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Consiglio di Stato, Sez. III, 28/6/2023 n. 6343
Sulla configurabilità dell'errore di fatto revocatorio

L'errore di fatto revocatorio in base alla prevalente e condivisa giurisprudenza formatasi nella materia, anche quando consista in una omessa pronuncia su una delle censure, deve comunque essere tale da apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, deve, cioè, consistere in un "abbaglio dei sensi" che cade su un punto decisivo della causa, in un errore percettivo del giudice, il quale non deve essersi reso conto dell'esistenza della domanda o dell'eccezione di parte. Come chiarito di recente dalla giurisprudenza, l'errore revocatorio è infatti configurabile, in ipotesi di omessa pronuncia su una censura, solo quando "risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione.
L'errore di fatto revocatorio di cui si tratta nel caso di specie - di omesso esame di uno o più motivi del ricorso - deve consistere dunque in un evidente "abbaglio dei sensi", deve cioè concretizzarsi necessariamente, per essere ammissibile, nella mancata cognizione assoluta del motivo - per una "svista" - e non sussiste quando la sentenza abbia comunque dato conto dell'esistenza del motivo, ma si sia limitata a respingerlo con una minima motivazione. Inoltre, la contestazione revocatoria incentrata sull'omesso esame di un motivo di ricorso, che la completezza della sentenza deve sotto questo riguardo esser valutata nel suo insieme e non ricercando la specifica e puntuale trattazione, in un apposito paragrafo o punto della motivazione, di tutti e di ciascuno dei motivi rubricati (o altrimenti evidenziati) nel ricorso, poiché la sentenza non deve fornire necessariamente una risposta analitica punto per punto alle deduzioni di parte, ma ben può esaminare e respingere (o accogliere) tali deduzioni non solo congiuntamente (nel caso di motivi analoghi e/o ripetitivi), ma anche nella sintesi della complessiva argomentazione logica posta a sostegno della decisione, nel cui ambito può normalmente accadere, non foss'altro che per evidenti esigenze di sinteticità degli atti, che il respingimento di alcune censure sia implicito - benché agevolmente evincibile - nel complesso argomentativo della sentenza e dalle sue conclusioni, evidentemente incompatibili con la prospettazione contenuta nei motivi non espressamente trattati. Non è, infatti, il solo significato delle parole o delle singole proposizioni, ma è il senso complessivo degli enunciati argomentativi, nella loro concatenazione logica, che rileva ai fini del giudizio circa l'omissione di esame di una o più delle censure dedotte.


Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 28/06/2023

N. 06343/2023REG.PROV.COLL.

N. 08877/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8877 del 2022, proposto dalla società “Farmacie Lauro” s.n.c., con sede in Castellammare di Stabia al viale delle Terme n. 31, in persona della titolare e legale rapp.te p.t. dott.ssa Maria Concetta Lauro, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’avv. Raffaele Montefusco nonché dall’avv. Ciro Micera del Foro di Napoli dall’avv. Gennaro Terracciano del Foro di Roma in virtù di procura alle liti a margine del ricorso riprodotto su supporto cartaceo conforme all’originale informatico sottoscritto digitalmente, e con gli stessi elettivamente domiciliata territorialmente presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano, in Roma alla Piazza San Bernardo n. 101 (c.a.p. 00187), e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Dirigente legittimato ex art. 58 bis dello Statuto Comunale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, rilasciata su separato foglio, dall’Avvocato municipale Capo Maria Antonella Verde, abilitata al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, con la stessa elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosaria Saturno e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma alla via Poli n. 29, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Farmacia Ravallese del Dr. Carmine Ravallese, con sede in Castellammare Di Stabia (NA), alla Via Tavernola, n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Carmine Ravallese, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dal Prof. Avv. Alfonso Celotto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Roma, alla Via Emilio de’ Cavalieri n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Farmacia Plinio del Dott. Massimo De Angelis, con sede in Castellammare di Stabia alla via Plinio il Vecchio n. 62, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmela De Franciscis in forza di procura alle liti allegata telematicamente all’atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta alla via Roma – Parco Europa n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Farmacia Alberto Lombardi s.n.c. dei Dr. Lombardi Maria, Anna, Antonio e Stefano (p. iva 06631671218), con sede in 80053 Castellammare di Stabia (NA), alla Strada Ponte della Persica, n. 18/F, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Maria Lombardi, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D’Andrea, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9, nonché con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Farmacia Cosentini Group d.a.s. della Dr.ssa Caterina Palomba, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
- della A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torre del Greco alla Via Marconi 66 – non costituita in giudizio;
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Toledo, 156 - non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 5543 del 4 luglio 2022 (resa inter partes e non notificata) di riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione Terza) n. 05478/2021;


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia, della Regione Campania, della Farmacia Ravallese del Dr. Carmine Ravallese, della Farmacia Plinio del Dott. Massimo De Angelis, della Farmacia Alberto Lombardi s.n.c. dei Dr. Lombardi Maria, Anna, Antonio e Stefano e della Farmacia Cosentini Group d.a.s. della Dr.ssa Caterina Palomba;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato l’11 novembre 2022, la società “Farmacie Lauro” s.n.c., con sede in Castellammare di Stabia, ha chiesto la revocazione della sentenza n. 5543 del 4 luglio 2022 con la quale questa Sezione, in accoglimento degli appelli proposti dal Comune di Castellammare di Stabia (R.G. n. 10123 del 2021), dalla Farmacia Plinio del dr. Massimo De Angelis e dalla Farmacia Ravallese del dr. Carmine Ravallese (R.G. n. 9225 del 2021), nonché dalla Farmacia Alberto Lombardi s.n.c. (R.G. n. 9458 del 2021), ha riformato la sentenza n. 5478/2021 del 9 agosto 2021 con la quale il Tar della Campania, sede di Napoli, sezione III, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna ricorrente (R.G. n. 1361/2020), aveva annullato la ivi impugnata delibera della giunta n. 15 del 31 gennaio 2020 del Comune di Castellammare di Stabia, avente ad oggetto: “Nuova perimetrazione sedi farmaceutiche già stabilite con la delibera nr. 70/2012 e confermate con delibera nr. 39/2018”.

