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TAR Veneto, Sez. I, 8/7/2022 n. 1140
Un soggetto privato che svolge attività di pubblico interesse rientra tra le figure obbligate ad assicurare l'accesso ai documenti amministrativi riferiti al servizio pubblico reso.


Una società in house a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato ed il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto affidataria di servizi pubblici, rientra nel novero degli organismi di diritto pubblico il cui elemento fondante è riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, trattandosi di organismi istituiti specificatamente per soddisfare esigenze di interesse generale. E non v’è dubbio che la cura concreta di interessi della collettività corrispondenti ai servizi pubblici resi, debba rispondere a corretti parametri gestionali, sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza. È innegabile che, in casi come questi, il rapporto di lavoro a servizio di tale Società, implichi lo svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico. Tale conclusione vale anche rispetto agli atti della società con cui avviene la selezione del personale che determinano la scelta dei soggetti più idonei e preparati ed incidono direttamente sulla qualità del servizio reso. Per tale ragione il legislatore, con l’art. 9 del D.lgs. n. 175 del 2016, ha assoggettato le procedure di reclutamento dei dipendenti delle Società a partecipazione pubblica a specifiche procedure selettive di tipo concorsuale che assicurino il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dei principi di cui all'art. 35, c. 3, del D.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di specie, essendo la società un soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse e in quanto tale rientra soggettivamente tra le figure passivamente obbligate ad assicurare l’accesso ai documenti amministrativi detenuti con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria, ne consegue che, la domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, c. 2, cod. proc. amm., deve essere accolta, e conseguentemente deve essere annullato il diniego di accesso, con accertamento del diritto all’ostensione dei documenti richiesti.

Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi
Pubblicato il 07/07/2022

N. 01140/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2022 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2022, proposto da


Andrea Levorato, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Serena Occhineri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vigonza, via Regia n. 14;


contro

Etra s.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Enrico Minnei e Francesco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, corso Garibaldi n. 5;

per l'annullamento

- degli atti della procedura di selezione per la formazione di una graduatoria di candidati da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di responsabile Ufficio Legale pubblicata da ETRA s.p.a. il 9 novembre 2021 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

- della “graduatoria selezione responsabile ufficio legale protocollo e assicurazioni sede di Cittadella – Quadro CCNL Utilitalia Gas Acqua” del 12 aprile 2022, a firma del responsabile ad interim dell’Area organizzazione e Risorse Umane, del relativo provvedimento di approvazione, nonché di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti,

nonché

- della lettera di ETRA s.p.a. del 22 marzo 2022, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti della selezione per la formazione di una graduatoria per il ruolo di responsabile dell’ufficio legale di Etra spa e della successiva lettera del 31 marzo 2022, con cui veniva confermato il diniego di accesso;

nonché per la conseguente declaratoria

del diritto di accesso ai documenti amministrativi in favore dell’istante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Etra s.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente espone che, avendone i requisiti, in data 18 novembre 2021, ha presentato tre domande di partecipazione a delle selezioni per l’assunzione nelle posizioni di responsabile dell’ufficio legale, responsabile dei servizi di approvvigionamento e responsabile relazioni istituzionali e comunicazione, bandite dalla Società Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra s.p.a. (d’ora in poi Etra).

Tale Società in house è una multiutility a capitale pubblico e gestisce il servizio idrico integrato ed il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (i soci sono circa settanta Comuni distribuiti tra le province di Padova, Vicenza e Treviso).

A fronte della mancanza di notizie circa lo svolgimento della selezione, in data 21 febbraio 2022, il ricorrente ha inviato un’istanza di accesso con la quale ha chiesto di avere copia degli atti relativi alle tre procedure per le quali ha presentato domanda, ed evidenziato, quanto all’interesse all’ostensione, di essere un candidato alla selezione.

