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Corte di giustizia europea, Sez. II, 10/11/2022 n. C-163/21
La divulgazione di «prove rilevanti», ai sensi del diritto dell’Ue, ricomprende i documenti che una parte può dover creare mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso

In applicazione del principio di proporzionalità, i giudici nazionali devono tuttavia tenere conto
dell’adeguatezza o meno del carico di lavoro e del costo che tale ricostituzione di documenti può generare

L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:

il riferimento ivi contenuto agli elementi di prova rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, nel rigoroso rispetto dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, che impone ai giudici nazionali aditi di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.



Materia: concorrenza / disciplina

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

 

10 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Direttiva 2014/104/UE – Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 5, paragrafo 1, primo comma – Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi – Articolo 5, paragrafo 2 – Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili – Articolo 5, paragrafo 3 – Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove – Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi – Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni»

 

Nella causa C-163/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona, Spagna), con decisione del 21 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2021, nel procedimento

 

AD e a.

 

contro

PACCAR Inc,

DAF TRUCKS NV,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

 

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

        per la AD e a., da J.A. Roger Gámir, abogado, e F. Bertrán Santamaría, procurador;

        per la PACCAR Inc, la DAF TRUCKS NV e la DAF Trucks Deutschland GmbH, da C. Gual Grau, abogado, M. de Monchy e J.K. de Pree, advocaten, D. Sarmiento Ramírez-Escudero e P. Vidal Martínez, abogados;

        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agenti;

        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

        per la Commissione europea, da S. Baches Opi, A. Carrillo Parra e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2022,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la AD e gli altri 44 ricorrenti nel procedimento principale contro la PACCAR Inc, la DAF Trucks NV e la DAF Trucks Deutschland GmbH, in merito al risarcimento del presunto danno dovuto alla partecipazione di tali società a una violazione dell’articolo 101 TFUE, accertata e sanzionata dalla Commissione europea.

 

Contesto normativo

 

Diritto dell’Unione

 

3        Il considerando 6 della direttiva 2014/104 enuncia quanto segue:

 

«Per garantire un’efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un’efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. (...)».

 

4        Ai sensi del considerando 14 di tale direttiva:

«Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE».

 

5        Il considerando 15 della stessa direttiva così recita:

«La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un’asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori I giudici nazionali dovrebbero anche poter ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. Quando i giudici nazionali intendano ordinare la divulgazione delle prove da parte della Commissione, si applicano il principio di leale cooperazione fra l’Unione e gli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento [n. 1/2003] sulle richieste di informazioni. (...)».

 

6        Il considerando 16 della medesima direttiva è così formulato:

«Su richiesta di una parte, il giudice nazionale dovrebbe poter ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove, esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura Dall’esigenza di proporzionalità deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile 3/4 sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per tale attore 3/4 di aver subito un danno causato dal convenuto. Laddove una richiesta di divulgazione sia intesa ad ottenere una categoria di prove, quest’ultima dovrebbe essere individuata attraverso il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi, come la natura, l’oggetto o il contenuto dei documenti di cui è richiesta la divulgazione, il periodo durante il quale sono stati redatti o altri criteri, purché gli elementi di prova rientranti nella categoria siano pertinenti ai sensi della presente direttiva. Tali categorie dovrebbero essere definite nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili».

 

7        Il considerando 28 della direttiva 2014/104/CE è così formulato:

 

«I giudici nazionali dovrebbero poter ordinare in qualsiasi momento, nel contesto di un’azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle prove che esistono indipendentemente dal procedimento avviato dall’autorità garante della concorrenza (“informazioni preesistenti”)».

 

8        Secondo il considerando 39 di tale direttiva:

 

«(...) Occorre prevedere disposizioni che stabiliscano che l’autore della violazione, nella misura in cui invoca l’eccezione del trasferimento, debba dimostrare l’esistenza e l’entità del trasferimento del sovrapprezzo. Tale onere della prova non dovrebbe avere effetti sulla possibilità che l’autore della violazione utilizzi prove diverse da quelle in suo possesso, come le prove già acquisite nel procedimento o le prove in possesso di altre parti o di terzi».

