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Consiglio di Stato, Sez. III, 12/4/2023 n. 3665
Sulla legittimità della scelta di un Comune di riperimetrare i confini di una sede farmaceutica per consentire finalmente l'apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta.

Il criterio dei 3.300 abitanti è stato fissato dalla l. 27/2012 per individuare il numero di farmacie che possono essere aperte in un Comune, ma la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune, che deve individuare la zona tenendo conto di un'equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di mt. 200; questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l'obbligo di reperire la sede della farmacia all'interno del perimetro individuato. Pertanto, nel caso di specie, è legittima la scelta del Comune di modificare la zona di riferimento per consentire finalmente l'apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta per dieci anni, vista la difficoltà di trovare un'idonea sede per aprire la farmacia accertata anche dalla ASL. Inoltre, non trattandosi di apertura di nuova sede, non erano necessari i pareri della ASL e dell'Ordine dei farmacisti. L'art. 11 del d.l. 1/2012, conv.nella l. 27/2012, richiede infatti l'adozione dei pareri della ASL e dell'Ordine dei farmacisti competenti in caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma non si riferisce alle mere variazioni del perimetro di una sede già istituita.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina
Pubblicato il 12/04/2023

N. 03665/2023REG.PROV.COLL.

N. 00539/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 539 del 2018, proposto da
Farmacia Firriolo S.a.s. di Antonino Firriolo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Giordani, Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Giordani in Roma, via G. Avezzana 51;

contro

Comune di Anguillara Sabazia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento 11;

nei confronti

- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
- Azienda Asl Roma F, Roberto Codino, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 08980/2017, resa tra le parti, concernente riperimetrazione dei confini di sede farmaceutica;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Anguillara Sabazia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Pierfrancesco Ungari e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia concerne la definizione dei confini di due sedi farmaceutiche del Comune di Anguillara Sabazia.

1.1. La revisione della relativa pianta organica, ad opera della d.G.C. n. 49/2012, aveva confermato la collocazione della sede n. 4 al confine con il Comune di Roma, sulla scorta del parere della Asl Roma F del 14 maggio 2010, in cui si affermava: “L’allegata perimetrazione è stata elaborata tenendo conto della densità di residenti nelle varie zone, della viabilità, delle farmacie già esistenti e dei programmi di sviluppo urbanistico del Comune al fine di consentire a tutta la popolazione una pari facilità nell’accesso al bene farmaco. Per questi motivi, a parere dello scrivente Dipartimento Farmaceutico, è la migliore e la più funzionale agli interessi degli utenti”.

1.2. Tuttavia, con d.C.C. n. 10 in data 31 gennaio 2017, venivano modificati i confini delle sedi farmaceutiche, spostando il confine della n. 4 (così da ricomprendere una parte della zona di riferimento della n. 2). Ciò, in particolare, considerato “che da un controllo sui cittadini residenti nelle vaste zone assegnate a ciascuna farmacia, aggiornato alla data odierna, è risultato che da un punto di vista demografico esiste uno squilibrio, in quanto, al 31/12/2016 nelle zone della prima sede farmaceutica e della seconda sede risultano residenti oltre i 5000 abitanti in quanto collocate nelle aree più popolose” e viste “le note della Regione Lazio prot. GR/11/02 del 14/09/2016 e prot. GR/11/16 del 16/11/2016 nelle quali si evidenzia la difficoltà della titolare della 4^ sede a reperire locali ove collocare la farmacia, considerato che le caratteristiche degli immobili della periferia del Comune di Anguillara Sabazia sono prettamente residenziali”.

2. Tale modifica è stata impugnata dinanzi al TAR del Lazio dalla società di persone titolare della farmacia della sede n. 2, mediante quattro motivi di ricorso, appresso sintetizzati.

2.1. Con il primo, lamenta che nel caso in esame non vi è alcun riscontro concreto sul presunto squilibrio della popolazione, che costituirebbe uno dei presupposti della riperimetrazione della sede n. 4. Sottolinea che, secondo l’art. 2 della legge 475/1978, il Comune "identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”; e dunque, al Comune è richiesto di razionalizzare la collocazione delle farmacie istituite in modo che siano uniformemente presenti su tutto il territorio comunale e equilibratamente distanziate. Viceversa, la modifica avversata determina una illegittima concentrazione di esercizi farmaceutici pregiudicando la possibilità dei cittadini residenti nella zona originariamente corrispondente alla sede n. 4, periferica e scarsamente popolata, ad avere una farmacia raggiungibile con tragitti agevoli e in tempi brevi, tenuto altresì conto della linea ferroviaria che sembrerebbe attraversare la nuova sede. La circostanza che i locali disponibili nell’originaria zona della sede n. 4 siano pochi non può giustificare la riperimetrazione, che sarebbe ammissibile solo se vi fosse l’assoluta inesistenza di locali idonei.

