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Avvocato Generale GIovanni Pitruzzella, 9/6/2022 n. C-154/21
Sull'interpr. dell'art. 15, par. 1, lett. c), del RGPD in merito alla portata del diritto dell'interessato, ivi previsto, di ottenere informazioni dal tit. del trattamento quanto ai destinatari a cui i suoi dati person.sono stati o saranno comunicati

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) deve essere interpretato nel senso che il diritto di accesso dell'interessato, ivi previsto, deve estendersi necessariamente, qualora questo lo richieda, all'indicazione dei destinatari specifici delle comunicazioni aventi ad oggetto i suoi dati personali. Tale diritto d'accesso può essere limitato solamente all'indicazione delle categorie di destinatari qualora sia materialmente impossibile identificare i destinatari specifici delle comunicazioni aventi ad oggetto i dati personali che riguardano l'interessato o qualora il titolare del trattamento dimostri che le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679

Materia: privacy / tutela dati personali

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

 

GIOVANNI PITRUZZELLA

 

presentate il 9 giugno 2022(1)

 

Causa C-154/21

 

RW

 

contro

 

Österreichische Post AG

 

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

 

«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Diritto di accesso dell’interessato – Informazioni sul destinatario concreto o sulle categorie di destinatari a cui sono stati comunicati i dati»

 

1.        Quando una persona, i cui dati a carattere personale sono oggetto di un trattamento, intende ottenere dal titolare del trattamento informazioni sui terzi a cui tali dati vengono comunicati, il suo diritto di accesso implica necessariamente che essa riceva informazioni sui destinatari concreti delle comunicazioni aventi ad oggetto i suoi dati personali oppure il titolare del trattamento può limitarsi a fornire indicazioni solamente riguardo alle categorie di destinatari di tali comunicazioni?

 

2.        È questa, in sostanza, la questione posta alla Corte nel presente rinvio pregiudiziale, proposto dall’Obesrter Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice di rinvio, concernente l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (2) (in prosieguo: il «RGPD»).

 

3.        La questione posta dal giudice del rinvio è sorta nel quadro di una controversia tra RW, una persona fisica, e l’Österreichische Post, il principale operatore di servizi postali e logistici in Austria, la quale, a seguito di una domanda di accesso da parte di RW ai suoi dati personali, non ha comunicato a questo informazioni sui destinatari precisi delle comunicazioni aventi ad oggetto i suoi dati personali.

 

I.      Contesto normativo

 

4.        L’articolo 15 del RGPD, rubricato «Diritto di accesso dell’interessato», dispone, al suo paragrafo 1, lettera c):

 

«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

 

(…)

 

c)      i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

 

(…)».

 

II.    Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

 

5.        Il 15 gennaio 2019, RW, ricorrente dinanzi al giudice del rinvio, si è rivolto all’Österreichische Post per avere accesso, in applicazione dell’articolo 15 del RGPD, inter alia, ai dati personali che lo riguardavano conservati dall’Österreichische Post o che quest’ultima aveva conservato in passato, nonché, in caso di comunicazione di tali dati a terzi, all’identità dei destinatari di tali comunicazioni.

 

6.        Nella sua risposta l’Österreichische Post ha dichiarato di utilizzare dati, nei limiti consentiti dalla legge, nell’ambito della propria attività di editore di elenchi telefonici e di fornirli a clienti commerciali a fini di marketing. Essa ha poi rinviato a un sito Internet dal quale si desumevano informazioni generali sulle finalità del trattamento dei dati di RW e che rinviava ad un ulteriore sito Internet. Tale secondo sito Internet conteneva, a sua volta, comunicazioni generali sulla protezione dei dati, nonché permetteva di determinare in maniera generale talune categorie di destinatari a cui l’Österreichische Post comunicava i dati personali. In nessun momento, tuttavia, l’Österreichische Post ha rivelato a RW i destinatari specifici delle comunicazioni dei suoi dati.

 

7.        RW ha agito in giudizio chiedendo che l’Österreichische Post venga condannata a fornirgli maggiori informazioni in applicazione dell’articolo 15 del RGPD, riguardo ad eventuali trasferimenti dei suoi dati personali a terzi, nonché, nel caso in cui tali trasferimenti abbiano avuto effettivamente luogo, riguardo al destinatario o ai destinatari specifici a cui i suoi dati personali sono stati o saranno comunicati. RW sostiene che le informazioni fornite dall’Österreichische Post non soddisfano i requisiti legali di cui all’articolo 15 del RGPD in quanto non chiariscono se l’Österreichische Post abbia o meno trasmesso a terzi i suoi dati personali e, nel caso in cui dei dati siano stati effettivamente trasmessi, chi siano in concreto i destinatari di tali comunicazioni.

