Pubblicato il 15/07/2024
N. 14395/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2024 REG.RIC.
N. 01217/2024 REG.RIC.
N. 01224/2024 REG.RIC.
N. 01283/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2024, proposto da Autolinee Troiani S.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pravisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cotral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2024, proposto da Bus International Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cotral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2024, proposto da Società Pontina Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cotral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2024, proposto da Società Viaggi e Turismo Marozzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Fumel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cotral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1077 del 2024:
- della deliberazione n. 939 del 22 dicembre 2023 della Regione Lazio avente a oggetto la decisione di affidare in house a Cotral S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2024 tutti i servizi di trasporto pubblico interregionale automobilistico di competenza della Regione Lazio e soggetti ad obblighi di servizio pubblico di interesse regionale;
- della nota prot. 1506057 del 29 dicembre 2023 mediante cui la Regione Lazio ha trasmesso alla scrivente la deliberazione ora citata;
- della nota prot. 1308122 del 21 dicembre 2022, con la quale la Regione Lazio ha chiesto alle imprese esercenti le linee interregionali di seguito illustrate di assicurare la prosecuzione dei servizi per l'anno 2023, fintanto che non si fossero conclusi gli “approfondimenti” in ordine alla funzionalità delle linee interregionali e alla loro possibile riconduzione all'interno del nuovo modello del sistema di TPL regionale;
- della determinazione n. G06519 del 15 maggio 2023 – riguardante l'impegno di spesa per l'anno 2023 per lo svolgimento dei servizi interregionali dove tra le altre cose viene ipotizzato che la Regione Lazio possa assegnare i servizi di che trattasi, già nel corso dell'anno 2023, ad altri gestori, con obbligo degli attuali esercenti, avvertiti con congruo preavviso, di esercitare i servizi fino alla data di subentro dei nuovi gestori;
- della nota della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 1308122 del 21 dicembre 2022;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. 974209 del 7 settembre 2023, nella quale la Regione Lazio ha comunicato che l'entrata in funzione del nuovo modello di TPL regionale (per cui nel frattempo era stata indetta la procedura di gara da parte di Astral s.p.a.) è stata posticipata dal 1° gennaio 2024 a una data antecedente al 1° gennaio 2025;
- della nota n. 17001 del 28 settembre 2023 di Cotral S.p.A. (non conosciuta) con la quale la stessa ha riscontrato le richieste regionali, nonché della nota (del pari non conosciuta) mediante cui la Regione Lazio ha richiesto a Cotral S.p.A. di effettuare una ricognizione tecnico-operativa;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
quanto al ricorso n. 1217 del 2024:
- della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 939 del 22 dicembre 2023, notificata alla ricorrente il 29 dicembre 2023, successivamente pubblicata sul BUR Lazio n. 1 del 2 gennaio 2024, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per riprogrammare e ricondurre tutti i servizi di trasporto pubblico interregionale, di competenza della Regione Lazio e soggetti ad obblighi di servizio pubblico di interesse regionale, al contratto di servizio in esser con COTRAL S.p.A. relativo al TPL automobilistico extraurbano di interesse regionale”;
- della nota di trasmissione del 29 dicembre 2023;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi, ove occorrer possa:
- la nota prot. n. 1308122 del 21 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 1252 del 29 dicembre 2022 di affidamento in house providing a Cotral del servizio di trasporto pubblico regionale extraurbano, nonché gli atti ad essa allegati;
- la nota n. 17001 del 28 settembre 2023 di Cotral (al momento non conosciuta) con la quale la stessa ha riscontrato le richieste regionali, nonché la nota (del pari non conosciuta) con cui la Regione Lazio ha richiesto a Cotral di effettuare una ricognizione tecnico-operativa sui servizi interregionali.
