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Corte di giustizia europea, Sez. V, 30/3/2023 n. C-5/22
Le autorità di regolazione nazionali dell’energia possono essere legittimate ad imporre alle società elettriche la restituzione delle somme percepite in violazione delle prescrizioni in materia di tutela dei consumatori

L'articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, nonché l'allegato I della direttiva 2009/72, devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a che uno Stato membro conferisca all'autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di "costi di gestione amministrativa" in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l'ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.

Materia: energia / Autorità per l'energia elettrica e il gas

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

 

30 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’elettricità – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Allegato I – Compiti e poteri dell’autorità di regolazione nazionale – Tutela dei consumatori – Costi di gestione amministrativa – Potere dell’autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione delle somme versate dai clienti finali in applicazione di clausole contrattuali sanzionate da tale autorità»

 

Nella causa C-5/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 31 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2022, nel procedimento

 

Green Network SpA

 

contro

SF,

 

YB,

 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),

 

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešic, I. Jarukaitis (relatore) e Z. Csehi, giudici,

 

avvocato generale: J. Kokott

 

cancelliere: A. Calot Escobar

 

vista la fase scritta del procedimento,

 

considerate le osservazioni presentate:

 

        per la Green Network SpA, da V. Cerulli Irelli e A. Fratini, avvocati;

 

        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello e F. Fedeli, avvocati dello Stato;

 

        per la Commissione europea, da O. Beynet, G. Gattinara e T. Scharf, in qualità di agenti,

 

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 37, paragrafi 1 e 4, nonché dell’allegato I della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Green Network SpA all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Italia) (ARERA), in merito alla decisione di tale autorità che ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 655 000 alla Green Network e che ha ordinato a quest’ultima di restituire ai propri clienti finali la somma di EUR 13 987 495,22 corrispondente a taluni costi di gestione amministrativa che detta impresa aveva fatturato a questi clienti.

 

 Contesto giuridico

 

 Diritto dell’Unione

 

3        I considerando 37, 42, 51 e 54 della direttiva 2009/72 erano così formulati:

 

«(37)      I regolatori dell’energia dovrebbero essere dotat[i] dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. Ai regolatori dell’energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. (…)

 

(…)

 

(42)      Tutti i settori industriali e commerciali [dell’Unione europea], comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini dell’Unione, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno, dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti [domestici] e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccol[e] imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro. Tali clienti dovrebbero altresì avere accesso alla scelta, all’equità, alla rappresentanza e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

 

(…)

 

(51)      Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato dell’[Unione] più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione.

 

(…)

 

(54)      Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci».

 

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così disponeva:

 

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell[’Unione]. (…) La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».

 

5        L’articolo 2 della citata direttiva, intitolato «Definizioni», recitava:

 

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

(…)

 

7)      “cliente”: il cliente grossista [o] finale di energia elettrica;

 

8)      “cliente grossista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;

 

9)      “cliente finale”: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

 

(…)».

 

6        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», prevedeva quanto segue:

 

«(…)

 

7.      Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. (…) Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. (…)

 

(…)

 

9.      (…)

 

L’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili e siano fornite, a livello nazionale, in un modo facilmente confrontabile.

 

(…)».

 

7        L’articolo 36 della direttiva 2009/72, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione», era così formulato:

 

«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

 

(…)

 

g)      provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;

 

(…)».

 

8        L’articolo 37 di detta direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione», prevedeva, ai paragrafi 1 e 4, quanto segue:

 

«1.      L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

 

(…)

 

i)      vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e sull’osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

 

j)      vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti [domestici,] inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, i reclami dei clienti [domestici] (…);

 

(…)

 

n)      garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;

 

(…)

 

4.      Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

 

[...]

 

d)      il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata all’impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; (…)

 

(…)».

