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TAR Lazio, Sez. III, 3/5/2023 n. 7554
E' legittimo il provvedimento dell'Enac in quanto l'esigenza di "vicinitas" a tutela dei minori e delle persone con ridotta modalità è connaturata ad esigenze di safety che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento di prezzo.

E' legittima la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC del 16 luglio 2021 n. 63/2021, recante "Provvedimento d'urgenza per l'adozione del Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 - 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori", pubblicata sul sito internet istituzionale, in quanto la necessità della contiguità di posti è chiaramente connessa ad esigenze di safety che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento. Infatti, le norme intese al perseguimento della safety a garanzia della sicurezza dei voli vanno attuate senza considerare le implicazioni e le ricadute commerciali e tariffarie discendenti dalla loro applicazione, poiché il bene della "sicurezza" non può essere trattato alla stregua di un accessorio richiedente un corrispettivo aggiuntivo rispetto al prezzo base per l'acquisto del titolo di viaggio.
L'esigenza di "vicinitas" è pertanto all'evidenza connaturata ad esigenze di safety che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento di prezzo.
Ne consegue che, ove la compagnia aerea ponga ostacoli, anche economici, all'assegnazione dei posti nei termini indicati dalla normativa europea, ossia contigui tra minore e genitore nonché passeggero a ridotta mobilità ed accompagnatore, tale comportamento integra il mancato rispetto dello standard operativo e la violazione delle disposizioni sulla sicurezza delle operazioni di volo (safety).

Dalla doverosità delle misure di protezione in favore di tali categorie di passeggeri discenda la legittimità della potestà sanzionatoria con cui l'ENAC ha presidiato la violazione di tali obblighi, contemplata con Provvedimento n. 63/2021.


Materia: trasporti / sicurezza
Pubblicato il 03/05/2023

N. 07554/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01774/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2022, proposto da
Easyjet Airline Company Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Matteo Castioni, Alessandro Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona 49;

contro

Enac - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Arianna Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Rienzi Carlo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari

1) della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC del 16 luglio 2021 n. 63/2021, recante “Provvedimento d'urgenza per l'adozione del Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori” (doc. 1), pubblicata sul sito internet istituzionale e trasmessa a mezzo PEC in data 17 luglio 2021;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, quale:

2) la nota del Direttore Generale ENAC n. 70782 del 23 giugno 2021, di costituzione del Gruppo di lavoro (non pubblicata);

3) lo “Studio sui costi accessori dei biglietti aerei, pratiche commerciali e loro effetti sulla sicurezza” effettuato dal Gruppo di lavoro costituito da ENAC (conosciuto solo negli estremi);

4) eventuali verbali del predetto Gruppo di lavoro, nonché altri eventuali documenti, studi o relazioni tecniche, anche da parte di terzi, posti a base dei provvedimenti impugnati;

5) delibera del C.d.A. dell'ENAC n. 14 del 14 settembre 2021, nella parte in cui adotta il “Regolamento sull'obbligo di assegnazione posti a sedere gratuiti a minori anni dodici e persone a mobilità ridotta vicino ai genitori/accompagnatori” (conosciuta negli estremi);

6) delibera del C.d.A. dell'ENAC n. 27 del 25 ottobre 2021 (conosciuta solo negli estremi), nella parte in cui modifica il terzo “considerato” e gli articoli 1 e 3 del “regolamento sull'obbligo di assegnazione posti a sedere gratuiti a minori anni dodici e persone a mobilità ridotta vicino ai genitori/accompagnatori” con il riferimento ai bambini di età uguale o maggiore a 2 anni, ma inferiore a 12 anni, solo rispetto alla entrata in vigore della deliberazione del C.d.A. dell'ENAC n. 14 del 14 settembre 2021 e non sin dalla data di entrata in vigore della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC del 16 luglio 2021 n. 63/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile e di Codacons;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto di trasposizione e costituzione in giudizio ex art. 48 c.p.a. la società odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la disposizione n. 63 del 16 luglio 2021 adottata dall’ENAC, recante il «Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2-12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori» (in seguito anche: Regolamento), unitamente agli atti connessi in epigrafe individuati.

1.1. Il ricorso è affidato a cinque motivi di doglianza, con i quali vengono dedotti plurimi profili di illegittimità degli atti gravati per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

2. L’Ente intimato e la parte evocata come controinteressata si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, depositando rispettivamente memoria difensiva e documentazione.

3. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la società ricorrente ha depositato memoria.

4. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 la Sezione ha disposto, stante l’accordo delle parti, il rinvio della causa per l’esame nella sede di merito; il difensore dell’Ente resistente ha dichiarato che “nelle more della celebrazione della pubblica udienza l'ENAC si impegna a non adottare provvedimenti sanzionatori”, come riportato a verbale.

