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Tar Sicilia-Catania, sez. II, 14/8/2023 n. 2530
Sull'adozione da parte di un Sindaco di diverse ordinanze al fine di limitare i costi energetici dell'illuminazione pubblica

Materia: enti locali / sindaco
Pubblicato il 14/08/2023

N. 02530/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01786/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Enel Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel di Iudica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 34 in data 13 ottobre 2022, avente ad oggetto “Disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”; b) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 35 in data 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Nuove disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”; c) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 36 del 25 ottobre 2022, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”; d) dei verbali di accertamento di violazione dell’ordinanza sindacale n. 34 del 13 ottobre 2022, adottati dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Iudica nelle date 14, 15, 16, 17 e 19 ottobre 2022; e) dei verbali di accertamento di violazione dell’ordinanza sindacale n. 35 del 20 ottobre 2022, adottati dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Iudica nelle date 20, 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre 2022; f) del verbale di accertamento di violazione dell’ordinanza sindacale n. 36 del 25 ottobre 2022, adottato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Iudica in data 30 ottobre 2022; g) del decreto del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 73 in data 29 novembre 2022, avente ad oggetto “Orario di apertura e funzionamento degli uffici e dei servizi comunali dall’1 dicembre 2022”, impugnato con i primi motivi aggiunti; h) dell’ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2023, adottata dal Comune di Castel di Iudica – III Settore Servizi Tecnici, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”, impugnata con i secondi motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel di Iudica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, notificato il 23 novembre 2022, la ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 34 in data 13 ottobre 2022, avente ad oggetto “Disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”; b) l’ordinanza del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 35 in data 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Nuove disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”; c) l’ordinanza del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 36 del 25 ottobre 2022, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”; d) i verbali di accertamento di violazione dell’ordinanza sindacale n. 34 del 13 ottobre 2022, adottati dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Iudica nelle date 14, 15, 16, 17 e 19 ottobre 2022; e) i verbali di accertamento di violazione dell’ordinanza sindacale n. 35 del 20 ottobre 2022, adottati dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Iudica nelle date 20, 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre 2022; f) il verbale di accertamento di violazione dell’ordinanza sindacale n. 36 del 25 ottobre 2022, adottato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Iudica in data 30 ottobre 2022.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 26 settembre 2002 la ricorrente e il Comune intimato hanno stipulato una convenzione, pattuendo, fra l’altro, i termini e le modalità dell’affidamento in favore della società del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti all’interno del territorio comunale; b) fra le prestazioni oggetto del servizio è compresa l’attività di accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione secondo termini e condizioni specificamente stabiliti nella convenzione; c) il Comune ha apportato unilateralmente sostanziali modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, come disciplinate nella convenzione, facendo ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente; d) la ricorrente ha rappresentato all’Amministrazione le difficoltà tecniche derivanti dai provvedimenti impugnati e ha evidenziato che il Comune aveva rimodulato le prestazioni dei corrispettivi pattuiti nell’ambito della convenzione; e) la società ha anche proposto al Comune di revisionare i termini del servizio, ma l’Amministrazione non ha ritenuto di aderire a tale iniziativa, adottando le seconda e terza ordinanza sindacale in questa sede impugnate; e) nonostante le ulteriori rimostranze dell’interessata, sono stati elevati a carico della stessa ben dodici verbali di accertamento per violazione delle ordinanze di cui si tratta.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) attraverso l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti il Comune ha perseguito il fine di apportare unilateralmente e arbitrariamente sostanziali modifiche ai termini e alle condizioni del rapporto contrattuale; b) nel caso di specie non sussistevano i presupposti di cui agli artt. 50, comma 5, 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000; c) l’ordinanza sindacale contingibile e urgente deve essere utilizzata al solo fine di sopperire a situazioni straordinarie non fronteggiabili con l’uso di poteri ordinari, occorrendo che sia svolta sul punto un’accurata e rigorosa verifica; d) lo strumento in questione presuppone l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data e deve contemplare un ragionevole e limitato periodo temporale di efficacia del provvedimento; e) nel caso di specie non sussiste alcuna situazione di emergenza da fronteggiare mediante esercizio di poteri “extra ordinem”; f) oltre al pericolo grave, attuale incombente, l’ordinanza necessita di una motivazione rafforzata, mentre il Comune si è limitato a rappresentare l’esigenza di diminuire i consumi; g) con i provvedimenti in questa sede gravati l’Amministrazione ha imposto alla società variazioni di orario nel termine delle ventiquattro ore successive, ma, come più volte rappresentato dalla ricorrente nel corso del procedimento, tale termine è del tutto incompatibile con le tempistiche tecnicamente necessarie per porre in essere gli interventi indispensabili; h) non è stato individuato il limitato periodo di efficacia delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui si tratta.