2. La società ricorrente, titolare della sede farmaceutica n. 9 del Comune di Castellammare di Stabia, con esercizio sito in località Scanzano, al viale delle Terme n. 31, aveva contestato in primo grado la scelta, recata dalla delibera di giunta n. 15 del 31 gennaio 2020, con la quale il Comune di Castellammare di Stabia, richiamando la precedente propria delibera di pari oggetto n. 119 del 17 luglio 2019, aveva definito una nuova perimetrazione delle sedi farmaceutiche variando quella già stabilita con la delibera n. 70 del 2012 (che aveva creato tre nuove sedi farmaceutiche in attuazione della così detta “riforma Monti” di cui alla legge n. 27 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012) e poi confermata con delibera n. 39 del 2018. La ricorrente aveva contestato, in particolare, la nuova perimetrazione della sede farmaceutica n. 20, la quale era stata tolta dal centro cittadino – dove era stata collocata nel 2012, quale nuova sede aggiuntiva per soddisfare le esigenze della numerosa popolazione ivi residente - per essere decentrata in località “Privati” (della frazione Scanzano) e collocata all’interno dell’ambito territoriale della sede n. 9, di pertinenza della ricorrente.

2.2. In particolare, la ricorrente si era doluta del fatto che, con le deliberazioni impugnate, l’Amministrazione comunale avrebbe, in assoluto difetto dei presupposti di legge, inammissibilmente riesercitato il potere di revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie intervenendo solamente sulla perimetrazione delle tre sedi neo-istituite nel 2012 e, più specificamente, disponendo “la soppressione/delocalizzazione dal centro cittadino della iniziale sede 20 (evidentemente non gradita) ed il suo decentramento in località Privati . . . mediante la realizzazione di una ‘enclave’ interamente ricavata all’interno dell’ambito territoriale della sede n. 9 (con conseguenti ovvia riduzione territoriale e di utenti della Zona 9 di cui la ricorrente è titolare e ampliamento degli ambiti territoriali delle farmacie del centro cittadino contermini alla originaria soppressa zona 20)”.

3. Il Tar, con la sentenza n. 5478/2021 del 9 agosto 2021, aveva respinto le eccezioni di irricevibilità del ricorso e di inammissibilità per la mancata impugnazione della sottesa deliberazione del 17 luglio 2019, n. 119, avente identico oggetto, e, nel merito, aveva accolto il ricorso giudicando fondati, dei sette motivi di censura proposti, il quinto motivo (con cui era stata dedotta, sotto il profilo procedimentale, la mancata acquisizione dei pareri obbligatori dell’Ordine dei Farmacisti e dell’A.S.L. territorialmente competenti) e i “primi tre motivi”, recanti censure di difetto di istruttoria e di motivazione.

4. La sentenza della Sezione n. 5543 del 2022, qui oggetto di domanda di revocazione, ha riunito i tre appelli sopra indicati, proposti dal Comune e da alcune farmacie controinteressate, li ha accolti e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, ha respinto il ricorso di primo grado, “risultando fondate le censure volte a far valere l’erroneità della sentenza del TAR per la parte in cui non ha rilevato la tardività e comunque l’infondatezza del gravame di primo grado, in quanto rivolto contro il ponderato e motivato, e quindi legittimo, esercizio della funzione comunale di adeguamento del numero e di collocazione delle sedi delle farmacie farmaceutiche in relazione all’andamento demografico ed alle sempre nuove esigenze di tutela della salute degli amministrati, con la conseguente necessità di revisionare periodicamente la zonizzazione del territorio comunale”, respingendo, in contrario avviso di quanto sostenuto dal Tar, il quinto motivo del ricorso di primo grado (ritenendo che l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio dovessero essere solo “sentiti”) e giudicando, inoltre, “Ugualmente infondate . . . le censure proposte in primo grado e non espressamente esaminate dal TAR, alla stregua della disciplina di riferimento posta dalla legge n. 27 del 2012”; ritenendo, infine, “di non procedere all’esame degli ulteriori motivi d’appello, di ordine meramente processuale, sopraindicati” stante l’accoglimento “delle predette censure”.

5. Insorge avverso la predetta sentenza di questa Sezione n. 5543 del 2022 la società “Farmacie Lauro” s.n.c. la quale, dopo un’ampia premessa ricostruttiva dei fatti di causa (pagg. 3-12), articola i seguenti motivi di revocazione.