2.2. La circostanza che nella sede n. 2 risieda una popolazione di 5.000 abitanti è stata ritenuta motivo per operare la modifica, ma l’art. 11 del d.l. 1/2012, convertito in legge 27/2012, ha individuato il parametro di 3.300 abitanti per consentire l’apertura di una nuova farmacia, non per individuare la popolazione della zona da essa servita. In realtà, la ratio della riperimetrazione contestata è quella di consentire al futuro titolare della sede n. 4 di poter ubicare la farmacia nell’area che faceva parte dell’ambito territoriale della sede n. 2, ma in tal modo la parte più periferica della sede n. 4 risulterà sprovvista di assistenza farmaceutica.

2.3. Il terzo motivo censura, sotto altro profilo, la violazione del medesimo art. 11, in quanto la nuova perimetrazione della sede n. 4 è stata adottata senza i previ pareri obbligatori della Asl e dell’Ordine dei Farmacisti.

2.4. Infine, ai sensi dell’art. l del d.P.R. 1275/1071, la modifica della pianta organica deve trovare la sua causa in un rilevante cambiamento della situazione di fatto che renda necessario individuare una nuova modalità di cura dell'interesse pubblico dei residenti ad un agevole accesso al servizio farmaceutico. Nel caso in esame, la motivazione della delibera è lacunosa e inconsistente e non dà prova di quali siano le ragioni di carattere pubblico sottese al cambiamento in fieri. La riperimetrazione è altresì illegittima per indeterminatezza dell’oggetto poiché non è possibile capire quali siano i nuovi confini della sede farmaceutica n. 4 e quale sia la linea di confine della sede farmaceutica n. 2.

3. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (II-bis, n. 8980/2017), ha esaminato il ricorso nel merito (espressamente accantonando l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dal Comune), e lo ha respinto, in quanto infondato.

3.1. Il TAR ha anzitutto precisato alcuni elementi, utili a conferire alla deliberazione impugnata il suo effettivo significato:

- la sede farmaceutica n. 4 era stata messa a concorso nel 2007, ma la vincitrice non aveva provveduto all’apertura della farmacia per mancanza di locali idonei nella zona di riferimento;

- con nota del 13 gennaio 2014, la ASL competente aveva fatto presente di aver proceduto ad un’accurata ricognizione sul territorio di competenza della sede n. 4, non rilevando l'esistenza di locali idonei per l’apertura di una farmacia;

- pertanto, la zona di riferimento della sede n. 4 è stata modificata al fine di consentire l’apertura della farmacia; il riscontro di tale situazione di fatto è fornito dalla rinuncia della vincitrice del concorso del 2007 e dal subentro di altro candidato, impegnato ad aprire la farmacia entro il 14 agosto 2017.

3.2. Sulla base di questa premessa, ha affermato che:

- il criterio dei 3.300 abitanti è stato fissato dalla legge 27/2012 per individuare il numero di farmacie che possono essere aperte in un Comune, ma la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune, che deve individuare la zona tenendo conto di un’equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di mt. 200;

- questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmacia all’interno del perimetro individuato;

- nel caso in esame, vista la difficoltà di trovare un’idonea sede per aprire la farmacia accertata anche dalla ASL, si è proceduto ad una modifica della zona di riferimento per consentire finalmente l’apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta per dieci anni;

- non trattandosi di apertura di nuova sede, non erano necessari i pareri della ASL e dell’Ordine dei farmacisti; e la scelta non appare irragionevole perché, laddove non fosse aperta la farmacia n. 4, i cittadini delle zone più periferiche rimarrebbero privi di una farmacia; è evidente che se fosse stato possibile aprire la sede nell'originaria zona di competenza quella fetta di popolazione avrebbe fruito di una farmacia più vicina, ma la realtà è che nonostante la sua istituzione la farmacia n. 4 non era mai stata aperta.

