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ANAC, 20/9/2022 n. 432
Delibera Anac n. 432 del 20 settembre 2022, secondo cui il limite del 49% di contributo pubblico nelle operazioni di PPP (del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.), e utilizzo dei contributi europei a fondo perduto

Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della
pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche
nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in
particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra
risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello
Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo
perduto (grants).

Materia: finanza pubblica / conti pubblici

Pnrr, partecipazione anche dei privati

Forte spinta all’uso del partenariato pubblico-privato nella gestione dei fondi del Pnrr viene dalla delibera approvata dall’Anac che esclude dal limite del 49% i fondi del Pnrr, in molti casi a fondo perduto.

Si tratta di una riduzione di vincoli molto importante decisa dall’Autorità, al fine di favorire la partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr. La delibera di Anac è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipartimento Dipe.

Il tema dei finanziamenti a fondo perduto

“Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo”, scrive l’Anac nella delibera n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio.

La questione assume particolare importanza soprattutto in questa fase storica caratterizzata da ingenti risorse economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo il Pnrr.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Il principio a cui fa riferimento la delibera

Nella delibera l’Anac richiama sia il “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), sia il codice dei contratti pubblici italiano. Ebbene, il manuale Eurostat specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria. Inoltre lo stesso Codice appalti suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee. 

Se si distinguono risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’Anac precisa che l’indicazione di escluderle dal contributo pubblico si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.

Il testo della delibera è stato inviato anche al Consiglio di Stato, dato che costituisce anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti.

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Pnrr, partecipazione anche dei privati

Forte spinta all’uso del partenariato pubblico-privato nella gestione dei fondi del Pnrr viene dalla delibera approvata dall’Anac che esclude dal limite del 49% i fondi del Pnrr, in molti casi a fondo perduto.

Si tratta di una riduzione di vincoli molto importante decisa dall’Autorità, al fine di favorire la partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr. La delibera di Anac è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipartimento Dipe.

Il tema dei finanziamenti a fondo perduto

“Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo”, scrive l’Anac nella delibera n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio.

La questione assume particolare importanza soprattutto in questa fase storica caratterizzata da ingenti risorse economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo il Pnrr.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Il principio a cui fa riferimento la delibera

Nella delibera l’Anac richiama sia il “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), sia il codice dei contratti pubblici italiano. Ebbene, il manuale Eurostat specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria. Inoltre lo stesso Codice appalti suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee. 

Se si distinguono risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’Anac precisa che l’indicazione di escluderle dal contributo pubblico si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.

Il testo della delibera è stato inviato anche al Consiglio di Stato, dato che costituisce anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti.

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