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TAR Campania, Salerno, Sez. I, 19/9/2023 n. 2014
Sull'ammissibilità tra organizzazioni di volontariato di un contratto di avvalimento con corrispettivo ridotto, nell'ambito di una procedura non avente finalità lucrative

Sugli sviluppi giurisprudenziali in materia di avvalimento premiale.

Ai fini della partecipazione ad una procedura per l'affidamento di una convenzione estranea a finalità lucrative la finalità solidaristica che colora la causa del contratto di avvalimento, unitamente al costo, ridotto o addirittura nullo, delle risorse messe a disposizione, ben può giustificare una determinazione del corrispettivo del contratto di avvalimento in misura apparentemente inferiore rispetto a quello normalmente praticabile nell'ambito di un rapporto di tipo strettamente commerciale, che pertanto non può costituire utile parametro di riferimento per la verifica della adeguatezza del corrispettivo e della affidabilità del rapporto.

Allo stato, la giurisprudenza esclude l'ammissibilità dell'avvalimento meramente premiale, utilizzato dal concorrente già in possesso dei requisiti di partecipazione, all'unico ed esclusivo fine di disporre di ulteriori elementi da spendere nell'ambito dell'offerta tecnica e di conseguire il relativo punteggio premiale; la medesima giurisprudenza ammette invece l'avvalimento premiale da parte del concorrente che non sia già in possesso dei requisiti di partecipazione, al fine di disporre sia dei citati requisiti sia dei correlati elementi utili a comporre l'offerta tecnica e a costituire oggetto di valutazione. In tal caso il ricorso all'avvalimento risulta conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'istituto e alla sua logica pro concorrenziale, operando a favore non dell'operatore economico che miri esclusivamente alla maggiore valorizzazione della propria offerta ma di quello che, privo dei requisiti di partecipazione, disponga delle risorse messe a disposizione per meglio articolare la propria offerta. Infatti se con l'avvalimento l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa ausiliata i requisiti speciali di partecipazione di cui questa risulta carente e le connesse risorse aziendali, allora non può escludersi che l'impresa ausiliata, nella formulazione della offerta tecnica, utilizzi le medesime risorse, di cui può e deve disporre nella fase di esecuzione del contratto proprio sulla base del rapporto di avvalimento, al fine di comporre una proposta tecnica che possa essere maggiormente apprezzata dalla Stazione appaltante e conseguire i punteggi premiali previsti. Tale elaborazione risulta coerente con l'impostazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, tuttavia modificata dal nuovo art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 (non applicabile ratione temporis alla procedura) che, innovando e non meramente interpretando la previgente disciplina, consente l'avvalimento premiale puro ovvero l'avvalimento finalizzato non alla partecipazione ma all'esclusivo conseguimento delle risorse necessarie all'attribuzione di punteggi incrementali, sia pure con il limite partecipativo previsto dalla medesima disposizione quale opportuno temperamento a tutela dei rapporti concorrenziali.



Materia: appalti / disciplina

Pubblicato il 19/09/2023

N. 02014/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2023, proposto dall’Associazione Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASL di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione G.O.P.I. Protezione Civile Odv, Croce Rossa Italiana Comitato di Ercolano Odv, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

per l'annullamento, previa sospensione

a) della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1433 del 15.12.2022, pubblicata sulla piattaforma telematica SIAPS il 20.12.2022, recante l’approvazione degli atti di gara e l’affidamento al controinteressato (costituenda Associazione Temporanea di Scopo - ATS) del “Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza Urgenza 118 dell’ASL Salerno” relativamente al lotto 15;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che possano ledere gli interessi della ricorrente ed in particolare: 1) dei verbali del Seggio di gara nella parte in cui, in seguito al soccorso istruttorio, sono stati verificati positivamente i documenti amministrativi trasmessi dalla controinteressata e si è preso atto del punteggio ad essa attribuito dalla Commissione; 2) dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui non hanno escluso la controinteressata e le hanno attribuito il punteggio che ha determinato l’affidamento del servizio 11;

nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove stipulata, ai sensi e degli artt. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna a disporre il subentro dei ricorrenti nell’affidamento del servizio e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL di Salerno, dell’Associazione G.O.P.I. Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ercolano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 27 gennaio 2023 e depositato il 1° febbraio 2023, la ricorrente impugna l’aggiudicazione relativa al lotto 15 della procedura di gara per l’affidamento del “servizio di trasporto sanitario di Emergenza Urgenza 118”, indetta dall’ASL di Salerno; classificatasi al secondo posto della graduatoria con un punteggio di 56,90 punti e preceduta dalla associazione temporanea di scopo tra G.O.P.I. - Gruppo Operativo Primo Intervento - Protezione Civile e Croce Rossa Italiana -Comitato di Ercolano, poi risultata aggiudicataria con un punteggio di 79,30 punti, espone di aver ottenuto la documentazione amministrativa prodotta in gara dalle controinteressate il 16 gennaio 2023 (dopo averne ottenuto una prima parte già il 3 gennaio 2023, come risulta dalla nota di trasmissione della restante parte della documentazione) e di essere in attesa della esibizione della trasmissione dell’offerta tecnica, formulando al riguardo istanza istruttoria.

2. La ricorrente deduce:

- l’invalidità del contratto di avvalimento prodotto dall’ATS controinteressata, carente del requisito di capacità tecnico - professionale relativo alla “comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè senza soluzione di continuità) nel servizio di soccorso e di emergenza SIRES 118” di cui al punto 1.1, lettera b, dell’avviso di gara, stante l’esiguità del corrispettivo pattuito in relazione all’intera durata del contratto (euro 4.128,00 per una durata contrattuale di due anni oltre proroga annuale, pari allo 0,5% dell’importo di gara, determinato dalla Stazione appaltante in euro 825.600,00);

- la violazione del punto 4, lettera H.7, nonché del punto 14.3 dell’avviso di gara in quanto le ambulanze indicate dalla controinteressata con targa FZ296RC e GB465ZY risultano nella disponibilità dell’ATS controinteressata sulla base di contratti non qualificabili come contratti di leasing, considerata la disciplina del contratto di locazione finanziaria contenuta nella legge n. 124/2017 e considerato peraltro che l’art. 10C di tali contratti prevede la risoluzione anticipata in caso di mancato pagamento anche di un solo canone o di violazione degli obblighi previsti dal contratto, con la conseguenza che non potrebbe essere garantita la disponibilità dei mezzi “per tutto l’arco delle 24 ore per 365 giorni l’anno... con percorrenza illimitata”, come richiesto dalla documentazione di gara. Inoltre, in violazione di quanto previsto dal punto 14.1 dell’avviso di selezione, i mezzi risultano sprovvisti di revisione. A ciò si aggiunga che, in violazione del punto 14.3 dell’avviso, l’art. 7A dei predetti contratti prevede un vincolo chilometrico per l’utilizzo delle ambulanze di 30.000 km/anno con una tolleranza massima del 5% e sanziona, in combinato disposto con il citato art. 10C, l’eccedenza chilometrica con la risoluzione anticipata del contratto.

L’offerta dell’ATS controinteressata, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o esclusa avendo messo a disposizione della Amministrazione “un numero ridotto di ambulanze rispetto a quello richiesto dalla lex specialis (in effetti risultano ammissibili soltanto i 2 automezzi della mandante e non quelli della mandataria) senza indicare l’ambulanza da utilizzare in via sostitutiva (punto 14.5)”;

- la violazione dell’art. 80, comma 5, lettera c bis, del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la produzione di contratti relativi agli automezzi non riconducibili al leasing è finalizzata a influenzare le decisioni della Stazione appaltante in merito all’ammissione del concorrente;