 

9        L’articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

 

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

(...)

 

13)      “prove”: tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate;

 

(...)

 

17)      “informazioni preesistenti”: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un’autorità garante della concorrenza, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza;

 

(...)».

 

10      L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Divulgazione delle prove», così prevede:

 

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti.

 

Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 [del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU 2001, L 174, pag. 1)].

 

2.      Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata.

 

3.      Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati. In particolare:

 

a)      esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove;

 

b)      esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento;

 

c)      valutano se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate.

 

(...)».

 

11      L’articolo 21 della direttiva 2014/104, rubricato «Recepimento», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

 

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

(...)».

 

12      L’articolo 22 della direttiva medesima, rubricato «Applicazione temporale», enuncia quanto segue:

 

«1.      Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

 

2.      Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

 

 Diritto spagnolo

 

13      La direttiva 2014/104 è stata recepita nell’ordinamento spagnolo dal Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto-legge 9/2017, recante recepimento di direttive dell’Unione europea nei settori finanziario, commerciale e sanitario nonché sullo spostamento dei lavoratori), del 26 maggio 2017 (BOE n.°126, del 27 maggio 2017, pag. 42820).

 

14      Il regio decreto-legge 9/2017 ha aggiunto un articolo 283 bis, lettera a) alla Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (legge n. 1/2000, codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), relativo alla divulgazione delle prove nei procedimenti giudiziari relativi alle richieste di risarcimento dei danni subiti in seguito a violazioni delle disposizioni della legge sulla concorrenza. Il contenuto del paragrafo 1, primo comma, di tale disposizione è identico a quello dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104.

 

15      Inoltre, l’articolo 328 del codice di procedura civile prevede, in sostanza, che ciascuna parte possa chiedere alle altre parti la divulgazione di documenti, allegando a tale richiesta una semplice copia degli stessi o se tale copia non esiste o non è a loro disposizione, indicando nei termini più precisi il contenuto di tali documenti.

 

16      Infine, l’articolo 330 di detto codice stabilisce che, su richiesta di una delle parti, i terzi possono essere obbligati a divulgare i documenti in loro possesso se il giudice adito ritiene che siffatti documenti siano essenziali per la risoluzione di tale controversia.

 

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

 

17      Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6). Le convenute nel procedimento principale figurano tra i destinatari di tale decisione.

 

18      In tale decisione, la Commissione ha accertato che quindici produttori di autocarri, tra cui le convenute nel procedimento principale, avevano partecipato a un cartello sotto forma di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), concernente accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi dei veicoli commerciali di medie dimensioni e degli automezzi pesanti nel SEE.

 

19      Per quanto riguarda le convenute nel procedimento principale, tale violazione è stata accertata per il periodo che va dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.

 

20      Il 25 marzo 2019 i ricorrenti nel procedimento principale, che avevano acquistato autocarri che potevano rientrare nell’ambito dell’infrazione oggetto della decisione C(2016) 4673 final, hanno chiesto allo Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 283 bis del codice di procedura civile, l’accesso agli elementi di prova detenuti dalle convenute nel procedimento principale. Al riguardo, essi hanno fatto valere l’esigenza di ottenere taluni mezzi di prova al fine di quantificare l’artificioso aumento dei prezzi, in particolare per effettuare il confronto dei prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo di durata dell’intesa di cui trattasi.

 

21      All’udienza del 7 ottobre 2019 dinanzi al giudice del rinvio e nell’ambito delle loro osservazioni sull’eventuale rinvio alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le convenute nel procedimento principale, da parte loro, hanno fatto valere, tra altri argomenti, il fatto che alcuni dei documenti richiesti richiedevano un’elaborazione ad hoc e che tale obbligo imporrebbe loro un onere eccessivo, al di là di un semplice «ordine di divulgazione» delle prove, il che sarebbe contrario, in particolare, al principio di proporzionalità.