 

9        L’allegato I di detta direttiva, intitolato «Misure sulla tutela dei consumatori», disponeva, al punto 1, quanto segue:

 

«1.      Fatte salve le norme [dell’Unione] relative alla tutela dei consumatori, (…) le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

 

a)      abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

 

(…)

 

        l’indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva;

 

(…)

 

(…)

 

c)      ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi di energia elettrica e l’uso dei medesimi;

 

(…)

 

f)      beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie devono consentire una equa e rapida soluzione delle controversie, preferibilmente entro un termine di tre mesi, affiancata dall’introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. (…)

 

(…)».

 

 Diritto italiano

 

10      L’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge del 14 novembre 1995, n. 481 – Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (supplemento ordinario alla GURI n. 270, del 18 novembre 1995), affida all’ARERA il compito di «controlla[re] lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio».

 

11      In virtù dell’articolo 2, comma 20, lettera d), di tale legge, l’ARERA ha il potere di ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendogli, ai sensi del comma 12, lettera g), del medesimo articolo, l’obbligo di corrispondere un indennizzo.

 

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

12      A seguito di una segnalazione trasmessa dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (Italia), dalla quale era emerso che la Green Network, una società di distribuzione di elettricità e di gas naturale, applicava nelle bollette inviate ai propri clienti un corrispettivo che questi ultimi avevano contestato ritenendolo poco chiaro, l’ARERA ha aperto un procedimento contro detta società.

 

13      Successivamente a tale segnalazione, l’ARERA ha effettuato altri controlli, mediante i quali ha constatato che detto corrispettivo era previsto da una clausola delle condizioni generali applicabili ai contratti di fornitura di energia proposti dalla Green Network, tanto per l’elettricità quanto per il gas naturale. Secondo tale clausola, i costi di gestione amministrativa non erano compresi nei corrispettivi previsti per la fornitura di energia, ed il fornitore poteva fatturare a tale titolo al cliente un corrispettivo non superiore a EUR 5 mensili o, per alcuni clienti, EUR 10 mensili.

 

14      Avendo constatato che la definizione, da parte della Green Network, di questo corrispettivo nelle suddette condizioni generali era illegittima in quanto tale corrispettivo non era indicato nella scheda di confrontabilità, la quale permette di confrontare le diverse offerte commerciali sul mercato, e nel sistema di ricerca delle offerte, l’ARERA ha irrogato, con una decisione del 20 giugno 2019, una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 655 000 alla Green Network per aver comunicato ai propri clienti finali informazioni contrattuali che violavano le disposizioni regolamentari emanate dall’ARERA. Nella medesima decisione, tale autorità ha ordinato alla Green Network di restituire a tali clienti la somma di EUR 13 987 495,22 riscossa presso questi ultimi a titolo di costi di gestione amministrativa.

 

15      Avverso tale decisione la Green Network ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), che è stato respinto.

 

16      Contro tale sentenza di rigetto la Green Network ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, facendo valere, segnatamente, che il potere dell’ARERA di imporre la restituzione di un corrispettivo ai clienti era contrario alla direttiva 2009/72, in quanto tale corrispettivo era stato determinato nell’ambito di rapporti contrattuali privatistici.

 

17      Il giudice del rinvio fa presente che la controversia dinanzi ad esso pendente verte sulla questione se il potere dell’ARERA di ordinare la restituzione di somme fatturate ai clienti possa essere desunto dalla direttiva 2009/72. Le pertinenti disposizioni di tale direttiva, invocate dalla Green Network e la cui corretta interpretazione non emerge con chiarezza, non risulterebbero essere già state oggetto di interpretazione da parte della Corte.

 

18      Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se la normativa europea contenuta nella [direttiva 2009/72] – in particolare nell’articolo 37, paragrafi 1 e 4, che disciplinano i poteri delle autorità di regolazione, e nell’Allegato I – possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche il potere prescrittivo esercitato dall’[ARERA] nei confronti delle società operanti nel settore elettrico con il quale si impone a dette società di restituire ai clienti, anche cessati e morosi, la somma corrispondente al corrispettivo economico da questi versata a copertura di spese di gestione amministrativa, in adempimento di una clausola contrattuale oggetto di sanzione da parte della stessa [ARERA].