5.1. “Sussistenza dell’errore revocatorio rilevante ex artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c. - Mancata pronuncia su motivi assorbiti in prime cure e ritualmente riproposti ex art. 101 comma 2° cpa. – Violazione del principio di obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”: la Sezione avrebbe errato lì dove, nel paragrafo 10.9 della motivazione, ha stabilito che “L’accoglimento delle predette censure consente al Collegio di non procedere all’esame degli ulteriori motivi d’appello, di ordine meramente processuale, sopraindicati”; in tal modo la Sezione avrebbe omesso di delibare e decidere i motivi di ricorso oggetto di censure assorbite in prime cure, ritualmente e tempestivamente riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., ed in particolare il quarto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che attengono a questioni di natura procedimentale e non alle scelte discrezionali di natura programmatoria del Comune avallate dal Giudice dell’appello, motivi nuovamente riproposti in questa sede ai fini revocatori, integralmente reiterati e trascritti nelle pagg. 14 – 18 del ricorso per revocazione, nei termini che qui di seguito si riportano in sintesi:

5.1.1. Quarto motivo del ricorso di primo grado: in violazione dell’art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012; la delibera di giunta comunale n. 15 del 31 gennaio 2020 sarebbe intervenuta quando non si era ancora concluso l’iter amministrativo per l’assegnazione delle nuove sedi individuate con delibera di giunta n. 70 del 19 aprile 2012 di revisione straordinaria della pianta organica, in sede di prima applicazione della normativa sopra indicata. In tal modo il Comune, modificando la pianta organica, avrebbe agito “all’evidente sviato fine di modificare in corso d’opera, ex post, le sedi messe a bando nel tenimento comunale (ed i relativi ambiti territoriali); e ciò anche in patente spregio del succitato limite temporale del 31.12.2018”.

5.1.2. Sesto motivo del ricorso di primo grado: il provvedimento impugnato (così come la precedente delibera di giunta n. 119 del 2019) sarebbe del tutto privo di una sia pur minimale acquisizione istruttoria in ordine al decentramento della originaria zona 20 e della zona 19, senza designazione/indicazione del responsabile del procedimento, senza le garanzie procedimentali di partecipazione, senza l’acquisizione di qualsivoglia dato statistico circa le variazioni medio tempore del numero degli abitanti e in assenza dei pareri di regolarità tecnica.

5.1.3. Settimo motivo del ricorso di primo grado: stessi motivi di cui alle censure che precedono – illegittimità derivata. Le stesse censure dedotte avverso la deliberazione n. 15 del 31 gennaio 2020 dovevano ritenersi proposte anche quali motivi di illegittimità propria della precedente delibera n. 119 del 17 luglio 2019.

5.2. “Ulteriore sussistenza dell’errore revocatorio rilevante ex artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c. - Supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa. Supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”: la sentenza qui gravata fonderebbe la sua decisione di accoglimento dell’appello (escludendo che i provvedimenti evidenziassero “profili di travisamento della realtà o difetti di ragionevolezza” ) sulla supposizione come vero del fatto, in realtà documentalmente falso, che nella zona farmaceutica 20 vi sarebbero 7475 abitanti, mentre in realtà nella zona 20, come individuata nella delibera impugnata, in quanto totalmente allocata e ricompresa all’interno della zona farmaceutica n. 9 assegnata alla ricorrente Farmacie Lauro, vi erano non 7475 abitati ma solamente 910 abitanti (pag. 21 del ricorso per revocazione, ve si menziona una perizia depositata da parte ricorrente e richiamata dalla difesa comunale nell’atto di appello); avrebbe dunque errato il Giudice di appello nel ritenere, senza che tali circostanze di fatto costituissero punto controverso – che le suddette censure non “riescono ad evidenziare profili di travisamento della realtà o difetti di ragionevolezza”.

5.3. Nel caso di specie tutti i parametri normativi sarebbero stati violati poiché il Comune di Castellammare di Stabia ha identificato la zona 20 nella quale collocare la nuova farmacia in dispregio del parametro legislativo minimo demografico, la zona 20 di nuova istituzione è stata spostata dal centro alla periferia senza alcun riferimento ad intervenuti spostamenti o mutamenti nella distribuzione della popolazione e con una immotivata riduzione del numero di abitanti serviti, da oltre 3.000 nella zona 20 individuata nella delibera n. 70 del 2012 a 910 abitanti ricompresi nel perimetro della zona 20 tracciato dalla delibera n. 15 del 2020.

5.4. Le contestazioni innanzi dedotte concernerebbero anche i primi tre motivi di ricorso di primo grado, che la parte ricorrente riporta nelle pagg. da 25 a 37 del libello introduttivo “quali parti integranti del presente ricorso ex art. 106 c.p.a e 395 c.p.c.”: in sintesi, il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da sviamento di potere poiché non sussistevano i necessari presupposti di fatto e di legge né per un’inammissibile riedizione del programma straordinario di intervento di cui alla legge n. 27 del 2012 (il cui potere sarebbe esercitabile solo in sede di prima applicazione); né per un intervento di revisione ordinaria della pianta organica; la giunta comunale avrebbe sviatamente operato al malcelato fine di operare un vero e proprio decentramento della sede farmaceutica n. 20, spostandola dal centro in località Privati (e per di più collocandola all’interno della zona 9, di cui la ricorrente è titolare), ossia da una zona centrale densamente popolata ad una zona periferica già servita da esercizio farmaceutico e totalmente ricompresa nel perimetro della zona 9 in titolarità della ricorrente, e ciò senza alcun riferimento ad intervenuti spostamenti di popolazione dal centro alla periferia.