5. In vista dell’udienza di merito, tutte le parti in causa hanno prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.

5.1. Parte ricorrente ha poi depositato memoria di replica, ribadendo il proprio interesse al ricorso.

6. All’udienza pubblica del 22 marzo 2023 fissata per effetto della riassegnazione disposta con decreto del Presidente f.f. della Terza Sezione n. 11/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole d’accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.

2. Oggetto della presente controversia è la dedotta illegittimità del Provvedimento ENAC n. 63/2021 nella parte in cui pone l’obbligo per tutte le compagnie aeree operanti in Italia “… di garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe” – ovvero “alle persone con disabilità o alle persone a modalità ridotta (PRM)”  “… l’assegnazione di posti vicini ai genitori o all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo” (cfr. articoli 1 e 2); è altresì contestata la correlata introduzione di sanzioni a carico delle compagnie aeree (ai sensi del richiamato art. 7 d.lgs. n. 69/2006), in caso di accertata violazione delle suddette disposizioni (cfr. articolo 4), unitamente alla prevista ripetizione delle eventuali somme versate a titolo di sovrapprezzo per l’assegnazione di posti contigui per tali categorie di passeggeri (cfr. articolo 3 del Provvedimento stesso).

3. Al riguardo, giova osservare in via preliminare che la prospettata questione è stata già affrontata da questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in merito ai ricorsi proposti da altri vettori aerei avverso i medesimi provvedimenti gravati nella presente sede e fondati su censure sostanzialmente analoghe a quelle in odierna trattazione, con esito di reiezione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 18 novembre 2022, n. 15305 e sent. 30 novembre 2022, n. 16024).

3.1. Ciò posto, il Collegio intende aderire ai richiamati pronunciamenti resi sulla medesima fattispecie controversa e, nel rinviare ex art. 74 cod. proc. amm. al pertinente contenuto dei pronunciamenti medesimi (sent. n. 15305/2022 e sent. n. 16024/2022, cit.), per completezza espositiva intende riportare in forma sintetica i passaggi essenziali del percorso motivazionale ivi articolato.

4. Nello specifico, muovendo alla disamina nel merito delle contestazioni mosse tramite i cinque motivi di doglianza formulati, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente il primo, il secondo e il quinto motivo, in ragione della parziale coincidenza ovvero della stretta connessione dei profili di censura formulati.

5. All’esame delle proposte censure giova anteporre una sintetica ricostruzione del contenuto delle doglianze articolate nell’ambito degli indicati motivi di ricorso.

5.1. Nello specifico, con il primo motivo di gravame la società ricorrente:

- lamenta che le norme europee richiamate dal gravato Provvedimento n. 63/2021 (Reg. UE 965/2012 e Reg. CE 1107/2006) relative all’assegnazione di posti vicini o contigui in favore di passeggeri minori e loro genitori (nonché di persone a ridotta mobilità e loro accompagnatori) nulla stabiliscono in merito a tariffe e politiche commerciali, rimesse pertanto alla libera scelta della compagnia aerea; allo stesso tempo afferma che nessuna violazione di norme in materia di sicurezza è stata contestata dall’Ente medesimo;

- deduce che l’ENAC è intervenuto su profili – riconducibili alla pratica commerciale delle compagnie aeree (tra cui, parte ricorrente) di attribuire ai passeggeri la facoltà di scelta di posti contigui (per minori e loro genitori, ovvero persone con ridotta mobilità e relativi accompagnatori) già in fase di prenotazione (o di check-in) con il pagamento di un minimo “supplemento” al prezzo del biglietto – che esulano dalla sicurezza dei voli e dunque dalle competenze attribuite all’Ente medesimo, attenendo piuttosto a profili di competenza dell’AGCM.

5.2. Con il secondo motivo di doglianza, la società ricorrente:

- lamenta che l’ENAC tramite il gravato Provvedimento ha introdotto prescrizioni vincolanti e più gravose di quelle raccomandate ai vettori aerei dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) con la pertinente AMC (ossia, “modalità accettabile di soddisfacimento”) in relazione al predetto obiettivo – posto dall’invocato Regolamento UE 965/2012 – di garantire il trasporto in sicurezza di particolari categorie di passeggeri, riconducibile nello specifico alla AMC1.CAT.OP.MPA155(c) di cui all’Annex II alla Decisione 2016/004/R, con la quale la suddetta “modalità accettabile di soddisfacimento” viene individuata nella collocazione dei suddetti passeggeri “vicino” al loro accompagnatore;

- deduce che l’ENAC con il predetto intervento ha irragionevolmente anticipato il momento in cui i vettori debbono garantire la vicinanza di posto, prescrivendo che ciò deve essere assicurato “sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo”, contrariamente alle indicazioni dell’EASA tese a garantire il soddisfacimento dell’esigenza di “vicinanza” a partire dalle (successive) fasi preparatorie del volo (cfr. AMC1 citata e l’Explanatory Note to Decision 2016/004/R).