 

2)      Se la normativa europea contenuta nella [direttiva 2009/72] – in particolare nell’articolo 37, paragrafi 1 e 4, che disciplinano i poteri delle autorità di regolazione, e nell’Allegato I – possa essere interpretata nel senso di ricomprendere, nell’ambito dell’indennizzo e delle modalità di rimborso applicabili ai clienti del mercato elettrico se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti dall’operatore del mercato, anche la restituzione di un corrispettivo economico da questi versato, disciplinato espressamente in una clausola del contratto sottoscritto ed accettato, del tutto indipendente dalla qualità del servizio stesso, ma previsto a copertura di costi di gestione amministrativa dell’operatore economico».

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 

19      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72, nonché l’allegato I di quest’ultima, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l’ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.

 

20      A questo proposito, la Corte ha già rilevato che discende dall’articolo 1 della direttiva 2009/72, nonché dai considerando 37, 42, 51 e 54 di quest’ultima, che tale direttiva è intesa a conferire ai regolatori dell’energia il potere di garantire la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori, a far beneficiare tutti i settori industriali e commerciali nonché tutti i cittadini dell’Unione di elevati livelli di tutela dei consumatori e di meccanismi di risoluzione delle controversie, a mettere gli interessi dei consumatori al centro di detta direttiva, a far sì che l’autorità di regolazione nazionale, ove abbia ricevuto dallo Stato membro tale competenza, assicuri il rispetto dei diritti dei consumatori di elettricità, nonché a introdurre misure di risoluzione delle controversie efficaci e accessibili a tutti i consumatori (sentenza dell’8 ottobre 2020, Crown Van Gelder, C-360/19, EU:C:2020:805, punto 26).

 

21      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72, gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali e devono garantire tra l’altro un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Secondo detta disposizione, per quanto riguarda almeno i clienti domestici, le misure di cui sopra devono includere quelle che figurano nell’allegato I di tale direttiva, delle quali fanno parte le misure intese a garantire che i clienti ricevano informazioni trasparenti in merito ai prezzi e alle tariffe praticati, nonché alle condizioni generali applicabili.

 

22      La Corte ha, inoltre, già constatato che, ai fini del perseguimento degli obiettivi summenzionati, la direttiva 2009/72 esige dagli Stati membri che essi conferiscano alle loro autorità di regolazione nazionali ampie prerogative in materia di regolazione e di sorveglianza del mercato dell’elettricità (sentenza dell’11 giugno 2020, Prezident Slovenskej republiky, C-378/19, EU:C:2020:462, punto 23). Come risulta dall’articolo 36, lettera g), di detta direttiva, tra gli obiettivi generali la cui realizzazione deve essere affidata dagli Stati membri alle loro autorità di regolazione nazionali nell’ambito dell’esercizio dei loro compiti e dei loro poteri rientra quello di garantire la tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 2020, Energiavirasto, C-578/18, EU:C:2020:35, punto 35, e dell’8 ottobre 2020, Crown Van Gelder, C-360/19, EU:C:2020:805, punto 27).

 

23      In particolare, l’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), della direttiva 2009/72 prevede che l’autorità di regolazione nazionale sia investita dei compiti consistenti nel vigilare sull’osservanza, da parte delle società elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza, e nel contribuire a garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate nell’allegato I di detta direttiva, siano effettive e applicate. A questo proposito, l’articolo 37, paragrafo 4, di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti previsti dai paragrafi 1, 3 e 6 del medesimo articolo 37, e, a tal fine, vengano loro conferiti almeno i poteri elencati in detto paragrafo 4. Orbene, se tra tali poteri figura quello, previsto dall’articolo 37, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72, di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle società elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti da questa direttiva o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’autorità di regolazione nazionale, detta disposizione non menziona il potere di esigere da tali società che restituiscano qualsiasi somma percepita in virtù di una clausola contrattuale considerata illegittima.