Etra con nota prot. n. 48661 del 23 marzo 2022, ha comunicato un diniego di accesso affermando che l’istanza sarebbe “…assolutamente generica ed esplorativa, finalizzata ad un controllo generalizzato dell’attività della società senza alcuna specificazione di quali documenti Lei sia interessato di ricevere in copia. Ciò tanto più in quanto la richiesta, sempre in termini assolutamente generici, viene formulata negli stessi termini con riferimento a tre procedure distinte di selezione del personale”. La medesima motivazione è stata ribadita con un nuovo diniego espresso con nota prot. n. 55121 del 31 marzo 2022, in risposta ad un sollecito inviato dal ricorrente.

In data 14 aprile 2022, è stata pubblicata sul sito istituzionale della Società, la graduatoria della selezione relativa alla posizione di responsabile dell’ufficio legale, dalla quale il ricorrente desume implicitamente di essere stato escluso dalla procedura senza che nulla gli sia stato comunicato.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna gli atti, non conosciuti, della procedura di selezione, e propone altresì domanda di accesso in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per ottenere l’annullamento dei dinieghi all’accesso e l’accertamento del suo diritto ad ottenere copia degli atti delle procedure selettive per le quali ha presentato domanda di partecipazione.

Con il primo motivo il ricorrente, per quanto concerne la procedura di selezione, lamenta la violazione dell’art. 19 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dell’art. 35, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché del regolamento sul reclutamento del personale in Etra s.p.a., e la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, perché la Società Etra è tenuta, nella selezione del personale, ad avviare delle procedure concorsuali, che implicano il rispetto dei principi di trasparenza pubblicità ed imparzialità, mediante meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, che nel caso di specie sono stati del tutto ignorati.

Con il secondo motivo, con riguardo al diniego all’accesso, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, nonché del regolamento sulla disciplina del diritto di accesso di Etra n. 38 del 12 dicembre 2016, e la violazione del principio di trasparenza, perché la Società intimata è da annoverare tra i soggetti tenuti ad assicurare il diritto di accesso, ed il diniego non consente al ricorrente, non ammesso alle procedure di selezione del personale senza alcuna motivazione, di poter attivare compiutamente i rimedi giurisdizionali a tutela della propria posizione giuridica lesa dalla condotta dell’Amministrazione.

Si è costituita in giudizio Etra eccependo, quanto al merito della domanda annullatoria, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto spetta alla giurisdizione ordinaria giudicare sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società private anche quando siano qualificabili, come nel caso di specie, come a totale partecipazione pubblica.

Quanto alla domanda di accesso, Etra ne eccepisce l’inammissibilità, perché connessa ad atti iure privatorum, disciplinati esclusivamente da norme di diritto comune e non funzionalizzati alla tutela di interessi pubblicistici, in quanto tali non costituenti “documento amministrativo”, posto che essi riguardano una procedura di selezione per la quale non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Etra sostiene inoltre che la domanda di accesso sia anche infondata nel merito, perché, come precisato nel diniego, ha un contenuto generico ed esplorativo, e non individua con chiarezza gli atti oggetto della richiesta.

Inoltre, prosegue Etra nelle proprie difese, il ricorrente non può ritenersi un candidato qualsiasi alla procedura selettiva, perché è stato Presidente di Etra dal 2015 al mese di agosto 2021, quando il rapporto con la Società si è deteriorato fino al punto di sfociare in reciproche denunce penali tra il ricorrente e il suo successore nella carica; sicché la richiesta di partecipazione alla procedura selettiva, nonché la domanda di accesso, devono essere considerate entro questo peculiare contesto.

Alla camera di consiglio del 16 giugno 2016, la causa è stata trattenuta in decisione per definire solamente la domanda di accesso proposta in pendenza di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod, proc. amm..

La domanda di accesso è fondata.