Con decreto cautelare n. 625/2022 in data 25 novembre 2022, corretto con decreto n. 1537/2022 in data 29 novembre 2022, sono state provvisoriamente sospese le impugnate ordinanze sindacali e il Tribunale ha osservato, in particolare, quanto segue: “All’esito di una preliminare delibazione, si osserva che non appaiono sussistenti i presupposti richiesti dalla disciplina normativa per l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti (emergenze sanitarie o di igiene pubblica - necessità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche)”.

Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 73 in data 29 novembre 2022, avente ad oggetto “Orario di apertura e funzionamento degli uffici e dei servizi comunali dall’1 dicembre 2022”.

Nel ricorso per motivi aggiunti, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto che, con il provvedimento impugnato, il Sindaco del Comune, avvalendosi della ordinaria potestà regolamentare di cui all’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, ha adottato, con riferimento agli orari di accensione della pubblica illuminazione, la medesima prescrizione contenuta nell’ordinanza contingibile e urgente n. 36 in data 25 ottobre 2022.

Il contenuto delle censure di cui ai motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) come risulta dal menzionato art. 50, comma 7, il Sindaco ha il potere di coordinare gli orari delle attività, dei servizi e degli esercizi pubblici ed economici in relazione alle esigenze dell’utenza, come si desume dall’espressione “sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale”, posto che tale organo è portavoce degli interessi e delle necessità rappresentate dalla collettività in merito alla fruizione degli esercizi e dei servizi pubblici e commerciali; b) il provvedimento in questa sede gravato inserisce limitazioni al funzionamento del servizio di illuminazione pubblica e ciò esula macroscopicamente dalla portata applicativa della disposizione indicata, che si riferisce ai soli luoghi aperti al pubblico; c) l’effettivo scopo perseguito dall’Amministrazione consiste nell’apportare unilateralmente sostanziali modifiche alle modalità di esecuzione del servizio di illuminazione, sebbene vengano in rilievo aspetti di un rapporto di natura puramente contrattuale, disciplinato da apposita convenzione; d) non sono stati, comunque, acquisiti i prescritti “indirizzi espressi dal Consiglio Comunale”; e) nessuna motivazione è stata posta a fondamento della prescrizione impartita; f) la potestà normativa del Sindaco contemplata dall’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 ha natura speciale e presuppone la sussistenza di determinate esigenze della collettività che richiedano lo straordinario intervento di tale organo; g) in mancanza, la regolazione degli orari degli esercizi commerciali, nonché dei pubblici servizi e degli uffici, spetta al dirigente dell’ufficio competente.

Con decreto cautelare n. 631/2022 in data 2 dicembre 2022 il provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti è stato provvisoriamente sospeso e il Tribunale ha osservato, in particolare, quanto segue: “All’esito di una preliminare delibazione, si osserva che anche volendo prescindere dalle affermazioni giurisprudenziali in ordine all’esercizio del potere sindacale in relazione a specifiche esigenze dell’utenza, l’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 subordina l’intervento di coordinamento e riorganizzazione del Sindaco agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione.

Nel caso di specie non risulta che tali indirizzi siano stati espressi”.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’intera domanda, svolgendo, in sintesi, le seguenti difese: a) il potere di intervento sindacale è previsto non solo per fronteggiare situazioni di emergenza, ma anche per disciplinare situazioni ordinarie; b) al riguardo può farsi riferimento al comma 7-bis dell’art. 50, che prevede l’adozione di ordinanze non contingibili e urgenti allo scopo di limitare gli orari di vendita di esercizi commerciali; c) nel caso in questione è stata adottata un’ordinanza ordinaria proprio per fronteggiare l’importante problematica del rincaro energetico, causato dall’improvviso e vertiginoso aumento delle bollette relative alla fornitura dell’energia elettrica; d) è stato, quindi, perseguito un interesse pubblico concreto e attuale; e) alla luce di ciò il Consiglio Comunale, in data 5 dicembre 2022, ha emanato un atto di indirizzo per l’adozione di “ogni atto idoneo a salvaguardare gli equilibri di bilancio ed il contenimento della spesa pubblica, anche tramite la riduzione degli orari di accensione della pubblica illuminazione”, a conferma di quanto già stabilito nell’anno 2018 con l’approvazione del documento unico di programmazione.

