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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 22/5/2023 n. 350
Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della p.a.

Sulla scadenza delle concessioni demaniali marittime

Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l'assenza di tale obbligo è dovuta al fatto che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi dei contratti pubblici, in cui è l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
È indispensabile unicamente che il procedimento informale di cui agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.
L'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l'art. 37 del Codice della navigazione contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
In altri termini, "la concomitanza di domande di concessione prevista dall'art. 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e [...] pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica", sicché "la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate" .

La scadenza della concessione rende sine titulo l’occupazione degli immobili.
L’ordinanza di sgombero, adottata sul presupposto della mancanza di possesso di un titolo idoneo ed efficace per l’utilizzazione dell’area demaniale, costituisce atto dovuto. Trattasi di un provvedimento immediatamente obbligatorio e vincolato; per cui non è necessario dover attendere l’individuazione di un nuovo concessionario (che, in linea puramente astratta, potrebbe perfino non esserci mai, laddove l’amministrazione si determini per la gestione diretta dell’area o per la sua devoluzione all’uso pubblico generale: che è, del resto, la forma di godimento normale e residuale del demanio marittimo, in assenza di provvedimenti di diverso contenuto). Allo sgombero si deve comunque procedere alla scadenza della concessione, non essendo legittimo che l’occupazione, ormai sine titulo, si protragga in attesa dell’individuazione del nuovo concessionario.
Diversamente opinando si darebbe luogo, di fatto, ad una proroga inammissibile e sine die di un rapporto concessorio già cessato.


Materia: concessioni / modalità di affidamento
Pubblicato il 22/05/2023

N. 00350/2023REG.PROV.COLL.

N. 00931/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 931 del 2022, proposto dalla società
Med Fuel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di sistema portuale dello stretto, già Autorità portuale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Andrea Giardin con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle infrastrutture e delle mobilità' sostenibili, Provveditorato interregionale opere pubbliche Sicilia Calabria, Agcm Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n., 6;
Me. Comb. Meridionale Combustibili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Briguglio e Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01424/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità' sostenibili, del Provveditorato interregionale opere pubbliche Sicilia Calabria, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della società Me. Comb. Meridionale Combustibili S.r.l. e dell’Autorità di sistema portuale dello stretto;

Visti gli appelli incidentali proposti dalla società Me. Comb e dall’Autorità di sistema portuale dello stretto;

Viste le memorie e le memorie di replica depositate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene all’esame di questo CGA il ricorso in appello avverso la sentenza resa il 26 maggio 2022 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza, n. 1424 sui giudizi riuniti n. 803/2019 R.G. e n. 1832/2019 R.G.

2. Oggetto dei processi riuniti dal giudice di prime cure è il procedimento azionato su istanza assunta al protocollo dell’Autorità portuale dello stretto di Messina (in seguito divenuta “Autorità di sistema dello stretto” di Messina) n. 11311 del 21 dicembre 2017 proposta dalla società Meridionale Combustibili s.r.l. (da ora in avanti Me Comb) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima ex art. 36 cod. nav. dell’area alla stessa già precedentemente assentita in concessione (giusto provvedimento del 19 marzo 2014 e successivo atto suppletivo del 12 maggio 2017 e in scadenza il 31 dicembre 2017) per il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti (codice 45 tab. S, rif. D.M. 31/12/2001) in località Porto nel Comune di Milazzo.

2.1. A seguito della pubblicazione dell’istanza della Me Comb, presentava istanza di concessione demaniale concorrente la Med Fuel s.r.l. (da ora in poi solo Med Fuel), assunta al prot. A.P. al n. 3517 del 6 aprile 2018, ugualmente finalizzata alla gestione di un impianto di distribuzione carburanti.

3. I concorrenti impugnavano, con i due ricorsi citati, tutti gli atti della procedura adottati dall’Autorità portuale.

Ogni ricorso veniva arricchito dalla presentazione di plurimi ricorsi per motivi aggiunti e ricorsi incidentali. Si finiva così per riproporre in entrambi i processi, seppure da prospettive speculari, le medesime censure avverso gli atti adottati dall’Autorità di sistema portuale.

4. Ai fini del decidere, per non appesantire la presente motivazione, è sufficiente ricostruire in fatto unicamente i passaggi fondamentali della vicenda oggetto del contendere.

4.1. Con istanza assunta al protocollo A.P. n. 1311 del 21 dicembre 2017 la Me Comb chiedeva il rinnovo della concessione demaniale marittima dell’area alla stessa già precedentemente assentita in concessione per il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti in località Porto nel Comune di Milazzo.

Con avviso dell’8 marzo 2018, l’Autorità portuale di Messina rendeva nota la richiesta di rinnovo della concessione avanzata da Me Comb e precisava che eventuali domande di concessione in concorrenza avrebbero dovuto essere presentate entro il termine di 30 giorni.

4.2. la società Med Fuel presentava il 6 aprile 2018, (prot. A.P. n. 3517), istanza di concessione demaniale in concorrenza ugualmente per la gestione di un impianto di distribuzione carburanti.

4.3. L’Autorità portuale di Messina informava le due società concorrenti che, effettuati i dovuti approfondimenti, sarebbe stata predisposta per l’esame delle domande di concessione pervenute la relativa Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14-bis, L. 241/90) del cui avviso e dei cui successivi sviluppi le società sarebbero state tempestivamente informate.

la Med Fuel chiedeva sia l’accesso alle aree oggetto della concessione sia l’accesso alla documentazione relativa alla concessione demaniale scaduta della Me Comb.

Da parte sua la Me Comb chiedeva di conoscere tutti gli atti della richiesta avanzata dalla Med Fuel.