6. Si sono costituiti in giudizio per resistere al proposto ricorso per revocazione il Comune di Castellammare di Stabia, la Regione Campania e le farmacie controinteressate, eccependo diversi profili di inammissibilità e concludendo comunque per l’infondatezza del ricorso.

7. In data 7 giugno 2023 la parte ricorrente ha depositato la delibera commissariale n. 81 del 7 aprile 2023 di Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castellammare di Stabia, che ha confermato, per il biennio 2022-2023, la pianta organica delle farmacie del Comune di Castellammare di Stabia di cui alla delibera di giunta comunale n. 119 del 2019, confermata dalla delibera di giunta comunale n. 15 del 2020 in uno alla relativa perimetrazione.

8. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2023 la causa è stata chiamata, discussa e assegnata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso per revocazione in esame è in larga parte inammissibile e per la residua parte infondato, sicché non può ricevere accoglimento.

2. La Farmacia Lauro contesta la sentenza di questa Sezione n. 5543 del 4 luglio 2022 essenzialmente sotto i seguenti due profili: omesso esame dei motivi (procedurali e non attinenti all’esercizio della discrezionalità del Comune intimato) quarto, sesto e settimo del ricorso di primo grado; errore di fatto per avere supposto come vero un numero sovradimensionato degli abitanti della zona farmaceutica 20, non avendo colto che tale zona farmaceutica andava a costituire una “enclave” ricavata all’interno della zona 9 assegnata alla ricorrente.

3. Prima di esaminare i dedotti motivi di revocazione occorre considerare le diverse eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti.

3.1. La controinteressata Farmacia Plinio del dott. Massimo De Angelis ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per revocazione stante la presenza del giudicato esterno formatosi sulla speculare sentenza di questa Sezione n. 6515/2022, passata in giudicato, la quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla medesima controinteressata Farmacia Plinio, ha riformato (dichiarando l’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado speculare a quello proposto da Farmacie Lauro s.n.c., proposto dalla Farmacie Cuomo del dr. Adolfo Cuomo s.a.s.) un’altra sentenza, la n. 5476/2021, con la quale il Tar di Napoli aveva annullato la stessa delibera comunale n. 15 del 2020. Il passaggio in giudicato della sentenza n. 6515/2022 sarebbe inconciliabile con la richiesta revocatoria di controparte, finalizzata a conseguire in definitiva l’annullamento di un atto - la deliberazione della giunta comunale di Castellammare di Stabia n. 15 del 31 gennaio 2020 – il quale, per effetto della sentenza passata in giudicato n. 6515 del 2022 del Consiglio di Stato, resterebbe valido, efficace, immune da censure e ormai non più contestabile.

3.1.2. Inoltre, anche la sentenza n. 5543 del 2022 (qui contestata) avrebbe statuito la tardività del ricorso di primo grado (nel par. 10.4: “Appare quindi evidente il carattere meramente confermativo della delibera impugnata, e di conseguenza la fondatezza dell’eccezione di tardività già sollevata in primo grado dal Comune e non adeguatamente scrutinata da quel TAR, essendo spirati i termini per l’impugnativa dell’atto del 2019 quale unico atto contenente una potenziale lesione degli interessi della ricorrente”); tale statuizione, pregiudiziale ed assorbente, non sarebbe contestata dalla ricorrente, sarebbe quindi passata in giudicato e precluderebbe “la proposizione delle censure revocatorie, così come è passata in giudicato la speculare sentenza del Consiglio di Stato n. 6515/2022 innanzi richiamata”.

3.1.3. Non sarebbe stato impugnato il decreto dirigenziale n. 92 del 3 marzo 2023 con il quale la Regione Campania ha elencato nell’allegato A le sedi farmaceutiche disponibili per l’interpello del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche in fase di epilogo, confermando, in riferimento al Comune di Castellammare di Stabia, le sedi farmaceutiche corrispondenti a quelle previste dalla pianta organica delineata dalla deliberazione n. 15 del 31 gennaio 2020.

3.2. Le suindicate eccezioni preliminari non sono giudicate dal Collegio fondate o, comunque, impeditive dell’esame del ricorso. Ed invero, il giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 6515 del 2022 ha natura puramente processuale, non accerta la legittimità dell’atto ivi impugnato e non è opponibile alla società Farmacie Lauro s.n.c., che non era parte e non era stata evocata nel giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 6515 del 2022; la sentenza qui contestata ha espressamente dichiarato, nel par. 10.5 di pag. 9, di prescindere dal profilo preliminare della tardività del ricorso di primo grado (“Vero è che il carattere meramente confermativo della nuova delibera è controverso fra le parti; questo giudice ritiene pertanto di poter prescindere da ogni ulteriore approfondimento al riguardo considerata, comunque, la non fondatezza nel merito del ricorso di primo grado”) e reca un dispositivo di merito; l’elenco delle sedi farmaceutiche allegato al decreto regionale n. 92 del 3 marzo 2023 è ricognitivo del numero delle sedi farmaceutiche del territorio regionale alla data della sua adozione, ma non incide, cristallizzandola, sulla determinazione comunale del 2020, sub judice.

4. Venendo dunque all’esame delle contestazioni revocatorie mosse dalla parte ricorrente, il Collegio giudica inammissibili, per le ragioni qui di seguito esposte, tutte le contestazioni sollevate, ad eccezione della prima censura revocatoria (relativa alla mancata pronuncia sul quarto motivo di ricorso assorbito in primo grado e qui riproposto, di Violazione dell'art. 11 d.l. n. 1/2012. Violazione del giusto procedimento di legge), la quale può superare la fase rescindente, ma si rivela comunque inammissibile e infondata nel merito e dunque da respingere in sede rescissoria.