- l’erroneità del punteggio attribuito all’ATS controinteressata in relazione al criterio di valutazione 11 riferito alla “media degli anni di anzianità delle ambulanze/auto mediche del lotto”, in quanto la Stazione appaltante avrebbe dovuto valutare, per le ragioni sopraindicate, solo i mezzi conformi alle prescrizioni di gara ovvero unicamente due ambulanze su quattro, con conseguente illogicità del punteggio attribuito alle controinteressate che hanno conseguito il punteggio massimo di 12 punti, pari a quello della ricorrente, mentre avrebbero dovuto conseguire un punteggio pari a zero (in quanto “in una procedura comparativa, l’attribuzione di un punteggio basato sulla media degli anni di anzianità delle ambulanze determina un’evidente disparità di trattamento con gli altri concorrenti dovendosi tale media necessariamente calcolare soltanto sui due automezzi indicati dalla mandante e non, come nel caso degli altri concorrenti, su quattro automezzi”);

- l’erroneità del punteggio attribuito in relazione al criterio 9, per il quale l’ATS controinteressata ha conseguito il punteggio di 15 punti, in quanto la mandataria della controinteressata non ha svolto l’attività prevista dal citato criterio e si è avvalsa, ai fini del possesso del requisito tecnico - professionale previsto dal punto 1.1, lettera b, dell’avviso, di una ausiliaria che vanta esperienza nel sistema 118 della Regione Puglia mentre non è consentito l’avvalimento ai fini del conseguimento di punteggi premiali e il citato criterio consente la valutazione unicamente della pregressa attività nel sistema 118 della Regione Campania.

Si evidenzia inoltre l’illogicità del punteggio alla luce del mancato deposito da parte dell’ausiliaria della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo svolgimento della predetta attività di emergenza per il territorio pugliese per un periodo così lungo da determinare l’assegnazione del punteggio massimo;

- l’illogicità del punteggio attribuito in relazione al criterio 1, sub-criteri 1 e 3, in quanto:

-- in relazione alla sub-criterio 1, è stato attribuito un punteggio di 8 punti all’ATS controinteressata che non vanta alcuna esperienza nel settore dell’emergenza-urgenza 118 (essendo ricorsa all’avvalimento) mentre alla ricorrente, che gestisce per conto dell’ASL di Salerno il servizio 118 per le postazioni di Salerno, Eboli e Sala Consilina (ovvero per tutto il territorio del lotto 15), sono stati attribuiti 6 punti;

-- in relazione al sub-criterio 3 è stato attribuito il punteggio massimo di 10 punti all’ATS controinteressata, sebbene la mandataria (che partecipa all’ATS al 52%) abbia sede nel territorio del lotto di riferimento e la mandante (che partecipa all’ATS al 48%) abbia sede in Ercolano e non possa pertanto avere conoscenza del territorio del lotto 15. La ricorrente ha invece conseguito un punteggio di 8 punti sebbene operi sul territorio del lotto dal gennaio 2020 (succedendo ad altra associazione che svolgeva analoga attività sul medesimo territorio) e vanti una pluriennale operatività presso la postazione di Sala Consilina.

3. Si è costituita l’ASL di Salerno eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del punto 9 del disciplinare di gara e del punto 15 dell’avviso di selezione e argomentando per l’infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con ordinanza n. 103/2023 di questo Tribunale è stata respinta la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris sotto molteplici profili.

6. Con ordinanza n. 1368/2023 è stata accolta l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. presentata dalle controinteressate ai fini dell’acquisizione dell’offerta tecnica della ricorrente.

7. All’udienza pubblica del 19 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Occorre preliminarmente rigettare l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione in quanto la ricorrente contesta non i criteri di valutazione formulati ma la loro corretta applicazione da parte dell’Amministrazione, non sussistendo pertanto un onere di impugnazione della documentazione di gara nella parte in cui determina l’articolazione dei criteri di valutazione delle offerte.

9. È possibile procedere all’esame del ricorso che, nel merito, risulta infondato.

Ribadendo le argomentazioni già rappresentate in sede cautelare, occorre considerare quanto segue.

L’ATS controinteressata mancava del requisito relativo alla “comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè senza soluzione di continuità) nel servizio di soccorso e di emergenza SIRES 118” di cui al punto 1.1, lett. b, dell’avviso di gara e ha fatto pertanto ricorso all’avvalimento.