 

24      Tuttavia, l’impiego, all’articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2009/72, dell’espressione «all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti» indica che poteri diversi da quelli espressamente menzionati in tale articolo 37, paragrafo 4, possono essere attribuiti a tale autorità al fine di permetterle di assolvere i compiti previsti all’articolo 37, paragrafi 1, 3 e 6, di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2020, Energiavirasto, C-578/18, EU:C:2020:35, punti 37, 38 e 40).

 

25      Poiché assicurare l’osservanza degli obblighi di trasparenza gravanti sulle società elettriche e tutelare i consumatori rientrano tra i compiti previsti dall’articolo 37, paragrafi 1, 3 e 6, della succitata direttiva, occorre constatare che uno Stato membro può concedere ad un’autorità di regolazione il potere di ordinare a tali operatori la restituzione delle somme da essi percepite in violazione delle prescrizioni in materia di tutela dei consumatori, e segnatamente quelle riguardanti l’obbligo di trasparenza e l’esattezza della fatturazione.

 

26      Una tale interpretazione non è rimessa in discussione dal fatto che l’articolo 36 della direttiva 2009/72 prevede, in sostanza, che l’autorità di regolazione nazionale addotti le misure necessarie «in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze», né dal fatto che l’articolo 37 della medesima direttiva contiene, al paragrafo 1, lettera n), l’espressione «in collaborazione con altre autorità competenti». Infatti, non risulta da tali disposizioni che, in un caso come quello in discussione nel procedimento principale, soltanto una di queste altre autorità nazionali possa ordinare la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalle società elettriche presso i clienti finali. Al contrario, l’impiego dei termini «se del caso» implica che tale consultazione è necessaria unicamente qualora la misura che si intende adottare possa avere implicazioni per altre autorità competenti.

 

27      Inoltre, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72, nonché l’allegato I di quest’ultima, debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono all’autorità di regolazione nazionale – sul fondamento di una disposizione nazionale che prevede l’indennizzo automatico a favore dei clienti delle somme riscosse da una società elettrica, qualora i livelli di qualità dei servizi previsti non siano raggiunti – il potere di ordinare a tale società elettrica di restituire ai propri clienti finali le somme ad essi fatturate, qualora tale ordine di restituzione sia fondato non su ragioni attinenti alla qualità del servizio in questione, bensì sull’illegittimità di una clausola contrattuale che prevede il pagamento di «costi amministrativi».

 

28      A questo proposito, come risulta, in sostanza, dal punto 25 della presente sentenza, se invero la direttiva 2009/72 non impone agli Stati membri di prevedere che l’autorità di regolazione nazionale abbia il potere di ordinare la restituzione, da parte di una società elettrica, delle somme indebitamente riscosse presso i propri clienti, detta direttiva non osta a che uno Stato membro conceda un potere siffatto a tale autorità. Nella misura in cui la tutela dei consumatori e il rispetto degli obblighi di trasparenza rientrano tra i compiti che devono essere devoluti alle autorità di regolazione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), di detta direttiva, il motivo concreto per cui, al fine di assolvere uno di questi compiti, viene ordinato ad una tale società di rimborsare i propri clienti non è rilevante.

 

29      Ciò premesso, spetta al giudice nazionale valutare se il diritto nazionale conferisca effettivamente all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite in casi quale quello in discussione nel procedimento principale, o se tale autorità abbia applicato detto diritto nazionale in maniera corretta.

 

30      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72, nonché l’allegato I di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l’ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.

 

 Sulle spese

 

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, nonché l’allegato I della direttiva 2009/72, devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l’ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.

 

Firme

 

*      Lingua processuale: l’italiano.

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