Le rispettive esigenze venivano, sostanzialmente, soddisfatte dall’Autorità portuale.

4.4. In data 16 ottobre 2018, con prot. A.P. n. 9913 veniva, quindi, indetta la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 per l’acquisizione sulle domande di rilascio della concessione dei pareri istruttori da parte dei vari enti competenti.

4.5. Con nota prot. n. 1573 del 14 febbraio 2019 e successiva integrazione prot. n. 1851 del 19 febbraio 2019 l’Autorità portuale dava comunicazione agli interessati dei pareri resi dai vari enti coinvolti, alcuni dei quali avevano reso atti di assenso incondizionati ed altri atti di assenso contenenti condizioni e prescrizioni, nonché la nota della propria Area tecnica del 19 ottobre 2018 e quella del Servizio operativo security del 7 gennaio 2019

Con l’indicata comunicazione di trasmissione dei pareri, l’Autorità portuale invitava, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, L. 241/1990, la Me Comb e la Med Fuel, nonché gli enti interessati, a far pervenire eventuali osservazioni in merito ai pareri condizionati espressi in Conferenza di servizi, aggiungendo, infine, che tale nota del 14 febbraio 2019 sarebbe stata trasmessa anche alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali al fine di informarla che solo la società che sarebbe risultata preferita all’esito della procedura di concorrenza avrebbe avuto l’onere di richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, modificando in tal modo la precedente indicazione con la quale si chiedeva ad entrambi i concorrenti di munirsi preventivamente della citata autorizzazione.

4.6. Con provvedimento del 12 marzo 2019 l’Autorità portuale di Messina, “viste le relative osservazioni pervenute nel termine assegnato” e assumendo che le stesse “non interferiscono con le prescrizioni e condizioni apposte da tutti gli Enti intervenuti nei rispettivi pareri di competenza” e “considerato, pertanto, che le condizioni e le prescrizioni contenute nei pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto di Conferenza” emetteva determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ritenendo ammissibile anche l’istanza ed il progetto concorrenti della Med Fuel e positivamente conclusa la Conferenza di servizi in ordine anche a detta istanza/progetto concorrente, facendo anche presente che, con successiva nota, avrebbe comunicato l’avvio della fase procedimentale di comparazione delle due offerte.

Con la stessa nota l’Autorità Portuale comunicava alle due ditte concorrenti che la società che sarebbe risultata preferita avrebbe dovuto acquisire l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Messina.

4.7. Con nota prot.n. 3231 del 26 marzo 2019, l’Autorità portuale avviava, d’ufficio, la fase procedimentale di comparazione delle due domande concorrenti ammesse, ai fini della scelta del contraente per la stipula del nuovo atto concessorio.

4.8. Con nota/lettera invito a licitazione privata prot. n. 1674 del 19 febbraio 2020 l’Autorità di sistema, dopo ripetute sollecitazioni, informava le concorrenti che all’esito, non dirimente, dei lavori della Commissione di comparazione, conclusisi in data 12 febbraio 2020, l’Autorità in data 17 febbraio 2020 si era determinata a procedere alla assegnazione della concessione demaniale a mezzo licitazione privata ex art. 37, c. 3, C.N., invitandole a fare pervenire le loro offerte economiche al rialzo sull’importo a base d’asta di € 7.500,00 annui (per una concessione quadriennale).

4.9. Entrambe le concorrenti formulavano la propria offerta economica (Me Comb € 45.000,24 e Med Fuel € 108.000,00) ed all’esito delle operazioni di gara del 25 febbraio 2020 risultava migliore offerente la Med Fuel con un rialzo di 108.000,00 euro annui, quindi per il canone annuo € 115.500,00, per un totale nel quadriennio di ben € 462.000,00.

Tale risultato veniva comunicato con nota dell’Autorità prot. 1970 del 27 febbraio 2020.

4.10. l’Autorità con nota prot. n. 2004 del 28 febbraio 2020 comunicava alla Me Comb i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda di rinnovo della concessione demaniale dell’area in questione e la nota prot. n. 2006 del 28 febbraio 2020 di avvio del procedimento di sgombero coattivo dell’area medesima (adducendo a motivazione, in entrambi i casi, l’esito della licitazione privata favorevole a Med Fuel).

4.11. L’Autorità, quindi, adottava il decreto presidenziale n. 49 del 31 marzo 2020, con il quale la domanda di rinnovo della concessione avanzata dalla Me Comb veniva rigettata in ragione del fatto che nella licitazione privata Med Fuel aveva presentato il maggiore rialzo.

4.12. Con atto di intimazione di sgombero del 23 giugno 2020 il Presidente dell’Autorità ordinava alla Me Comb di procedere allo sgombero ed alla rimessione in pristino dell’area demaniale marittima occupata dalla ex concessionaria entro il termine perentorio di 30 giorni, precisando che a fronte dell’inerzia della parte si sarebbe proceduto secondo legge.

4.13. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale con delibera n. 52 del 2 dicembre 2020 esprimeva parere favorevole al rilascio, a favore della Med Fuel, per il periodo di 4 anni, della concessione demaniale marittima dell’area in questione per realizzare un impianto di distribuzione di carburante per natanti.

4.14. Allo stato, dagli atti è dato desumere che il procedimento non è stato ancora concluso con la definitiva individuazione del concessionario.

5. I due concorrenti impugnavano tutti gli atti della procedura adottati dall’Autorità di sistema portuale dello stretto.

6. I due giudizi riuniti, n. 803/2019 e n. 1832/2019, erano caratterizzati, come già detto, da impugnative opposte e speculari dei medesimi atti della procedura, proposte l’una da Me Comb e l’altra da Med Fuel.