 

22      Secondo il giudice del rinvio, dalle disposizioni tanto della direttiva 2014/104 quanto dal codice di procedura civile come modificato dal regio decreto legge 9/2014 che disciplinano la divulgazione delle prove rilevanti risulta che esso può ingiungere, su istanza di parte, al convenuto, all’attore o a un terzo «la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto».

 

23      Nel caso di specie, la domanda di divulgazione di prove riguarda documenti che, come richiesti, possono non essere preesistenti a tale domanda, il che presupporrebbe, quindi, un’attività di elaborazione delle convenute nel procedimento, consistente nell’aggregazione e nella classificazione dei dati secondo i parametri definiti dai ricorrenti nel procedimento principale. Secondo il giudice del rinvio, tale compito va oltre la mera ricerca e selezione di documenti già esistenti o la mera messa a disposizione dei ricorrenti principali di tutti i dati rilevanti, mediante il loro trattamento riservato, in quanto si tratterebbe di riunire in un nuovo documento, su supporto digitale o di altro tipo, le informazioni, le conoscenze o i dati in possesso della parte alla quale è stata rivolta la domanda di divulgazione di prove.

 

24      Orbene, la necessità che il documento di cui è richiesta la divulgazione preesista alla domanda di cui esso è oggetto sembrerebbe derivare dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e del considerando 14 della direttiva 2014/104, che fanno riferimento, rispettivamente, alle «prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto» e alle «[prove] (...) detenut[e] esclusivamente dalla controparte», il che, secondo il giudice del rinvio, conferma l’idea che il documento richiesto debba essere preesistente alla domanda di cui è oggetto e non essere creato a seguito di quest’ultima. Tale idea di preesistenza deriverebbe altresì dalla necessità che la domanda di cui trattasi verta sulle «rilevanti categorie di prove definite nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata», conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, e al considerando 16 di tale direttiva. L’esclusione di documenti redatti ex novo dai documenti che possono essere richiesti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva potrebbe, inoltre, essere dedotta dal fatto che la direttiva si riferisce alla divulgazione o all’accesso a prove, nella presente fattispecie prove documentali, ma non alla produzione o all’accesso a informazioni, conoscenze o dati.

 

25      A tale proposito, il giudice del rinvio esprime dubbi, in quanto alcuni degli argomenti addotti a favore di un’interpretazione più ampia possono essere fondati. Pertanto, si potrebbe ritenere che un’interpretazione restrittiva in merito alla divulgazione di prove comprometta il diritto a un risarcimento integrale del danno subito. Inoltre, la direttiva 2014/104 fa riferimento alle spese e ai costi della divulgazione in quanto elemento del principio di proporzionalità per accettare tale divulgazione, il che potrebbe significare che la parte a cui vengono richieste le prove è tenuta a svolgere un lavoro che può comportare dei costi e che quindi può andare oltre la semplice ricerca e consegna di documenti preesistenti.

 

26      In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

«Se l’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104] debba essere interpretato nel senso che la divulgazione di prove rilevanti si riferisce solo a documenti che rientrano nel controllo del convenuto o di un terzo o se, al contrario, l’articolo 5, paragrafo 1, includa altresì la possibilità di divulgare documenti che la parte cui è rivolta la richiesta di informazioni debba creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso».

 

 Sulla questione pregiudiziale

 

 Sull’applicabilità ratione temporis dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104

 

27      Occorre ricordare, innanzitutto, per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2014/104, che quest’ultima contiene una disposizione speciale che stabilisce espressamente le condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni sostanziali e non sostanziali (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

 

28      Infatti, da un lato, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli Stati membri devono assicurare che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di tale direttiva non si applichino retroattivamente.

 

29      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, gli Stati membri devono assicurare che ogni disposizione nazionale diversa da quelle di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato investito anteriormente al 26 dicembre 2014, data di adozione della direttiva.

 

30      Pertanto, al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis delle disposizioni della direttiva 2014/104, occorre stabilire, in primo luogo, se la disposizione di cui trattasi costituisca o meno una disposizione sostanziale, fermo restando che tale questione, in mancanza di rinvio al diritto nazionale all’articolo 22 di tale direttiva, deve essere valutata alla luce del diritto dell’Unione e non alla luce del diritto nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punti 38 e 39).