quanto al ricorso n. 1224 del 2024:
- della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 939 del 22 dicembre 2023, notificata alla ricorrente il 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per riprogrammare e ricondurre tutti i servizi di trasporto pubblico interregionale, di competenza della Regione Lazio e soggetti ad obblighi di servizio pubblico di interesse regionale, al contratto di servizio in esser con COTRAL S.p.A. relativo al TPL automobilistico extraurbano di interesse regionale”;
- della nota regionale del 29 dicembre 2023 di trasmissione della predetta delibera;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque ad essi connesso, ivi incluse, per quanto occorrer possa:
- la nota regionale prot. n. 1308122 del 21 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 1252 del 29.12.2022 di affidamento in house providing alla Cotral S.p.A. del servizio di trasporto pubblico regionale extraurbano, nonché gli atti ad essa allegati.
quanto al ricorso n. 1283 del 2024:
- della DGR n. 939 del 22 dicembre 2023, notificata unitamente alla nota prot. 1506057 del 29 dicembre 2023, a mezzo pec del 29 dicembre 2023 (doc.1) con la quale la Regione Lazio ha disposto che tutti i servizi di trasporto pubblico interregionale automobilistico di competenza della Regione Lazio, soggetti ad obblighi di servizio pubblico di interesse regionale tra i quali vi è la Linea “Avellino-Roma” esercitata dalla società ricorrente saranno ricondotti entro il 1° luglio 2024, al contratto di servizio stipulato dalla Regione Lazio con Cotral S.p.A. in data 30 dicembre 2022 – e dunque affidati direttamente, in carenza di una procedura ad evidenza pubblica alla medesima società regionale;
- della stessa nota del 29 dicembre 2023 di trasmissione della predetta deliberazione;
- ove occorra, della nota 1308122 del 21 dicembre 2022 asseritamente trasmessa alla società ricorrente ma mai ricevuta;
- di ogni provvedimento e/o atto presupposto connesso o consequenziale agli atti predetti ancorché sconosciuto alla ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le società ricorrenti svolgono il servizio di trasporto pubblico locale affidato dalla Regione Lazio e relativo alle autolinee interregionali nell’ambito del quale contestano il procedimento volto al nuovo
affidamento in house providing di tale servizio alla Cotral S.p.A., chiedendo l’annullamento degli atti indicati in epigrafe per carenza di istruttoria e violazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di procedura concorrenziale e mancato coinvolgimento dei gestori in violazione delle garanzie poste a loro tutela.
Si è costituita la Regione Lazio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dei ricorsi proposti per carenza di interesse attuale e concreto, posto che l’atto deliberativo gravato costituisce un atto meramente propositivo dell’avvio di un procedimento, volto a valutare la concreta opportunità di innovare il quadro delle linee interregionali di competenza della Regione Lazio, al fine di adeguarle alle mutate esigenze di trasporto dei cittadini, nonché ad ottimizzare le risorse a disposizione dell’Ente
regionale.
All’udienza pubblica del 19 giugno 2024 le cause proposte sono state trattenute in decisione.
Il Collegio ritiene opportuno riunire tutti i ricorsi proposti, stante l’evidente connessione soggettiva, con unitaria ricostruzione del quadro normativo di riferimento nell’ambito del quale le ricorrenti hanno articolato i rispettivi profili di doglianza.
A partire dall’anno 1999, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (recante "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la disciplina di riferimento a livello regionale è divenuta, per la Regione Lazio, la l.r. n. 30 del 16 luglio 1998 intitolata “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” che, in particolare, ha dato applicazione al Capo II del predetto decreto.
L’art. 3, comma 1, della l.r. n. 30/98 distingue i servizi di trasporto pubblico locale, in considerazione delle caratteristiche del percorso, in servizi di linea:
a) comunali;
b) provinciali;
c) regionali.
Per quanto attiene, in particolare, ai servizi di linea regionali, il comma 4 del predetto articolo 3 li definisce come “i servizi per ferrovia, i servizi su strada che collegano il territorio di due o più province ovvero il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, i servizi aerei ed i servizi marittimi”.
Ai sensi del successivo art. 6 della l.r. n. 30/98, “1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale svolge le funzioni e i compiti che richiedono l’esercizio unitario ed in particolare: …l) esercita le funzioni relative ai servizi di cui all’articolo 3, comma 4 ed in particolare: 1) stipula i contratti di
servizio; …3) eroga le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti
di servizio…”.