 

8.        I giudici di primo grado e d’appello hanno respinto la domanda di RW, ritenendo in sostanza che, poiché l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD fa riferimento ai destinatari o alle categorie di destinatari, tale disposizione accorderebbe al titolare del trattamento la possibilità di scegliere se limitarsi a comunicare all’interessato le categorie di destinatari, senza dover indicare nominativamente i destinatari specifici delle comunicazioni aventi ad oggetto i dati personali di questo.

 

9.        RW ha mantenuto le sue pretese nell’ambito del ricorso per cassazione proposto dinanzi al giudice di rinvio.

 

10.      Nel corso del procedimento dinanzi a tale giudice l’Österreichische Post ha informato RW che i suoi dati erano stati trattati a fini di marketing nell’ambito della pubblicazione degli elenchi telefonici e che erano stati trasmessi a clienti commerciali, tra cui inserzionisti attivi nei settori della vendita per corrispondenza e del commercio tradizionale, imprese informatiche, editori di elenchi telefonici e associazioni quali organizzazioni di beneficenza, ONG o partiti politici. Essa non ha tuttavia rivelato i destinatari specifici delle comunicazioni dei dati di RW.

 

11.      In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi sull’interpretazione dell’articolo 15 del RGPD adottata dai giudici di merito e ha, dunque, deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

«Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso dell’interessato è limitato ad informazioni relative a categorie di destinatari, qualora non siano ancora stati specificamente individuati destinatari concreti nel quadro di comunicazioni previste, mentre tale diritto deve necessariamente estendersi anche ai destinatari di tali comunicazioni, qualora i dati siano già stati comunicati».

 

III. Analisi giuridica

 

12.      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio pone alla Corte un quesito riguardante l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD in merito alla portata del diritto dell’interessato, ivi previsto, di ottenere informazioni dal titolare del trattamento quanto ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i suoi dati personali sono stati o saranno comunicati.

 

13.      Il giudice del rinvio si chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che la portata del suddetto diritto di accesso dell’interessato debba essere distinta a seconda che i dati siano già stati comunicati – nel qual caso tale diritto dovrebbe estendersi ai destinatari concreti di tali comunicazioni – o che i destinatari concreti di future comunicazioni non siano stati ancora individuati – nel qual caso tale diritto dovrebbe essere considerato come limitato ad informazioni relative a categorie di destinatari.

 

14.      A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l’articolo 15 del RGDP disciplina il diritto dell’interessato, nei confronti del titolare del trattamento, di accedere ai dati personali che lo riguardano e che fanno oggetto di un trattamento, nonché a tutta una serie di informazioni relative, in particolare, al trattamento stesso. Tale disposizione concretizza e specifica il diritto di ogni individuo di accedere ai dati che lo riguardano sancito all’articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3).

 

15.      Più specificamente, ai sensi del paragrafo 1, dell’articolo 15, del RGDP l’interessato ha, in primo luogo, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano. Qualora un trattamento esista, l’interessato ha diritto di accedere ai dati personali oggetto del trattamento, nonché a diverse ulteriori informazioni, ciascuna elencata alle lettere da a) a h) di tale disposizione. In tale contesto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGDP, l’interessato ha diritto di accesso alle informazioni relative ai «destinatari o [al]le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali».

 

16.      La questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio presuppone l’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD al fine di determinare la portata esatta del diritto dell’interessato, ivi previsto, di ottenere informazioni riguardo ai destinatari delle comunicazioni dei suoi dati personali.

 

17.      A tale riguardo occorre ricordare che risulta dalla giurisprudenza costante che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (4).

 

18.      Inoltre, poiché le disposizioni del RGPD disciplinano il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata, esse devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (5).

 

19.      Risulta poi dalla giurisprudenza costante che quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (6).

 

20.      Per quanto concerne, innanzitutto, la formulazione della disposizione in questione, come rilevato dal giudice del rinvio stesso, nonché da diverse parti intervenute dinanzi alla Corte, il tenore letterale della disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD non permette di apportare una risposta definitiva alla questione se il diritto di accesso dell’interessato, ivi previsto, debba essere necessariamente considerato come comprensivo dell’accesso ad informazioni relative a destinatari precisi delle comunicazioni aventi oggetto dati personali che lo riguardano oppure possa essere limitato solo all’accesso ad informazioni relative alle categorie di destinatari. In tale diposizione, infatti, i termini «destinatari» e «categorie di destinatari» sono utilizzati in successione uno dopo l’altro, in modo neutro, senza che sia possibile dedurre un ordine di priorità tra di essi. Detta disposizione non specifica neanche esplicitamente se sia possibile effettuare una scelta rispetto alle due possibili categorie di informazioni previste (ossia i «destinatari» o le «categorie di destinatari») né a chi (ossia all’interessato o al titolare del trattamento) spetti, eventualmente, scegliere a quale tipo di informazioni debba essere garantito l’accesso.

