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Corte di giustizia europea, Sez. II, 28/2/2024 n. C-606/21
Sulla vendita a distanza di medicinali senza prescrizione: la Corte dell'Ue precisa le condizioni alle quali uno Stato membro può vietare un servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali

L’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione,

devono essere interpretati nel senso che:

un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni.
L’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,

deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri possono, sul fondamento di tale disposizione, vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, qualora risulti, tenuto conto delle caratteristiche di detto servizio, che il prestatore del medesimo servizio procede esso stesso alla vendita di siffatti medicinali senza esservi autorizzato o legittimato dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio è stabilito.


Materia: servizio farmaceutico / disciplina

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

29 febbraio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 85 quater – Ambito di applicazione – Vendita a distanza al pubblico di medicinali – Medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – Persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali – Facoltà, per gli Stati membri, di imporre condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio, nel loro territorio, di medicinali venduti online – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 98/34/CE – Direttiva (UE) 2015/1535 – Servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali»

Nella causa C-606/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), con decisione del 17 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2021, nel procedimento

Doctipharma SAS

contro

Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO)

Pictime Coreyre,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Hötzel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Doctipharma SAS, da V. Eppendahl, L. Lesur, M. Rivasi, e A. Robert, avocats, M. Meulenbelt, advocaat;

–        per l’Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), da S. Beaugendre e M. Boccon-Gibod, avocats;

–        per il governo francese, da G. Bain, V. Depenne, A.-L. Desjonquères, M. Guiresse e N. Vincent, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da T. Machovicová, M. Smolek e J. Vlácil, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello stato;

–        per la Commissione europea, da A. Sipos e F. Thiran, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»), e, dall’altro, dell’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Doctipharma SAS e l’Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) in relazione alla legittimità dell’attività di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica obbligatoria tramite una piattaforma ideata e gestita dalla Doctipharma.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 98/34

3        L’articolo 1 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(...)

2)      “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

–        “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

–        “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

–        “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

(...)».

 Direttiva 2001/83

4        L’articolo 85 quater della direttiva 2001/83 così dispone:

«1.      Fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante i servizi della società dell’informazione, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, quali definiti nella direttiva [98/34], alle seguenti condizioni:

a)      la persona fisica o giuridica che mette in vendita i medicinali è autorizzata o legittimata a fornire medicinali al pubblico, anche a distanza, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stabilita;

b)      la persona di cui alla lettera a) ha comunicato allo Stato membro in cui è stabilita almeno le seguenti informazioni:

i)      il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale tali medicinali sono forniti;

ii)      la data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione;

ii)      l’indirizzo del sito web utilizzato a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;

iv)      se del caso, la classificazione, in conformità del titolo VI, dei medicinali messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione.

Se opportuno, tali informazioni sono aggiornate;

c)      i medicinali sono conformi alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;

d)      fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») [(GU 2000, L 178, pag. 1)], il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:

i)      i recapiti dell’autorità competente o dell’autorità notificata ai sensi della lettera b);

ii)      un collegamento ipertestuale verso il sito web dello Stato membro di stabilimento di cui al paragrafo 4;

iii)      il logo comune di cui al paragrafo 3, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web relativa alla vendita a distanza al pubblico di medicinali. Il logo comune contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla persona sull’elenco di cui al paragrafo 4, lettera c).

2.      Gli Stati membri possono imporre condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio sul loro territorio di medicinali venduti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione.

(...)

6.      Fatte salve la direttiva [2000/31] e le disposizioni del presente titolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione e operano sul loro territorio siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».