Pertanto, i servizi di linea regionali, di competenza della Regione, ricomprendono anche i servizi interregionali su strada che collegano il territorio della regione con quello di una regione limitrofa.
Inoltre, sempre ai sensi del successivo art. 6 della l.r. n. 30/98, la Regione “e) individua, ai sensi dell’articolo 17, le unità di rete, la rete e il livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, privilegiando l’integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori”.
Risulta evidente, quindi, che la Regione, soprattutto per i servizi di propria competenza, detenga i compiti di programmazione dei servizi, in un’ottica unitaria ed integrata, perseguendo comunque gli obiettivi di efficienza ed economicità.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 e dell’art. 30 della l.r. n. 30/98, i servizi minimi di trasporto pubblico locale ricadenti sul territorio regionale sono finanziati dal “fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 (art. 30, comma 1)”.
I servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su strada di interesse regionale sono affidati dalla Regione in regime di concessione alla Cotral S.p.A., società interamente partecipata e quindi in modalità “in house providing”.
L’affidamento, avvenuto con la d.G.R. n. 1252 del 29 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, dell’art. 61 della l. 99/2009 e dell’art. 19, comma 2-ter della l.r. n. 30/98, per una durata di dieci anni e con decorrenza dal 1° gennaio 2023, prevede la gestione tramite contratto di servizio “net cost” (ossia, con un corrispettivo calcolato al netto dei ricavi da titoli di viaggio, il cui rischio commerciale è in capo alla Cotral), secondo le previsioni di cui ad un Piano Economico Finanziario simulato (PEFs), che è stato sottoposto al parere dell’Autorità di Regolazione Trasporti (ART), così come tutta la documentazione a base dell’affidamento, redatta conformemente alla deliberazione ART n. 154/2019 (contenente “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”).
Il costo del servizio a base dell’affidamento è stato sottoposto ad analisi di congruità con il costo standard stabilito dal d.m. n. 157/2018 (analisi passata al vaglio dell’ART, come tutta la suddetta documentazione a base dell’affidamento).
L’affidamento è regolato da una “matrice dei rischi”, che individua l’allocazione dei medesimi tra ente affidante ed impresa affidataria, alla quale fanno capo il rischio commerciale ed una serie di rischi operativi e gestionali del servizio.
La stima del corrispettivo a copertura degli obblighi di servizio pubblico, al netto dei ricavi da titoli di viaggio, secondo il PEFs varia tra i 247 milioni di euro nel primo anno fino ad arrivare a 208 milioni (IVA compresa) nell’ultimo, secondo gli obiettivi di recupero di efficienza del servizio ed economicità della gestione nonché di aumento dei ricavi da traffico.
Il relativo contratto di servizio, rispondente alla suddetta stringente normativa ART, prevede una politica di valorizzazione dei servizi, con condizioni minime di qualità ed obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio, oltre ad un piano di investimenti lungo il periodo di affidamento, tutti sottoposti ad un sistema di monitoraggio dal quale discende l’applicazione di premi e penalità al raggiungimento dei target previsti.
Il programma di esercizio prevede, inoltre, l’effettuazione di una quantità di servizi pari a 75,5 milioni di vetture x Km, che pone l’Azienda quale primo vettore nazionale di autolinee di trasporto pubblico extraurbano.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del contratto di servizio, “Il Programma di Esercizio e la
relativa produzione può essere rideterminato dall’ente affidante annualmente, o in corso d’annualità,
entro il limite del +/- 2% della produzione complessiva per esigenze di interesse pubblico, interventi
di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio e delle linee, ovvero per causa di forza maggiore”, che, ai sensi dei successivi art. 5 e 6, non comporta una rideterminazione del corrispettivo per il servizio.
Il programma d’esercizio ricomprende servizi interregionali, aventi origine e/o destinazione in una regione limitrofa (Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania), che ammontano a complessivi 2 milioni di vetture x Km (2,7% della produzione complessiva COTRAL).
Oltre ai servizi interregionali svolti da Cotral S.p.A., vi sono anche n. 7 linee interregionali svolte da imprese private, con contratto di servizio stipulato con la Regione Lazio.