La vicenda processuale origina dal ricorso n. 803/2019 di Me Comb, integrato da 3 atti di motivi aggiunti, e dai ricorsi incidentali da parte di Med Fuel, la quale, a sua volta, con successivo ricorso n. 1832/2019, integrato da n. 6 atti di motivi aggiunti, ha impugnato in via diretta gli stessi atti gravati da Me Comb nel primo di detti giudizi.

Delle specifiche e contrapposte censure formulate dalle parti si darà conto nella disamina dei motivi di gravame in ragione del rilievo che al giudice di appello viene sottoposta dalle parti la stessa problematica giuridica su cui si è pronunziato il giudice di prime cure, sebbene arricchita da motivi integrati da approfondimenti e rilievi suggeriti dalla motivazione della sentenza impugnata.

7. La sentenza del Tar:

a) dichiara inammissibile per originaria carenza d’interesse:

1) il ricorso principale che ha dato vita al giudizio rubricato a n. 803/2019 di R.G.

2) il ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 04/02/202 1nel giudizio rubricato a n. 803/2019 di R.G.;

3) il ricorso incidentale depositato in segreteria il 12/07/2019 nel giudizio rubricato a n. 803/2019 di R.G.;

4) il ricorso incidentale depositato in segreteria il 31/03/2021 nel giudizio rubricato a n. 803/2019 di R.G.;

b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 04/05/2020 nel giudizio rubricato a n. 803/2019 di R.G., e per gli effetti annulla la determinazione del 17/02/2020 dell’Autorità Portuale, di conclusione negativa della procedura di comparazione delle istanze per il rilascio della concessione demaniale in oggetto in base al criterio della maggiore corrispondenza all’interesse pubblico e di successivo ricorso ad una licitazione privata per la individuazione di quella da preferire – a causa della illegittima mancata partecipazione della Soprintendenza ai BB. CC.eAA. di Messina, per il rilascio del parere ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 su entrambe le istanze in comparazione, alla conferenza decisoria asincrona indetta dall’Autorità Portuale con atto prot. n. 9913 del 16/10/2018, e della mancata rilevazione della necessaria esclusione dalla procedura di comparazione della MedFuel srl a causa della mancata presentazione, da parte sua, delle referenze di (minimo) due diversi istituti bancari, così come espressamente richiesto dall’Autorità Portuale con nota prot. n. 3231 del 26/03/2019 -; e per invalidità derivata il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n.49 del 31.3.202;

c) accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 21/07/2020 nel giudizio rubricato a n. 803/2019 di R.G., e per gli effetti annulla l’ingiunzione disgombero n. 1 del 23.6.2020 del Presidente dell’ADSP;

d) accoglie il ricorso incidentale depositato in segreteria 10/10/2020 nel giudizio rubricato a n. 803/2019 di R.G., e per gli effetti annulla l’ingiunzione di sgombero N. 01832/2019 REG.RIC.n. 1 del 23.6.2020 del Presidente dell’ADSP;

e) rigetta tutti i rimanenti gravami proposti nei giudizi rubricati a nn. 803/2019 e 1832/2019 di R.G.

Condanna l’Autorità Portuale di Sistema dello Stretto e la Med Fuel s.r.,l. alla refusione delle spese di lite nei confronti della Me. Comb., che liquida in complessivi 4.000,00 (quattromila/00) euro - più accessori così come per legge, e che pone a carico di ciascuno dei due debitori nella misura della metà della predetta somma, con vincolo di solidarietà passiva fra gli stessi.

8. Ha proposto appello principale la società Med Fuel

8.1. Ha proposto appello incidentale la società Me Com.

8.2. Ha proposto appello incidentale l’Autorità di sistema portuale.

8.3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Provveditorato interregionale opere pubbliche Sicilia-Calabria) e l’Autorità’ garante della concorrenza e del mercato hanno depositato memoria per chiedere di valutare secundum legem l’appello proposto dalla Med Fuel e dall’Autorità di sistema portuale dello stretto e respingere, perché infondato, nella parte relativa all’impugnativa di atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’appello incidentale proposto dalla Me Comb.

9. Le parti, in vista dell’udienza di merito, hanno depositato rituali memorie e memorie di repliche insistendo nelle argomentazioni difensive illustrate nei rispettivi ricorsi.

10. In sede di udienza, è stato indicato d'ufficio alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del superamento dei limiti dimensionali dell'atto di appello principale che avrebbe potuto precludere lo scrutinio della parte eccedente il numero di caratteri consentiti ai sensi dell'art. 13 disp. att. c.p.a..

Come da verbale d’udienza, il Collegio ha rilevato che l'istanza di superamento dei limiti dimensionali deve ritenersi postuma, cioè depositata dopo la notifica del ricorso e che per tale motivo – nulla adducendosi sulle ragioni ipoteticamente impeditive della tempestiva proposizione – avrebbe potuto essere ritenuta inammissibile.

11. Le parti hanno interloquito insistendo su tutti i motivi dedotti e la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il ricorso principale deve dichiararsi, per intero, inammissibile per superamento non autorizzato dei limiti dimensionali.

12.1. Il superamento dei limiti dimensionali, come già evidenziato in sede di udienza, non è stato autorizzato preventivamente ai sensi dell’articolo 6 del citato d.P.C.S., dal momento che la parte interessata non si è premurata di formularne doverosa richiesta anteriormente alla proposizione (id est: notificazione) del ricorso in appello.

L’istanza dell’appellante che si legge in apertura dell’atto di gravame deve essere scrutinata alla stregua di una richiesta di “Autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali” il cui eventuale rilascio è disciplinato dall’art. 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016.

in base al quale “In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell’articolo 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l’avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare”.