 Direttiva 2011/62

5        I considerando da 21 a 24 della direttiva 2011/62 sono formulati come segue:

«(21)      La vendita illegale di medicinali al pubblico attraverso Internet rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica, poiché i medicinali falsificati possono arrivare al pubblico in tal modo. È necessario far fronte a tale minaccia. Nel fare ciò, si dovrebbe tenere conto del fatto che le condizioni specifiche relative alla fornitura al dettaglio di medicinali al pubblico non sono state armonizzate a livello dell’Unione [europea] e che, pertanto, gli Stati membri possono imporre condizioni per la fornitura di medicinali al pubblico entro i limiti stabiliti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(22)      Nell’esaminare la compatibilità delle condizioni per la fornitura al dettaglio dei medicinali con il diritto dell’Unione, la Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) ha sottolineato il carattere del tutto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici. La Corte di giustizia ha altresì considerato che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal TFUE e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute pubblica e il modo in cui tale livello debba essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, occorre riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale [(sentenza del 19 maggio 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e a., C-171/07 e C-172/07, EU:C:2009:316, punti 19 e 31)] per quanto riguarda le condizioni relative alla fornitura al pubblico di medicinali sul loro territorio.

(23)      In particolare, alla luce dei rischi per la salute pubblica e della facoltà concessa agli Stati membri di determinare il livello di tutela della salute pubblica, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto che gli Stati membri possono, in linea di principio, limitare la vendita al dettaglio dei medicinali ai soli farmacisti [(sentenza del 19 maggio 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e a., C-171/07 e C-172/07, EU:C:2009:316, punti 34 e 35)].

(24)      Pertanto, e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni, giustificate dalla tutela della salute pubblica, alla fornitura al dettaglio dei medicinali messi in vendita a distanza mediante i servizi della società dell’informazione. Tali condizioni non dovrebbero limitare in modo indebito il funzionamento del mercato interno».

 Direttiva (UE) 2015/1535

6        L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b)      “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

i)      “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii)      “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii)      “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

nell’allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

(...)».

7        L’articolo 10 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato III, parte B, della direttiva abrogata e all’allegato III, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV».

8        Secondo l’articolo 11 della direttiva 2015/1535, quest’ultima è entrata in vigore il 7 ottobre 2015, ossia il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 Diritto francese

9        Ai sensi dell’articolo L. 5125-25, secondo comma, del code de la santé publique (codice della sanità pubblica), nella versione applicabile ai fatti della causa principale (in prosieguo: il «codice della sanità pubblica»):

«È fatto divieto ai farmacisti di ricevere ordini di medicinali e di altri prodotti od oggetti di cui all’articolo L. 4211-1 attraverso l’intermediazione abituale di mediatori e di commercializzare e distribuire a domicilio medicinali, prodotti od oggetti di cui sopra il cui ordine sia loro pervenuto in tal modo».

10      L’articolo L. 5125-26 di detto codice enuncia quanto segue:

«È vietata la vendita al pubblico di qualsiasi medicinale, prodotto e oggetto di cui all’articolo L. 4211-1 attraverso agenzie di intermediazione, consorzi d’acquisto o stabilimenti di proprietà o amministrati da soggetti non titolari di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di cui all’articolo L. 4221-1».

11      L’articolo L. 5125-33 di detto codice recita:

«Per commercio elettronico di medicinali si intende l’attività economica con cui un farmacista offre o effettua a distanza e per via elettronica la vendita al dettaglio e la dispensazione al pubblico di medicinali per uso umano e, a tal fine, fornisce informazioni sanitarie online.

L’attività di commercio elettronico è svolta a partire dal sito web di una farmacia.

La creazione e la gestione di un sito siffatto è riservata esclusivamente ai seguenti farmacisti:

1°      Farmacista titolare di una farmacia;

2°      Farmacista che gestisce una farmacia mutualistica o di soccorso minerario, esclusivamente per i loro membri.

Il farmacista titolare di una farmacia o che gestisce una farmacia mutualistica o di soccorso minerario è responsabile del contenuto del sito web che pubblica e delle condizioni in cui viene svolta l’attività di commercio elettronico di medicinali.

I farmacisti aggiunti delegati da uno dei farmacisti di cui al sesto comma possono partecipare alla gestione del sito web della farmacia.