4. Con l’appello in esame, la società ricorrente in primo grado ha dedotto i motivi appresso sintetizzati.

4.1. Error in procedendo: violazione artt. 64 e 74, cod. proc. amm.

Il TAR ha omesso di considerare, oltre alla perizia di parte, il parere prot.n. 25037 in data 15 maggio 2017, con il quale la ASL Roma F aveva affermato che “Non avendo rilevato variazioni della densità abitativa e/o della situazione urbanistica ed avendo constatato la presenza di vari locali nel perimetro originario della 4^ sede farmaceutica, non si ritiene necessario l’ampliamento previsto con la deliberazione in questione. La sede farmaceutica così come prevista dalla delibera in questione è divisa in due parti dalla linea ferroviaria Roma-Bracciano ed una eventuale ubicazione della farmacia nella zona individuata dall’ampliamento (lato lago della linea ferroviaria) creerebbe gravi difficoltà alla maggior parte dei residenti della sede farmaceutica che invece abita nella più ampia zona lato mare della linea ferroviaria che è possibile attraversare solo tramite un passaggio a livello molto spesso chiuso, costituendo quindi una oggettiva difficoltà.”.

Tale errore è oltre modo grave, tenuto conto che la decisione è stata adottata in forma semplificata, e dunque il giudice di primo grado ha evidentemente ritenuto risolutivo in punto di fatto l’assenza dei locali (che andava invece verificata sulla scorta della documentazione tecnica versata in atti) ed in punto di diritto la non obbligatorietà del parere della Asl e dell’Ordine (che invece sono obbligatori, dal momento che la modifica dei confini di una sede farmaceutica equivale a nuova istituzione della stessa).

4.2. Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione della legge 475/1968, come modificata dal d.l. 1/2012, convertito con legge 27/2012; difetto assoluto di istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo della carente e/o inadeguata valutazione dei presupposti; contraddittorietà ed illogicità manifesta; difetto di motivazione e/o comunque motivazione illogica e perplessa.

Nel caso in esame non vi è alcun riscontro concreto sul presunto “squilibrio della popolazione”, che costituirebbe uno dei presupposti che hanno indotto alla modifica della perimetrazione della sede farmaceutica n. 4. Nel valutare la distribuzione delle sedi, il Comune deve considerare non solo i normali parametri di ragionevolezza, non discriminazione e trasparenza che ispirano l’attività amministrativa nel suo complesso, ma deve anche fare particolare attenzione a garantire l’accessibilità al servizio farmaceutico anche a quei cittadini che abitano in zone scarsamente popolate. Ciò significa che il Comune non può concentrare tutte le farmacie in un’area del territorio in cui risiede la maggior parte della popolazione e lasciare, viceversa, sprovviste del servizio farmaceutico aree del territorio comunale meno densamente popolate, cosa che invece è avvenuta nel caso in esame.

E’infatti evidente che il Comune, nel consentire al titolare della farmacia n. 4 di ubicarsi praticamente a ridosso della farmacia n. 2, ha determinato una illegittima concentrazione di esercizi farmaceutici, pregiudicando inequivocabilmente la possibilità dei cittadini residenti nella zona originariamente corrispondente alla sede farmaceutica n. 4, periferica e scarsamente popolata, ad avere una farmacia raggiungibile con tragitti agevoli e in tempi brevi.

4.3. Violazione dell’art.11 della legge 27/2012; eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Nessun rilievo può avere la circostanza, richiamata nella delibera impugnata, secondo cui: “al 31/12/2016 nelle zone della prima sede farmaceutica e della seconda sede risultano residenti oltre i 5.000 abitanti in quanto collocate nelle aree più popolose”, posto che il parametro abitativo fissato per ciascuna sede farmaceutica, ai sensi dell’art. 11, cit., è di 3.300 abitanti, e dunque la circostanza che nella prima e nella seconda sede risultino 5.000 abitanti non può costituire una motivazione idonea a giustificare una riduzione dell’ambito territoriale di una delle due sedi.

4.4. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 11, cit.

La nuova perimetrazione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Anguillara Sabazia, è stata adottata senza i previ pareri obbligatori della Asl e dell’Ordine dei Farmacisti, che devono essere acquisiti non solo in caso di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ma anche in caso di revisione dei relativi confini, traducendosi in una nuova e diversa pianta organica.

4.5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 1275/1071 e 11 della legge 27/2012, nonché degli artt. 1 e 2 legge 475/1968; eccesso di potere per contraddittorietà, genericità ed indeterminatezza.

La modifica della sede farmaceutica n.4 è stata effettuata in modo arbitrario, ovvero senza che ciò corrispondesse ad un effettivo interesse pubblico.

L’assenza della valutazione dell’interesse pubblico e la conseguente irragionevolezza della scelta operata dal Comune si deduce anche dal fatto che la motivazione della delibera è lacunosa e inconsistente e non dà prova di quali siano le ragioni di carattere pubblico sottese al cambiamento in fieri.