5.3. Con il quinto motivo di gravame, infine, la società ricorrente:

- lamenta come il provvedimento ENAC penalizzi ingiustificatamente la libertà di impresa delle compagnie aeree, incidendo su tariffe e policies commerciali;

- deduce, in proposito, che la libertà in materia di tariffe è sancita dall’art. 22 del Regolamento (CE) 1008/2008 e le uniche eccezioni e/o limitazioni ivi previste riguardano la determinazione delle tariffe in caso di rotte su cui gravano oneri di servizio pubblico, ovvero l’enunciato divieto di discriminazione in base alla nazionalità e identità dei vettori.

6. Ricostruite nei termini sopra esposti le censure articolate tramite i motivi numerati in ricorso come 1), 2) e 5) suscettibili di scrutinio congiunto, il Collegio osserva, in primo luogo, come la prospettazione in ricorso sottenda una commistione di livelli – di intervento e di disciplina regolatoria – che si presentano in realtà distinti.

Da un lato, infatti, si pongono le esigenze di sicurezza aeronautica includenti i profili di tutela dei diritti dei passeggeri, dall’altro gli aspetti di politica commerciale.

Appare al riguardo indubbio come l’adempimento di un onere posto in via esplicita da una previsione normativa, quale quello su cui si controverte, non possa costituire oggetto di politica commerciale.

Invero, il Regolamento (UE) n. 965/2012 detta prescrizioni in materia di safety e, dunque, appare al medesimo estranea la materia della politica commerciale, restando del tutto neutra la questione dei corrispettivi: le ricadute e le implicazioni sul prezzo sono, infatti, solo un corollario della necessità di garantire la contiguità di posti in favore di determinate categorie di passeggeri.

Il gravato Provvedimento n. 63/2021 non si occupa, come si vedrà a breve analizzandone il contenuto motivazionale, di questioni tariffarie ma, quanto al costo supplementare, disciplina, inibendola – e contemplando altresì la possibilità di ripetizione delle somme eventualmente versate – la richiesta di un supplemento di prezzo ingiustamente avanzata dalla compagnia aerea affinché i minori e i passeggeri con ridotta mobilità (PMR) possano fruire della vicinanza di un accompagnatore.

La necessità della contiguità di posti per cui è causa è pertanto chiaramente connessa ad esigenze di safety che, si ribadisce, non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento.

6.1. Ad avviso del Collegio, infatti, le norme intese al perseguimento della safety a garanzia della sicurezza dei voli vanno attuate senza considerare le implicazioni e le ricadute commerciali e tariffarie discendenti dalla loro applicazione, poiché il bene della “sicurezza” non può essere trattato alla stregua di un accessorio richiedente un corrispettivo aggiuntivo rispetto al prezzo base per l’acquisto del titolo di viaggio.

Segue il delineato principio il medesimo Provvedimento n. 63/2021 impugnato, nella parte in cui testualmente afferma che “per ragioni di safety legate all’intera fase del volo e in particolare alla gestione delle eventuali emergenze, il personale della compagnia non può garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri a bordo dell’aereo… i minori o le persone disabili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di comprendere il briefing di sicurezza, allacciare e slacciare la cintura di sicurezza, estrarre e indossare il giubbotto salvagente, lasciare il proprio posto e raggiungere un’uscita di emergenza, indossare la maschera dell’ossigeno e utilizzare autonomamente la toilette”.

L’esigenza di “vicinitas” è pertanto all’evidenza connaturata ad esigenze di safety che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento di prezzo.

6.2. In secondo luogo, non si ravvisa alcuno sviamento di potere nell’impugnata disposizione n. 63/2021.

La medesima disposizione, come emerge già dal passaggio motivazionale sopra riportato, è esclusivamente incentrata sulle “… ragioni di safety legate all’intera fase del volo e in particolare alla gestione delle eventuali emergenze”, mirando dunque all’esclusivo perseguimento delle condizioni di sicurezza del volo e dei passeggeri, con speciale riferimento ai soggetti minori di anni 12 e ai passeggeri con ridotta mobilità, considerando che “il personale della compagnia non può garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri a bordo dell’aereo” (cfr. pagina 2 del suddetto Provvedimento, di cui al documento n. 1 unito al ricorso).