I farmacisti sostituti di titolari di farmacia o che gestiscono una farmacia dopo la morte del titolare possono gestire il sito web della farmacia precedentemente creato dal titolare della farmacia».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      La Doctipharma ha ideato il sito web www.doctipharma.fr, ospitato dalla Pictime Coreyre, sul quale gli utenti di Internet potevano acquistare, a partire dai siti di farmacie, prodotti farmaceutici e medicinali non soggetti a prescrizione medica obbligatoria.

13      Ritenendo che il servizio fornito dalla Doctipharma tramite il suo sito web facesse partecipare quest’ultima al commercio elettronico di medicinali pur non avendo la qualifica di farmacista, l’UDGPO, un’associazione di raggruppamenti di farmacie, ha citato la Doctipharma e la Pictime Coreyre dinanzi al tribunal de commerce de Nanterre (Tribunale commerciale di Nanterre, Francia) al fine di far accertare l’illiceità di tale sito web e di ordinare, a pena di sanzione pecuniaria, la cessazione delle attività di quest’ultimo.

14      Con sentenza del 31 maggio 2016, il tribunal de commerce de Nanterre (Tribunale commerciale di Nanterre) ha accolto le pretese della UDGPO. Esso ha dichiarato che il sito www.doctipharma.fr era illecito per la vendita di medicinali e ha condannato, in sostanza, la Doctipharma a cessare il commercio elettronico di medicinali su tale sito web.

15      La Doctipharma ha interposto appello dinanzi alla cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia), che ha annullato la sentenza di primo grado con sentenza del 12 dicembre 2017 con la motivazione, in particolare, che il sito www.doctipharma.fr era una piattaforma tecnica che non commercializzava direttamente medicinali.

16      Con sentenza del 19 giugno 2019, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha annullato tale sentenza per violazione dell’articolo L. 5125-25, secondo comma, e dell’articolo L. 5125-26 del codice della sanità pubblica e ha rinviato la causa dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), giudice del rinvio. La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha dedotto dall’attività della Doctipharma, che consiste in particolare nel mettere in contatto farmacisti operanti nelle farmacie e potenziali pazienti per la vendita di medicinali, che tale società aveva un ruolo di intermediario e partecipava quindi al commercio elettronico di medicinali senza avere la qualifica di farmacista, in violazione di tali disposizioni.

17      Dinanzi al giudice del rinvio, la Doctipharma fa valere che la sua attività si limita alla manutenzione tecnica di una soluzione condivisa destinata ai farmacisti operanti nelle farmacie al fine di consentire loro di pubblicare e di gestire il loro sito web. A tale titolo, da un lato, essa invoca in particolare l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83. Dall’altro lato, essa fa valere che la soluzione elaborata nella sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981), che verteva sull’attività degli autisti non professionisti della Uber, non è trasponibile alla controversia di cui al procedimento principale.

18      A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che i farmacisti operanti nelle farmacie sono, a differenza degli autisti non professionisti della Uber, professionisti della vendita di medicinali, di cui la vendita a distanza per via elettronica costituisce solo il prolungamento, e che non risulta che la Doctipharma intervenga nella fissazione del prezzo dei medicinali venduti con tale mezzo, di modo che esso dubita che l’interpretazione della Corte nella sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981), possa essere trasposta al caso di specie.

19      Infine, esso sottolinea che le caratteristiche del servizio offerto dalla Doctipharma e l’interpretazione dell’articolo 85 quater della direttiva 2001/83 sono state oggetto di orientamenti opposti da parte dei giudici francesi che hanno conosciuto della controversia di cui al procedimento principale.

20      È in tali circostanze che la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’attività della Doctipharma, esercitata mediante il, e a partire dal suo sito www.doctipharma.fr, debba essere qualificata come «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva [98/34].

2)      Se, in tale ipotesi, l’attività della Doctipharma, esercitata mediante il, e a partire dal suo sito www.doctipharma.fr, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 85 quater della direttiva [2001/83].