La delibera è altresì illegittima per indeterminatezza dell’oggetto, essendo il suo contenuto dispositivo incomprensibile e oscuro. La delibera e i suoi allegati non consentono, infatti, di capire quali siano i nuovi confini della zona n. 4. L’atto non contiene una descrizione letterale delle strade ricomprese nella nuova zona né, tantomeno, essa è sostituita da una mappa chiara e intellegibile. La “planimetria” allegata alla delibera, che dovrebbe assolvere alla funzione descrittiva dell’intento pianificatore del Comune, altro non è che una cartina formato A4, in cui non è possibile leggere i nomi delle vie e tantomeno riconoscerle visivamente.

4.6. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e par condicio; erroneità dei presupposti.

Detti vizi discendono dal fatto che la precedente assegnataria della sede n. 4 si è trovata nella condizione di dover decidere se accettare o meno la sede (poi non accettata), nella persuasione che la zona territoriale di competenza fosse e sarebbe sempre stata quella individuata in origine.

5. Si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto puntualmente la Regione Lazio ed il Comune di Anguillara Sabazia.

Le Amministrazioni resistenti hanno in particolare eccepito l’inammissibilità e improcedibilità dell’appello.

A tal fine, sottolineano che

- con la d.G.R. n. 128/2018 “Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Roma”, è stata recepita la delibera comunale impugnata; tale d.G.R. risulta impugnata dall’appellante dinanzi al TAR Lazio (RG 6193/2018, che risulta ancora pendente), ed è stata oggetto di rettifica con d.G.R. n. 317/2018, regolarmente pubblicata sul BURL e non impugnata;

- successivamente è intervenuta la d.G.R. n. 566/2021, di “Presa d’atto della revisione della pianta organica delle farmacie di Roma capitale e dei comuni della Provincia di Roma anni 2018-2020”, in cui si è dato atto della volontà dei comuni interessati di confermare le perimetrazioni delle sedi farmaceutiche e/o istituire nuove sedi nei loro territori; anche tale provvedimento non è stato impugnato dall’appellante, rendendo in tal modo sostanzialmente definitiva la perimetrazione della sede farmaceutica in questione.

6. L’appellante ed il Comune hanno depositato repliche.

In particolare, l’appellante, riguardo alle predette eccezioni, sottolinea che con determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria n. G02647 del 27 febbraio 2023, ha appreso la notizia della nuova revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Anguillara Sabazia relativa all’anno 2022; tra queste è ricompresa la sede farmaceutica n. 4, oggetto del contendere, per la quale sono ancora aperti i termini per la relativa impugnativa. Pertanto, sotto questo profilo è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalle controparti.

7. Può prescindersi dall’approfondire dette eccezioni di improcedibilità – che mostrano una certa consistenza, ma richiederebbero una verifica, al fine di accertare se il provvedimento sopravvenuto nel 2021 effettivamente confermi la medesima perimetrazione avversata e sia divenuto inoppugnabile - stante l’evidente infondatezza nel merito dell’appello.

7.1. E’ utile partire dal parere della ASL Roma F prot. 25037 in data 15 maggio 2017 - che risulta acquisito ai fini dell’adozione della d.G.R. n. 128/2018, con cui è stata recepita la delibera comunale impugnata – invocato dalla società appellante.

Il parere, a ben vedere, si risolve nel sottolineare come la perimetrazione originaria fosse più rispondente alle esigenze di garantire una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico della popolazione residente nella zona n. 4. Tale circostanza, non negata ma comunque ritenuta non dirimente dal TAR, viene posta al centro della maggior parte dei profili di censura riproposti in appello.

7.2. Tuttavia, è evidente che il Comune di Anguillara Sabazia, con la delibera n. 10/2017, ha ritenuto che vi fossero delle ragioni prevalenti per modificare comunque la perimetrazione.

La sentenza appellata le ha puntualmente individuate.

Infatti, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il TAR non ha travisato i presupposti della delibera impugnata. In particolare, non ha attribuito un peso dirimente ad una presunta impossibilità di reperire locali idonei nel perimetro originario della sede n. 4, riferendosi invece, nel descrivere il contenuto della delibera impugnata e coerentemente alle risultanze del procedimento, ad una mera “difficoltà” di reperimento, e limitandosi poi a richiamare quanto affermato dalla ASL nella nota prot. 71254 del 31 dicembre 2013 (menzionata in sentenza con la data di protocollazione in arrivo della Regione); dunque, non assume particolare rilievo quanto affermato, circa l’esistenza di alcuni locali idonei, nella perizia depositata dall’appellante. Né ha trascurato il presupposto del riequilibrio tra le sedi sotto il profilo demografico, effetto dichiarato ed innegabile della riperimetrazione e rispondente ad un criterio non illogico, ancorché non dirimente, nel motivare la scelta contestata dall’appellante.