Nell’istanza di autorizzazione “postuma” la sussistenza di "gravi e giustificati motivi" deve riguardare anche le ragioni per cui sia stata omessa la preventiva richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare la concessione di un’autorizzazione c.d. a sanatoria.

Il Collegio non vede ragioni per discostarsi di principi ribaditi, anche recentemente, dal Consiglio di Stato:

i gravi e giustificati motivi che, ai sensi dell’articolo 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167, consentono al giudice di autorizzare ex post il superamento dei limiti dimensionali devono riferirsi anche alle ragioni per cui l’autorizzazione non è stata chiesta in via preventiva” (Cons. St., sez. II, 26 settembre 2022, n. 8273).

Nell’istanza rivolta al Collegio non viene indicata alcuna ragione che avrebbe reso impossibile (o solo gravoso) chiedere l’autorizzazione preventiva.

12.2. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile nella sua interezza poiché l’indicazione dei motivi a sostegno dello stesso inizia da pagina 31 dell’atto di gravame e cioè dopo il superamento dei 70 mila caratteri calcolati alla stregua dell’art. 4 del d.P.C.S. citato. Più specificatamente, l’indicazione dei motivi inizia dopo 78.278 caratteri a fronte di un numero complessivo di ben 167.333 caratteri, esclusa l’epigrafe e la parte che segue il PQM. Il numero di 70 mila caratteri resta superato anche sottraendo i 4 mila caratteri consentiti per il riassunto preliminare, la sintesi dei motivi dell'atto processuale e l'indice dei motivi e delle questioni, ex art. 4 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016.

Il Collegio specifica quanto segue.

I ricorsi o i motivi che superano, senza preventiva autorizzazione i limiti dimensionali incorrono nella sanzione dell’inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 13-ter, delle norme di attuazione del c.p.a. (introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168), «le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato», precisando altresì che «il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti» e che l’«omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione»;

Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 fissa i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi.

Il Collegio osserva quanto segue.

Sebbene l’articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione” – lasciando così apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – in esito a una più meditata considerazione si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell’atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla “benevolenza” che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi “ingiusto”, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali.

L’inammissibilità del gravame per superamento dei limiti dimensionali previsti dalle citate norme, dunque, si impone – per ineludibile esigenza di terzietà e imparzialità – in quanto la normativa che facoltizza il giudice a non esaminare le questioni svolte oltre i limiti dimensionali dell’atto di parte deve essere interpretata come sempre vincolante, non potendosi applicare in modi disomogenei in ragione dei controinteressi delle altre parti in causa.

La previsione di una mera facoltà del giudice di non esprimersi su quanto scritto in un atto processuale da una certa pagina in avanti porrebbe dubbi di incostituzionalità. Com'è stato notato da attenti studiosi del processo civile, l'anzidetta discrezionalità del giudice potrebbe risultare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con l'art. 6 della C.E.D.U.?

Il dovere di sinteticità espositiva degli atti processuali espressamente codificato (sia per i ricorsi introduttivi che per le impugnazioni) nel giudizio amministrativo, rappresenta un “principio generale” che vincola le parti (oltre che il giudice stesso) strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, anche sotto il profilo della sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione).

Ha ribadito il Consigli di Stato:

“In ordine alla natura ed alla consistenza dei doveri di sinteticità, chiarezza e specificità (degli scritti delle parti e in particolare degli atti di impugnazione), ed alle conseguenze discendenti dalla loro violazione, il Collegio non intende decampare dai principi elaborati dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20589; sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698; Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 274; Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4016; Cons. giust. amm., 14 settembre 2014, n. 536; 19 aprile 2012, n. 395), secondo cui:

a) il dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), è a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica (cfr. da ultimo Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015);

b) la sinteticità degli atti, che costituisce uno dei modi più importanti per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace:

I) è declinata in varie norme del codice del processo amministrativo (artt. 74, art. 55, co. 7, 40, co. 1, lett. c) e d), e 101, co. 1, c.p.a.), nonché del codice di procedura civile (art. 132, co. 2, 118 disp. att. c.p.c., 366, co. 1, n. 3 c.p.c. riconducibili a sistema” (Cons. St., sez. V. n. 5400/2015).

La sentenza appena citata precisa che la prolissità è una delle cause che deve condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso “per violazione dei doveri di sinteticità e specificità dei motivi sanciti dagli artt. 3 e 40 c.p.a., per il primo grado e 101, co. 1, c.p.a. per il giudizio di appello”

Anche la giurisprudenza del giudice civile ha valorizzato il principio della sinteticità degli scritti difensivi sanzionandone la violazione con l’inammissibilità, in modo particolare con riferimento al ricorso per cassazione.

L'esposizione sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale alla comprensione dei motivi, dev'essere "sintetica", come si evince dal richiamo al suo carattere "sommario", già preteso dal codificatore del 1940. La "sintesi" degli atti processuali costituisce oggi un vero e proprio "valore", che va assumendo importanza crescente nell'ordinamento italiano.

……….in relazione a tali principi questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 17698/14, che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui” (Cass. civ., sez. II, ord., (data ud. 17/05/2019) 20/08/2019, n. 21524.