Mediante secondi motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2023, adottata dal Comune di Castel di Iudica – III Settore Servizi Tecnici, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”.

Nei secondi motivi aggiunti si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’ordinanza impugnata fa generico riferimento all’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplina i poteri extra ordinem del Sindaco e del Presidente della Provincia; b) la motivazione del provvedimento ribadisce la pregressa argomentazione e l’atto introduce nuovi orari di illuminazione (accensione alle ore 18:15 e spegnimento alle ore 5:45), revocando l’ordinanza n. 36/2022.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’ordinanza impugnata con i secondi motivi aggiunti è stata adottata dal Responsabile del III Settore ed essa revoca espressamente l’ordinanza n. 36/2022, cioè un provvedimento contingibile e urgente adottato dal Sindaco; b) essa deve anche intendersi come revoca implicita del decreto n. 73/2022; c) ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1090, il provvedimento amministrativo può essere revocato solo da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge; d) come già è stato indicato, l’atto impugnato fa generico riferimento all’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplina i poteri extra ordinem del Sindaco e del Presidente della Provincia; e) l’Amministrazione, ad ogni buon conto, avrebbe dovuto far ricorso agli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento; e) l’art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267/2000 si riferisce a casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ovvero all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; f) difettano nella specie i presupposti per l’adozione dello strumento extra ordinem (urgenza, contingibilità e indicazione di un ragionevole e limitato periodo temporale di efficacia); g) il provvedimento non è provvisto di adeguata motivazione, la quale, tenuto conto della natura del provvedimento, deve risultare stringente e puntuale; h) inoltre, le tariffe di energia elettrica non hanno subito alcun incremento a seguito della crisi economica ed energetica in atto.

Con istanza congiunta in data 30 giugno 2023 le parti hanno chiesto il rinvio della decisione avuto riguardo alle trattative in corso per la definizione bonaria della controversia.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, non può essere accolta l’istanza di rinvio formulata dalle parti.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr., tra le numerose pronunce, Cons. Stato, Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11190), nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; ciò in quanto l’organizzazione dei tempi del processo non è disponibile dalle parti ma compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che partecipano al processo e di assicurare composizione agli interessi non soltanto privati ma anche pubblici in esso coinvolti, ed in quanto, per espressa previsione di legge, la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni “eccezionali” (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.), da individuarsi esclusivamente in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Siffatte ragioni eccezionali non appaiono ricorrere nel caso di specie.

Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

In primo luogo, non sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine all’impugnazione dei verbali di accertamento delle violazioni delle ordinanze sindacali (pure opposte in questo giudizio), recanti l’avvertimento che, in mancanza della proposizione di ricorso giudiziale o di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, il verbale sarà trasmesso alla competente Autorità amministrativa per l’emissione di ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 18 l. n. 689/1981.

Va precisato che mentre può essere contestata in sede giurisdizionale l’ordinanza-ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa, a norma dell’art. 22 l. n. 689/1981, i verbali di accertamento delle violazioni non appaiono autonomamente impugnabili (Cons. Stato, Sez. II, 19 agosto 2021, n. 5931, secondo cui “nel sistema generale della L. n. 689 del 1981 il verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce atto suscettibile di autonoma e immediata contestazione, poiché l'atto di contestazione della violazione non è destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo, a differenza del processo verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, che, nel regime speciale previsto dallo stesso codice, possiede la potenzialità di costituire titolo esecutivo e può porsi, quindi, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione, giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale”).

Solo l’ordinanza ingiunzione, infatti, è titolo esecutivo e avverso la stessa è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (salvo che, come disposto dall’art. 22 l. n. 689/1981, la controversia rientri tra quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 c.p.a.); ciò che è avvenuto nel caso di specie, avendo la ricorrente impugnato, con ricorso al competente giudice di pace, l’ordinanza-ingiunzione emessa, in pendenza di questo giudizio, dal Comune di Castel di Iudica.