Il contratto di avvalimento stipulato mette a disposizione della controinteressata il predetto requisito e obbliga l’ausiliaria a fornire un’ambulanza completa di barelle e defibrillatore, a svolgere attività di formazione in favore del personale addetto al servizio e a trasmettere la propria esperienza gestionale (cfr. pag. 3 e 4 del contratto).

Il contratto prevede (cfr. lett. d, pag. 5) un corrispettivo pari allo 0,5% dell’importo di gara e quindi a euro 4.128,00, da versare, tra l’altro, anticipatamente al momento dell’aggiudicazione (aspetto questo al quale la quantificazione del corrispettivo non risulta indifferente).

Tale corrispettivo, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non appare irrisorio o simbolico, tenuto conto delle risorse materiali e umane messe a disposizione e della finalità solidaristica che anima le parti (entrambe organizzazioni di volontariato).

Il contratto di avvalimento infatti rende disponibile:

- una ambulanza, mezzo soggetto di per sé a rapida obsolescenza e altrettanto rapido ammortamento, immatricolata sicuramente prima del 2020 (considerato che una delle ambulanze proposte dalla stessa controinteressata riporta numero di targa di molto susseguente e risulta immatricolata nel marzo 2020) e pertanto avente non significativo valore residuo;

- personale per la formazione degli addetti al servizio e la trasmissione dell’esperienza organizzativa, destinato a operare, appartenendo all’associazione ausiliaria, nell’ambito dell’attività di volontariato già svolta.

Non può trascurarsi inoltre la finalità solidaristica che ispira sia l’associazione ausiliaria sia le associazioni ausiliate e che incide necessariamente anche sul rapporto di avvalimento che, a sua volta, inerisce a una procedura finalizzata all’affidamento di una convenzione estranea a finalità lucrative.

I profili evidenziati non possono non aver avuto ricadute sulla determinazione del corrispettivo contrattuale.

È pur vero che la valutazione dell’adeguatezza del corrispettivo previsto dal contratto di avvalimento è volta a verificare l’effettività dell’operazione negoziale e, di conseguenza, l’affidabilità della relazione tra ausiliaria e ausiliata ai fini della corretta esecuzione del contratto; nell’ambito di tale valutazione occorre tuttavia tener conto non solo delle risorse materiali e umane messe a disposizione e dei relativi costi ma anche dell’interesse che ispira la collaborazione tra le parti.

Nel caso di specie, la finalità solidaristica che colora la causa del contratto di avvalimento, unitamente al costo, ridotto o addirittura nullo, delle risorse messe a disposizione, ben può giustificare una determinazione del corrispettivo del contratto di avvalimento in misura apparentemente inferiore rispetto a quello normalmente praticabile nell’ambito di un rapporto di tipo strettamente commerciale, che pertanto non può costituire utile parametro di riferimento per la verifica della adeguatezza del corrispettivo e della affidabilità del rapporto.

10. Inoltre, l’avviso della procedura di selezione consentiva ai concorrenti di indicare, per lo svolgimento del servizio, mezzi “intestati” agli stessi o agli ausiliari, ammettendo “qualunque forma di locazione finanziaria” ed escludendo “forme di cessione o di prestito, compreso il comodato d’uso”, con l’obiettivo di assicurarne la stabile e non precaria disponibilità da parte dei concorrenti.

La clausola della lex spcialis, stante la sua ampia formulazione, deve essere quindi interpretata alla luce di tale obiettivo e secondo un criterio di ragionevolezza; la stessa risulterebbe priva di senso qualora interpretata come volta a imporre l’utilizzo di uno specifico tipo contrattuale e a escludere l’utilizzo di ogni altro tipo. La qualificazione dei contratti mediante i quali i concorrenti dispongono dei mezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio non ha infatti alcuna incidenza sul servizio stesso, pregiudicato invece da quei titoli contrattuali che determinano un utilizzo instabile e provvisorio dei mezzi, come reso evidente dall’esclusione di generiche forme di cessione o di prestito, incluso il comodato d’uso.

Quindi i contratti con cui l’ATS controinteressata si è assicurata la disponibilità dei due mezzi oggetto di contestazione, assicurando la continuità dell’utilizzo, soddisfano la richiesta dell’avviso di gara.