 

31      A tale proposito, occorre in primo luogo rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva mira a conferire ai giudici nazionali la facoltà di ordinare al convenuto o a un terzo, a determinate condizioni, la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel loro controllo.

 

32      Obbligando gli Stati membri a dotare tali giurisdizioni di poteri speciali nell’ambito dell’esame delle controversie relative alle azioni di risarcimento dei danni subiti in seguito a violazioni del diritto della concorrenza, tale disposizione mira a porre rimedio all’asimmetria informativa che, in linea di principio, caratterizza tali controversie a scapito della persona lesa, come ricordato nel considerando 47 della direttiva 2014/104, e che rende più difficile per tale parte ottenere le informazioni indispensabili per intentare un’azione di risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punti 55 e 83).

 

33      In secondo luogo, poiché l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 ha proprio lo scopo di consentire alla parte attrice di tali controversie di compensare il suo deficit di informazione, esso porta, certamente, a mettere a disposizione di tale parte, quando si rivolge a tal fine al giudice nazionale, punti di forza che essa non possedeva. Resta il fatto che, come ha sottolineato l’Avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, l’oggetto di tale articolo 5, paragrafo 1, primo comma, riguarda unicamente le misure procedurali applicabili dinanzi ai giudici nazionali, che conferiscono loro poteri speciali al fine di accertare i fatti di cui si avvalgono le parti dei procedimenti relativi a richieste di risarcimento del danno per tali infrazioni e non incide direttamente sulla situazione giuridica di dette parti, in quanto tale disposizione non riguarda gli elementi costituivi della responsabilità civile extracontrattuale.

 

34      In particolare, non risulta che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 stabilisca nuovi obblighi sostanziali incombenti all’una o all’altra delle parti di tale tipo di controversie, il che consentirebbe di considerare tale disposizione come sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 83).

 

35      Si deve pertanto concludere che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 non rientra tra le disposizioni sostanziali di tale direttiva, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di quest’ultima, e che esso fa parte, di conseguenza, delle altre disposizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva, essendo, per quanto lo riguarda, una disposizione procedurale.

 

36      In secondo luogo, poiché il ricorso principale è stato proposto, nel caso di specie, il 25 marzo 2019, ossia dopo il 26 dicembre 2014 e dopo la data di recepimento della direttiva 2014/104 nell’ordinamento giuridico spagnolo, l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva è applicabile ratione temporis a un siffatto ricorso in forza dell’articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva, cosicché occorre rispondere nel merito al giudice del rinvio.

 

 Nel merito

 

37      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che il riferimento ivi contenuto alla divulgazione di elementi di prova rilevanti che rientrano nel controllo del convenuto o di un terzo riguardi solo i documenti in loro possesso già esistenti o anche quelli che la parte destinataria della richiesta di divulgazione di prove dovrebbe creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.

 

38      Per quanto riguarda la portata dell’espressione «nel controllo» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, occorre, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, tener conto non soltanto della lettera della disposizione del diritto dell’Unione da interpretare, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 28 aprile 2022, Nikopolis AD Istrum 2010 e Agro – eko 2013, C-160/21 e C-217/21, EU:C:2022:315, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

 

39      In primo luogo, la formulazione di tale disposizione induce a ritenere che, come sottolineato dal giudice del rinvio e come rilevato al punto 24 della presente sentenza, essa riguardi solo le prove preesistenti nel caso di una richiesta di divulgazione di prove rivolta dal ricorrente al giudice nazionale interessato.

 

40      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, innanzitutto, occorre tener conto della definizione del termine «prove» figurante all’articolo 2, punto 13, di tale direttiva. In effetti, la portata di questo termine determina ciò che si trova «nel controllo» del convenuto o di un terzo, ai sensi della prima disposizione.