L’art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241 – nel testo introdotto dall’art. 15, comma 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 – definisce “pubblica amministrazione”, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Nell’ordinamento sono presenti diverse tipologie di soggetti privati (o privatizzati), cui sono attribuite prerogative pubblicistiche, tali da consentire che i relativi atti “anche interni, o non relativi ad uno specifico procedimento…e concernenti attività di pubblico interesse”, possano essere considerati “documenti amministrativi”, sui quali si riconosce il diritto di accesso “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (in questo senso Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999, n. 4).

Etra è una società in house a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato ed il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. In quanto affidataria di servizi pubblici, rientra nel novero degli organismi di diritto pubblico il cui elemento fondante - secondo la definizione dettata dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - è riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, trattandosi di organismi istituiti specificatamente per soddisfare esigenze di interesse generale.

E non v’è dubbio che la cura concreta di interessi della collettività corrispondenti ai servizi pubblici resi, debba rispondere a corretti parametri gestionali, sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza.

È innegabile che, in casi come questi, il rapporto di lavoro a servizio di tale Società, implichi lo svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico. Tale conclusione vale anche rispetto agli atti della società con cui avviene la selezione del personale che determinano la scelta dei soggetti più idonei e preparati ed incidono direttamente sulla qualità del servizio reso (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4 del 1999 cit.).

Per tale ragione il legislatore, con l’art. 9 del D.lgs. n. 175 del 2016, ha assoggettato le procedure di reclutamento dei dipendenti delle Società a partecipazione pubblica a specifiche procedure selettive di tipo concorsuale che assicurino il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Poste tali premesse, sulla scorta dei principi affermati in casi analoghi in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 18 giugno 2020, n. 139; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 giugno 2016, n. 13; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12 luglio 2012, n. 6364), non vi è dubbio che:

- Etra è un soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse; in quanto tale rientra soggettivamente tra le figure passivamente obbligate ad assicurare l’accesso ai documenti amministrativi detenuti con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria;

- l’ambito di attività connesso all’instaurazione dei rapporti di lavoro, da esperirsi mediante procedure di tipo concorsuale, essendo strumentalmente connesso allo svolgimento dei servizi pubblici affidati alla Società, deve ritenersi compreso tra le attività di pubblico interesse svolte da Etra, e pertanto assoggettato al diritto di accesso da un punto di vista oggettivo;

- per documenti amministrativi devono intendersi tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, all'attività di erogazione del servizio, e pertanto anche gli atti inerenti alla procedura selettiva devono essere qualificati come documenti amministrativi accessibili.

Svolte tali premesse, va evidenziato che l’assunto di Etra secondo cui la domanda di accesso sarebbe generica ed esplorativa è priva di fondamento.

L’istanza infatti ha ad oggetto della documentazione individuata per relationem in modo sufficientemente preciso e circoscritto con riferimento alle procedure selettive di tipo concorsuale rispetto alle quali il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, e che si sono concluse senza che sia stato disposto nei suoi confronti un atto di esclusione.

Si tratta di atti e documenti rispetto ai quali è ben individuabile il nesso di strumentalità necessaria con l’interesse di carattere difensivo del ricorrente, afferente peraltro ad una controversia già instaurata (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).

In definitiva la domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., deve essere accolta, e conseguentemente deve essere annullato il diniego di accesso, con accertamento del diritto all’ostensione dei documenti richiesti. La Società resistente dovrà pertanto consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente ordinanza, l'accesso agli atti e ai documenti oggetto dell’istanza.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc., amm. e, per l’effetto, annulla il diniego di accesso, accerta il diritto all’ostensione dei documenti richiesti, e ordina alla Società resistente di consentire al ricorrente, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente ordinanza, l'accesso agli atti e ai documenti oggetto dell’istanza del 21 febbraio 2022.

Condanna la Società resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese della presente fase di giudizio liquidandole nella somma di € 1.500,00, oltre ad IVA, CPA.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Nicola Bardino, Primo Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Mielli Maddalena Filippi
 
 
 

IL SEGRETARIO


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