HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 16/1/2024 n. C-621/21
Violenza sulle donne: la Corte di giutizia dell'Ue, Grande Sezione precisa le condizioni per beneficiare della protezione internazionale

Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come
appartenenti a un gruppo sociale ai sensi della direttiva 2011/95.

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,
deve essere interpretato nel senso che: sulla base delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.
L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che:
qualora un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.
L’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva.

Materia: comunità europea / giustizia

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Collegamento tra i motivi e gli atti di persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti – Articolo 9, paragrafo 3 – Soggetti non statuali – Articolo 6, lettera c) – Condizioni per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – “Danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Valutazione delle domande di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Articolo 4 – Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica – Minaccia di “delitto d’onore”»

Nella causa C-621/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), con decisione del 29 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2021, nel procedimento

WS

contro

Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet,

con l’intervento di:

Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, F. Biltgen e N. Piçarra (relatore), presidenti di sezione, M. Safjan, S. Rodin, P.G. Xuereb, I. Ziemele, J. Passer, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per WS, da V.B. Ilareva, advokat;

–        per il Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria, da M. Demetriou, J. MacLeod, BL, e C.F. Kroes, advocaat;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e J. Illouz, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Azéma e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del considerando 17, dell’articolo 6, lettera c), dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e f), dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), nonché dell’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WS e l’Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet (Ufficio delle udienze dell’Agenzia nazionale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri), (in prosieguo: la «DAB») in merito a una decisione recante rifiuto di riavviare una procedura di riconoscimento di protezione internazionale a seguito di una domanda ulteriore di WS.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 Convenzione di Ginevra

3        Ai sensi dell’articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954, come integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»), «[a]i fini della presente Convenzione, il termine “rifugiato” è applicabile: a chiunque, (...) nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato».

 CEDAW

4        Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (in prosieguo: la «CEDAW»), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1249, n. I – 20378, pag. 13) e di cui tutti gli Stati membri sono parti, «[a]i fini [di tale convenzione], l’espressione “discriminazione nei confronti della donna” concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna».

 Convenzione di Istanbul

5        L’articolo 2 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conclusa a Istanbul l’11 maggio 2011, firmata dall’Unione europea il 13 giugno 2017, approvata a nome di quest’ultima con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023 (GU 2023, L 143 I, pag. 4) (in prosieguo: la «Convenzione di Istanbul»), ed entrata in vigore, per quanto riguarda l’Unione, il 1º ottobre 2023, prevede quanto segue:

«1      La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2      Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

(...)».

6        L’articolo 60 di tale convenzione, intitolato «Richieste di asilo basate sul genere», è così formulato:

«1      Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, [sezione] A, [punto 2,] della [Convenzione di Ginevra] e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria.

2      Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

(...)».

 Diritto dellUnione

7        I considerando 4, 10, 12, 17, 29, 30 e 34 della direttiva 2011/95 così recitano:

«(4)      La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

(...)

(10)      (...) è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2004/83/CE [del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12),] e cercare di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale sulla base di livelli più elevati

(...)

(12)      Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(...)

(17)      Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

(...)

(29)      Una delle condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l’esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.

(30)      È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall’“appartenenza a un determinato gruppo sociale”. Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l’aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(...)

(34)      È necessario introdurre criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri».

8        Ai sensi dell’articolo 2, lettere a), da d) a i), e n), di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)      “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

(...)

d)      “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (...);

e)      “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

f)      “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g)      “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

h)      “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

i)      “richiedente”: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;

(...)

n)      “paese di origine”: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale».

9        Al capo II della direttiva in parola, intitolato «Valutazione delle domande di protezione internazionale», l’articolo 4 intitolato «Esame dei fatti e delle circostanze», ai paragrafi 3 e 4, così dispone:

«3.      L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)      di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;

b)      delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c)      della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(...)

4.      Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno».

10      L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», prevede quanto segue:

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a)      lo Stato;

b)      i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c)      soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7».

11      L’articolo 7 della direttiva 2011/95, intitolato «Soggetti che offrono protezione», è così formulato:

«1.      La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

a)      dallo Stato; oppure

b)      dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

2.      La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

(...)».

