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Tar Sicilia-Catania, sez. III, 17/5/2023 n. 1629
Il diploma tecnico commerciale è idoneo a consentire l'accesso al corso di abilitazione per il conseguimento del titolo di docente di sostegno per scuola secondaria di secondo livello

Ai sensi del d.P.R. n. 19 del 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento), il diploma tecnico commerciale è idoneo a consentire l'accesso al corso per il conseguimento del titolo di docente di sostegno per "scuola secondaria di secondo livello" - anno accademico 2021/2022 - quale Insegnante Tecnico Pratico per la classe di concorso A66

Materia: istruzione / disciplina
Pubblicato il 17/05/2023

N. 01629/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00506/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2023, proposto da Conti Adelaide, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
la Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedulla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Elena Cutrona, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota Prot. 3360 del 27.2.2023 con la quale l’Università “Kore” di Enna ha escluso la ricorrente dal “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”;

- del verbale, ivi richiamato, del 23.2.2023;

ove occorra:

- della nota prot. 2298 del 10.2.2023, con la quale la “Kore” ha comunicato alla ricorrente la presunta assenza dei requisiti di ammissione rispetto al titolo dichiarato nella relativa istanza;

- a monte, del Decreto Rettorale n. 23 del 13.4.2022, in parte qua;

- dei seguenti elenchi, privi di data e numero di protocollo, tutti nella parte in cui non compare l’odierna ricorrente:

- Elenco del 24/02/2023, pubblicato in fad, dei corsisti e dei relatori ad essi assegnati per la tesi del TFA VII ciclo;

- Elenco degli studenti ammessi agli esami del 4 marzo 2023, per quanto concerne l’insegnamento di “didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali”;

- Elenco degli studenti ammessi agli esami del 4 marzo 2023, per quanto concerne l’insegnamento di “neuropsichiatria infantile”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La ricorrente Conti Adelaide ha proposto il ricorso in epigrafe avverso l’esclusione dal corso per il conseguimento del titolo di docente di sostegno per “scuola secondaria di secondo livello”, per l’anno accademico 2021/2022, quale Insegnante Tecnico Pratico per la classe di concorso A66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica), al quale era stata in precedenza ammessa con riserva nel mese di agosto 2022.

La Libera Università Kore di Enna ha motivato l’esclusione con riferimento all’avvenuto accertamento, in sede di verifica d’ufficio eseguita ai sensi dell’art. 5, comma 8, del bando, dell’inidoneità del titolo di diploma tecnico commerciale conseguito nell’anno scolastico ‘92/’93 presentato dalla ricorrente ai fini dell’ammissione al corso. Si è, in particolare, fatto riferimento nell’atto impugnato alla “non coerenza con le classi di concorso vigenti”.

Nell’impugnativa vengono sollevate le seguenti censure:

1.- difetto di motivazione, poiché il provvedimento impugnato e gli atti ad esso sottostanti non consentirebbero di comprendere quale disposizione del bando, o di legge, sia stata violata nella fattispecie. In più, ove la criticità debba essere rinvenuta nella inidoneità del diploma posseduto dalla ricorrente, si afferma che il diploma indicato per la singola classe di concorso deve essere ritenuto – in base alla normativa in atto vigente (DPR 19/2016) – perfettamente valido ai fini dell’ammissione al corso;

2.- eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento, in quanto l’esclusione è stata disposta ad appena due mesi dalla fine del corso e dopo il superamento di numerosi esami da parte della ricorrente. Sebbene il bando di concorso legittimasse l’Università ad eseguire verifiche sul possesso dei titoli necessari in capo ai candidati, le determinazioni in autotutela avrebbero dovuto essere assunte entro un termine ragionevole, e non a ridosso della conclusione del corso.