Le Sezioni unite civili della cassazione respingendo un ricorso con cui si lamentava “il rifiuto di giurisdizione del Consiglio di Stato e denegazione della giustizia a seguito della pronunciata inammissibilità dell'appello per violazione dei doveri di specificità nonché di sinteticità e chiarezza, pur non esistendo alcuna norma che preveda tale sanzione processuale” hanno affermato che: “Sotto tali profili la pronuncia di inammissibilità del Consiglio di Stato trova ulteriore giustificazione. È appena il caso di rammentare che il principio della sinteticità degli atti processuali è riconosciuto dalla legislazione dell'Unione europea dal momento che l'art. 58 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea recita: "Lunghezza degli atti processuali. Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea". Anche alla luce di tali ultime considerazioni deve escludersi la sussistenza di ogni violazione degli att. 6 e 13 Cedu” (Cassazione civile, sez. un., 17 gennaio 2017, n. 964.

Il principio di sinteticità degli atti è stato, altresì, ritenuto compatibile con il diritto di accesso a un Tribunale previsto dall’art. 6 della CEDU, (ex multis, Corte EDU 29 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, § 110).

13. Posta, dunque, l’inammissibilità ut supra dell’appello principale, il Collegio ritiene di esaminare in primo luogo l’appello incidentale proposto dall’Autorità di sistema portuale dello stretto. L’appello deve ritenersi fondato.

14. È fondato il primo motivo ove si deduce l’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui fonda l’asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali in seno alla Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis L. 241/1990.

La mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza di servizi è frutto di una precisa scelta della stessa Soprintendenza ripetutamente manifestata all’amministrazione procedente.

È sufficiente ricostruire brevemente i fatti di rilievo.

In seguito alla proposizione delle istanze in concorrenza della Me Comb e della Med Fuel, e prima di dare inizio alla Conferenza di servizi, l’Autorità portuale veniva esplicitamente informata dalla Soprintendenza dell’intendimento di non rilasciare pareri in Conferenza dei servizi nelle ipotesi di concorrenza.

Comunque, con la nota di indizione della Conferenza di servizi, la Soprintendenza veniva chiamata a partecipare.

Con comunicazione a mezzo PEC del 13 novembre 2018 la Soprintendenza dichiarava formalmente che non avrebbe rilasciato il parere di propria competenza nelle ipotesi di Conferenza di servizi in concorrenza. La Soprintendenza motiva in tal modo la scelta di non esprimere il chiesto parere: “nel caso in esame, codesto Ente Pubblico espone questo ufficio ad una immotivata moltiplicazione di lavoro, in danno all’erario regionale e del connesso bilancio annuale, dipendente dalle richieste di emissione di parere in merito per ogni progetto presentato dal concorrente all’ottenimento della concessione demaniale che potrà essere una soltanto”. La Soprintenda riteneva che il parere doveva essere richiesto solo relativamente al progetto che sarebbe stato scelto dall’Autorità.

È evidente che della volontaria mancata partecipazione della Soprintendenza alla Conferenza di servizi decisoria non possa chiedersi ragione all’Autorità di sistema portuale dello stretto.

Vista la determinazione manifestata dalla Soprintendenza, l’Autorità disponeva che la società che sarebbe risultata preferita nella procedura di concorrenza avrebbe dovuto acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

La Med Fuel si dotava della necessaria autorizzazione paesaggistica prima che la pratica fosse sottoposta al vaglio del Comitato di gestione.

15. È fondato il secondo motivo dedotto a sostegno dell’appello incidentale in scrutinio.

Con il motivo si critica la parte della sentenza del giudice di prime cure che ha ritenuto dirimente ai fini dell’accoglimento dei motivi aggiunti della Me Comb del 4 maggio 2020 nell’ambito del procedimento R.G. 803/2019 (nonché motivo di annullamento della determinazione del RUP del 17 febbraio 2020 di conclusione negativa della procedura di comparazione delle istanze e decisione di procedere attraverso la licitazione privata) la mancata esclusione dal procedimento di comparazione della concorrente Med Fuel per non aver ottemperato alle richieste dell’Autorità contenute nella nota prot. n. 3231 del 26 marzo 2019.

Nello specifico la Med Fuel non avrebbe prodotto le duplici referenze bancarie richieste dalla citata nota.

Ritiene il Collegio che la mancata presentazione della seconda referenza bancaria non costituisca una esplicita clausola di immediata esclusione dalla procedura comparativa, ma avrebbe certamente potuto influire sulla valutazione della capacità economico-finanziaria della richiedente.

Ha precisato il Consiglio di Stato: “la presentazione d'idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di "almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati" non può considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 22/10/2013) 22/11/2013, n. 5542).

Occorre altresì ricordare come la procedura prevista dal 3 comma dell’art. 37 del codice della navigazione si connoti di caratteristiche meno rigide rispetto alla licitazione prevista dal codice dei contratti che non trova integrale applicazione nell’ambito delle concessioni.

Nella presente fattispecie è provata una valutazione delle capacità economico-aziendale e professionale dell’aspirante concessionaria (da parte della Commissione di comparazione e del Responsabile del procedimento) che non appare attinta dai vizi di irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.

16. È fondato anche il terzo motivo.

Con il motivo si deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 luglio 2020 nel r.g. n. 803/2019 e il ricorso incidentale depositato il 10 ottobre 2020 nel r.g.803/209, afferma l’illegittimità dell’ingiunzione di sgombero n. 1 del 23 giugno 2020 anche perché “al tempo in cui fu adottata” non era ancora stato individuato il soggetto destinatario della nuova concessione.

Il Collegio osserva quanto segue.

La scadenza della concessione rende sine titulo l’occupazione degli immobili.

Lo sgombero è, solo per tale motivo, provvedimento immediatamente obbligatorio e vincolato, né necessita attendersi l’individuazione di un nuovo concessionario (che, in linea puramente astratta, potrebbe perfino non esserci mai, laddove l’amministrazione si determini per la gestione diretta dell’area o per la sua devoluzione all’uso pubblico generale: che è, del resto, la forma di godimento normale e residuale del demanio marittimo, in assenza di provvedimenti di diverso contenuto).