3)      Se l’articolo 85 quater della direttiva [2001/83] debba essere interpretato nel senso che il divieto, derivante da un’interpretazione degli articoli L. 5125-25 e L. 5125-26 del codice della sanità pubblica, dell’attività della Doctipharma, esercitata mediante il, e a partire dal suo sito web www.doctipharma.fr, costituisca una restrizione giustificata da motivi di tutela della salute pubblica.

4)      In caso contrario, se l’articolo 85 quater della direttiva [2001/83] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal suo sito www.doctipharma.fr.

5)      Se, in tale ipotesi, il divieto dell’attività della Doctipharma, derivante dall’interpretazione data dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) degli articoli L. 5125-25 e L. 5125-26 del codice della sanità pubblica, sia giustificato da motivi di tutela della salute pubblica ai sensi dell’articolo 85 quater della direttiva 2001/83].

6)      In caso contrario, se l’articolo 85 quater della direttiva [2001/83] debba essere interpretato nel senso che autorizza l’attività di “servizio della società dell’informazione” offerta dalla Doctipharma».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

21      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’attività della Doctipharma esercitata sul suo sito www.doctipharma.fr e a partire dallo stesso debba essere qualificata come «servizio della società dell’informazione», ai sensi della direttiva 98/34.

22      Da un lato, occorre sottolineare che, come risulta dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2015/1535, la direttiva 98/34 è stata abrogata con effetto dal 7 ottobre 2015. Orbene, la Doctipharma indica nelle sue osservazioni che i servizi di cui trattasi nel procedimento principale sono stati forniti fino al 2016 e dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con sentenza del 31 maggio 2016, la Doctipharma è stata condannata a cessare il commercio elettronico di medicinali sul suo sito web. Pertanto, anche le disposizioni della direttiva 2015/1535 possono applicarsi ratione temporis ai fatti di cui al procedimento principale.

23      Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, che definiscono la nozione di «servizio della società dell’informazione», sono formulati in modo identico.

24      Dall’altro lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il servizio offerto dalla Doctipharma è fornito su un sito web e consiste nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

25      Di conseguenza, si deve intendere che, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 debbano essere interpretati nel senso che un servizio fornito su un sito web, consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientri nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni.

26      A tale riguardo, l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, definiscono la nozione di «servizio della società dell’informazione» come riferita a «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

27      Nel caso di specie, occorre ricordare, per quanto riguarda la prima condizione enunciata da tali disposizioni, che, secondo una giurisprudenza costante, la retribuzione di un servizio fornito da un prestatore nell’ambito di un’attività economica non deve essere necessariamente versata dai soggetti che ne sono i beneficiari (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689 punto 41, e del 4 maggio 2017, Vanderborght, C-339/15, EU:C:2017:335, punto 36).

28      Pertanto, ai fini della qualificazione di un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale come rientrante nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, sarebbe irrilevante che tale servizio sia fornito a titolo gratuito alla persona che acquista il medicinale non soggetto a prescrizione, in quanto dà luogo alla conclusione tra il prestatore di tale servizio e ciascun farmacista che si avvale di detto servizio di un contratto di fornitura di servizi accompagnato da un pagamento.

29      Parimenti, sarebbe irrilevante a tale riguardo il fatto che, come indicato dalla Doctipharma, essa, in forza delle condizioni generali di vendita, fosse retribuita dai farmacisti che aderivano alla sua piattaforma, sulla base di una somma forfetaria o ancora, come indicato dal governo francese, il fatto che il servizio fornito dalla Doctipharma fosse oggetto di un abbonamento mensile versato alla Doctipharma dai farmacisti clienti e di una restituzione di una percentuale dell’importo delle vendite, trattenuta dalla piattaforma.

30      Ne consegue che, fatte salve le verifiche che il giudice nazionale deve effettuare, il servizio di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerato, in ogni caso, come fornito dietro retribuzione.