Opportunamente si evidenziano nello stesso Provvedimento le evenienze che potrebbero occorrere in caso di emergenze, affermandosi che “i minori o le persone disabili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di comprendere il briefing di sicurezza, allacciare e slacciare la cintura di sicurezza, estrarre e indossare il giubbotto salvagente, lasciare il proprio posto e raggiungere un’uscita di emergenza, indossare la maschera dell’ossigeno e utilizzare autonomamente la toilette” (Disposizione cit., pag. 3).

In chiusura dell’apparato motivazionale l’impugnato Provvedimento n. 63/2021 svolge un’ulteriore considerazione, sempre appuntata sulle istanze di garanzia della sicurezza, evidenziando che in disparte le prescrizioni provenienti dal Regolamento UE n. 2012/965, “l’inosservanza delle disposizioni normative stabilite, per motivi di sicurezza, a tutela dei minori e dei disabili è da ritenersi una grave violazione dei diritti dei passeggeri e, dunque, del Regolamento (CE) 261/2004 sulla tutela dei passeggeri del trasporto aereo”, ponendo quindi in luce, in una prospettiva di più ampio respiro, anche la necessità di tutela di tutti i passeggeri.

Da quanto fin qui osservato e dalla rilevanza, emergente dai passi motivazionali testé riportati, che le previsioni all’esame attribuiscono alle esigenze di sicurezza, consegue che ove la compagnia aerea ponga ostacoli, anche economici, all’assegnazione dei posti nei termini indicati dalla richiamata normativa europea, ossia contigui tra minore e genitore nonché passeggero a ridotta mobilità ed accompagnatore, tale comportamento integra il mancato rispetto dello standard operativo e la violazione delle disposizioni sulla sicurezza delle operazioni di volo (safety).

Non trattando, infatti, come più sopra chiarito, il Regolamento (UE) n. 965/2012 di tariffe e politiche commerciali, la gratuità del posto contiguo costituisce l’unica strada per garantire il conseguimento dello standard di sicurezza in argomento.

6.3. L’esposta conclusione, inoltre, non è smentita dal contenuto delle indicazioni sul punto fornite dall’Agenzia europea per la sicurezza dei voli (EASA), rappresentate per quanto di interesse dall’invocato AMC1 - “Acceptable Means of Compliance”1 CAT.OP.MPA.155(c) (cfr. documento n. 2 unito al ricorso).

L’individuata “modalità accettabile” per il soddisfacimento del predetto obiettivo di garantire la sicurezza di tali categorie soggettive di passeggeri, nello specifico consistente nel far sedere l’accompagnatore “vicino” al minore o al soggetto con ridotta mobilità, essendo l’unica attuabile, è da considerarsi, stante il concreto svolgersi del servizio di trasporto aereo, obbligatoria.

In altri termini, atteso che il vettore non può fornire assistenza continuativa ai soggetti “fragili” in questione mettendo a loro disposizione un assistente di volo, in alternativa, è tenuto a garantire che sia seduto accanto a loro un accompagnatore: nella concreta modalità di espletamento del servizio di trasporto aereo, affiora quindi la vincolatività della prescrizione della “vicinitas” dell’accompagnatore.

In proposito giova altresì evidenziare l’ulteriore circostanza che la normativa eurounitaria, al di là delle previsioni recate dall’invocata AMC1.CAT.OPMPA.155(c) del Regolamento (UE) n. 965/2012, consente agli Stati membri di introdurre disposizioni imperative che perseguano nella suddetta materia elevati standard di sicurezza.

Il Collegio ritiene al riguardo che debba darsi risalto al pertinente contenuto del Regolamento (UE) 2018/1139, tra l’altro istitutivo dell’Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

Di peculiare significato appare in proposito l’articolo 8, che al secondo periodo recita: “Sulla base della valutazione delle informazioni pertinenti sulla sicurezza, ogni Stato membro, in consultazione con le parti interessate, individua i principali rischi per la sicurezza che interessano il suo sistema nazionale di sicurezza aerea e definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi”.

Tale previsione, per la valenza di norma non solo di principio ma altresì imperativa e cogente che va ad essa riconosciuta, nonché per la portata dell’inciso finale secondo cui ogni Stato membro “… definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi”, ad avviso del Collegio conferisce un quid pluris legittimante alla normativa regolamentare adottata all’ENAC con il gravato Provvedimento n. 63/2021.

6.4. Per le ragioni sopra illustrate, i motivi di doglianza numerati in ricorso come 1), 2) e 5) appaiono dunque infondati.