A ben vedere però, l’avviso di gara consentiva ai concorrenti di dimostrare la disponibilità dei citati mezzi mediante “qualunque forma di locazione finanziaria”, senza alcun riferimento a forme tipiche, espressamente disciplinate dal legislatore; in particolare, l’avviso di gara non imponeva la stipula di un contratto di leasing finanziario secondo il modello previsto dalla legge n. 124/2017.

Ciò evidenzia con maggior forza la conformità dello strumento contrattuale utilizzato alle richieste dell’Amministrazione.

I contratti oggetto di contestazione appaiono inquadrabili nel leasing operativo, come ammesso dalla stessa ricorrente; considerato l’oggetto (l’ambulanza è un bene di costo elevato a rapida obsolescenza, come dimostra la richiesta di cui al punto 4, lett. H8 dell’avviso), l’ammontare del corrispettivo (superiore a quello normalmente praticato, come risultante dalle offerte di altri operatori depositate dalla stessa ricorrente) e la durata contrattuale (di quarantotto mesi, con rinnovo automatico salvo disdetta e facoltà di proroga), ai contratti stipulati dalla controinteressata non è estranea la causa di finanziamento; l’ATS, mediante i citati contratti, ha infatti ottenuto la disponibilità delle ambulanze per un periodo inferiore alla durata della vita utile del bene (come risultante dal citato punto H.8 dell’avviso) senza sopportarne nell’immediato il costo ma corrispondendo un canone il cui ammontare, rapportato alla durata contrattuale, tende a eguagliare il valore del bene, considerata altresì la possibilità di proroga e di contestuale adeguamento del medesimo canone, prevista dall’art. 13, lett. b, del contratto e tipica dei contratti di leasing in alternativa all’opzione di acquisto, ai fini della copertura del valore residuo.

Tali contratti, inoltre, non contengono comunque clausole in grado di compromettere la continuità del rapporto. È d’uso infatti che i negozi commerciali includano clausole che ne disciplinano la risoluzione in caso di inadempimento. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, l’eccedenza chilometrica non determina la risoluzione del contratto; infatti l’art. 7, comma 9, del contratto ricollega alle eccedenze chilometriche il ricalcolo del corrispettivo alla cessazione del rapporto, determinato secondo quanto previsto dall’art. 6A (rectius 7A) del medesimo contratto che rinvia all’offerta formulata ovvero alle “condizioni leasing operativo ambulanza” allegate al contratto – par. “chilometraggio”.

La risoluzione di diritto che l’art. 10C ricollega alla violazione dell’art. 7A è in realtà da riferirsi alla previsione contenuta nell’ultimo comma di quest’ultimo articolo, relativo all’obbligo di conservare la sigillatura e il funzionamento del contachilometri e di dare immediato avviso di qualsiasi rottura o anomalia di funzionamento (incidendo tale aspetto, con tutta evidenza, sulla regolarità dei rapporti del tra le parti e sulla corretta utilizzazione del veicolo).

Infondato è altresì il rilievo relativo all’assenza di revisione dei citati mezzi; considerato che il termine di presentazione delle offerte era fissato al 13 aprile 2021, la carta di circolazione del secondo dei mezzi indicati non avrebbe potuto riportare l’effettuazione delle predette revisioni essendo stato immatricolato il 7 agosto 2020.

Con riferimento invece al primo dei mezzi indicati, immatricolato il 18 marzo 2020, occorre considerare che la revisione è necessaria ai fini della circolazione del veicolo (cfr. art. 80, comma 14, del d.lgs. n. 285/1992) e la revisione del veicolo non sembra costituire requisito minimo dei mezzi in quanto non inclusa nell’elencazione di cui alle lettere H del punto 4 dell’avviso; essa risulta al più riconducibile al punto 14.1 e quindi da verificare prima dell’avvio dell’esecuzione e della circolazione dei medesimi mezzi.

Non sussiste pertanto, in relazione citati mezzi, né la falsa dichiarazione né l’erroneità nel calcolo del punteggio relativo al criterio di valutazione 11, come invece prospettato dalla ricorrente.