Diversamente opinando si darebbe luogo, di fatto, ad una proroga inammissibile e sine die di un rapporto concessorio già cessato.

Il contenuto dell’ordinanza di sgombero e l’eventuale demolizione degli immobili al fine di rendere libere le aree per la nuova concessione è dettagliatamente indicato dalle norme di riferimento.

17. Il Collegio scrutina ora il ricorso incidentale proposto dalla società Me. Comb..

Il ricorso incidentale deve respingersi, poiché sono infondati i motivi addotti a suo sostegno.

17.1. Con il primo motivo a sostegno dell’appello incidentale la Me Comb formula plurimi profili di doglianza richiamando i motivi dedotti a sostegno dei ricorsi di primo grado.

In primo luogo la Me Comb critica la sentenza del primo giudice per avere ritenuto inammissibile il ricorso principale della stessa e comunque avere ritenuto infondate le censure riproposte con i primi motivi aggiunti.

Quale premessa delle censure l’appellante afferma che all’immediata fattibilità-cantierabilità del progetto Me Comb si contrapporrebbe l’assoluta incertezza ed alea della fattibilità del progetto Med Fuel, come dovrebbe evincersi dal contenuto dei pareri rilasciati dagli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi.

Nello specifico l’appellante incidentale ritiene che l’Autorità di sistema non avrebbe tenuto conto delle risultanze di cui al parere dell’Agenzia delle dogane prot. 25272, acquisito al prot. A.P. n. 129 del 3 gennaio 2019 e di cui al parere del Provveditorato interregionale opere pubbliche Sicilia – Calabria prot. n. 630 del 10 gennaio 2019.

In merito al parere dell’Agenzia delle dogane, il TAR avrebbe erroneamente inteso la portata della doglianza riferita al citato parere ed al rilevato declassamento dell’impianto esistente, già autorizzato in regime di deposito fiscale, che per effetto delle determinazioni dell’Autorità sarebbe stato declassato a deposito destinatario registrato in luogo che di deposito fiscale.

17.2. Il profilo di doglianza non è fondato.

L’oggetto della concessione demaniale marittima viene chiaramente individuato nel “mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti in località Porto nel Comune di Milazzo”.

L’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione con il rilascio della concessione di cui si tratta non presuppone la qualificazione dell’impianto come “deposito fiscale”.

La Commissione di comparazione, come si evince dal verbale della quarta seduta del 17 dicembre 2019 ha precisato che “il possesso di un’autorizzazione alla “gestione di deposito fiscale” è del tutto marginale e quindi non dà alcun valore aggiunto o vantaggio all’impresa che la detiene”.

In relazione al presunto “declassamento” del deposito, il giudice di prime cure ha condivisibilmente affermato che non spetta alla società oggi appellante incidentale “farsi interprete delle esigenze della comunità portuale all’interno del Porto di Milazzo, nonché del pericolo di nocumento agli interessi della stessa”.

17.3. In merito al parere del Provveditorato interregionale opere pubbliche Sicilia – Calabria del 10 gennaio 2019, l’appellante sostiene che l’errore del primo giudice consisterebbe nel non avere ritenuto prodotto in giudizio il citato parere così non potendosi vagliare se l’ente che aveva emesso quel parere si fosse dato carico di esaminare, per il progetto di Med Fuel, anche la “criticità realizzativa … riguarda(nte) la collocazione della vasca ubicata immediatamente a ridosso dei cassoni cellulari della banchina, in quanto il suo interramento comporterebbe il taglio della soletta in c.a. di solidarizzazione fra i cassoni lato banchina e l’area immediatamente retrostante quest’ultima, compromettendo la stabilità della banchina stessa”.

17.4. Il profilo di doglianza non è fondato in quanto:

-il parere del Provveditorato costituisce un atto endoprocedimentale e, ancora più specificatamente, un atto istruttorio infraprocedimentale, privo di autonoma attitudine lesiva ed è, per pacifica giurisprudenza, sull’Autorità concedente che ricade, con l’atto che conclude il procedimento, la responsabilità della scelta in caso di concorrenza tra più istanze;

- nel merito, il parere in scrutinio evidenzia la necessità di mantenere libere le griglie di sfiato dei cassoni cellulari e non impegnarle per raccolta acque di prima pioggia, dimostrando di avere avuto contezza delle criticità evidenziate dalla parte appellante incidentale;

-si tratta, in ogni caso, di apprezzamenti squisitamente tecnici sulla cui valutazione la competente p.a. gode di un ampio margine di discrezionalità, censurabile dal giudice solo a fronte di evidente irragionevolezza o illogicità che nella presente fattispecie non si rinvengono.

18. Viene riproposto il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. 803/2019 r.g. e si afferma che il primo giudice avrebbe male interpretato il tenore della doglianza. La Me. Comb. non avrebbe, infatti, contestato la mancata partecipazione della Soprintendenza alla Conferenza dei servizi quale causa invalidante l’intero procedimento, ma avrebbe dedotto la mancanza del preventivo parere della Soprintendenza in capo al solo progetto della Med Fuel in un momento anteriore all’utile valutazione in sede di ammissione e/o comparazione tra i progetti. L’assenso ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, vale a dire l’autorizzazione paesaggistica avrebbe dovuto essere conseguita prima della determinazione prot. n. 2687 del 12 marzo 2019 di conclusione positiva del procedimento di Conferenza dei servizi in questione, anche sul progetto della Med Fuel.