Si sono costituiti in giudizio il M.I.U.R., che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia, e l’Università Kore, che ha difeso la legittimità del provvedimento di esclusione adottato. In particolare, l’Ateneo ha rilevato che se è vero in astratto che il diploma consente l’accesso alla classe di concorso A66, è anche vero che tale classe, ormai da svariati anni, è stata indicata dal Ministero come “classe ad esaurimento”, come risulta espressamente dall’allegato A del DPR 19/2016; si tratta, cioè, di classe destinata a scomparire col passare degli anni e per cui non è più possibile bandire nuovi concorsi, né permettere nuovi inserimenti nelle graduatorie, come chiarito in via generale dal Ministero con la nota n. 371182 del 13.8.2020.

Con D.P. 191/2023 la ricorrente è stata ammessa con riserva alla frequenza del corso, che ormai – alla data odierna - si avvia alla conclusione.

All’udienza camerale del 10 maggio 2023, fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto di poter definire la controversia con sentenza succintamente motivata ex art. 60 c.p.a., dando avviso di ciò alle parti presenti che nulla hanno obbiettato al riguardo.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dal provvedimento impugnato, dal verbale della Commissione in esso richiamato, e dalla comunicazione di avvio del procedimento, si ricava che l’esclusione della ricorrente dal corso trova fondamento in una asserita inidoneità del titolo di studio da lei posseduto, che viene declinata dalla Commissione sub specie di non coerenza con le classi di concorso vigenti.

Detta motivazione è stata arricchita in sede difensiva dall’Università, che ha introdotto il riferimento alla natura di classe “ad esaurimento” attribuibile alla A66, nonché col riferimento alla nota del Ministero n. 371182 del 13.8.2020. In altre parole, secondo l’Università resistente il diploma tecnico commerciale non risulta “coerente” con le classi di concorso vigenti, ed in particolare con la A66, poiché questa è “ad esaurimento”, ed impedisce che siano abilitati nuovi insegnanti come chiarito dal Ministero con la citata nota del 13.08.2020.

In senso contrario, il Collegio ritiene fondata la censura con la quale si assume che il diploma posseduto dalla ricorrente rientri a pieno titolo tra quelli contemplati dalla normativa per l’accesso ai corsi di abilitazione in esame.

Va precisato, al riguardo, che il bando di concorso, all’art. 2, individua i requisiti di partecipazione attraverso il richiamo all’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 59 del 2017. Quest’ultimo, in relazione ai posti di insegnante tecnico-pratico (che rileva nel caso di specie), richiede quali requisiti: il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso. Con esclusione, quindi, del diploma tecnico commerciale.

Tuttavia, l’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 92 del 2019, avente ad oggetto Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni – anch’esso richiamato nel bando - con norma transitoria dispone che: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Anche il D.M. 333/2022 con il quale è stato bandito il VII Ciclo dei corsi di abilitazione (ossia, quello per il quale la ricorrente concorre) stabilisce che “Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019”.

Accertato, dunque, che i requisiti prescritti dall’art. 5, co. 2, del D. Lgs. 59/2017 potranno essere richiesti solo a partire dall’anno scolastico 2024/2025, occorre individuare quale sia “la normativa vigente in materia di classi di concorso” che regola la selezione oggi in esame.

La risposta, in conformità a quanto sostenuto in ricorso, va individuata richiamando il d.P.R. n. 19 del 2016, avente ad oggetto il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che “I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.” A sua volta, la Tabella A allegata la d.p.r. stabilisce che, relativamente alla classe di concorso A 66 è sufficiente il diploma dell’istituto tecnico commerciale; ossia, il titolo posseduto dalla odierna ricorrente.

Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che il diploma tecnico commerciale sia idoneo a consentire l’accesso al corso di abilitazione, e che – per converso – la sua inidoneità non possa essere predicata sulla base di una immotivata nota ministeriale (quella del 13.08.2020). Vale la pena precisare che anche il Tar Lazio, nell’ordinanza depositata dalla ricorrente, ha ritenuto che tale decisione del Ministero non potesse assumere il rango di atto modificativo del decreto ministeriale.

In definitiva, il ricorso va accolto col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Va anche dichiarato il difetto di legittimazione del M.I.U.R., che non risulta destinatario di domande, né autore di alcuno degli atti impugnati.

Le spese del giudizio possono essere, tuttavia, eccezionalmente compensate data la complessità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bruno Aurora Lento
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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