 

41      Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 2014/104, questo termine si riferisce a «tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate». A parte il fatto che il termine «prova» è di per sé un termine generale, tale definizione conferma, per quanto riguarda la natura delle prove di cui può essere ordinata la divulgazione da parte di tale giudice nazionale, l’ampio significato di tale termine «prova» risultante dall’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva. A tale proposito, detta definizione non fa alcuna distinzione in funzione del carattere preesistente o no delle prove di cui è richiesta la divulgazione. Ne consegue che le prove cui si riferisce quest’ultima disposizione non corrispondono necessariamente a «documenti» preesistenti, come lascia supporre il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

 

42      Tale conclusione è corroborata dai considerando 28 e 39 della direttiva 2014/104, che menzionano rispettivamente «prove che esistono indipendentemente dal procedimento avviato dall’autorità garante della concorrenza» e «prove diverse da quelle in (...) possesso» dell’autore dell’infrazione, «come le prove già acquisite nel procedimento o le prove in possesso di altre parti o di terzi», ricordando così la diversità delle prove di cui trattasi, in particolare per quanto riguarda le persone che le detengono.

 

43      Va rilevato, poi, che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 si compone di due frasi. La prima prevede che un ricorrente, che abbia dimostrato la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno presentando dati di fatto e «prove ragionevolmente disponibili» sufficienti, può ottenere che il giudice nazionale ordini al convenuto o a un terzo la divulgazione delle «prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto», alle condizioni precisate nel capo II di tale direttiva, intitolato «Divulgazione delle prove». La seconda enuncia che il convenuto deve poter chiedere a tale giudice di ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle «prove rilevanti». Occorre quindi rilevare una differenza di formulazione tra la prima e la seconda frase dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, poiché solo tale prima frase menziona i termini «che rientrino nel controllo di tale soggetto».

 

44      Il considerando 14 della direttiva 2014/104 è particolarmente istruttivo concernente la ratio legis di tali due frasi poiché enuncia che «[g]li elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore», ragion per cui non possono essere imposte «rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati» senza impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal Trattato FUE.

 

45      Di conseguenza, riferendosi alle prove «nel controllo» del convenuto o di un terzo, il legislatore dell’Unione fa anzitutto una constatazione di fatto che illustra l’asimmetria informativa cui intende porre rimedio, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, ed è altresì tale constatazione che spiega la mancata ripetizione dei termini «nel controllo di tale soggetto» nella seconda frase dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104. Infatti, poiché tale seconda frase riguarda una richiesta di divulgazione delle prove presentata questa volta dal convenuto e dal momento che, «[g]li elementi di prova necessari (...) non sono sufficientemente noti all’attore», sarebbe stato contraddittorio richiedere che tali prove fossero «nel controllo» di quest’ultimo. Del resto, è questa la ragione per cui tale disposizione si limita ad esigere da esso «prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti», alla luce dei pochi elementi di cui dispone generalmente al momento della proposizione di un ricorso per risarcimento danni.

 

46      A quest’ultimo riguardo, il considerando 15 della direttiva 2014/104, pur ricordando, nuovamente, che la ragion d’essere dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva consiste nel fatto che le controversie relative al diritto della concorrenza sono caratterizzate da un’asimmetria informativa tra le parti interessate, indica, da un lato, che, al fine di risolvere una simile difficoltà, «è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi» e, dall’altro lato, che «anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori».

 

47      Da tale considerando risulta quindi che il legislatore dell’Unione ha posto l’accento, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 76 e nella nota a piè di pagina n. 27 delle sue conclusioni, sul «collegamento tra la prova richiesta e la domanda di risarcimento del danno», il che è fondamentale per il giudice nazionale interessato affinché esso possa pronunciarsi utilmente sulla richiesta di divulgazione delle prove presentatagli, nel rispetto del principio della parità delle armi tra le parti della controversia di cui è investito.

 

48      Nello stesso senso, ma in modo ancora più chiaro, il considerando 16 della direttiva 2014/104 esprime la necessità, per il giudice nazionale adito, di ordinare «la divulgazione di specifici elementi di prova» o di «categorie di prove», che dovrebbero essere identificate attraverso il riferimento a caratteristiche comuni dei loro elementi costitutivi, come, ad esempio, per quanto riguarda i documenti, «il periodo durante il quale sono stati redatti».