31      Per quanto riguarda la seconda e la terza condizione previste all’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, il servizio fornito dalla Doctipharma, tenuto conto delle sue caratteristiche, può essere considerato come fornito a distanza e per via elettronica ai sensi di dette disposizioni, poiché la messa in contatto tra il cliente e il farmacista è effettuata tramite un sito web, senza la presenza simultanea, da un lato, del prestatore del servizio e, dall’altro, del cliente o del farmacista, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.

32      Per quanto riguarda la quarta condizione prevista all’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, dal fascicolo di cui dispone la Corte e in particolare dalla descrizione del servizio fornito dalla Doctipharma risulta che tale servizio è prestato, da un lato, a richiesta individuale dei farmacisti, i quali devono aderire al sito web della Doctipharma per poter beneficiare di detto servizio, e, dall’altro, a richiesta individuale dei clienti, i quali devono creare un conto cliente per poter accedere ai siti dei farmacisti di loro scelta al fine di acquistare, su ordinazione, medicinali non soggetti a prescrizione medica.

33      Ne consegue che un servizio come quello fornito dalla Doctipharma, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, deve essere qualificato come «servizio della società dell’informazione» ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.

34      Tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte nelle sentenze del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981), del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112), e del 3 dicembre 2020, Star Taxi App (C-62/19, EU:C:2020:980).

35      Da tale giurisprudenza risulta, infatti, che un servizio avente l’oggetto di mettere in contatto clienti e prestatori di un altro servizio di natura diversa e che soddisfa tutte le condizioni previste all’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, deve essere qualificato come «servizio della società dell’informazione» qualora un siffatto servizio sia un servizio distinto dal servizio di natura diversa fornito da tali prestatori. Tuttavia, la conclusione deve essere diversa qualora risulti che detto servizio di messa in contatto costituisce parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale rientra in una qualificazione giuridica diversa da quella di «servizio della società dell’informazione» (sentenza del 3 dicembre 2020, Star Taxi App, C-62/19, EU:C:2020:980, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

36      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle sue conclusioni, un servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, dei medicinali non soggetti a prescrizione medica non può costituire parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale non risponde alla qualifica di «servizio della società dell’informazione».

37      Di conseguenza, in assenza di un regime giuridico distinto applicabile a un siffatto servizio, non occorre tener conto dell’interpretazione e dei criteri derivanti dalle sentenze menzionate al punto 34 della presente sentenza per rispondere alla prima questione.

38      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 devono essere interpretati nel senso che un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni.

 Sulle questioni dalla seconda alla sesta

39      Con le questioni dalla seconda alla sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, sul fondamento di tale disposizione, vietare la prestazione di un servizio consistente nel mettere in contatto, mediante un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

40      A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 1, punto 20, della direttiva 2011/62 ha inserito, nella direttiva 2001/83, un titolo VII bis, intitolato «Vendita a distanza al pubblico». Tale titolo comprende l’articolo 85 quater di quest’ultima relativo alla vendita a distanza al pubblico di medicinali.

41      Da tale disposizione si evince, in primo luogo, che gli Stati membri devono autorizzare la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell’informazione, come definiti nella direttiva 98/34, di medicinali non soggetti a prescrizione medica. Infatti, un divieto, da parte della normativa di uno Stato membro, della vendita a distanza al pubblico è ammesso solo per quanto riguarda i medicinali soggetti a prescrizione.

42      In secondo luogo, tale articolo 85 quater stabilisce, al suo paragrafo 1, le condizioni relative alle persone, ai medicinali e ai siti web alle quali è subordinata la vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione dei medicinali e di cui gli Stati membri devono garantire il rispetto.

43      In particolare, per quanto riguarda le persone autorizzate o legittimate ad effettuare una siffatta vendita, la lettera a) di tale paragrafo 1 precisa che la persona fisica o giuridica che mette in vendita siffatti medicinali deve essere autorizzata o legittimata a fornire tali medicinali a distanza «in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stabilita».

44      La competenza di cui dispongono in tal modo gli Stati membri è completata dal paragrafo 6 di detto articolo 85 quater, il quale enuncia che questi ultimi sono altresì competenti a sanzionare le persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del medesimo, che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione, quali definiti nella direttiva 98/34.

