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TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 16/4/2024 n. 284
Sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario in materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: il Tar Calabria solleva il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, c.3, c.p.a..

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia attinente alla pretesa della p.a. al rilascio dell’alloggio da parte degli asseriti occupanti “senza titolo”, i quali a loro volta oppongono il diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria), contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio.

Fonte: giustizia-amministrativa.it

Materia: edilizia ed urbanistica / edilizia residenziale pubblica
Pubblicato il 16/04/2024

N. 00284/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2019 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2019, proposto da


-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Pezzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Locri, non costituito in giudizio;

nei confronti

ATERP della Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigia Patania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. -OMISSIS-.2016, Prot. n. 1081 con la quale si revocava alla Sig.ra -OMISSIS-, l’assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel Comune di Locri (RC), via Venezia n. 13, Fabbricato III, piano primo, int. 20, di proprietà dell’ATERP di Reggio Calabria e si intimava alla stessa e al sig. -OMISSIS- (detentore) e a chiunque occupi l’alloggio, il rilascio dell’alloggio predetto entro i successivi 15 giorni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aterp Regionale della Calabria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Espone parte ricorrente che con Decreto Dirigenziale dell’11.12.2003, l’ATERP della Provincia di Reggio Calabria assegnava alla signora -OMISSIS- l’alloggio popolare sito nel Comune di Locri, in via -OMISSIS-, fabbricato -OMISSIS-, piano -OMISSIS-.

Nel 2006 la signora -OMISSIS- cedeva gratuitamente l’alloggio popolare assegnatole agli odierni ricorrenti che lo occupavano insieme ai tre figli provvedendo al regolare pagamento della tassa sui rifiuti nonché all’allaccio alla rete idrica e alla rete elettrica.

Il 18 novembre 2014 la signora -OMISSIS- presentava richiesta di regolarizzazione del rapporto di locazione che veniva riscontrata dall’ATERP con apposita richiesta di integrazione documentale.

Con nota del 23 ottobre 2015, tuttavia, l’ATERP diffidava il signor -OMISSIS- a provvedere al rilascio dell’immobile illegittimamente occupato entro i successivi 15 giorni.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2016 anche il Sindaco del Comune di Locri intimava al -OMISSIS- l’immediato sgombero dell’immobile.

2. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Locri i ricorrenti agivano con il Comune di Locri e l’ATERP della Provincia di Reggio Calabria affinché venisse accertato il loro diritto soggettivo al godimento dell’alloggio popolare per cui è causa per effetto del sub-ingresso nel rapporto locativo alla precedente assegnataria … e affinché, per l’effetto, venisse dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.2016, Prot. n. -OMISSIS-.

Parte ricorrente lamentava la illegittimità dell’ordinanza sindacale di sgombero sotto i seguenti profili:

- violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 atteso che la sua adozione non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, così precludendo agli interessati di partecipare allo stesso e di contribuire attivamente alla sua conclusione;

- violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/90 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere;

- incompetenza del Sindaco rientrando, invece, la materia de qua nella competenza del dirigente.

Parte ricorrente lamentava, inoltre, l’ingiustizia dell’ordine di immediato rilascio dell’immobile tenuto conto della sussistenza di tutti i presupposti per la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 8/1995.

3. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2019 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo ritenendo a tal fine dirimente la presentazione della domanda di regolarizzazione della occupazione senza titolo dell’alloggio popolare.

4. La domanda, così come formulata dinanzi al giudice ordinario, veniva riproposta davanti a questo Tribunale, con ricorso tempestivamente notificato in data 8 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

4. Si costituiva in giudizio l’ATERP eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

5. All’udienza pubblica del 6 marzo 2024, nella quale la causa veniva per la prima volta trattata, il ricorso - previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., circa il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - passava in decisione.

6. Ritiene il Collegio che - come costantemente ribadito dalla più recente giurisprudenza (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. V ter, sentenza n. 18910 del 13 dicembre 2023; sez. II quater, sentenza n. 8785 del 24 maggio 2023) alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 1, lett. d, c.p.a. - la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere a quella del giudice ordinario.

Come chiarito dalle richiamate sentenze, per il più recente indirizzo del Giudice della giurisdizione (v. ex plur. Cass. civ. sez. un., ord. 15 gennaio 2021, n. 621), da ultimo recepito anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103, e 1° febbraio 2022, n. 684, in cui si dà atto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto):

- “nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico”;

- ne segue che appartiene alla “giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene”.

Spetta cioè al giudice ordinario la controversia sul “rilascio dell’immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo” anche quando l’interessato, “per paralizzare la pretesa di rilascio, [abbia] allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all’originaria assegnataria nel godimento dell’alloggio […]”, collocandosi la vicenda “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria”; si tratta, in altri termini, di una controversia che “si svolge in un ambito puramente paritetico”, atteso che “il subentro nell’assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l’altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all’assegnazione e non già l’instaurazione di uno nuovo e diverso”; ciò che “comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio” (Cass. sez. un. n. 621/21 cit.).

La controversia in esame attiene, per l’appunto, alla pretesa dell’amministrazione al rilascio dell’alloggio da parte degli asseriti occupanti “senza titolo”, i quali a loro volta oppongono il “diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria), contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio” (così Cons. Stato n. 6103/22 cit.).

Non viene in rilievo, invece, alcun provvedimento relativo alla “regolarizzazione” dell’assegnazione, essendosi i ricorrenti limitati a dedurre di aver presentato la relativa istanza (v. pag. 3 del ricorso), sicché nemmeno per questo profilo è ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo (v. Tar Lazio II quater 8785/2023) venendo in definitiva in contestazione il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione.

7. Alla luce di tali premesse, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Locri con la sentenza n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2019, la controversia in oggetto esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientri, invece, in quella del giudice ordinario.

Sussistendo tutti i presupposti formali e sostanziali per sollevare il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., trasmette, pertanto, gli atti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ai fini della declaratoria del giudice al quale spetta decidere la presente controversia.

8. Sono riservate alla definizione del giudizio la determinazione sulle spese di lite e la liquidazione dei compensi professionali chiesta dall’avvocato dei ricorrenti ammessi provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 11/2020 dell’apposita Commissione istituita presso questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria riservata ogni ulteriore determinazione:

- solleva conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario e, per l’effetto, dispone che la presente pronuncia e copia di tutti gli atti del fascicolo siano trasmessi alla cancelleria della Corte di Cassazione affinché indichi il giudice dotato della giurisdizione nella causa in oggetto e pronunci i provvedimenti conseguenti;

- dispone la sospensione del presente giudizio;

- riserva al definitivo la determinazione sulle spese di giudizio e la liquidazione dei compensi professionali.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 9 reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Primo Referendario

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agata Gabriella Caudullo Caterina Criscenti
 
 
 

IL SEGRETARIO



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