5. Prima di esaminare le singole contestazioni mosse dalla parte ricorrente, è utile richiamare brevemente la nota e condivisa griglia valutativa elaborata dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in ordine alla configurabilità dell’errore di fatto revocatorio, ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. nel caso di omessa pronuncia su una delle censure proposte (e dunque in ordine ai limiti di ammissibilità della domanda di revocazione in tali fattispecie).

5.1. In base alla prevalente e condivisa giurisprudenza formatasi nella materia, l’errore di fatto revocatorio, anche quando consista in una omessa pronuncia su una delle censure, deve comunque essere tale da apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, deve, cioè, consistere in un “abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo della causa, in un errore percettivo del giudice, il quale non deve essersi reso conto dell’esistenza della domanda o dell’eccezione di parte (Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10324; sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6758). Come chiarito di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2023, n. 1553), l’errore revocatorio è infatti configurabile, in ipotesi di omessa pronuncia su una censura, solo quando “risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3963)”. L’errore di fatto revocatorio di cui qui si tratta – di omesso esame di uno o più motivi del ricorso – deve consistere dunque in un evidente “abbaglio dei sensi”, deve cioè concretizzarsi necessariamente, per essere ammissibile, nella mancata cognizione assoluta del motivo – per una “svista” – e non sussiste quando la sentenza abbia comunque dato conto dell’esistenza del motivo, ma si sia limitata a respingerlo con una minima motivazione.

5.2. Deve inoltre osservarsi, riguardo alla contestazione revocatoria incentrata sull’omesso esame di un motivo di ricorso, che la completezza della sentenza deve sotto questo riguardo esser valutata nel suo insieme e non ricercando la specifica e puntuale trattazione, in un apposito paragrafo o punto della motivazione, di tutti e di ciascuno dei motivi rubricati (o altrimenti evidenziati) nel ricorso, poiché la sentenza non deve fornire necessariamente una risposta analitica punto per punto alle deduzioni di parte, ma ben può esaminare e respingere (o accogliere) tali deduzioni non solo congiuntamente (nel caso di motivi analoghi e/o ripetitivi), ma anche nella sintesi della complessiva argomentazione logica posta a sostegno della decisione, nel cui ambito può normalmente accadere, non foss’altro che per evidenti esigenze di sinteticità degli atti, che il respingimento di alcune censure sia implicito – benché agevolmente evincibile – nel complesso argomentativo della sentenza e dalle sue conclusioni, evidentemente incompatibili con la prospettazione contenuta nei motivi non espressamente trattati. Non è, infatti, il solo significato delle parole o delle singole proposizioni, ma è il senso complessivo degli enunciati argomentativi, nella loro concatenazione logica, che rileva ai fini del giudizio circa l’omissione di esame di una o più delle censure dedotte.

6. Facendo applicazione al caso concreto dei criteri di giudizio ora in sintesi richiamati, ritiene il Collegio che deve essere giudicata inammissibile la censura revocatoria di omessa pronuncia sui motivi sesto e settimo assorbiti in primo grado, riproposti in appello e asseritamente non considerati nella sentenza di cui si chiede la revocazione.

6.1. Con i predetti motivi sesto e settimo – che possono essere considerati congiuntamente perché strettamente connessi – la Farmacia ricorrente aveva denunciato l’assenza di una sia pur minimale acquisizione istruttoria in ordine al decentramento della originaria zona 20, senza designazione/indicazione del responsabile del procedimento, senza le garanzie procedimentali di partecipazione, senza l’acquisizione di qualsivoglia dato statistico circa le variazioni medio tempore intervenute del numero degli abitanti e in assenza dei pareri di regolarità tecnica (il settimo motivo assorbito riproposto e asseritamente non esaminato deduceva i medesimi vizi proposti col sesto motivo come vizi di illegittimità derivata della precedente delibera n. 119 del 17 luglio 2019).

6.2. Tale contestazione si rivela inammissibile perché, a ben vedere, come eccepito dalle controparti, la sentenza di questa Sezione non ha affatto “dimenticato” le predette due censure assorbite in primo grado e riproposte in appello, ma le ha conosciute e le prese, sia pur sinteticamente, in considerazione nel par. 10.7, dove è scritto: “Dunque, l’istruttoria svolta dal Comune ai fini dell’adozione della delibera del 2019 e richiamata ai fini della successiva delibera del 2020, essendo stata espressamente riferita alla verifica delle esigenze di accesso di tutta la popolazione al servizio farmaceutico secondo le caratteristiche demografiche, urbanistiche, residenziali, di mobilità e di sviluppo delle attività economiche del proprio territorio, impedisce di valorizzare le censure che sono state svolte dalla ricorrente in primo grado e riproposte nel presente appello, ma che a giudizio del Collegio non riescono ad evidenziare profili di travisamento della realtà o difetti di ragionevolezza nell’apprezzamento del diritto alla salute degli utenti tali da consentire, a questo giudice, di impingere nell’ampia discrezionalità riconosciuta al Comune dalle citate previsioni di legge”. Tale, sintetica motivazione potrà non riuscire persuasiva per la parte ricorrente o potrà essere ritenuta insufficiente, ma non può certo dirsi che le ridette censure siano state ignorate. E, come già chiarito, l’errore di fatto revocatorio esiste ed è configurabile, in siffatti casi, non già perché la motivazione è insufficiente (ciò che integra al più un error in judicando), bensì (soltanto) perché il motivo è stato ignorato (non visto). Che la Sezione avesse piena contezza della avvenuta riproposizione dei motivi assorbiti risulta altresì testualmente dal par. 9 di pag. 7 della sentenza, dove è precisato che “La Farmacia Lauro s.n.c. si è costituita in giudizio e contesta specificamente i motivi di ricorso in appello, riproponendo ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., le domande ed i motivi di ricorso di primo grado ai fini della decisione d’appello, chiedendo la riunione dei tre appelli”.