In ogni caso, in materia di sanzioni amministrative il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda, come precisato dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 587), sulla distinzione tra sanzioni punitive (o “in senso stretto”) e misure propriamente ripristinatorie (sanzioni “in senso lato”): a) le prime, di carattere meramente afflittivo, sono ricollegate al vincolato accertamento del verificarsi concreto della fattispecie legale, restando preclusa all’autorità erogatrice ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione, con conseguente devoluzione delle relative controversie, in assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva, al giudice ordinario; b) le seconde, per contro, sono finalizzate alla realizzazione diretta dell’interesse pubblico di settore leso dal comportamento illecito e all’amministrazione irrogante è data, di regola, la scelta, variamente discrezionale, della misura repressiva più idonea a soddisfare quell’interesse, con la conseguenza che, in tal caso, sono configurabili in capo al privato posizioni soggettive di interesse legittimo, devolute alla cognizione del giudice amministrativo.

Le misure in esame si distinguono anche a livello procedimentale: la sanzione “in senso stretto” è irrogata tramite un procedimento diverso da quello previsto dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, regolato dalla l. n. 689 del 1981 e suscettibile di integrale riesame giudiziale (senza, cioè, alcun limite di “merito” amministrativo); alle sanzioni ripristinatorie si applicano, invece, i principi dell’attività amministrativa tradizionale (dettati dalla legge generale sul procedimento amministrativo).

Nel caso di specie, vengono in rilievo violazioni punite con sanzioni amministrative “in senso stretto”, ricollegate al vincolato accertamento del verificarsi concreto della fattispecie legale (violazione dell’ordinanza sindacale).

Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione dei predetti verbali di accertamento, per essere munito di giurisdizione il giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere proseguito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a..

In merito all’impugnazione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 34 in data 13 ottobre 2022, n. 35 in data 20 ottobre 2022 e n. 36 del 25 ottobre 2022, recanti disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione, va ritenuta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento degli atti impugnati.

Invero, le ordinanze n. 34 e 35, rispettivamente in data 13 e 20 ottobre 2022, hanno carattere provvisorio ed efficacia temporalmente limitata al 31 dicembre 2022.

Con l’ordinanza n. 36 in data 25 ottobre 2022 il Sindaco ha, poi, revocato tali precedenti disposizioni impartendo ulteriori ordini alla società ricorrente circa gli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica.

Anche l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 36 in data 25 ottobre 2022 appare temporalmente circoscritta, dovendosi ritenere, sulla base di un’interpretazione complessiva dell’atto, che le statuizioni ivi contenute siano destinate a venir meno alla data del 31 dicembre 2022 o, comunque, al sopraggiungere di una diversa regolamentazione della materia da parte del competente Ufficio tecnico comunale (in tal senso dispone l’ordinanza citata: “a partire dal 01.01.2023 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere periodicamente l’adeguamento degli orari di accensione e spegnimento”).

L’ordinanza n. 36 in data 25 ottobre 2022 ha, quindi, perso efficacia per la sopravvenuta adozione dell’ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2023 da parte del Responsabile del III Settore Servizi Tecnici del Comune, che ha provveduto ad una nuova regolamentazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Per quanto precede, le ordinanze del Sindaco di Castel di Iudica impugnate dalla ricorrente hanno esaurito i propri effetti e non sussiste più interesse all’annullamento delle stesse; né la parte ha proposto domanda risarcitoria o dichiarato di volerla proporre.

Ne deriva l’improcedibilità dell’impugnazione dei predetti atti.

La domanda giudiziale è, nel resto, fondata.

Il decreto n. 73 in data 29 novembre 2022, adottato dal Sindaco ai sensi del comma 7 dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 per la regolamentazione dell’“orario di apertura e funzionamento degli uffici e dei servizi comunali dal 1 dicembre 2022”, nella parte in cui fa riferimento agli “orari di accensione della pubblica illuminazione”, non appare sorretto dai requisiti di legge.

Seppure la richiamata norma attribuisce al Sindaco competenze in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (essendo necessariamente compresa in tale ampia formulazione la rimodulazione degli orari di erogazione dei servizi pubblici, sicché non sussiste il dedotto vizio di incompetenza), il potere ivi tipizzato deve essere esercitato dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale al fine precipuo di “armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

Ciò implica che l’esercizio del potere in questione – che consente all’organo di governo di intervenire direttamente, al di fuori dell’ordinaria distribuzione delle competenze, nella organizzazione dei servizi pubblici – può trovare causa esclusivamente nella necessità di rendere l’erogazione dei servizi maggiormente confacente alle “esigenze degli utenti” e, dunque, per finalità che attengono alla considerazione complessiva degli interessi e delle necessità rappresentate dalla collettività in relazione alla fruizione del servizio.