12      L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Atti di persecuzione», così dispone:

«1.      Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della [C]onvenzione di Ginevra gli atti che:

a)      sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma, il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”]; oppure

b)      costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2.      Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:

a)      atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

(...)

f)      atti specificamente diretti contro un sesso (...)

3.      In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti».

13      Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Motivi di persecuzione»:

«1.      Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

(...)

d)      si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

–        i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

–        tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione “orientamento sessuale” non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere;

(...)

2.      Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche (...) sociali (...) che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni».

14      L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Riconoscimento dello status di rifugiato», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III».

15      L’articolo 15 della direttiva 2011/95, intitolato «Danno grave», così dispone:

«Sono considerati danni gravi:

a)      la pena di morte o l’essere giustiziato; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; (...)

(...)».

16      L’articolo 18 di tale direttiva, intitolato «Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria», è così formulato:

«Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V».

 Diritto bulgaro

17      Dalla decisione di rinvio emerge che l’articolo 8, paragrafi 1, da 3 a 5 e 7, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati; in prosieguo: lo «ZUB») traspone nell’ordinamento giuridico bulgaro l’articolo 2, lettera d), nonché gli articoli 6, 7 e 9 della direttiva 2011/95 e che l’articolo 9, paragrafo 1, di tale legge traspone l’articolo 15 di tale direttiva.

18      Il paragrafo 1, punto 5, delle disposizioni complementari dello ZUB, nella versione vigente dal 16 ottobre 2015 (DV n. 80 del 2015), precisa che «[l] e nozioni di “razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale e opinioni o convinzioni politiche” sono quelle ai sensi della [Convenzione di Ginevra] e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva [2011/95]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      WS è una cittadina turca appartenente al gruppo etnico curdo, musulmana sunnita e divorziata. È giunta legalmente in Bulgaria nel giugno 2018. Successivamente, essa ha raggiunto un suo familiare a Berlino (Germania), dove ha presentato una domanda di protezione internazionale. Con decisione della DAB del 28 febbraio 2019, adottata a seguito di una domanda delle autorità tedesche, WS è stata ripresa in carico dalle autorità bulgare ai fini dell’esame della sua domanda di protezione internazionale.

20      In occasione di tre interrogatori effettuati dalla DAB nell’ottobre 2019, WS ha dichiarato di essere stata costretta a contrarre matrimonio, all’età di sedici anni, e di aver avuto tre figlie. Il coniuge l’avrebbe picchiata nel corso della loro vita coniugale, senza che la sua famiglia biologica, che era a conoscenza di tale situazione, l’abbia aiutata. WS sarebbe fuggita dal domicilio coniugale nel settembre 2016, avrebbe contratto matrimonio religioso nel 2017 e avrebbe avuto un figlio, nato da tale matrimonio, nel maggio 2018. Dopo aver lasciato la Turchia, avrebbe divorziato ufficialmente dal suo primo marito nel settembre 2018, nonostante l’opposizione di quest’ultimo. Per tali motivi, essa ha espresso il timore di essere uccisa dalla sua famiglia nel caso in cui fosse tornata in Turchia.

21      Dinanzi alla DAB, WS ha prodotto la decisione, divenuta definitiva, del tribunale civile turco che ha pronunciato il suo divorzio, nonché la denuncia da essa presentata nei confronti del marito, della sua famiglia biologica e della famiglia di suo marito, nel gennaio 2017, presso la procura generale di Torbali (Turchia), il cui verbale, redatto il 9 gennaio 2017, menziona messaggi telefonici di minaccia che il marito le avrebbe inviato. Essa ha altresì prodotto una decisione del 30 giugno 2017 di un tribunale turco che la collocava in una casa di accoglienza per donne vittime di violenza, nella quale non si sarebbe sentita al sicuro.

