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Consiglio di Stato, Sez. V, 1/6/2023 n. 697
Sull'istanza di cancellazione della causa dal ruolo

Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis c.p.a., la cancellazione dal ruolo è consentita solo d’ufficio e non su istanza di parte; sia perché la cancellazione è consentita solo nei riti connotati dall’impulso di parte, ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza, e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio, tra cui quelli di cui all’art. 87 c.p.a., come il giudizio di ottemperanza.


Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 01/06/2023

N. 00697/2023 REG.PROV.PRES.

N. 03351/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3351 del 2023, proposto da
Bye Bye di Corrado Casiero s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bianconi, Paolo Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 4818/2022, resa tra le parti,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di cancellazione dal ruolo depositata dall’appellante in data 30.5.2023 con cui si chiede altresì che l’udienza sia fissata solo a seguito di una nuova istanza di parte;

visto l’art. 73, c. 1-bis, c.p.a., a tenore del quale la cancellazione dal ruolo è consentita solo d’ufficio e non su istanza di parte;

ritenuto inoltre che la cancellazione dal ruolo, seppure solo d’ufficio, sia ammissibile solo nei riti connotati dall’impulso di parte (ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza) e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio (nei quali la fissazione di udienza avviene d’ufficio e deve essere disposta entro termini specifici, qui quelli di cui all’art. 87 c.p.a.), posto che la cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria, e che il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l’impulso di parte, sicché resta irrilevante l’inerzia della parte stessa; una cancellazione dal ruolo disposta d’ufficio nei riti connotati dall’impulso d’ufficio sarebbe del tutto inidonea sia a far decorrere il termine di perenzione, sia a far venire meno i criteri di priorità stabiliti dal c.p.a. nella fissazione d’ufficio dell’udienza nei riti che per il c.p.a. hanno un ordine di definizione prioritario;

ritenuto pertanto che l’istanza è inammissibile:

(i) perché non è consentita la cancellazione dal ruolo su istanza di parte;

(ii) perché nel rito dell’ottemperanza non rientra nella disponibilità della parte la fissazione dell’udienza di trattazione;

(iii) perché la cancellazione dal ruolo d’ufficio non è comunque consentita nei riti in cui l’udienza deve essere fissata d’ufficio, a prescindere da una non richiesta istanza di parte.


P.Q.M.

Dichiara l’istanza inammissibile.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 giugno 2023.






  Il Presidente
  Rosanna De Nictolis





IL SEGRETARIO

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