18.1. Il profilo di doglianza è infondato.

Come già rilevato esaminando l’appello incidentale proposto dall’autorità portuale, risulta per tabulas (PEC del 13 novembre 2018, prot. Autorità n. 10835 del 15 novembre2018) che la Soprintendenza non intendeva rilasciare alcun parere in caso di più progetti in concorrenza in seno alla Conferenza di servizi e affermava che avrebbe rilasciato l’autorizzazione paesaggistica solo al soggetto che sarebbe risultato aggiudicatario della concessione demaniale marittima.

In esito al procedimento, infatti, la Soprintendenza ha rilasciato alla Med. Fuel l’autorizzazione paesaggistica.

19. L’appellante incidentale richiama il quarto motivo dei primi motivi aggiunti del giudizio R.G. 803/2019. Si afferma che il primo giudice avrebbe errato relativamente al capo di sentenza afferente il giudizio di comparazione tra le due istanze, escludendo […] che abbia errato il RUP nell’utilizzare le risultanze cui è giunta la Commissione di comparazione per formulare un giudizio di equivalenza fra i due progetti.

L’appellante afferma, preliminarmente, che nessuna prevalenza si può dedurre dai verbali della Commissione di comparazione a favore di Med Fuel, ma piuttosto era proprio la domanda di Me Comb che avrebbe dovuto essere preferita senza giungere alla licitazione privata.

Si critica, in modo particolare, l’operato di due commissari che avrebbero “ritenuto simili i due progetti sotto il profilo delle misure tecnico-ambientali (dove l’unica misura concretamente fattibile del progetto Med Fuel risulta essere il wc chimico) e sotto il profilo economico (sottovalutando la titolarità del Deposito fiscale in capo a Me.Comb.), ed hanno attribuito una differenza apprezzabile e determinante all’utilizzo delle energie rinnovabili nel progetto Med Fuel in forza della prevista installazione di appena 8 pannelli fotovoltaici (!!!) per un modestissimo impianto con potenza picco pari a 2,4 kwp”.

Il profilo di doglianza non è fondato.

Occorre preliminarmente ribadire che nell'ambito di una procedura comparativa pubblica la valutazione delle offerte tecniche rientra nella "discrezionalità tecnica" riconosciutale dal legislatore con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma “devono ritenersi inammissibili le censure che riguardano il merito di valutazioni per loro natura opinabili, poiché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 del D.Lgs. n. 104/2010” (Cons. St., IV, 15 marzo 2022, n. 1797).

Nella presente fattispecie la valutazione complessiva della Commissione di comparazione non appare irragionevole o arbitraria, ma tiene conto delle osservazioni formulate dalle due parti concorrenti, approfonditamente scrutinate dal giudice di prime cure.

Il quadro, sufficientemente esaustivo relativamente alle valutazioni cui è giunta la Commissione, si rinviene nella tabella riassuntiva di cui al verbale della quarta seduta della Commissione di valutazione del 17 dicembre 2019.

Dalla mera analisi del citato documento è facile dedurre come nessuna delle due proposte potesse ritenersi, con immediata evidenza, prevalente, non potendosi accordare la preferenza ad un progetto di un’impresa piuttosto che a un altro.

Dello stesso parere è l’Area affari legali dell’autorità che viene interrogata, sul punto, dal RUP.

Si legge nel parere citato che non è desumibile “dai lavori del Consesso una netta e sufficientemente apprezzabile prevalenza qualitativa tra le due offerte, che possa costituire per codesto R.P. elemento comparativo dirimente ai fini delle determinazioni di Sua competenza. Valuterà, pertanto, codesto R.P. se, comunque, trarre dal predetto esito, o meno, elementi decisionali o valutativi utili ai fini delle determinazioni di competenza, ovvero, per come ritenuto preferibile da parte di questa Dirigenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, del codice della navigazione, non ricorrendo le condizioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si proceda a licitazione privata”.

Non è pertanto affetto da vizi l’atto con cui si è deciso di fare ricorso alla licitazione privata.

20. Viene riproposto il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti del 4 maggio 2020 con cui si lamentavano vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 37, terzo comma, Cod. Nav., dell’art. 4.2.2 del Regolamento d’uso aree demaniali marittime dell’Autorità di sistema portuale intimata, del giusto procedimento, nonché illegittimità derivata e/o erroneità dei presupposti.

Con riferimento alla licitazione privata, pur non desistendo dalle deduzioni già ritenute infondate dal Collegio (non avrebbe dovuto darsi luogo alla licitazione perché avrebbe dovuto ritenersi da preferire il progetto proposto dalla Me Comb), vengono riproposte due asserite criticità della procedura costituite dall’assenza di un limite di rialzo sul canone di concessione pari a 7500,00 euro annui e dall’assenza della verifica di anomalia.

20.1. Il Collegio precisa quanto segue.

Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l’assenza di tale obbligo è dovuta al fatto che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi dei contratti pubblici, in cui è l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.

È indispensabile unicamente che il procedimento informale di cui agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.

Il Consiglio di Stato ha “affermato che non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, e che l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della norma speciale di cui all'art. 37 del Codice della navigazione, che non la prevede.

Ha osservato che l'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l'art. 37 del Codice della navigazione contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.

In altri termini, "la concomitanza di domande di concessione prevista dall'art. 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e [...] pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica", sicché "la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate" (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7837).

Nel caso in scrutinio, pertanto, non era necessario predisporre un apposito bando, né prevedere esplicitamente un limite di rialzo sul canone di concessione, né prevedere la verifica di anomalia.

