; l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), e l’attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l’accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito;

- la circostanza che nessun rimedio giuridico è previsto contro il provvedimento che nega l’accesso al fascicolo processuale non reca alcun vulnus al richiedente in quanto:

a) eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l’Amministrazione depositaria;

b) gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.

Ritenuto che la prima udienza utile sia quella del 21.9.2022.


P.Q.M.

Fissa la camera di consiglio del 21.9.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 7 giugno 2022.






  Il Presidente
  Rosanna De Nictolis





IL SEGRETARIO


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