45      Di conseguenza, gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone fisiche o giuridiche autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico a distanza.

46      Per quanto riguarda le condizioni alle quali una vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione può essere subordinata, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 85 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/83, gli Stati membri possono imporre condizioni per la fornitura al dettaglio, sul loro territorio, di medicinali venduti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione.

47      Come risulta dal tenore letterale di tale disposizione, gli Stati membri possono tuttavia imporre siffatte condizioni per la fornitura al dettaglio solo nei limiti in cui esse sono «giustificate da motivi di tutela della salute pubblica».

48      Al fine di stabilire se un servizio come quello fornito dalla Doctipharma possa essere vietato sul fondamento di normative nazionali adottate conformemente all’articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83, spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto delle caratteristiche di tale servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica, si debba ritenere che il prestatore di detto servizio si limiti, mediante una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere in contatto venditori con clienti, o se tale prestatore debba essere considerato esso stesso prestatore della vendita.

49      A tale titolo, spetta al giudice del rinvio determinare, in base ad una valutazione puramente fattuale, non già la natura del servizio fornito dalla Doctipharma, che è, in ogni caso, come indicato dalla Corte in risposta alla prima questione, un servizio della società dell’informazione, bensì la persona, della Doctipharma o dei farmacisti che ricorrono al servizio da essa fornito, che procede alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione.

50      Se, in esito a tale analisi, si dovesse concludere, in considerazione delle peculiarità del servizio fornito dalla Doctipharma, che quest’ultima deve essere considerata essa stessa prestatore della vendita, allora l’articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 non osterebbe al divieto di tale servizio da parte dello Stato membro nel cui territorio essa è stabilita.

51      Infatti, come risulta dai punti da 43 a 45 della presente sentenza, gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico mediante servizi della società dell’informazione medicinali non soggetti a prescrizione medica. Le autorità francesi possono quindi riservare la vendita a distanza al pubblico di siffatti medicinali mediante tali servizi alle sole persone aventi la qualifica di farmacista.

52      Per contro, se il giudice del rinvio dovesse constatare che tale servizio consiste unicamente nel mettere in contatto venditori con clienti, cosicché la Doctipharma fornisce un servizio proprio e distinto dalla vendita, allora tale servizio non potrebbe essere vietato sul fondamento dell’articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 per il motivo che essa partecipava al commercio elettronico di vendita di medicinali senza avere la qualifica di farmacista.

53      Inoltre, in un’ipotesi del genere, il servizio fornito dalla Doctipharma non rientrerebbe nella nozione di «condizioni per la fornitura al dettaglio» dei medicinali messi in vendita a distanza al pubblico ai sensi dell’articolo 85 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 e non potrebbe neppure essere vietato sul fondamento di tale disposizione.

54      Infatti, come risulta dalla risposta alla prima questione, un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica deve essere qualificato come «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.

55      Orbene, l’articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 prevede espressamente che, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, quali definiti nella direttiva 98/34.

56      Sarebbe pertanto incoerente ritenere che il ricorso a un siffatto servizio possa essere vietato dagli Stati membri sul fondamento dell’articolo 85 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/83.

57      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla sesta dichiarando che l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, sul fondamento di tale disposizione, vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, qualora risulti, tenuto conto delle caratteristiche di detto servizio, che il prestatore del medesimo servizio procede esso stesso alla vendita di siffatti medicinali senza esservi autorizzato o legittimato dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio è stabilito.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione,

devono essere interpretati nel senso che:

un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni.

2)      L’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,

deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri possono, sul fondamento di tale disposizione, vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, qualora risulti, tenuto conto delle caratteristiche di detto servizio, che il prestatore del medesimo servizio procede esso stesso alla vendita di siffatti medicinali senza esservi autorizzato o legittimato dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio è stabilito.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.

 

 

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