Nella presente fattispecie il complessivo iter del procedimento e la lettera con cui è stata indetta, alla fine, la procedura prevista dal comma 3 dell’art. 37 del codice della navigazione devono reputarsi in sintonia con i principi ribaditi dalla giurisprudenza appena richiamata risultando idonei a garantire un’adeguata pubblicità ed una soddisfacente situazione concorrenziale.

Il rialzo della Med Fuel di 108.000,00 euro sul canone annuo di 7.500,00 euro stimato dall’Autorità di sistema impegna la proponente e l’ordinamento giuridico offre adeguati strumenti a tutela del diritto della concedente alla sua effettiva corresponsione.

Non sussistendo i vizi dedotti in merito alla licitazione privata deve ritenersi conseguentemente legittimo il provvedimento con il quale il Presidente dell’Autorità ha rigettato l’istanza di Me Comb, in ragione, nella sostanza, del maggiore rialzo offerto da Med Fuel nella licitazione privata e in assenza di validi motivi che avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a preferire la Me Comb.

21. L’appellante incidentale deduce il rilievo ostativo che avrebbe dovuto assumere la sopravvenuta partecipazione societaria della società SGM in Med Fuel, con una quota del 24.5%.

21.1. Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

La Me Comb rileva in modo conducente, nella memoria di replica ex art. 73 comma 1, che il procedimento per la concessione demaniale dell’area in questione per la gestione del Distributore di carburante non si è ancora concluso.

Proprio in esito alla licitazione privata competerà all’amministrazione concedente valutare la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi che rendano legittimo l’individuazione della Med Fuel quale titolare della concessione, anche alla stregua della sopravvenuta partecipazione societaria della società SGM ed alla conseguente modifica della compagine sociale operata successivamente al parere favorevole del Comitato di gestione n. 52 del 2 dicembre 2020, verificando se si è determinato in tal modo un sostanziale mutamento del soggetto partecipante alla procedura: dovendosi, comunque, sempre tenere nel debito conto che il procedimento concorrenziale di cui qui trattasi non è soggetto agli stessi formalismi, né dunque ai medesimi principi giurisprudenzialmente forgiati, che sono previsti per l’aggiudicazione dei pubblici appalti.

22. Con il secondo motivo si deduce:” error in iudicando – erronea statuizione di accoglimento del motivo di impugnazione proposto da Med Fuel avverso l’ingiunzione di sgombero n. 1/2020”.

22.1. Il motivo è infondato.

L’ordinanza di sgombero veniva adottata sul presupposto che la Me Comb non era più in possesso di un titolo idoneo e ratione temporis efficace per l’utilizzazione dell’area demaniale in questione con la conseguenza che l’intimazione allo sgombero costituisce – come si è già detto – atto dovuto.

Allo sgombero si deve comunque procedere, come già precisato dal Collegio, alla scadenza della concessione, non essendo legittimo che l’occupazione, ormai sine titulo, si protragga in attesa dell’individuazione del nuovo concessionario.

23. Con il terzo motivo si deduce: “error in iudicando - erronea pronuncia sui gravami proposti da med fuel che andavano tutti dichiarati inammissibili per carenza d’interesse”.

La società Med. Fuel non sarebbe stata legittimata a proporre i gravami che avrebbero dovuto essere considerati tutti inammissibili per carenza di interesse mancando un pregiudizio concreto ed attuale della sua posizione d’interesse.

23.1. Il motivo non merita adesione.

La legittimazione in capo alla Med Fuel deriva dalla sua partecipazione al procedimento instaurato in seguito alla presentazione dell’istanza in concorrenza di concessione demaniale ugualmente finalizzata alla gestione di un impianto di distribuzione carburanti.

24. Con il quarto motivo si deduce “sulla decadenza di Med Fuel dal procedimento di c.d.m. ed inammissibilità e/o improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse di tutte le difese ed impugnative dalla stessa svolte, ivi compreso il proposto appello principale”.

Si torna a dedurre in tale sede sulla modifica della compagine societaria della Med Fuel sopravvenuta dopo il parere del Comitato di gestione n. 52 del 2 dicembre 2020.

Sul punto si è già motivato scrutinando il primo motivo e specificando che, tenuto conto del fatto che il procedimento di individuazione del concessionario non si è ancora concluso, competerà all’ente concedente verificare la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi in capo al concessionario individuato ed accertare se si sia verificato, in itinere, un “sostanziale mutamento” del soggetto partecipante alla procedura di affidamento della concessione e sia stato rispettato l’onere di informazione gravante sull’impresa con le conseguenti verifiche da parte dell’amministrazione.

25. In ragione del tenore della presente decisione, sussistono ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio tra l’appellante principale e le altre parti, nonché per condannare la Me Comb al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell’Autorità di sistema portuale dello stretto, che si liquidano in dispositivo, e per compensarle con le ulteriori parti pubbliche costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile l’appello principale;

- accoglie l’appello incidentale proposto dall’Autorità di sistema portuale dello stretto di Messina e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 4 maggio 2020 nel giudizio rubricato n.803/2019 R.G., respinge il ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 21 luglio 2020 nel giudizio rubricato n. 803/2019 di R.G., respinge il ricorso incidentale depositato in segreteria il 10 ottobre 2020 nel giudizio n. 803/2019 di R.G.;

- respinge l’appello incidentale proposto dalla società Me Comb..

Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra l’appellante principale e le altre parti; condanna la società Me Comb a rifondere all’Autorità di sistema portuale dello stretto le spese del doppio grado, che liquida in complessivi euro 8000 (ottomila), oltre spese generali e accessori di legge; compensa le spese con le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Antimo Prosperi, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Caleca Ermanno de Francisco
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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