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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 4/4/2023 n. 104
Sul rispetto dei limiti dimensionali anche in fase cautelare monocratica, e sulle conseguenze della sua violazione

Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 04/04/2023

N. 00104/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00318/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2023, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca, Ignazio Scuderi, Liliana D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania, Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, -OMISSIS-., Anac, Anas Sicilia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 01105/2023, resa tra le parti, concernente a.- col ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati:

- il provvedimento del 27 luglio 2022, numero -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Catania - Ufficio territoriale del Governo, notificato a mezzo pec il 28 luglio 2022 col quale “…ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 92, co. 2-ter, lett. b), del D. Lgs n. 159/2011…”, ha ritenuto sussistere “…i presupposti per l'adozione di un provvedimento interdittivo, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché per disporre la cancellazione della stessa dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list)…”, informando la società che “…è interdetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto gli elementi informativi sopra indicati, valutati nel loro complesso, evidenziano l'esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del Codice Antimafia, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa in esame…” e disponendo “…la cancellazione della stessa dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list)…” (All.2);

- ove occorra il verbale del Gruppo Informativo Antimafia della Prefettura di Catania del 7 luglio 2022, richiamato nell'interdittiva, allo stato non conosciuto;

- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.

b.- col ricorso e motivi aggiunti sono stati impugnati:

- il provvedimento dell'ANAS del 20 ottobre 2022, numero-OMISSIS- di protocollo, avente ad oggetto “…SS n. 284 “Occidentale Etnea” Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto dal Km 26+000 al km 30+000”. Protocollo di Legalità del 14/11/2016. Ditta -OMISSIS- S.R.L.. – Richiesta esercizio Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. - Avvio procedura prevista dal comma 2 dell'art. 7 del Protocollo di Legalità…” (All. 3);

- la nota della -OMISSIS- s.p.a. del 24 ottobre 2022 (All. 4) con cui - avendo l'ANAS “…ordinato alla scrivente Impresa - in ragione della situazione soggettiva dell'allora Amministratore pro tempore e socio di minoranza di Codesta Impresa, destinatario di una misura cautelare personale per reati contro la Pubblica Amministrazione – di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 comma 2 del Protocollo di Legalità del 14.11.2016 e richiamata nell'art. 23 del contratto di fornitura…”, ha comunicato “…nuovamente l'immediata risoluzione del contratto in essere…” e ciò “…in pedissequa applicazione delle disposizioni della committente principale…”;

- nonché tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti (ivi comprese eventuali note della Prefettura, ivi compreso ove occorra il protocollo di legalità allegato al contratto inter partes, nella non temuta ipotesi che possa esser interpretato nel senso che l'art. 7 comma 2 preveda una facoltà di risoluzione immediata anziché (come non dovrebbe dubitarsi, la facoltà di avvio di un procedimento affidato al Presidente dell'ANAC).

Nonché, per l'accertamento del diritto della ricorrente alla prosecuzione della fornitura, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 lettera a. 3) e lettera e. 1) c.p.a., anche previa declaratoria d'inefficacia dei contratti eventualmente stipulati dalla -OMISSIS- s.p.a. con altre Società e subentro nella fornitura in questione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Rilevato, d’ufficio, che l’appello – proposto il 1° aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza gravata – al netto delle parti escluse ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.S. 22 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2017, n. 2) consta di 100.846 caratteri (spazi esclusi), cui si aggiungono i 6.917 caratteri della “premessa” (questi ultimi rilevanti almeno per la parte eccedente i 4.000 caratteri consentiti dall’articolo 4, comma 1, terzo alinea, del cit. D.P.C.S.), dunque per un totale di caratteri computabili pari a 103.763: sicché l’atto processuale in esame eccede di 33.763 caratteri il limite dimensionale (di 70.000 caratteri) fissato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del cit. D.P.C.S. (nonché, altresì, di 3.763 caratteri quello, di 100.000 caratteri, autorizzabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso D.P.C.S.);

Ritenuto che – sebbene l’articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”, lasciando apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – in esito a una più meditata considerazione si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell’atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla “benevolenza” che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi “ingiusto”, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali;

Ritenuto, pertanto, che i fondamentali principi di terzietà e di imparzialità del giudice inducono necessariamente a ritenere che il cit. comma 5, allorché sia esegeticamente ricondotto a conformità con i ricordati principi fondamentali del processo, configuri un obbligo (negativo) del giudice, piuttosto che una sua facoltà, di non esaminare le questioni (e, dunque, di non conoscere delle domande) trattate nelle porzioni dell’atto processuale che eccedano i suoi limiti normativamente fissati: fatte salve, naturalmente, le facoltà “riparatorie” concesse dall’art. 7, comma 1, del cit. D.P.C.S., e segnatamente dal relativo secondo periodo;

Ritenuto, in conclusione, che le istanze cautelari – e, in particolare, quella di tutela cautelare monocratica, per quanto in questa sede rileva – non possano essere scrutinate, perché contenute nelle pagine finali dell’atto di appello, ossia in quelle che certamente eccedono il relativo limite dimensionale normativamente stabilito;


P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.

FISSA al 11 maggio 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, designando relatore il Consigliere Caleca.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo il giorno 4 aprile 2023.






  Il Presidente
  Ermanno de Francisco





IL SEGRETARIO



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