22      Con decisione del 21 maggio 2020, il presidente della DAB ha respinto la domanda di protezione internazionale presentata da WS, ritenendo, da un lato, che i motivi invocati da quest’ultima per lasciare la Turchia, in particolare gli atti di violenza domestica e le minacce di morte da parte del coniuge e dei membri della sua famiglia biologica, non fossero pertinenti ai fini del riconoscimento di tale status, nella misura in cui non potevano essere collegati ad alcuno dei motivi di persecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello ZUB. Inoltre, WS non avrebbe dichiarato di essere vittima di atti di persecuzione a causa del suo sesso.

23      Dall’altro lato, il presidente della DAB ha negato a WS il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Esso ha ritenuto che quest’ultima non soddisfacesse le condizioni richieste a tal fine, nei limiti in cui «né le autorità ufficiali né determinati gruppi avrebbero intrapreso contro la richiedente azioni che lo Stato non è in grado di controllare» e nei limiti in cui essa «sarebbe stata oggetto di aggressioni criminali di cui non aveva neppure informato la polizia e per le quali non aveva sporto denuncia e (...) avrebbe lasciato legalmente la Turchia».

24      Con sentenza del 15 ottobre 2020, confermata il 9 marzo 2021 dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) e divenuta definitiva, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria) ha respinto il ricorso proposto da WS avverso la decisione menzionata al punto 22 della presente sentenza.

25      Il 13 aprile 2021 WS ha presentato, sulla base di nuovi elementi di prova, un’ulteriore domanda di protezione internazionale, facendo valere fondati timori di persecuzione, da parte di soggetti non statuali, a causa della sua appartenenza a un «determinato gruppo sociale», ossia quello delle donne vittime di violenza domestica nonché delle donne che possono essere vittime di «delitti d’onore». Essa ha affermato che lo Stato turco non era in grado di difenderla contro tali soggetti non statuali e ha sostenuto che il suo respingimento in Turchia l’esporrebbe a un «delitto d’onore» o a un matrimonio forzato e, di conseguenza, a una violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU.

26      A sostegno di tale domanda, WS ha prodotto, quale nuovo elemento di prova, una decisione di un tribunale penale turco che condannava il suo ex marito a una pena privativa della libertà di cinque mesi per il reato di minacce perpetrate nei suoi confronti nel settembre 2016. Tale pena è stata accompagnata dalla sospensione dell’esecuzione e da un periodo di prova di cinque anni, tenuto conto dell’assenza di precedenti condanne, di caratteristiche personali e dell’accettazione di detta pena. Essa ha allegato a detta domanda alcuni articoli del giornale Deutsche Welle risalenti al 2021 e che riportavano brutali uccisioni di donne in Turchia. Inoltre, come nuova circostanza, WS ha invocato il ritiro della Repubblica di Turchia dalla Convenzione di Istanbul nel marzo 2021.

27      Con decisione del 5 maggio 2021, la DAB ha rifiutato di riaprire la procedura di riconoscimento della protezione internazionale a seguito dell’ulteriore domanda di WS, per il motivo che quest’ultima non avrebbe dedotto alcun elemento nuovo importante relativo alla sua situazione personale o al suo Stato d’origine. La DAB ha sottolineato che le autorità turche l’avrebbero aiutata in diverse occasioni e si sarebbero dichiarate pronte ad assisterla con tutti i mezzi legali.

28      Il giudice del rinvio precisa innanzitutto che, anche se la domanda ulteriore di protezione internazionale presentata da WS è stata respinta in quanto irricevibile, l’interpretazione delle condizioni di diritto sostanziale per il riconoscimento della protezione internazionale è comunque necessaria per consentirgli di stabilire se WS abbia dedotto elementi o fatti nuovi che giustificano la concessione di una siffatta protezione.

29      A tal riguardo, essa rileva che la Corte non ha mai statuito sulle questioni sollevate dalla presente causa, «relativ[e] a violenze contro le donne, fondate sul genere, sotto forma di violenza domestica e di minaccia di delitto d’onore, come motivo della concessione di protezione internazionale». Tale giudice si chiede se, per constatare se una donna, vittima di tali violenze, appartenga a un determinato gruppo sociale, come motivo di persecuzione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, il genere biologico o sociale sia sufficiente e se gli atti di persecuzione, inclusa la violenza domestica, possano risultare decisivi per stabilire la visibilità di tale gruppo nella società.