11. Con riferimento invece alla denunciata erroneità della valorizzazione dell’esperienza dell’ausiliaria dell’ATS controinteressata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio 9, considerato che non sono state avanzate censure sulla formulazione del criterio, è necessario considerare gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza in materia di avvalimento premiale.

Allo stato, la giurisprudenza esclude l'ammissibilità dell'avvalimento meramente premiale, utilizzato dal concorrente già in possesso dei requisiti di partecipazione, all'unico ed esclusivo fine di disporre di ulteriori elementi da spendere nell'ambito dell'offerta tecnica e di conseguire il relativo punteggio premiale; la medesima giurisprudenza ammette invece l'avvalimento premiale da parte del concorrente che non sia già in possesso dei requisiti di partecipazione, al fine di disporre sia dei citati requisiti sia dei correlati elementi utili a comporre l'offerta tecnica e a costituire oggetto di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2023, n. 1449, Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2526, Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2021, n. 6347).

In tal caso il ricorso all’avvalimento risulta conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali dell’istituto e alla sua logica pro concorrenziale, operando a favore non dell’operatore economico che miri esclusivamente alla maggiore valorizzazione della propria offerta ma di quello che, privo dei requisiti di partecipazione, disponga delle risorse messe a disposizione per meglio articolare la propria offerta.

Infatti se con l'avvalimento l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa ausiliata i requisiti speciali di partecipazione di cui questa risulta carente e le connesse risorse aziendali, allora non può escludersi che l'impresa ausiliata, nella formulazione della offerta tecnica, utilizzi le medesime risorse, di cui può e deve disporre nella fase di esecuzione del contratto proprio sulla base del rapporto di avvalimento, al fine di comporre una proposta tecnica che possa essere maggiormente apprezzata dalla Stazione appaltante e conseguire i punteggi premiali previsti.

Tale elaborazione risulta coerente con l’impostazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 (espressamente richiamato dal par. 3 dell’avviso e applicabile alla procedura in questione, svoltasi nel vigore del citato decreto), tuttavia modificata dal nuovo art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 (non applicabile ratione temporis alla procedura) che, innovando e non meramente interpretando la previgente disciplina, consente l’avvalimento premiale puro ovvero l’avvalimento finalizzato non alla partecipazione ma all’esclusivo conseguimento delle risorse necessarie all’attribuzione di punteggi incrementali, sia pure con il limite partecipativo previsto dalla medesima disposizione quale opportuno temperamento a tutela dei rapporti concorrenziali.

Nel caso di specie, l’ATS controinteressata, carente del requisito esperienziale, ha fatto ricorso all’avvalimento; avendo speso in gara il requisito dell’ausiliaria, tale esperienza è stata valorizzata anche ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Al di là della formulazione del criterio di valutazione delle relazioni tecniche, che non risulta contestata, la condotta dell’Amministrazione risulta in linea con l’elaborazione giurisprudenziale sopra illustrata.

12. A ciò si aggiunga che, in un’ottica di favor partecipationis, il riferimento alla pregressa esperienza nel “SIRES 118” deve essere in realtà riferita in generale al servizio di emergenza - urgenza 118; infatti il paragrafo 1.1 richiedeva, quale requisito di partecipazione, comprovata esperienza nel servizio di soccorso di emergenza (SIRES 118) precisando: “a tal fine si sottolinea che non costituisce esperienza nel servizio 118: l’attività di trasporto sanitario, anche se effettuata per enti pubblici e privati; l’attività per qualunque tipo di servizio sanitario per enti pubblici o privati, svolto al di fuori del servizio di emergenza SIRES 118, anche se tali servizi si sono tradotti in attività assimilabili al soccorso sanitario (es. assistenza a manifestazioni sportive o culturali o servizi di supporto a centri commerciali o altri luoghi di aggregazione, ecc.)”.