6.3. Risulta dunque evidente che, alla stregua dei parametri di giudizio riassunti nei precedenti paragrafi 5 ss. della presente motivazione in diritto, la ricorrenza dell’ipotesi di errore di fatto revocatorio per omessa cognizione di uno dei motivi di ricorso può e deve essere esclusa nel caso in trattazione, nel quale il Giudice ha in realtà esaminato i suddetti motivi e li ha espressamente giudicati infondati, sia pur con stringata motivazione.

6.4. Per mera completezza di esame della causa, il Collegio aggiunge, inoltre, che il sesto motivo di primo grado (difetto di istruttoria) si rivelava comunque palesemente infondato, poiché non considerava che la delibera n. 15 del 2020 aveva richiamato l’ampia istruttoria già esperita con la delibera del 2019: “dall'esame e dalle valutazioni demografiche, topografiche, urbanistiche e di decentramento effettuate con Delibera di Giunta nr. 119 del 17/7/2019, si era ritenuto di adottare una diversa perimetrazione delle sedi farmaceutiche secondo una più adeguata e razionale distribuzione delle stesse sul territorio, in base ai seguenti obiettivi . . .”).

6.4.1. Deve invero considerarsi, a tal proposito, che il superamento dell’eccezione (cfr. supra, sub paragrafo 3.2) di omessa contestazione della statuizione di tardività del ricorso di primo grado non esclude la rilevazione che la qui avversata sentenza della Sezione n. 5543 del 2022 ha palesemente ritenuto, nella motivazione (par. 10.4: “Appare quindi evidente il carattere meramente confermativo della delibera impugnata, e di conseguenza la fondatezza dell’eccezione di tardività già sollevata in primo grado dal Comune e non adeguatamente scrutinata da quel TAR, essendo spirati i termini per l’impugnativa dell’atto del 2019 quale unico atto contenente una potenziale lesione degli interessi della ricorrente”), la tardività del ricorso di primo grado, ma ha accantonato questa valutazione, pur potenzialmente pregiudiziale e assorbente, preferendo la reiezione dell’appello nel merito in base al criterio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, § 5.3).

6.4.2. Di conseguenza, la logica che struttura e sorregge la complessiva argomentazione motivazionale della sentenza di questa Sezione n. 5543 del 2022 poggia (tra l’altro) sull’assunto della irretrattabilità dei dati acquisiti nella precedente istruttoria esperita nel 2019, fatta propria dalla delibera del 2020, ciò che ha consentito, nella predetta logica della sentenza in esame, di superare le censure procedurali riproposte in appello prescindendo dalla loro disamina analitica e confutazione specifica. Tale argomentazione (si ripete), se può apparire, dal punto di vista della ricorrente in revocazione, per certi versi criticabile, non integra in alcun modo il dedotto errore di fatto revocatorio.

7. Il secondo motivo di revocazione denuncia la supposizione come vero del fatto, che sarebbe in realtà documentalmente falso, che nella zona farmaceutica 20 vi sarebbero 7475 abitanti, mentre in realtà nella zona 20, come individuata nella delibera impugnata, in quanto totalmente allocata e ricompresa all’interno della zona farmaceutica n. 9 assegnata alla ricorrente Farmacie Lauro, vi erano solamente circa o 910 abitanti (in altri punti degli atti di causa si parla di circa 4.000 abitanti, ma la precisazione di questo dato resta irrilevante, per i motivi che si va ad esporre).

7.1. Anche tale deduzione va disattesa e giudicata di conseguenza inammissibile. In questo caso, come nel precedente motivo riferito a un asserito difetto di istruttoria, parte ricorrente non considera il particolare rapporto – per come ricostruito e ritenuto dalla qui avversata sentenza della Sezione n. 5543 del 2022 - intercorrente tra la delibera impugnata, la n. 15 del 2020, e la precedente delibera n. 119 del 2019, la cui istruttoria è stata “recuperata” e utilizzata dall’amministrazione. Questo profilo è stato invece molto chiaramente considerato e valutato nella sentenza di questa Sezione la quale, nel par. 10.3, si è così espressa: “Nel caso di specie, la precedente deliberazione comunale n. 119 del 2019 aveva già adempiuto ad entrambe le predette incombenze, in relazione ad un dato demografico ISTAT rimasto pressoché invariato da allora e sulla base di un’ampia istruttoria svolta dal Comune, la cui idoneità non è mai stata messa in dubbio dalla ricorrente di primo grado mediante una tempestiva impugnazione della predetta delibera, che viene pedissequamente richiamata dal Comune ai fini della successiva delibera del 2020, oggetto del presente giudizio”.