30      In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, innanzitutto, se, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione e tenuto conto del considerando 17 della direttiva 2011/95, si debbano prendere in considerazione la CEDAW e la Convenzione di Istanbul, sebbene la Repubblica di Bulgaria non sia parte di quest’ultima convenzione.

31      Tale giudice osserva che gli atti elencati agli articoli da 34 a 40 della Convenzione di Istanbul, vale a dire, in particolare, la violenza fisica o sessuale, i matrimoni forzati o le molestie, rientrano nell’ambito delle violenze contro le donne fondate sul genere che sono menzionate, in modo non esaustivo, al considerando 30 della direttiva 2011/95 e possono essere qualificate come «atti di persecuzione», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e f), di tale direttiva.

32      Il giudice del rinvio chiede poi come debba essere interpretato l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 nel caso in cui gli atti di persecuzione fondati sul genere, che assumono la forma di violenza domestica, siano commessi da soggetti non statuali, ai sensi dell’articolo 6, lettera c), di tale direttiva. Esso chiede, in particolare, se il collegamento richiesto da tale articolo 9, paragrafo 3, presupponga che i soggetti non statuali riconoscano che gli atti di persecuzione da essi commessi sono determinati dal genere biologico o sociale delle vittime di tali atti.

33      Infine, nel caso in cui non fosse dimostrata l’appartenenza a «un determinato gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, di una donna vittima di violenza domestica e che può essere vittima di un delitto d’onore, il giudice del rinvio sottolinea che WS potrebbe essere respinta verso il suo paese d’origine solo dopo che sia stato accertato che tale respingimento non l’esporrebbe a un rischio effettivo di subire un «grave danno», ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva. In tale contesto, esso chiede, in particolare, se una minaccia di «delitto d’onore» costituisca un rischio effettivo di danno grave rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, lettera a), di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2 della CEDU, o dell’articolo 15, lettera b), della medesima direttiva, in combinato disposto con l’articolo 3 della CEDU.

34      In tali circostanze, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai fini della classificazione della violenza contro le donne basata sul genere e della violenza domestica come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della [Convenzione di Ginevra] e della direttiva [2011/95], trovino applicazione, in conformità del considerando 17 della direttiva [2011/95], le definizioni e nozioni della [CEDAW] e della [Convenzione di Istanbul] o se la violenza contro le donne basata sul genere, come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, abbia una portata autonoma, distinta da quella definita nei citati strumenti di diritto internazionale.

2)      Qualora, nel caso in cui venga fatto valere l’esercizio di violenza contro le donne basata sul genere, ai fini di accertare l’appartenenza a un [determinato] gruppo sociale come motivo di persecuzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [2011/95], si faccia riferimento esclusivamente al genere biologico o sociale della vittima (violenza nei confronti di una donna, solo perché è una donna)[;] se forme/azioni/atti concreti di persecuzione quali quelli elencati in modo non esaustivo al considerando 30 della direttiva [2011/95] possano risultare decisivi per la “visibilità del gruppo nella società”, ossia possano rappresentare un criterio distintivo di detto gruppo, in funzione delle circostanze nel paese di origine, o se tali azioni si riferiscano solo ad atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o f), della direttiva [2011/95].

3)      Se il genere biologico o sociale, qualora la persona che chiede protezione denunci atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, costituisca un motivo sufficiente per constatare l’appartenenza a un particolare gruppo sociale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [2011/95], o se si debba accertare un ulteriore criterio distintivo, interpretando fedelmente in base al suo tenore letterale [tale disposizione], secondo cui i requisiti sono cumulativi e gli aspetti inerenti al genere sono presenti alternativamente.