 

49      Pertanto, la lettura di tali considerando chiarisce il tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 e mette in evidenza che il riferimento fatto, in tale disposizione, alle prove rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo si limita a riflettere, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, la constatazione che questi ultimi effettivamente detengono, «[s]pesso», prove siffatte, ove queste ultime, comprese in modo generico, possono essere raggruppate, come ricordato al precedente punto della presente sentenza, in «categorie di prove» o riguardare soltanto «elementi di prova». In altre parole, l’impiego dei termini «che rientrino nel [loro] controllo» mira a rendere conto di una situazione di fatto alla quale il legislatore dell’Unione intende porre rimedio.

 

50      In terzo luogo, tale analisi è corroborata dalla lettura dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 alla luce dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo, dato che detto paragrafo 2 enuncia l’esigenza di specificità della domanda di produzione di prove, mentre il paragrafo 3 di detto articolo ricorda l’applicazione in materia del principio di proporzionalità.

 

51      In tal senso, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 impone ai giudici nazionali di limitare la produzione di prove a «specifici elementi di prova o (...)rilevanti categorie di prove, definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata».

 

52      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva stabilisce che i giudici nazionali aditi sono tenuti a esaminare, al fine di limitare «la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato», segnatamente, «la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento».

 

53      Orbene, una siffatta disposizione presuppone, implicitamente ma necessariamente, che il costo della produzione di prove possa, eventualmente, eccedere significativamente quello corrispondente alla semplice trasmissione di supporti fisici, in particolare di documenti, in possesso del convenuto o di un terzo.

 

54      In terzo luogo, occorre verificare se tale analisi sia compatibile con la finalità dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104.

 

55      Occorre ricordare che il legislatore dell’Unione, adottando la direttiva 2014/104, è partito dalla constatazione che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica, vale a dire della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, non era sufficiente a garantire il pieno rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE e che occorreva agevolare la possibilità, per la sfera privata, di concorrere al conseguimento di tale obiettivo, come dimostra il considerando 6 di tale direttiva.

 

56      Tale partecipazione della sfera privata alla sanzione pecuniaria e, pertanto, anche alla prevenzione, è tanto più auspicabile in quanto è idonea non solo a porre rimedio al danno diretto che si presume abbia subito la persona interessata, ma anche al danno indiretto alla struttura e al funzionamento del mercato, che non ha potuto raggiungere la sua piena efficacia economica, in particolare a beneficio dei consumatori interessati (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 36).

 

57      Per rendere la cosa possibile e, al contempo, evitare un ricorso abusivo a tali procedimenti, la direttiva 2014/104 stabilisce una ponderazione «[de]gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati», secondo i termini dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva.

 

58      A tale proposito, il legislatore dell’Unione si è premurato, in particolare all’articolo 6, paragrafo 5, di detta direttiva, di preservare le prerogative della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, facendo in modo che l’obbligo di divulgare prove da parte loro o da parte delle imprese interessate da una delle loro indagini non sia pregiudicato.

 

59      Raggiungere l’obiettivo indicato al punto 55 della presente sentenza presupponeva l’attuazione di strumenti idonei a rimediare all’asimmetria informativa tra le parti della controversia poiché, per definizione, l’autore dell’infrazione sa ciò che ha fatto e ciò che gli è stato eventualmente contestato e conosce le prove che, in un caso del genere, hanno potuto servire alla Commissione o all’autorità nazionale garante della concorrenza interessata per dimostrare la sua partecipazione ad un comportamento anticoncorrenziale contrario agli articoli 101 e 102 TFUE, mentre la vittima del danno causato da tale comportamento non dispone di tali prove.

 

60      È alla luce di tali considerazioni relative alla finalità dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 che occorre interpretare tale disposizione.