7.2. In questo senso la sentenza d’appello qui contestata aveva preso una motivata posizione, insuscettibile di contestazione col rimedio della revocazione, nel senso della intervenuta irretrattabilità dell’istruttoria svolta in preparazione della delibera n. 119 del 2019, poi “recuperata” a sostegno della successiva delibera n. 15 del 2020, stabilendo che il dato demografico, come accertato e valutato nel 2019, non potesse essere più validamente contestato in sede di impugnazione della nuova delibera del 2020. Tale statuizione rende non utilizzabile in sede revocatoria, quale presunto errore di fatto revocatorio, la pretesa erroneità di quel dato, la cui riconsiderazione è stata motivatamente esclusa nel passaggio motivazionale ora riportato della sentenza n. 5543 del 2022.

7.2.1. In altri termini, alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza di questa Sezione non ha affatto assunto come un dato vero quello dei 7475 abitati della zona 20 (in luogo del dato “vero” di 4.000 o di 910 abitanti), ma più semplicemente ha ritenuto motivatamente che quel dato, non impugnato nel 2019, non potesse più essere ridiscusso in sede di impugnativa della delibera, in tale parte confermativa, del 2020. Il predetto dato, dunque, lungi dal fondare un ipotetico errore fattuale della sentenza revocanda, risulta del tutto irrilevante, perché non ha concorso in alcun modo alla formazione della decisione contestata, che ne ha escluso motivatamente (nei termini suindicati) la rilevanza.

7.3. È evidente che tale statuizione della sentenza di appello poggia sul precedente assunto (par. 10.4) – già sopra richiamato - secondo il quale “Appare quindi evidente il carattere meramente confermativo della delibera impugnata, e di conseguenza la fondatezza dell’eccezione di tardività già sollevata in primo grado dal Comune e non adeguatamente scrutinata da quel TAR, essendo spirati i termini per l’impugnativa dell’atto del 2019 quale unico atto contenente una potenziale lesione degli interessi della ricorrente”. Tale affermazione, anche se inidonea, come chiarito sopra, nel par. 3.2 della presente motivazione in diritto, a decretare – come pure eccepito dalle controparti - la radicale inammissibilità della proposta revocazione per omessa contestazione del punto decisivo della sentenza contestata, dimostra tuttavia chiaramente che la Sezione, nella sentenza n. 5543 del 2022, non ha inteso in alcun modo riesaminare il punto del numero degli abitanti dell’una o dell’altra zona, ma si è limitata a stabilire la non ridiscutibilità dell’istruttoria al riguardo svolta nel 2019, recuperata a base della delibera del 2020.

7.4. La delibera n. 15 del 2019, dunque, ha utilizzato come propria l’istruttoria del 2019, non contestata, e questa circostanza ha reso, secondo il motivato giudizio, qui non discutibile, espresso sul punto dalla sentenza della Sezione n. 5543 del 2022, non più passibile di contestazione l’accertamento demografico in quella sede effettuato (che conduceva a un numero di abitanti, per la sede farmaceutica n. 20, addirittura superiore a quello richiamato nella delibera n. 15 del 2020).

7.5. Sotto un diverso profilo l’errore revocatorio in questione si appalesa inammissibile per difetto del requisito della decisività. La sentenza della Sezione n. 5543 del 2022 non reca infatti alcuno specifico riferimento al dato degli abitanti. In ogni caso il riconoscimento dell’eventuale errore sul numero di residenti della sede farmaceutica n. 20 non avrebbe comunque avuto alcuna influenza ai fini della decisione, atteso che, secondo quanto affermato nella sentenza, la scelta di delocalizzare la sede n. 20 non è dipesa dal numero di persone ivi residenti, ma dalla necessità di garantire l’accessibilità al servizio farmaceutico anche in zone periferiche, come la località Privati (l’istruttoria svolta dal Comune “è stata espressamente riferita alla verifica delle esigenze di accesso di tutta la popolazione al servizio farmaceutico”, poiché “secondo la normativa sopra richiamata il numero delle farmacie di ogni Comune è strettamente proporzionale al numero degli abitanti” mentre “la conseguente identificazione delle “zone” (…) postula, invece, una valutazione del Comune ampiamente discrezionale, riferita esclusivamente alla “equa” accessibilità di tutti gli abitanti (anche di aree scarsamente abitate) al servizio farmaceutico” (cfr. par. 10.6 della sentenza).

7.6. Rimane ininfluente di conseguenza l’ultima produzione di parte ricorrente, in data 7 giugno 2023, alla quale le controparti non si sono opposte, avente ad oggetto la delibera commissariale n. 81 del 7 aprile 2023 di Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale si vorrebbe dimostrare la veridicità del fatto storico del numero di abitanti residenti nella zona farmaceutica oggetto di lite.

8. Si appalesa poi inammissibile la riproposizione dei primi tre motivi di ricorso di primo grado (pagg. da 25 a 37 del libello introduttivo), tutti esaminati e respinti nel merito dalla sentenza di questa Sezione di cui qui si domanda la revocazione. Con la predetta riproposizione parte ricorrente non fa altro in realtà che censurare la sentenza contestata nel merito dei giudizi valutativi in essa espressi in ordine ai suddetti motivi, e ciò in termini che neppure in astratto apparirebbero riferibili a un caso di errore di fatto revocatorio.