4)      Se, nel caso in cui il richiedente faccia valere di aver subito da parte di un soggetto non statale, responsabile della persecuzione ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva [2011/95], atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva [2011/95] debba essere interpretato nel senso che, per il nesso causale, è sufficiente accertare un nesso tra i motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10 e gli atti di persecuzione di cui al[l’articolo 9,] paragrafo 1, [di detta direttiva] o se si debba necessariamente accertare la mancanza di protezione contro la persecuzione denunciata, ovvero se il nesso sussista in quei casi in cui i soggetti non statali responsabili della persecuzione non ritengono che i singoli atti di persecuzione/violenza di per sé siano basati sul genere.

5)      Se l’effettiva minaccia di compimento di un delitto d’onore nel caso di un eventuale rientro nel paese di origine possa fondare, in presenza dei rimanenti requisiti in tal senso, la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera a), della direttiva [2011/95] in combinato disposto con l’articolo 2 della [CEDU] (...), o se tale minaccia debba essere classificata come danno ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva [2011/95] in combinato disposto con l’articolo 3 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della [Corte EDU] in una valutazione complessiva del pericolo di altri atti di violenza basata sul genere, oppure se sia sufficiente ai fini della concessione di tale protezione che soggettivamente la persona richiedente non voglia avvalersi della protezione del paese di origine».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle prime tre questioni

35      Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d’origine, le donne di tale paese, nel loro insieme, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», a titolo di «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, oppure se le donne di cui trattasi debbano condividere una caratteristica comune supplementare al fine di appartenere a un siffatto gruppo.

36      In via preliminare, dai considerando 4 e 12 della direttiva 2011/95 risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che tale direttiva è stata adottata, in particolare, affinché tutti gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale [sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo), C-238/19, EU:C:2020:945, punto 19].

37      L’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 deve pertanto essere effettuata non solo alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di tale direttiva, ma altresì nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Fra tali trattati figurano, come emerge dal considerando 17 di detta direttiva, quelli che vietano la discriminazione per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della medesima direttiva [v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2015, Shepherd, C-472/13, EU:C:2015:117, punto 23, e del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo), C-238/19, EU:C:2020:945, punto 20].

38      In tale contesto, alla luce del ruolo affidato all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dalla Convenzione di Ginevra, i documenti emessi da quest’ultimo godono di una pertinenza particolare [v., in tal senso, sentenze del 23 maggio 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:448, punto 57, e del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati su opinioni politiche), C-280/21, EU:C:2023:13, punto 27].

39      Conformemente all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, che riproduce l’articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra, si intende per «rifugiato», in particolare, il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva elenca, per ciascuno di tali cinque motivi di persecuzione che possono condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, elementi di cui gli Stati membri devono tener conto.

40      Per quanto riguarda, in particolare, il motivo dell’«appartenenza ad un determinato gruppo sociale», da tale articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo comma, emerge che un gruppo è considerato come un «determinato gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Innanzitutto, i membri del gruppo devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi seguenti, ossia una «caratteristica innata», una «storia comune che non può essere mutata», oppure una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Tale gruppo deve poi possedere un’«identità distinta» nel paese d’origine «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante».

41      Inoltre, il secondo comma di detto articolo 10, paragrafo 1, lettera d), precisa, tra l’altro, che «[a]i fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere». Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 30 della direttiva 2011/95, secondo cui l’identità di genere può essere legata a determinate tradizioni giuridiche o consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l’aborto coatto.

42      Inoltre, il punto 30 delle linee guida dell’UNHCR sulla protezione internazionale n. 1, relative alla persecuzione di genere nel contesto dell’articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra, precisa, per quanto riguarda la nozione di «gruppo sociale» di cui a tale convenzione e definita all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, che «la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini. (...) Le loro caratteristiche inoltre le identificano come gruppo in una società, rendendole soggette, in alcuni paesi, a trattamenti e standard differenti».

43      È alla luce di tali precisazioni preliminari che si deve rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

44      In primo luogo, tenuto conto dei dubbi espressi da tale giudice quanto alla pertinenza della CEDAW e della Convenzione di Istanbul ai fini dell’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, occorre precisare, da un lato, che, sebbene l’Unione non sia parte della prima convenzione, tutti gli Stati membri l’hanno però ratificata. La CEDAW figura quindi tra i trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, nel rispetto dei quali tale direttiva, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d) di quest’ultima, deve essere interpretata.