Le esigenze degli utenti trovano espressione nel potere di indirizzo al riguardo riservato dalla citata norma al Consiglio comunale (cui compete la sintesi degli interessi generali e complessivi della comunità locale), al quale, quindi, deve ritenersi condizionato l’esercizio delle attribuzioni sindacali in tale ambito (mentre la stessa norma prevede soltanto come eventuale l’espressione di criteri generali, vincolanti per il Sindaco, da parte della Regione).

Il decreto impugnato, sotto tale profilo, non risulta motivato dalla necessità di riorganizzazione del servizio per finalità di armonizzazione con gli interessi generali degli utenti né si richiama ad atti di indirizzo già espressi dal Consiglio comunale per le medesime finalità, restando irrilevante che, solo in un momento successivo, in data 5 dicembre 2022, il Consiglio comunale sia stato investito specificamente di tale questione e risultando estranee alla previsione legislativa dei poteri regolamentari dell’organo politico elettivo, di cui al comma 7 dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, finalità di mero contenimento della spesa corrente (alle quali sono preordinate le previsioni, invocate dall’Amministrazione intimata, del documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale).

Invero, il documento unico di programmazione prodotto in giudizio dall’Amministrazione intimata contiene norme programmatiche ed è privo di un concreto riferimento ad indirizzi concernenti l’organizzazione dei servizi pubblici per le finalità di cui all’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.

Il decreto del Sindaco n. 73 in data 29 novembre 2022 va, dunque, annullato in parte qua.

Con secondo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2023, adottata dal responsabile del III Settore Servizi Tecnici Comune di Castel di Iudica, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica”.

Nel provvedimento impugnato, con il quale il responsabile del servizio dispone anche la revoca dell’ordinanza sindacale n. 36 del 25 ottobre 2022, risultano espressamente richiamati ed esercitati i poteri di ordinanza di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, che, nel ricorrere dei presupposti di legge, competono al Sindaco.

L’ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2023 risulta, quindi, emanata in difetto di titolarità, in capo all’organo amministrativo emanante, del potere con essa esercitato e deve essere annullata.

Neppure il fondamento della competenza dell’organo emanante può rinvenirsi nella “delega” contenuta nell’ordinanza del Sindaco n. 36 in data 25 ottobre 2022 (nella parte in cui dispone che “a partire dal 01.01.2023 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere periodicamente l’adeguamento degli orari di accensione e spegnimento”), alla luce di quanto previsto dall’art. 107, comma 3, lettera i), d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla competenza dei dirigenti dell’ente locale l’adozione degli “atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco”.

Invero, la delega in questione deve essere contemplata dalla legge o, comunque, desumibile dalla legge, mentre il potere di ordinanza (ordinario e straordinario) del Sindaco non è delegabile, sia perché nessuna norma contempla o ammette implicitamente la delega, sia perché esso è espressione della funzione di indirizzo politico-amministrativo di cui il Sindaco è titolare, unitamente agli altri organi di governo dell’ente locale, secondo un principio di separazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, da un lato, e di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita alla dirigenza mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, dall’altro lato (art. 107, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).

Per le considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei termini sopra indicati.

Tenuto conto della particolarità della vicenda e della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara inammissibile, per essere munito di giurisdizione il giudice ordinario, l’impugnazione dei verbali di accertamento della violazione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 34 in data 13 ottobre 2022, n. 35 in data 20 ottobre 2022, e n. 36 in data 25 ottobre 2022; 2) dichiara improcedibile l’impugnazione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castel di Iudica n. 34 in data 13 ottobre 2022, n. 35 in data 20 ottobre 2022, e n. 36 in data 25 ottobre 2022; 3) accoglie, nel resto, il ricorso e, per l’effetto, annulla, nei termini di cui in motivazione, il decreto n. 73 in data 29 novembre 2022 del Sindaco di Castel di Iudica, nella parte in cui fa riferimento agli “orari di accensione della pubblica illuminazione”, nonché l’ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2023 del responsabile del III Settore Servizi Tecnici Comune di Castel di Iudica; 4) compensa fra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Emanuele Caminiti, Referendario

Cristina Consoli, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cristina Consoli Daniele Burzichelli
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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