9. Resta da esaminare il solo motivo di revocazione che si appunta sulla omessa trattazione, nella sentenza della Sezione n. 5543 del 2022, del quarto motivo proposto in primo grado, assorbito dal Tar e riproposto in appello in memoria, ex art. 102, comma 2, c.p.a. Si tratta, come detto, del motivo di primo grado di Violazione dell'art. 11 d.l. n. 1/2012. Violazione del giusto procedimento di legge, con il quale si è contestata la delibera n. 15 del 2020 perché sarebbe intervenuta prima dell’assegnazione delle nuove sedi individuate con delibera n. 70 del 2012 di prima applicazione della riforma “Monti”. Tale contestazione, come pure sopra anticipato, supera la fase rescindente, poiché, in effetti, il motivo in esame non risulta neanche indirettamente e implicitamente preso in esame in alcun modo nella sentenza della cui revocazione si tratta. Il motivo si rivela comunque inammissibile e infondato nel merito e dunque da respingere.

9.1. La ridetta censura si rivela in primo luogo inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, poiché la violazione dedotta concerne non una norma protettiva della sfera giuridica della farmacia ricorrente, ma una norma di disciplina della procedura concorsuale diretta all’assegnazione delle nuove sedi, la cui violazione potrebbe essere fatta valere solo dai soggetti partecipanti o aspiranti partecipanti a quella procedura, ma non anche, in via puramente strumentale, dal titolare di una sede farmaceutica che agisce per impedire il ritenuto e paventato ridimensionamento del proprio bacino di utenza a causa della riperimetrazione delle sedi farmaceutiche del Comune di appartenenza. La dedotta violazione, infatti, lede direttamente i soggetti legittimati a interloquire sulla procedura concorsuale per l’assegnazione delle sedi, non la posizione del farmacista titolare di una delle sedi farmaceutiche già esistenti, che non è legittimato a invocare strumentalmente quella asserita violazione per paralizzare la diversa procedura, che invece lo riguarda direttamente, di riperimetrazione delle zone farmaceutiche, che è solo indirettamente connessa con quella (la procedura concorsuale).

9.2. Ma la censura è comunque anche infondata nel merito, poiché questa Sezione ha già in precedenti contenziosi ammesso la revisione della pianta organica delle farmacie pur in pendenza del concorso (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652; 9 gennaio 2020, n. 207). Né può condurre a diverse conclusioni la circostanza che, nel caso di specie, il decreto regionale di indizione della procedura selettiva non rechi la clausola di avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all’esito dei giudizi pendenti. Osserva infatti il Collegio che la tesi di parte ricorrente – secondo la quale l’indizione della procedura selettiva paralizza le rideterminazioni e riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con la disposizione normativa (art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968) che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall’ISTAT, oltre che palesemente aberranti, in special modo quando, come è accaduto nella Regione Campania, si sono verificati notevolissimi ritardi nell’espletamento delle procedure (risulta dagli atti che, a distanza di oltre dieci anni dal 2012, anno dell’introduzione delle previsioni che hanno determinato la creazione di nuove e aggiuntive sedi farmaceutiche, le procedure selettive sono a tutt’oggi ancora in corso e sono fatte oggetto di plurimi contenziosi).

9.2.1. Sotto l’anzidetto profilo, è da notare che nella stessa produzione ultima di parte ricorrente, in data 7 giugno 2023 – la cui tardività non è stato eccepita dalle controparti – risulta presentata anche la sentenza del Tar della Campania di Napoli, sez. III, n. 1700 del 16 marzo 2023 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Farmacie Lauro s.n.c. avverso il silenzio serbato dal Comune di Castellammare di Stabia sulla diffida in data 14 settembre 2022 a procedere alla revisione biennale obbligatoria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968, con accertamento del relativo obbligo di provvedere e conseguente ordine al Comune di Castellammare di Stabia di procedere (con la medesima produzione è stata altresì depositata, come detto, anche la delibera commissariale n. 81 del 7 aprile 2023 di Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale si vorrebbe dimostrare la veridicità del fatto storico del numero di abitanti residenti nella zona farmaceutica oggetto di lite).

9.2.2. Risulta peraltro condivisibile quanto obiettato nella memoria della controinteressata Lombardi, dove si è rilevato come “il concorso contempla due distinti elenchi. Il primo è quello delle sedi farmaceutiche messe a concorso, allegato al Bando ma suscettibile di essere modificato in base alle modifiche delle piante organiche dei singoli Comuni eventualmente sopravvenute nelle more. L’altro è quello dato dalla graduatoria dei candidati stilata dalla Commissione, approvata in via definitiva col Decreto dirigenziale della Regione Campania 24 gennaio 2020, n. 18. I due elenchi si incrociano solo dal momento dell’avvio del primo interpello, quando i candidati indicati nel secondo elenco sono chiamati a scegliere le sedi farmaceutiche indicate nel primo. È evidentemente solo in questo momento che anche il primo elenco diventa definitivo, altrimenti la scelta della sede risulterebbe impossibile”.

9.2.3. Alla luce delle suesposte considerazioni risultano ininfluenti le ulteriori produzioni di parte ricorrente in data 28 aprile 2023 concernenti i provvedimenti giurisdizionali di questo Consiglio di Stato che sospendono l’ulteriore corso di approvazione della graduatoria e della procedura di interpello, attuativa del decreto dirigenziale della regione Campania n. 92 del 3 marzo 2023.

10. In conclusione, per tutti gli esposti motivi, il ricorso per revocazione in trattazione deve giudicarsi in larga parte inammissibile in sede rescindente e deve essere giudicato per la restante parte– ossia per l’unico motivo ammissibile, che ha potuto trovare accesso alla fase rescissoria – infondato e da respingere.

11. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe indicato, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Spese del giudizio di revocazione compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri Michele Corradino
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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