45      Inoltre, secondo il considerando 17 della direttiva in parola, per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni, come la CEDAW. Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, incaricato di monitorare l’applicazione della CEDAW, ha precisato che tale convenzione rafforza e completa il regime internazionale di protezione giuridica applicabile alle donne e alle ragazze, anche nel contesto relativo ai rifugiati.

46      Dall’altro lato, per quanto riguarda la Convenzione di Istanbul che vincola l’Unione dal 1º ottobre 2023, occorre sottolineare che tale convenzione enuncia obblighi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 78, paragrafo 2, TFUE, che conferisce al legislatore dell’Unione il potere di adottare misure relative a un sistema europeo comune di asilo, quali la direttiva 2011/95 [v., in tal senso, parere 1/19 (Convenzione di Istanbul), del 6 ottobre 2021, EU:C:2021:832, punti 294, 302 e 303]. Pertanto, detta convenzione, nei limiti in cui presenta un collegamento con l’asilo e il non-refoulement, fa anch’essa parte dei trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE.

47      In tali circostanze, occorre interpretare le disposizioni di tale direttiva, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, nel rispetto della Convenzione di Istanbul, anche se taluni Stati membri, tra cui la Repubblica di Bulgaria, non hanno ratificato detta convenzione.

48      Al riguardo, si deve rilevare, da un lato, che l’articolo 60, paragrafo 1, della Convenzione di Istanbul dispone che la violenza contro le donne basata sul genere deve essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato, tale articolo 60, paragrafo 2, impone alle parti di accertarsi che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia riconosciuto ai richiedenti asilo lo status di rifugiato.

49      In secondo luogo, per quanto riguarda la prima condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», prevista all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo comma, della direttiva 2011/95 e rammentata al punto 40 della presente sentenza, vale a dire quella di condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi di cui a tale disposizione, occorre rilevare che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata ed è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare tale condizione.

50      Ciò non esclude che anche donne che condividono un aspetto comune supplementare come, ad esempio, un’altra caratteristica innata, o una storia comune che non può essere mutata, quale una situazione familiare particolare, oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che tali donne non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi, possano appartenere a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.

51      Alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, si deve rilevare, in particolare, che il fatto che delle donne si siano sottratte a un matrimonio forzato o, nel caso di donne sposate, abbiano abbandonato il tetto coniugale, può essere considerato una «storia comune che non può essere mutata», ai sensi di tale disposizione.

52      In terzo luogo, per quanto riguarda la seconda condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», relativa alla «identità distinta» del gruppo nel paese d’origine, si deve rilevare che le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un’identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d’origine.

53      Tale seconda condizione d’identificazione è soddisfatta anche nel caso di donne che condividono una caratteristica comune supplementare, come una di quelle menzionate ai punti 50 e 51 della presente sentenza, quando le norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d’origine hanno come conseguenza che tali donne, in ragione di tale caratteristica comune, sono percepite come diverse dalla società circostante.

54      In tale contesto, occorre precisare che spetta allo Stato membro interessato determinare quale società circostante sia pertinente per valutare l’esistenza di tale gruppo sociale. Tale società può coincidere con l’intero paese terzo di origine del richiedente protezione internazionale o essere più circoscritta, ad esempio a una parte del territorio o della popolazione di tale paese terzo.

55      In quarto luogo, nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte se atti come quelli di cui al considerando 30 della direttiva 2011/95 possano essere presi in considerazione al fine di determinare l’identità distinta di un «gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, si deve precisare che l’appartenenza a un determinato gruppo sociale deve essere constatata indipendentemente dagli atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva, di cui i membri di tale gruppo possono essere vittime nel paese d’origine.

