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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 22/9/2022 n. 963
Sul rigetto dell’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico

La decisione sull'istanza del terzo al fascicolo telematico non è contemplata dal c.p.a. ma dal d.P.C.S. che reca le regole tecniche del processo telematico. Non si tratta di un procedimento giurisdizionale disciplinato dal c.p.a. Conseguentemente, nessuna norma del c.p.a. prevede l'appello o altro rimedio avverso la decisione del Tar che nega l'accesso del terzo al fascicolo processuale. Il c.p.a. prevede rimedi in relazione a decisioni del giudice rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo.
L'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai mezzi di impugnazione di cui al libro III del c.p.a.

Non esiste il diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios; l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi; l'accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente).

Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 22/09/2022

N. 00963/2022REG.PROV.COLL.

N. 00531/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2022, proposto da
Nunzio Lauretta, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Brighina, Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Assessorato regionale istruzione e formazione professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Curatela del Fallimento di A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia, non costituito in giudizio;
A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia in Fallimento, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Ingaglio La Vecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1788/2022, resa tra le parti, concernente rigetto della istanza del terzo di autorizzazione alla consultazione da remoto del fascicolo telematico relativo al giudizio n. 1752/2017 R.G., per l'espletamento dell'attività difensiva.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato regionale istruzione e formazione professionale e di A.N.F.E. delegazione regionale Sicilia in fallimento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il pres. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La causa è stata calendarizzata ex art. 72 bis con rilievo d’ufficio di una questione di inammissibilità dell’appello.

2. La parte appellante ha depositato memoria in vista dell’udienza odierna argomentando per l’ammissibilità dell’appello e la sua fondatezza nel merito.

3. L’appello è inammissibile.

Si controverte di appello avverso l’ordinanza collegiale del Tar Sicilia – Palermo 30.5.2022 n. 1788 che ha negato al terzo l’accesso telematico al fascicolo processuale 1752/2017.

La decisione sull’istanza del terzo al fascicolo telematico non è contemplata dal c.p.a. ma dal d.P.C.S. che reca le regole tecniche del processo telematico. Non si tratta di un procedimento giurisdizionale disciplinato dal c.p.a. Conseguentemente, nessuna norma del c.p.a. prevede l’appello o altro rimedio avverso la decisione del Tar che nega l’accesso del terzo al fascicolo processuale.

Il c.p.a. prevede rimedi in relazione a decisioni del giudice rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo.

L’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai mezzi di impugnazione di cui al libro III del c.p.a.

4. In ogni caso l’appello è anche infondato nel merito.

Non esiste il diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios; come già precisato dal Tar l’accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi; l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), e l’attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l’accesso né può diventarne parte perché il fascicolo è definito.

L’assenza di un diritto soggetto del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios non reca al terzo alcun vulnus al richiedente in quanto:

a) eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l’Amministrazione depositaria;

b) gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.

5. Non si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione alla Plenaria, come sollecitato dalla parte appellante durante la discussione orale, perché presupposto unico per la rimessione alla Plenaria da parte di una Sezione è che vi sia un contrasto giurisprudenziale attuale o potenziale (art. 99 c. 1 c.p.a.), situazione che qui non ricorre, non essendovi alcun contrasto giurisprudenziale attuale. Quanto al contrasto giurisprudenziale “virtuale” che pure giustifica la rimessione alla Plenaria, lo stesso non può essere meramente ipotetico e astratto, ma deve essere legato alla concreta pendenza di casi analoghi a quello de quo, e tale pendenza non consta al Collegio né la parte la ha dedotta. Quanto alla rimessione alla Plenaria delle “questioni di massima di particolare importanza”, la stessa è consentita solo al Presidente del Consiglio di Stato come si evince dal combinato disposto dei c. 1 e 2 dell’art. 99 c.p.a.

6. In considerazione della novità della questione le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosanna De Nictolis
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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