 

21.      Tuttavia, sempre come rilevato dal giudice del rinvio, la struttura stessa dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD porta, a mio avviso, a privilegiare un’interpretazione della diposizione in questione nel senso che spetti all’interessato (e quindi non al titolare del trattamento come giudicato dai due giudici di merito nazionali nel caso di specie) effettuare la scelta tra le due alternative ivi previste. Contrariamente ad altre disposizioni del RGPD, quali gli articoli 13 e 14 (7), che sono strutturate nel senso della previsione di un obbligo di informazione a carico del titolare del trattamento, la disposizione in questione prevede un vero e proprio diritto di accesso a favore dell’interessato. L’esercizio di tale diritto d’accesso da parte dell’interessato presuppone logicamente che sia attribuita al titolare di tale diritto la possibilità di scegliere se ottenere l’accesso alle informazioni concernenti, ove possibile, i destinatari specifici cui i dati sono stati o saranno comunicati o, alternativamente, se limitarsi a richiedere informazioni riguardanti le categorie di destinatari.

 

22.      Un’interpretazione della disposizione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD nel senso che essa prevede il diritto dell’interessato di richiedere, ove possibile, l’accesso alle informazioni relative ai destinatari specifici delle comunicazioni dei suoi dati personali è del resto confermata da un’analisi sia del contesto in cui essa si inserisce, sia delle finalità della disposizione stessa alla luce degli obiettivi e della struttura generale propri del RGPD.

 

23.      A tale riguardo rilevo, innanzitutto, che il considerando 63 del RGPD prevede esplicitamente che l’interessato debba «avere il diritto di conoscere e di ottenere comunicazioni in relazione (…) ai destinatari dei dati personali». Tale considerando, alla luce del quale occorre interpretare la disposizione in questione, riferisce il diritto di accesso dell’interessato ai destinatari specifici delle comunicazioni dei suoi dati personali e non menziona in alcun modo che tale diritto possa essere limitato, a discrezione del titolare del trattamento, alle mere categorie di destinatari.

 

24.      Inoltre, risulta esplicitamente dalla giurisprudenza che il RGPD mira, in particolare, come emerge dal suo considerando 10, ad assicurare un livello elevato di protezione delle persone fisiche all’interno dell’Unione e, a tal fine, ad assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione delle libertà e dei diritti fondamentali di tali persone con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione (8).

 

25.      A tal fine, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai principi enunciati all’articolo 5 di tale regolamento (9). Risulta in particolare dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD che i dati personali devono essere trattati in modo trasparente nei confronti dell’interessato (10). In tale contesto, l’articolo 15 del RGPD, il quale disciplina il diritto di accesso dell’interessato, costituisce una disposizione fondamentale per garantire che le modalità attraverso le quali i dati sono trattati siano trasparenti per i soggetti interessati.

 

26.      Come risulta dal considerando 63 del RGPD (11), detto diritto di accesso ha come obiettivo, in primo luogo, di permettere all’interessato di essere consapevole del trattamento dei propri dati e di verificarne la liceità (12). L’esercizio di tale diritto d’accesso deve in particolare permettere all’interessato di verificare non solo che i dati che lo riguardano siano corretti, ma anche che essi siano stati comunicati a destinatari autorizzati (13). Ciò presuppone, in linea di principio, che vengano fornite indicazioni il più precise possibile.

 

27.      In tale contesto, concordo con la Commissione che negare che il diritto di accesso dell’interessato previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD includa i destinatari specifici, limitando tale diritto alle semplici categorie di destinatari, equivarrebbe ad impedire all’interessato di poter verificare integralmente la liceità del trattamento effettuato dal titolare e, in particolare, di verificare la liceità delle comunicazioni dei dati già effettuate. Un’interpretazione di tal genere della disposizione in causa non permetterebbe all’interessato di verificare che i suoi dati sono stati inviati solo a destinatari autorizzati, contrariamente alle esigenze indicate al paragrafo precedente.