7. Muovendo alla disamina del terzo motivo di doglianza, giova premettere l’esposizione in sintesi delle censure formulate.

7.1. In proposito, sostiene parte ricorrente che:

- nessuna norma nazionale (di rango primario) prevede sanzioni applicabili in caso di inosservanza o violazione dei predetti (presunti) diritti delle suddette categorie di passeggeri alla vicinanza o gratuità della prenotazione del posto contiguo agli accompagnatori;

- parimenti, alcuna norma attribuirebbe all’ENAC la relativa potestà sanzionatoria.

7.2. Al riguardo il Collegio, a sostegno della ravvisata infondatezza delle riferite censure, intende anzitutto richiamarsi alle considerazioni esposte nella disamina dei superiori motivi di doglianza per la parte involgente la riconosciuta vincolatività delle disposizioni in ordine alla necessità di assicurare (senza la previsione di costi aggiuntivi) la “vicinitas” – con i relativi accompagnatori – a tutela dei minori e delle persone con ridotta modalità. Evidenzia, in proposito, come dalla delineata doverosità delle individuate misure di protezione in favore di tali categorie di passeggeri discenda la legittimità della potestà sanzionatoria con cui l’ENAC ha presidiato la violazione di tali obblighi, contemplata con l’impugnato Provvedimento n. 63/2021.

Invero, il censurato articolo 4 del Provvedimento medesimo stabilisce che “In caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni, l’Ente procederà alla irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.69 sulla precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati”.

La riportata previsione costituisce, dunque, corollario applicativo del ricostruito obbligo di assicurare la “vicinitas”.

8. Infine, per quanto concerne l’ulteriore motivo di doglianza individuato in ricorso come n. 4 – con il quale la società ricorrente contesta l’istruttoria condotta e la deliberazione d’urgenza di cui al gravato Provvedimento n. 63/2021 – il Collegio ne ravvisa l’infondatezza, in quanto il potere del Direttore generale dell’ENAC di adottare provvedimenti in via d’urgenza necessari a garantire, tra l’altro, la sicurezza del traffico aereo anche nelle fasi di espletamento del servizio di trasporto dei passeggeri, è contemplata da norme di fonte legislativa e regolamentare, quali in particolare il decreto legislativo istitutivo dell’ENAC e il regolamento dell’Ente medesimo.

L’articolo 7, comma 5, dello Statuto dell’ENAC, approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 gennaio 2015, n. 13, prevede infatti che “Il Direttore Generale adotta in caso di urgenza i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell’azione amministrativa dell’Ente e ne informa tempestivamente il Presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile”.

A monte, il decreto delegato istitutivo dell’ENAC, vale a dire il d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, all’articolo 4 – rubricato “Organi dell’Ente” – stabilisce nel comma 5 che “Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari” , ulteriormente disponendo che “Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile”.

Come evidenziato dall’Ente resistente nella sua memoria difensiva, la constatazione di un mancato rispetto generalizzato di obblighi posti in materia di sicurezza, con ripercussioni anche sui diritti dei passeggeri, ha giustificato un intervento immediato e specifico dell’Ente medesimo tramite l’adozione in via d’urgenza di un provvedimento che comunque argomenta e motiva sulle ragioni alla base della relativa adozione e pertiene all’esercizio della funzione istituzionale affidata all’ENAC.

In ogni caso rileva il Collegio che il gravato provvedimento d’urgenza è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, nella seduta del 14 settembre 2021 con deliberazione di adozione del “Regolamento sull’obbligo di assegnazione posti a sedere gratuiti a minori anni dodici e persone a mobilità ridotta vicino ai genitori/accompagnatori” (cfr. Delibera n. 14/2021 del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, di cui al doc. n. 8 depositato dall’ENAC in data 18 marzo 2022) e che nella successiva seduta del 25 ottobre 2021 è stata deliberata la modifica del considerato n. 3 e degli articoli 1 e 3 del suddetto Regolamento, sostituendo alla locuzione “bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni” il riferimento ai “bambini di età uguale o maggiore a 2 anni, ma inferiore a 12 anni” (cfr. Deliberazione n. 27/2021, di cui al doc. n. 9 depositato dall’Ente medesimo).

9. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto, in conformità ai precedenti pronunciamenti (sopra richiamati) resi dalla Sezione sulla fattispecie controversa costituente oggetto dell’odierno giudizio (in tal senso, cfr. sent. n. 15305/2022 e sent. n. 16024/2022, cit.).

10. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la società ricorrente e il resistente ENAC e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a corrispondere al resistente ENAC le spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Chiara Cavallari Giuseppe Sapone
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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