 

61      In primo luogo, occorre osservare, da un punto di vista pratico, che il fatto che alla ricorrente siano stati forniti soltanto documenti grezzi preesistenti, probabilmente molto numerosi, corrisponderebbe solo imperfettamente alla sua richiesta, mentre, al contrario, è necessario applicare tale disposizione in maniera efficace per fornire alle parti lese strumenti idonei a compensare l’asimmetria informativa tra le parti della controversia.

 

62      In secondo luogo, escludere a priori la facoltà di chiedere la divulgazione di documenti o di altri elementi di prova che la parte cui è rivolta la domanda dovrebbe creare ex novo condurrebbe, in taluni casi, alla creazione di ostacoli che rendono più difficile l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della sfera privata, mentre, come risulta dal punto 55 della presente sentenza, l’agevolazione di tale attuazione costituisce l’obiettivo primario della direttiva 2014/104, illustrato dal considerando 6 di quest’ultima.

 

63      Una siffatta interpretazione non può essere messa in discussione per il fatto che perturberebbe l’equilibrio tra l’interesse del richiedente ad ottenere le informazioni pertinenti per la sua causa e l’interesse della persona a cui è ordinata la divulgazione di tali informazioni di evitare una «richiesta generica di informazioni», come descritta al considerando 23 di tale direttiva e un onere eccessivo al riguardo.

 

64      Infatti, risulta in particolare dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/104 che il legislatore dell’Unione ha instaurato un meccanismo di ponderazione degli interessi in gioco, sotto lo stretto controllo dei giudici nazionali aditi, i quali devono effettuare, come risulta dai punti 51 e 52 della presente sentenza, un esame esigente della richiesta di cui sono investiti, per quanto riguarda la rilevanza delle prove richieste, il collegamento tra tali prove e la domanda di risarcimento presentata, il carattere sufficiente del grado di precisione di dette prove e la loro proporzionalità. Spetta, pertanto, a tali giudici valutare se la richiesta di divulgazione di prove realizzate ex novo sulla base di elementi di prova preesistenti nel controllo del convenuto o di un terzo rischi, tenuto conto, ad esempio, del suo carattere eccessivo o troppo generico, di far gravare un onere sproporzionato sulla parte convenuta o sul terzo interessato, indipendentemente dal fatto che si tratti del costo o dell’onere di lavoro che tale domanda provocherebbe.

 

65      A tale proposito, tenuto conto delle prerogative di cui dispongono la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza in materia di accertamenti e di comunicazione di documenti, non si può parlare di trasporre i principi applicabili alla lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica a tale lotta quando quest’ultima interviene su iniziativa della sfera privata.

 

66      Tuttavia, alla luce dei criteri ricordati ai punti 51 e 52 della presente sentenza, sul cui rispetto i giudici nazionali aditi devono vigilare, l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 non può comportare che le convenute nel procedimento principale si sostituiscano ai ricorrenti nel procedimento principale nel compito loro incombente di dimostrare l’esistenza e la portata del danno subito. Tale ragionamento varrebbe, a maggior ragione, per i procedimenti nell’ambito dei quali nessun comportamento illecito è stato previamente sanzionato dalla Commissione o da un’autorità nazionale garante della concorrenza.

 

67      Inoltre, come ricordato al considerando 53 di tale direttiva, le disposizioni di quest’ultima devono essere attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

68      Pertanto, in tale contesto, i giudici devono tener conto, in applicazione del principio di proporzionalità, dell’adeguatezza o meno del carico di lavoro e del costo causato dalla costituzione ex novo di supporti fisici, in particolare di documenti, e prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, in particolare alla luce dei criteri elencati all’articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a c), di detta direttiva, quali il periodo per il quale è richiesta la divulgazione delle prove.

 

69      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la questione sollevata deve essere risolta nel senso che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che il riferimento ivi contenuto agli elementi di prova rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, nel rigoroso rispetto dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, che impone ai giudici nazionali aditi di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.

 

 Sulle spese

70      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:

il riferimento ivi contenuto agli elementi di prova rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, nel rigoroso rispetto dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, che impone ai giudici nazionali aditi di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.

Firme

*      Lingua processuale: lo spagnolo.

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