56      Ciò nondimeno una discriminazione o una persecuzione subita da persone che condividono una caratteristica comune può costituire un fattore pertinente quando, al fine di verificare se sia soddisfatta la seconda condizione di identificazione di un gruppo sociale prevista all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, si deve valutare se il gruppo di cui trattasi risulti distinto alla luce delle norme sociali, morali o giuridiche del paese d’origine di cui trattasi. Tale interpretazione è corroborata dal punto 14 delle linee guida dell’UNHCR in materia di protezione internazionale n. 2, relative alla «appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra.

57      Di conseguenza, le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, qualora sia accertato che, nel loro paese d’origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche.

58      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, le donne che rifiutano un matrimonio forzato, allorquando una tale prassi può essere considerata una norma sociale all’interno della loro società, o trasgrediscono una siffatta norma ponendo fine a tale matrimonio, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale con un’identità distinta nel loro paese d’origine, se, a causa di tali comportamenti, esse sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza.

59      In quinto luogo, ai fini della valutazione di una domanda di protezione internazionale basata sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale, spetta allo Stato membro interessato verificare se la persona che invoca tale motivo di persecuzione abbia «il timore fondato» di essere perseguitata, nel suo paese d’origine, a motivo di tale appartenenza, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95.

60      Al riguardo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, la valutazione della fondatezza del timore di un richiedente di essere perseguitato deve avere carattere individuale ed essere effettuata caso per caso con vigilanza e prudenza, fondandosi unicamente su una valutazione concreta dei fatti e delle circostanze conformemente alle disposizioni enunciate, non solo in tale paragrafo 3, ma anche al paragrafo 4 di tale articolo, al fine di determinare se i fatti e le circostanze accertati costituiscano una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente vittima di atti di persecuzione qualora dovesse tornare nel suo paese d’origine [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinioni politiche nello Stato membro ospitante), C-151/22, EU:C:2023:688, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

61      A tal fine, come indicato al punto 36, lettera x), delle linee guida dell’UNHCR sulla protezione internazionale n. 1, dovrebbero essere raccolte le informazioni relative al paese d’origine rilevanti per la valutazione delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate dalle donne, quali la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l’incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d’origine dopo aver inoltrato una siffatta domanda.

62      Alla luce della motivazione che precede, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.

 Sulla quarta questione

63      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che esso impone, qualora un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato, nel suo paese d’origine, da soggetti non statuali, che sia stabilito, in tutti i casi, un collegamento tra gli atti di persecuzione e almeno uno dei motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.

64      Occorre anzitutto precisare che, in forza dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2011/95, affinché soggetti non statuali possano essere qualificati come «responsabili della persecuzione o del danno grave», deve essere dimostrato che i soggetti che offrono protezione, di cui all’articolo 7 di tale direttiva, tra cui in particolare lo Stato, non possono o non vogliono fornire la protezione contro tali atti. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, da tale articolo 7, paragrafo 1, risulta che i soggetti che offrono protezione devono avere non solo la capacità, ma anche la volontà di proteggere il richiedente contro tali persecuzioni o danni gravi a cui è esposto.

65      Conformemente a detto articolo 7, paragrafo 2, tale protezione deve essere effettiva e non temporanea. È quanto avviene in genere quando i soggetti che offrono protezione, di cui al medesimo articolo 7, paragrafo 1, adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti detti atti persecutori o danni gravi, in particolare avvalendosi di un sistema giuridico effettivo, al quale ha accesso il richiedente protezione internazionale, che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire atti del genere.

66      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 6, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima e alla luce del considerando 29 di detta direttiva, il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone che sia stabilito un collegamento tra i motivi di persecuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva e gli atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della stessa, o tra tali motivi di persecuzione e la mancanza di protezione, da parte dei «soggetti che offrono protezione», contro tali atti di persecuzione commessi da «soggetti non statuali».

67      Pertanto, in presenza di un atto di persecuzione perpetrato da un soggetto non statuale, la condizione stabilita all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 è soddisfatta qualora tale atto si basi su uno dei motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, quand’anche la mancanza di protezione non si basasse su tali motivi. Si deve ritenere che tale condizione sia soddisfatta anche qualora la mancanza di protezione si basi su uno dei motivi di persecuzione menzionati in quest’ultima disposizione, quand’anche l’atto di persecuzione perpetuato da un soggetto non statuale non si basasse su tali motivi.