 

28.      In secondo luogo, e in relazione al primo obiettivo, detto diritto d’accesso è necessario, come peraltro già rilevato dalla Corte, affinché la persona interessata possa esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») e il diritto di limitazione di trattamento, conferitigli rispettivamente dagli articoli 16, 17 e 18 del RGPD (14). La Corte ha altresì chiarito che il diritto di accesso è anche necessario per consentire alla persona interessata l’esercizio di opposizione al trattamento dei suoi dati personali di cui all’articolo 21 del RGPD o il diritto di agire in giudizio nel caso in cui subisca un pregiudizio e di ottenere il risarcimento del danno, ai sensi degli articoli 79 e 82 del RGPD (15).

 

29.      Un’interpretazione della disposizione in questione che negasse all’interessato la possibilità di ottenere informazioni sui destinatari specifici delle comunicazioni dei suoi dati personali avrebbe come conseguenza che, in assenza di conoscenza dell’identità di questi, l’interessato non sarebbe in grado di esercitare nei loro confronti i diritti conferitigli dalle summenzionate disposizioni del RGPD o potrebbe esercitarli solo con uno sforzo sproporzionato (16). Tale interpretazione priverebbe quindi di effetto utile, in tali situazioni, dette disposizioni e i diritti da esse conferiti.

 

30.      Da un punto di vista contestuale, l’interpretazione summenzionata dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD è, del resto, confermata altresì dalla disposizione di cui all’articolo 19 dello stesso regolamento. Tale disposizione prevede che il «titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato».

 

31.      L’articolo 19 del RGPD obbliga quindi il titolare del trattamento a informare tutti i destinatari cui egli ha trasmesso i dati personali riguardo a qualsiasi richiesta di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di tali dati a cui esso deve dare seguito. I destinatari così informati sono quindi obbligati a procedere immediatamente alla rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, nella misura in cui stanno ancora elaborando i dati in questione. Nell’ambito del perseguimento dell’obiettivo di assicurare un livello elevato di protezione, menzionato al precedente paragrafo 24, l’articolo 19 del RGPD mira, in tal senso, a liberare l’interessato dall’onere – dopo aver richiesto informazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del RGPD – di inviare corrispondenti ulteriori richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento ai destinatari interessati. Tuttavia, l’interessato deve essere posto in grado di verificare se la rettifica, cancellazione o limitazione è stata effettivamente effettuata a seguito della notifica da parte del titolare del trattamento. In tale prospettiva, l’articolo 19 del RGPD prevede, pertanto, che il titolare del trattamento deve comunicare all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

 

32.      La disposizione di cui all’articolo 19 del RGPD conferma che al fine di garantire l’effetto utile dei diritti alla cancellazione, rettifica o limitazione del trattamento dell’interessato, previsti dagli articoli 16, 17 e 18 del RGPD questo deve disporre, in linea di principio, di un diritto alla comunicazione dell’identità dei destinatari specifici, qualora i suoi dati personali siano già stati comunicati. È, in effetti, solo in tal modo che l’interessato può far valere i suoi diritti nei loro confronti.

 

33.      Risulta dalle considerazioni che precedono che il diritto di accesso di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD svolge un ruolo funzionale e strumentale rispetto all’esercizio di altre prerogative dell’interessato previste dal RGPD. Ne consegue che, al fine di garantire l’effetto utile di tutte le summenzionate disposizioni del RGPD, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il diritto di accesso previsto da tale disposizione deve, in principio, necessariamente riguardare la possibilità di ottenere dal titolare del trattamento informazioni concernenti gli specifici destinatari delle comunicazioni aventi ad oggetto i dati personali dell’interessato.

 

34.      L’estensione del diritto di accesso di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD ai destinatari specifici di dette comunicazioni trova, tuttavia, un limite, a mio avviso, almeno in due casi.

 

35.      In primo luogo, nel caso in cui sia materialmente impossibile fornire informazioni sui destinatari specifici, ad esempio, perché questi non sono stati ancora effettivamente identificati, non si può evidentemente pretendere dal titolare del trattamento che esso comunichi informazioni che non esistono ancora. Pertanto, in tale ipotesi, prevista esplicitamente nel quesito pregiudiziale, il diritto di accesso dell’interessato potrà avere ad oggetto solo le categorie di destinatari.

 

36.      In secondo luogo, come rilevato dal governo italiano, l’esercizio del diritto di accesso dell’interessato, e l’assolvimento del corrispettivo obbligo in capo al titolare del trattamento, va considerato alla stregua dei principi di correttezza e di proporzionalità.

 

37.      A tale riguardo, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, i diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta non appaiono come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (17).