La formulazione del requisito, nella regola e nelle eccezioni previste, evidenzia che l’Amministrazione ha inteso porre l’accento sullo svolgimento non di un qualunque servizio di tipo sanitario, di trasporto sanitario o assimilabile al soccorso sanitario, ma sullo svolgimento del servizio di soccorso di emergenza ovvero del “servizio 118”, risultando pertanto marginale il riferimento al “SIRES 118” ovvero allo specifico servizio svolto nel contesto della Regione Campania.

Risulterebbe irragionevole, infatti, limitare la partecipazione alle associazioni che hanno svolto il predetto servizio nel contesto di una Regione anziché di un’altra, risultando un requisito così formulato idoneo a limitare la partecipazione senza alcuna specifica finalità, considerato che la stessa ricorrente non evidenzia ragioni che possano giustificare il riferimento al servizio reso specificamente nell’ambito della Regione Campania.

Occorre inoltre ricordare che il par. 21 del disciplinare di gara disponeva che la verifica del possesso del predetto requisito (unitamente agli altri requisiti generali e speciali di partecipazione) dovesse essere effettuata solo in occasione dell’aggiudicazione ai fini dell’efficacia della stessa e che il par. 4.2, lett. A, richiedeva ai concorrenti, ai fini della valutazione e quale componente della relazione tecnica, unicamente un’autocertificazione dell’esperienza.

13. Infine, con riferimento alle censure relative ai sub-criteri 1 e 3 del criterio 1, sulle quali insiste la ricorrente nell’ambito della memoria da ultimo depositata, occorre considerare quanto segue, sulla base delle deduzioni e delle controdeduzioni delle parti.

Nell’ambito del criterio di valutazione 1:

- il sub-criterio 1 apprezzava la “descrizione dell’associazione partecipante e della sua esperienza nell’emergenza 118”, con particolare riferimento alla composizione associativa, alla composizione numerica e all’esperienza, non solo temporale, nel campo dell’emergenza urgenza 118 nonché alla moralità dell’associazione e al suo impegno sociale.

Il criterio, di conseguenza, non valorizzava unicamente l’esperienza dell’associazione nella gestione del servizio 118 ma anche altri profili dell’associazione concorrente e dell’attività associativa, con la conseguenza che, considerati i punteggi attribuiti alla ricorrente e all’ATS controinteressata in relazione al citato sub-criterio nonché il mancato conseguimento da parte di quest’ultima del punteggio massimo, i punteggi attribuiti non risultano manifestamente illogici o irragionevoli;

- il sub-criterio 3 valorizzava la “conoscenza dell’associazione del territorio relativo al lotto a cui partecipa” e, in particolare, “la piena conoscenza del territorio urbano ed extraurbano e le strategie per la riduzione dei tempi di intervento nonché aver eventualmente effettuato iniziative di qualunque tipo nel territorio dove intende svolgere il servizio”.

Il criterio di valutazione così formulato non apprezzava la localizzazione della sede dell’associazione ma la conoscenza del territorio di riferimento del lotto, di cui la sede costituisce indicatore debole e mediato. Non può escludersi pertanto che l’offerta della controinteressata abbia evidenziato una maggiore conoscenza del territorio, soprattutto se si considera che, come rilevato dalla stessa ricorrente, la mandataria dell’ATS ha sede proprio nel territorio del lotto di riferimento. Inoltre il medesimo criterio valorizza anche altri profili diversi dalla mera conoscenza del territorio e, in particolare, le strategie per la riduzione dei tempi di intervento nonché le iniziative già attuate nel territorio di riferimento.

I punteggi attribuiti alla ricorrente e alla controinteressata non risultano, anche per tale sub-criterio, illogici o irragionevoli.

Il mero raffronto tra le censure proposte dalla ricorrente e gli elementi posti a supporto, da un lato, e la formulazione dei criteri di valutazione e degli elementi da questi valorizzati, dall’altro, consente di ritenere insussistenti le illegittimità dedotte e di prescindere dall’acquisizione dell’offerta tecnica richiesta dalla ricorrente mediante l’istanza istruttoria formulata.

14. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione e dell’ATS controinteressata, liquidate per ciascuna di esse in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Anna Saporito, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Esposito Leonardo Pasanisi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


 

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