Sulla base di dette circostanze, il TAR ha colto che la riperimetrazione aveva inteso consentire – finalmente, dopo sette anni dalla istituzione della sede ed in prossimità della scadenza della validità della graduatoria regionale – l’insediamento della farmacia nella sede n. 4, dopo che l’assegnataria originaria, nonostante avesse ottenuto diverse proroghe, aveva infine rinunciato ed anche il farmacista ad essa subentrato aveva incontrato difficoltà nel reperire locali idonei all’interno del perimetro originario.

7.3. La riperimetrazione ha quindi mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque al gestore della nuova farmacia della sede n. 4 - meno popolata e periferica, come riconosce anche parte appellante, rispetto alle altre sedi comunali - una collocazione concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva, in ragione della vicinanza e della comodità di accesso, rispetto all’utenza). In altri termini, l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, ed è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento.

7.4. Il risultato è stato comunque vantaggioso per la popolazione residente all’interno della zona di riferimento n. 4, in quanto avrebbe consentito di disporre di una farmacia più vicina di quanto accadeva in precedenza (anche se meno vicina di un’ipotetica collocazione all’interno perimetro originario).

7.5. Lo sviluppo successivo della vicenda, peraltro, conferma l’assunto della difficoltà di insediamento della sede n. 4.

Il Comune ha infatti precisato che la sede n. 4 è (nuovamente) vacante dal 2018, dato che il nuovo assegnatario, dopo aver reperito i locali grazie alla modifica del perimetro, aveva poi preferito accettare l’assegnazione ottenuta in un’altra Regione.

7.6. Sotto il profilo procedimentale, come osservato dal TAR, l’art. 11 del d.l. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, richiede l’adozione dei pareri della ASL e dell’Ordine dei farmacisti competenti in caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma non si riferisce alle mere variazioni del perimetro di una sede già istituita.

7.7. Né vi è indeterminatezza del contenuto della riperimetrazione.

La delibera n. 10/2017 indica in motivazione le strade interessate dall’inclusione nel perimetro della sede n. 4, e la planimetria allegata mostra i confini delle sedi farmaceutiche (la Regione sottolinea, peraltro, che i confini della n. 4 risultano descritti in una nota inviata dal Comune in data 21 febbraio 2017: “ingresso nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia provenendo da Roma fino all'incrocio con Via Andrea Doria intersezione con Via Anguillarese comprendendo Via Giolitti Via Maria Felice fino all'incrocio con Via della Mainella fino al confine con il comune di Roma. Confina da un lato con la terza, al centro con la seconda sede e dall’altro con la quinta sede”).

La circostanza che non siano state esplicitate tutte le strade ricomprese nel perimetro non assume alcun rilievo, se si considera che ormai la funzione della perimetrazione è soltanto quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all’interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico - essendo poi, evidentemente, i cittadini ed utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza.

7.8. Infine, è evidente che l’appellante – a prescindere dalla novità della questione, che non risulta dedotta in primo grado - non ha alcun titolo a dolersi del fatto che l’opportunità di una collocazione più a ridosso della zona densamente abitata del Comune non fosse stata offerta alla farmacista originariamente assegnataria della sede n. 4. In ogni caso, la circostanza non determinerebbe alcuna illegittima discriminazione, posto che l’opportunità oggi contestata è maturata successivamente, alla luce di valutazioni e sulla base di elementi sopravvenuti.

7.9. Le censure dedotte, dunque, non riescono a mettere in discussione la sentenza appellata. Tanto più, se si considera che la sentenza è pienamente coerente con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Sezione, ormai consolidata nell’affermare l’ampia discrezionalità che si esercita in materia di individuazione delle sedi farmaceutiche (cfr. Cons. Stato, III, nn. 4030/2022 e 327/2021) e la ridotta portata precettiva che assume la relativa pianta organica e perimetrazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 2329/2021), il cui criterio ispiratore non è quello del massimo decentramento bensì quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale (cfr. Cons. Stato, III, n. 4374/2021).

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, in favore del Comune di Anguillara Sabazia e della Regione Lazio, ciascuno, per spese ed onorari del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente FF, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Pierfrancesco Ungari
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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