 

38.      In tale contesto, da un lato, risulta esplicitamente dall’articolo 12, paragrafo 5, il quale si applica espressamente anche alla disposizione oggetto del quesito pregiudiziale, che le richieste dell’interessato non devono essere manifestamente infondate o eccessive e che, se ciò è il caso, il titolare del trattamento può anche rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Risulta peraltro dalla stessa disposizione che incombe a quest’ultimo «l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta».

 

39.      Dall’altro, la Corte stessa ha già avuto modo di chiarire che occorre trovare un giusto equilibrio tra, da un parte, l’interesse della persona a tutelare la propria vita privata, in particolare tramite i diritti sanciti al capo III del RGPD e le possibilità di agire in giudizio e, dall’altro, gli oneri a carico del titolare del trattamento (18). Tale giusto equilibrio risulta proiettato a favore di una maggiore attenzione verso la tutela della protezione dei dati e della vita privata dell’interessato, come esplicitato dalla necessità che, affinché la richiesta di accesso dell’interessato non venga soddisfatta, deve essere provato il carattere manifestamente infondato o eccessivo di questa.

 

IV.    Conclusione

 

40.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale posta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria):

 

«L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) deve essere interpretato nel senso che il diritto di accesso dell’interessato, ivi previsto, deve estendersi necessariamente, qualora questo lo richieda, all’indicazione dei destinatari specifici delle comunicazioni aventi ad oggetto i suoi dati personali. Tale diritto d’accesso può essere limitato solamente all’indicazione delle categorie di destinatari qualora sia materialmente impossibile identificare i destinatari specifici delle comunicazioni aventi ad oggetto i dati personali che riguardano l’interessato o qualora il titolare del trattamento dimostri che le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679».

 

1      Lingua originale: l’italiano.

 

2      GU 2016, L 119, pag. 1.

 

3      Come ho già avuto modo di rilevare, il RGPD dà attuazione alle esigenze derivanti dal diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dall’articolo 8 della Carta e in particolare a quelle espressamente previste dal paragrafo 2 di detto articolo [v., al riguardo, le mie conclusioni nelle cause riunite WM e Sovim (C-37/20 e C-601/20, EU:C:2022:43, punto 70 e giurisprudenza ivi citata)]. Per ciò che riguarda specificamente il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano, in riferimento alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), abrogata dal RGPD, v. sentenza del 17 luglio 2014, YS e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

 

4      V. sentenza del 15 marzo 2022, A (C-302/20, EU:C:2022:190, punto 63), e, in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Autoriteit Persoonsgegevens (C-245/20, EU:C:2022:216, punto 28).

 

5      V., con riferimento alla direttiva 95/46, sentenza del 9 marzo 2017, Manni (C-398/15, EU:C:2017:197, punto 39 e giurisprudenza citata).

 

6      V. sentenza del 7 marzo 2018, Sucrerie de Toury (C-31/17, EU:C:2018:168, punto 41 e giurisprudenza citata).

 

7      L’articolo 13 del RGPD riguarda le informazioni che il titolare ha l’obbligo di fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato. L’articolo 14 del RGPD riguarda invece le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato.

 

8      Sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 207); del 24 febbraio 2022, Valsts ienemumu dienests (C-175/20, EU:C:2022:124, punto 49), e del 28 aprile 2022, Meta Platforms Ireland (C-319/20, EU:C:2022:322, punto 52).

 

9      Sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 208), e del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (C-439/19, EU:C:2021:504, punto 96).

 

10      Sul principio di trasparenza v. anche considerando 39 del RGPD.

 

11      La prima frase di tale considerando prevede che «[u]n interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano (…) per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.»

 

12      V., con riferimento alla direttiva 95/46, sentenze del 17 luglio 2014, YS e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 44), e del 20 dicembre 2017, Nowak (C-434/16, EU:C:2017:994, punto 57).

 

13      V., con riferimento alla direttiva 95/46, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C-553/07, EU:C:2009:293, punto 49).

 

14      V., con riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva 95/46, sentenze del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C-553/07, EU:C:2009:293punti 51 e 52); del 17 luglio 2014, YS e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 44), e del 20 dicembre 2017, Nowak (C-434/16, EU:C:2017:994, punto 57).

 

15      V., in tal senso con riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva 95/46, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C-553/07, EU:C:2009:293, punto 52).

 

16      V., in tal senso, con riferimento alla direttiva 95/46, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C-553/07, EU:C:2009:293, punto 51).

 

17      V., inter alia, sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems (C-311/18, EU:C:2020:559, punto 172 e giurisprudenza citata).

 

18      V., in tal senso, con riferimento alla direttiva 95/46, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C-553/07, EU:C:2009:293, punto 64).

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