68      Tale interpretazione è conforme agli obiettivi della direttiva 2011/95, enunciati ai considerando 10 e 12 di quest’ultima, consistenti nel garantire un elevato livello di protezione dei rifugiati e nell’identificare tutte le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale.

69      Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dal punto 21 delle linee guida dell’UNHCR sulla protezione internazionale n. 1, ai sensi del quale, «[n]ei casi in cui vi sia un rischio di essere perseguitati da parte di un attore non statuale (ad esempio marito, partner o altri attori non statuali) per ragioni correlate con una delle fattispecie contenute nella [Convenzione di Ginevra], il nesso causale sussiste, sia l’assenza della protezione da parte dello Stato connessa con la [Convenzione di Ginevra] o meno. Alternativamente, il nesso causale sussiste anche quando il rischio di essere perseguitati ad opera di un attore non statuale non è collegato a una delle fattispecie previste dalla [Convenzione di Ginevra], ma l’incapacità o la non volontà dello Stato di offrire protezione derivano da una di esse».

70      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.

 Sulla quinta questione

71      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva.

72      In via preliminare, occorre constatare che tale questione è pertinente, ai fini della controversia principale, solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che WS non soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Infatti, dal momento che, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2011/95, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere tale status al richiedente che soddisfa le condizioni richieste da tale direttiva, senza disporre di un potere discrezionale a tal riguardo [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2015, T., C-373/13, EU:C:2015:413, punto 63, nonché del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punto 89], è solo in un’ipotesi del genere che occorrerebbe ancora verificare se a WS debba essere riconosciuto lo status conferito dalla protezione sussidiaria.

73      L’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 dispone che ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tale cittadino ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15 di tale direttiva, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

74      L’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95, letto alla luce del considerando 34 di quest’ultima, qualifica come «danno grave» «la pena di morte o l’essere giustiziato» e «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine».

75      Tale articolo 15, lettera a), fa riferimento a danni che provocano la morte della vittima, mentre detto articolo 15, lettera b), fa riferimento ad atti di tortura, indipendentemente dal fatto che tali atti ne provochino o meno la morte. Dette disposizioni non stabiliscono, invece, alcuna distinzione a seconda che il danno sia commesso da un soggetto statuale o da un soggetto non statuale.

76      Inoltre, tenuto conto dell’obiettivo dell’articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 di garantire una protezione alle persone il cui diritto alla vita sarebbe minacciato in caso di ritorno nel loro paese d’origine, l’espressione «essere giustiziato» ivi contenuta non può essere interpretata nel senso di escludere danni alla vita per il solo motivo che essi sono commessi da soggetti non statuali. Pertanto, qualora una donna corra un rischio effettivo di essere uccisa da un membro della sua famiglia o dalla sua comunità a motivo della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, un siffatto danno grave deve essere qualificato come rientrante nell’«essere giustiziato», ai sensi di tale disposizione.

77      Qualora, invece, gli atti di violenza ai quali una donna rischia di essere sottoposta a motivo della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, non abbiano come probabile conseguenza la morte di quest’ultima, tali atti devono essere qualificati come tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95.

78      Per quanto riguarda, inoltre, il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95, l’articolo 18 di quest’ultima impone agli Stati membri, dopo aver effettuato una valutazione della domanda di protezione sussidiaria conformemente alle disposizioni del capo II di tale direttiva, di riconoscere tale status a un cittadino di un paese terzo o a un apolide che soddisfi le condizioni previste dal capo V di detta direttiva.

79      Dal momento che le norme contenute in tale capo II, applicabili alla valutazione di una domanda di protezione sussidiaria, sono le stesse che disciplinano la valutazione di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, occorre rinviare all’interpretazione di tali norme accolta ai punti 60 e 61 della presente sentenza.

80      Alla luce della motivazione che precede, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva.

 Sulle spese

81      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

sulla base delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.

2)      L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.

3)      L’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici