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Consiglio di Stato, Sez. III, 15/1/2024 n. 463
Sui presupposti che devono sussistere affinchè sia legittimo il trasferimento di una sede farmaceutica

I soggetti, titolari di farmacia – in quanto titolari di un’azienda – sono sostanzialmente liberi di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovi locali, in conformità al dettato costituzionale sulla libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore.Tale libertà non è, tuttavia, illimitata. Devono essere, infatti, rispettate talune specifiche prescrizioni, affinché possono essere trasferiti i locali di una farmacia e precisamente: i. i nuovi locali devono essere ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del medesimo comune; ii. deve essere rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine. A tali prescrizioni si aggiunge, poi, un’ulteriore condizione generale, che implica una valutazione discrezionale da parte della P.A.: l’Autorità competente può, infatti, negare l’autorizzazione al trasferimento quando ritenga che non vengano soddisfatte “le esigenze degli abitanti della zona “.

Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui tale scelta è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, e deve in ogni caso rispettare la pianta organica non potendo alterarla sulla base della normativa sul trasferimento di sedi farmaceutiche da altro comune limitrofo.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina
Pubblicato il 15/01/2024

N. 00463/2024REG.PROV.COLL.

N. 04009/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2023, proposto dalla dottoressa D'Antonio Marina in qualità di titolare della Farmacia Europa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Farmacia San Pio s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;
il Comune di Casaluce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso lo studio Regione Campania Ufficio di rappresentanza, in Roma, via Poli, 29;
dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 00945/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Farmacia San Pio s.n.c. e del Comune di Casaluce e del Comune di Aversa e di Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Farmacia Maria SS. di Casaluce S.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti, come da verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo (rubricato al numero di R.G. 1831/2022), proposto dinanzi al TAR per la Campania, sede di Napoli, la Farmacia Maria S.S di Casaluce s.a.s. (di seguito chiamata Farmacia Casaluce) e la Farmacia S. Pio s.n.c. impugnavano il decreto n. 162 del 31 marzo 2022, a mezzo del quale la Regione Campania aveva autorizzato il trasferimento della sede farmaceutica n. 9 (Farmacia Europa) di Aversa ubicata al viale Europa n. 48, ai nuovi locali nel territorio del Comune di Casaluce, al viale Europa, n. 148.

Veniva, altresì, impugnata la nota n. 29876 del 17 giugno 2021, trasmessa alla Regione Campania, con cui il Sindaco di Aversa attestava che i nuovi locali insistenti sul territorio del Comune di Casaluce avevano accesso da viale Europa civico 118, facente parte dell’ambito territoriale di Aversa, rientranti quindi nell’ambito territoriale la sede farmaceutica n. 9; nonché vari atti prodromici e consequenziali.

Nel predetto ricorso introduttivo la Farmacia Casaluce e la Farmacia S. Pio eccepivano vizi procedimentali e doglianze di difetto di motivazione e di irragionevolezza in ordine al fatto che il trasferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire nella sede ricompresa nel territorio comunale (art.1 della legge n 475 del 1968).

2. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti (afferente sempre al numero di R.G. 1831/2022), venivano censurati gli atti depositati dalla Regione Campania in data 21 aprile 2022, tra cui il certificato di idoneità igienico sanitario, rilasciato dalla Asl di Caserta in data 9 febbraio 2022, prot. 10402/1734, oltre alla attestazione del Sindaco di Aversa, deducendo il vizio di illegittimità derivata.

3. Successivamente, il Comune di Casaluce proponeva autonomo ricorso, rubricato al numero di R.G. 2799/2022, con il quale chiedeva l’annullamento di ulteriori atti premessi e connessi al D.D. n. 162 del 31 marzo 2022, lamentando la violazione dei principi in materia di trasferimento delle sedi farmaceutiche.

4. Con la sentenza n. 945 del 12 dicembre 2022 il TAR Campania, sezione III, previa riunione dei ricorsi (nn. R.G. 1831 del 2022 e 2799 del 2022), li accoglieva e, per l’effetto, annullava il D.D. n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania, condannando alle spese la Regione Campania, il Comune di Aversa e Marina D’Antonio.

5. Avverso tale decisione la dott.ssa Marina D’Antonio, n.q. di titolare della Farmacia Europa, ha proposto appello, affidato a due motivi di censura.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania ed il Comune di Aversa, chiedendo l’accoglimento del gravame.

Il Comune di Casaluce, costituitosi anch’esso in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

La Farmacia Casaluce, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, ha spiegato appello incidentale, lamentando l’illegittimità della sentenza del primo giudice nella parte in cui ritiene “non sussistente una sopravvenuta carenza di interesse al trasferimento della sede farmaceutica nei locali siti nel Comune di Casaluce in virtù dell’apertura, negli stessi locali, di un’attività di parafarmacia da parte di un soggetto terzo costituito dalla società Sanben s.r.l., che comporta l’indisponibilità degli stessi locali”.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle rispettive tesi.

All’udienza pubblica del 7 dicembre 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.

6. L’appello è infondato e va, dunque, respinto.

6.1. In via preliminare è opportuno rilevare che sono stati sollevati plurimi profili di inammissibilità dai quali, però, ritiene il Collegio di poter prescindere, tenuto conto dell’infondatezza, nel merito, dell’appello.

7. Prima di procedere alla trattazione delle doglianze, è necessaria una breve ricostruzione della riforma del settore farmaceutico e segnatamente alle disposizioni normative che regolano il trasferimento di una farmacia, tra cui: l’art. 1 della legge n. 475/1968, come novellato dall’art. 1 della legge n. 362/1991, dell’art. 13 del DPR n. 1275/1971 e, da ultimo, della legge n. 27/2012.

In base a tali disposizioni i soggetti, titolari di farmacia – in quanto titolari di un’azienda – sono sostanzialmente liberi di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovi locali, in conformità al dettato costituzionale sulla libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore.

Tale libertà non è, tuttavia, illimitata. Devono essere, infatti, rispettate talune specifiche prescrizioni, affinché possono essere trasferiti i locali di una farmacia e precisamente: i. i nuovi locali devono essere ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del medesimo comune; ii. deve essere rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine.

A tali prescrizioni si aggiunge, poi, un’ulteriore condizione generale, che implica una valutazione discrezionale da parte della P.A.: l’Autorità competente può, infatti, negare l’autorizzazione al trasferimento quando ritenga che non vengano soddisfatte “le esigenze degli abitanti della zona “.

L’ art. 2, l. n. 475 del 1968 si occupa dell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro localizzazione, demandandone i relativi compiti ai Comuni, ed è stato novellato dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012, nell’ottica, come detto, della liberalizzazione del servizio farmaceutico.

Dispone l’art. 1, comma 2, della L. 475/1968 e s.m.i. che: “chi intende trasferire una Farmacia in un altro locale, nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. […]”; l’art. 13 del D.P.R. 1275/1971 stabilisce poi che: “chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale […]”.

Le suddette norme, dunque, stabiliscono che il trasferimento debba avvenire nell’ambito del territorio comunale di appartenenza.

Va anche ricordato che nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui tale scelta è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, e deve in ogni caso rispettare la pianta organica non potendo alterarla sulla base della normativa sul trasferimento di sedi farmaceutiche da altro comune limitrofo (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562).

Va ancora evidenziato che, nel caso che occupa, il Comune di Casaluce – differentemente dal comune di Aversa - conta nella pianta organica soltanto n. 3 sedi farmaceutiche, sulla base della relativa perimetrazione farmaceutica, sedi che non potevano certamente aumentare per effetto del trasferimento di una farmacia (Europa), autorizzata precedentemente per esercitare la relativa attività nel territorio comunale limitrofo di Aversa.

Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è, dunque, certamente legittimo il libero trasferimento della sede di una farmacia, come ha chiarito la Sezione (sent. 1976/2020), purché esso avvenga all'interno dello stesso Comune, e nel rispetto dell’esatta delimitazione dei confini tra due zone.

8. Tanto premesso, l’oggetto della presente controversia riguarda, come esposto in fatto, l’individuazione dei requisiti per ottenere il trasferimento in una farmacia.

Oggetto del contendere, in particolare, concerne la legittimità o meno del trasferimento di una sede farmaceutica, anche al di là dei limiti della perimetrazione, ossia della pianta organica prevista nell’ambito del territorio comunale, ricadendo l’immobile della nuova Farmacia Europa nel territorio del Comune di Casaluce, ancorché l’accesso ai locali - a dire dell’appellante - rientrino nell’ambito territoriale del comune di Aversa.

9. Con un primo motivo l’odierna appellante sostiene che erroneamente il primo giudice ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso dalla stessa sollevata per difetto di legittimazione attiva delle farmacie odierne appellate, dovendosi considerare, sulla base dell’assenza di uno sconfinamento, che non solo le farmacie ricorrenti in prime cure non avrebbero subito alcun pregiudizio dal trasferimento di sede della farmacia Europa ma del pari nessun danno ricadrebbe sullo stesso Comune di Casaluce - e per la terza Farmacia, di nuova istituzione - trattandosi di una sede farmaceutica ricadente nel territorio di quest’ultimo comune e distante oltre 200 m. dalla Farmacia appellante.

Il motivo deve essere respinto.

Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, infatti, l’intero procedimento sarebbe fondato sull’erroneo presupposto che i locali individuati dalla odierna appellante per la nuova sede farmaceutica di Aversa, pacificamente insistenti nel territorio comunale di Casaluce, avrebbero, tuttavia, accesso civico ricadente nel comune di Aversa.

Se così è, non si comprende - come bene ha inteso il primo giudice - la ragione per la quale l’interessata ha ritenuto di versare le imposte (IMU e Tari, rifiuti speciali) non già, al Comune di Aversa, ma ad altro ente territoriale, ancorché limitrofo.

Ed ancora, il titolo edilizio (rectius: Scia) richiesto per la ristrutturazione dei locali, è stato pacificamente presentato dalla Farmacia appellante al Comune di Casaluce, per cui non risulta coerente l’affermazione secondo cui l’immobile presso il quale sono ricompresi i locali della nuova sede farmaceutica ricada nel comune di Aversa.

Né a diverse ed opposte conclusioni conduce poi il rilievo - su cui fortemente insiste la difesa appellante - che quand’anche l’immobile ricadesse nel comune di Casaluce, tuttavia gli accessi alla nuova farmacia di Viale Europa n. 118 ricadrebbero nel comune di Aversa, tenuto conto che la normativa sopra richiamata relativa al trasferimento delle farmacie pone i visti requisiti sopra detti, tra cui quello secondo cui la sede della Farmacia da trasferire sia ubicata nel medesimo territorio comunale.

L’interpretazione adombrata dalla odierna appellante si pone quindi in contrasto con il quadro normativo che fa esclusivamente riferimento al territorio del medesimo Comune o, comunque, all’ambito del Comune che ha autorizzato la sede farmaceutica.

Del resto il pronome al femminile richiamato dalla difesa della Farmacia Europa, con riguardo specifico alla “sede”, non può che essere considerato nel suo chiaro significato semantico se non come “sede ricompresa nel territorio comunale”: che la norma si riferisca “ai locali” o alla “sede farmaceutica”, non modifica in alcun modo la circostanza che entrambi debbano ricadere nel territorio comunale del Comune di appartenenza della sede farmaceutica.

Di qui l’infondatezza del motivo in esame.

10. Con il secondo motivo di appello, ancora, la Dott.ssa D’Antonio Marina, insiste sul rilievo che il locale oggetto di trasferimento affaccerebbe sulla strada Viale Europa, ricadente nella sede farmaceutica di Aversa n. 9 e che …per prescrizione regionale di cui alla deliberazione gravata, l’unico accesso pubblico consentito è al predetto civico 118 di Viale Europa in Aversa come confermato dalla planimetria a colori della predetta sede farmaceutica n. 9 della pianta organica di Aversa , che ricomprende anche via San Lorenzo e via Savona.

Così come, soggiunge l’appellante, per raggiungere il civico 118 di Viale Europa ricadente nel Comune di Aversa, il percorso pedonale avviene su tutte strade che ricadono del pari in detto Comune, anche per scongiurare rischi per i pedoni.

Anche questo motivo è infondato.

Osserva il Collegio che nella specie non è in discussione la distanza tra le farmacie e, quindi, un criterio demografico, allegatamente rispettato dell’apertura della nuova sede farmaceutica Europa, bensì la mancanza di un requisito per ottenere il trasferimento della farmacia della dottoressa d’Antonio, ossia che l’immobile ricada nel territorio di Aversa, posto che altrimenti si perverrebbe ad implementare il numero della pianta organica al di fuori di quanto prescrive la normativa di riferimento richiamata che, come detto, richiede tre requisiti per il trasferimento delle farmacie.

11. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, prescindendosi dall’esame nel merito dell’appello incidentale, il Collegio respinge l’appello principale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

La spese del presente grado del giudizio, considerata la complessità delle questioni, possono essere interamente compensate tra le parti.

Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di Marina D’Antonio, n.q. di titolare della Farmacia Europa il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Massimo Marra Mario Luigi Torsello
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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