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TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 14/2/2023 n. 78
Sul controllo pubblico congiunto

Materia: società / partecipazione pubblica
Pubblicato il 14/02/2023

N. 00078/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00299/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2022, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiana Carpani in Bologna, piazza Aldrovandi n.3;
Asal Assoallestimenti, non costituita in giudizio;

nei confronti

Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile, dell'Illuminazione e dell'Arredamento – Federle, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Colantoni, Gianluca Taddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italian Exhibition Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Deliberazione 73 del 16/12/2021 del Comune di Rimini, recante l’approvazione del Documento unitario 2021, composto da: 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020 (Piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019) e 2) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020 e p.d.r.p. 2021 di alcune di esse, adottato dal predetto Comune in virtù di quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e di ogni atto connesso e successivo, inclusa la nota 16.03.2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini e di Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile, dell'Illuminazione e dell'Arredamento – Federle e di Italian Exhibition Group S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 287/90, l’AGCM ha impugnato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie deliberato dal Comune di Rimini per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito “t.u.s.p.”), nonché gli atti conseguenti, con particolare riferimento al riscontro negativo dato dal Comune di Rimini al parere motivato reso dall'AGCM nel corso del procedimento di cui al citato art. 21-bis della legge n. 287/1990, deducendo che:

1) erra il Comune a non considerare la propria partecipata indiretta Rimini Congressi s.r.l. (di seguito “RC”) una società a controllo pubblico congiunto e, di conseguenza, a non inserire le controllate di quest'ultima – e segnatamente IEG (che organizza fiere e gestisce i quartieri fieristici di Rimini e Vicenza) e la sua controllata Prostand s.r.l. (attiva nel settore degli allestimenti fieristici nel perimetro del proprio piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie;

2) erra il Comune a considerare IEG e la sua controllata Prostand comunque sottratte, ai sensi dell'art. 1, comma 5, t.u.s.p., al perimetro del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie nonché alle limitazioni di oggetto ex art. 4 t.u.s.p. in quanto la prima è società quotata in borsa;

3) erra il Comune a considerare comunque ammesso l'oggetto della società Prostand, ai sensi dell'art. 4, comma 7, t.u.s.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

La controversia va decisa negli stessi termini dei precedenti conformi (art. 74 c.p.a.) con cui questo Tribunale (sentenze Sez. I, 28 dicembre 2020, n. 858 e Sez. I, 9 marzo 2022, n. 25), ha respinto precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando:

- l’infondatezza dell’ipotesi, sostenuta dall’A.G.C.M., di “controllo pubblico congiunto” da parte del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna su RC e quindi, indirettamente, sulle società IEG, Prostand (società di allestimenti detenuta al 60% da IEG) e Colorcom Allestimenti Fieristici (100%, attraverso Prostand);

- che la norma in materia “ammetta testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale “prevalente” e non già “esclusivo” la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva (…) sostenuta dall’Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma”;

- che l’attività fieristica rientra in un contesto concorrenziale nel quale è “pienamente condivisibile l’assunto della società IEG secondo cui alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse”.

In buona sostanza, quindi, le sentenze del Tar Bologna n. 858 del 28.12.2020 e 252 del 9.3.2022, qui richiamate quali precedenti conformi ex ex art. 74 c.p.a.., hanno stabilito che:

- RC non è una società “a controllo pubblico congiunto”;

- conseguentemente IEG (e altrettanto vale per Prostand) non è una “partecipazione societaria indiretta” per i tre soci pubblici di RC;

- non sussistono motivi che impongano a IEG di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite (in Prostand e - originariamente, attraverso questa – in Colorcom), in quanto non si ravvisa una lesione

della concorrenza;

- conseguentemente, non sussistono motivi, per IEG, per modificare il proprio oggetto sociale statutario.

Per le suesposte ragioni, già poste dalla Sezione a fondamento della decisione di cause aventi ad oggetto analoghe questioni, il ricorso va dunque respinto. Tuttavia, in considerazione della complessità e specificità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Rinaldi Andrea Migliozzi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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