Dal confronto tra la percorrenza svolta dalle 7 autolinee e quella svolta da Cotral S.p.A., emerge che la parte maggioritaria dei servizi interregionali su strada di competenza regionale sono svolti proprio da quest’ultima.
Le sopra riportate 7 linee interregionali esercitate da imprese private erano già attive fin dagli anni ’80 del secolo scorso prima dell’introduzione, a decorrere dall’anno 1999, del sistema dei contratti di servizio ad opera del d.lgs. n. 422/97 e della l.r. n. 30/98.
La Giunta Regionale, in relazione alle suddette 7 linee interregionali, in attuazione delle previsioni di
cui agli art. 6, 17 e 36 della l.r. n. 30/98:
? con d.G.R. n. 7358 del 15 dicembre 1998 individuava la rete ed il livello dei “servizi minimi”;
? con d.G.R. n. 7361 del 15 dicembre 1998 (come modificata e integrata dalla d.G.R. 5461 del 16 novembre 1999), provvedeva al loro affidamento fino al 31 dicembre 2001 ed approvava lo schema dei relativi contratti di servizio (contratti poi sottoscritti e repertoriati nell’anno 1999);
? con d.G.R. n.7743 del 22 dicembre 1998 stabiliva, nell’ambito del piano di riparto del Fondo Regionale Trasporti di cui all’art. 30 della l.r. n.30/1998, i corrispettivi da corrispondere ai relativi gestori.
Dopo gli affidamenti operati, fino al 31 dicembre 2001, con la già citata d.G.R. n. 7361 del 15 dicembre 1998, le suddette 7 linee interregionali sono state riaffidate in proroga ai relativi gestori sulla base delle normative statali, regionali e comunitarie succedutesi nel tempo tra le quali, in ultimo, l’art.5, comma 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
Negli ultimi anni la Regione Lazio sta dando corso alla riprogrammazione ed alla ridefinizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale al fine di renderli più efficienti e meglio rispondenti alle
nuove esigenze trasportistiche della comunità regionale.
In particolare, come emerge dalla relazione regionale, ai sensi della l.r. n. 28/2019, art.7, commi 31-35 e ss.mm.ii., con la d.G.R. n. 617/2020 è stato approvato il nuovo modello di programmazione del trasporto pubblico locale urbano ed interurbano nei comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, definendo il nuovo riparto delle risorse per i servizi minimi di TPL urbano ed interurbano, e individuando le unità di rete (11 per l’intero territorio laziale, escludendo i capoluoghi di provincia) nelle quali gestire ed affidare i servizi di TPL urbano ed interurbano in maniera unitaria, in una prospettiva di maggiore efficienza ed efficacia dei servizi medesimi.
Il modello prevede anche l’esternalizzazione del 10% dei servizi, di natura suburbana ed interurbana, finora gestiti dalla Cotral, verso le unità di rete, in ottemperanza all’art. 4-bis del d.l. n.78/2009.
Infatti, fino ad oggi il servizio di TPL urbano è stato gestito direttamente dai 183 comuni beneficiari
del concorso finanziario regionale per i servizi minimi di competenza comunale, ripartiti secondo la “spesa storica”, con altrettanti affidamenti, in prevalenza diretti e con scarso ricorso a procedure ad evidenza pubblica, ad oltre 70 aziende di medie e piccole dimensioni (media di 0,5 milioni di vetture x Km).
In tale esatto contesto, con la successiva d.G.R. n. 1253 del 29 dicembre 2022, si è provveduto ad approvare la documentazione di affidamento redatta in conformità alla deliberazione ART n. 154/2019 ed è stato dato mandato ad ASTRAL S.p.A. – società regionale che svolge il ruolo di Soggetto attuatore e stazione appaltante per interventi in materia di viabilità e trasporti – in ossequio alla l.r. n. 28/2019, art.7, commi 31-35 e ss.mm.ii., di pubblicare l’avviso per l’affidamento mediante procedura competitiva dei servizi nelle 11 unità di rete, ai sensi dell’art. 5, par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007.
La scelta della Regione di affidare i servizi urbani ed interurbani delle unità di rete mediante procedure competitive evidenzia la volontà di non sottrarre “aprioristicamente” il TPL al mercato, ma di applicare le varie modalità di affidamento previste dal legislatore, nonché i diversi modelli di programmazione dei servizi (diversi bacini per i servizi urbani ed interurbani, un bacino unico regionale per i servizi extraurbani).
In sintesi, come emerge dalla memoria difensiva regionale, se per i servizi urbani ed interurbani è stato individuato il modello suddiviso in bacini (che possono creare anche una competizione di carattere “comparativo”), per il trasporto extraurbano si è valutato più idoneo il bacino unico regionale, affidato “in house”, mediante l’istituto del c.d. “controllo analogo” del servizio, che in tale scala assume un valore strategico, vista anche la conformazione “romanocentrica” della domanda di trasporto nel Lazio.
In data 22 dicembre 2023 la Giunta regionale ha approvato, quindi, la d.G.R. n. 939 recante ad oggetto “Linee di indirizzo per riprogrammare e ricondurre tutti i servizi di trasporto pubblico interregionale automobilistico, di competenza della Regione Lazio e soggetti ad obblighi di servizio pubblico di interesse regionale, al contratto di servizio in essere con COTRAL S.p.A. relativo al TPL automobilistico extraurbano di interesse regionale”.
È opportuno evidenziare che con la suddetta deliberazione, la Giunta regionale non ha, contestualmente, revocato gli affidamenti delle suddette linee interregionali in questione ai relativi gestori – tanto è vero che nel testo della d.G.R. si legge che “fino alla data di avvenuta riconduzione
dei servizi (..) (al contratto di servizio con COTRAL S.p.A. stipulato il 30 dicembre 2022: ndr), gli attuali gestori delle sopra richiamate n. 7 autolinee interregionali automobilistiche continuino a svolgere i relativi servizi (..)” – ma, richiamando il testo dell’art. 4, comma 4, del contratto di servizio stipulato, rileva che “(..) sussistono i presupposti per ricondurre al richiamato contratto di servizio con COTRAL S.p.A. – senza alcun onere aggiuntivo in capo al Bilancio della Regione Lazio – tutti i servizi interregionali automobilistici di competenza della Regione Lazio e soggetti ad obblighi di servizio pubblico di interesse regionale” e “ (..) in ordine alla suddetta ipotesi di ricondurre al contratto con COTRAL S.p.A. tutti i servizi interregionali di competenza della Regione Lazio (..)”; ciò significa che l’Ente regionale si è limitato a dettare, appunto, “Linee di indirizzo” (come indicato nell’oggetto della deliberazione) alla competente Direzione regionale per verificare se la “(..) suddetta ipotesi di ricondurre al contratto con COTRAL S.p.A. tutti i servizi interregionali di competenza della Regione Lazio (..)” sia concretamente e in che modo attuabile, chiedendo di operare “un monitoraggio puntuale della domanda, con il conteggio dei passeggeri, a bordo, saliti e discesi; un approfondimento della ricognizione tecnico-operativa già effettuata, che a titolo esemplificativo valuti: l’esame dei servizi in sovrapposizione, anche con altre modalità di trasporto e/o eserciti da altri operatori; la verifica che i servizi rientrino ancora negli obblighi di servizio pubblico (OSP) regionali; l’analisi che tutti gli orari e tutte le corse rispondano ancora alle esigenze di domanda dell’utenza regionale e/o rientrino nei criteri minimi di efficacia ed efficienza del servizio. Tale approfondimento dovrà condurre ad una proposta di nuovo programma d’esercizio dei servizi, accompagnato dalle suddette valutazioni, atte a individuare i servizi utili a soddisfare un’appropriata esigenza di mobilità dell’utenza regionale”, nonché incaricando dei suddetti adempimenti LAZIO crea S.p.A., per quanto attiene il monitoraggio puntuale della domanda, e la COTRAL S.p.A. per quanto attiene l’approfondimento tecnico-operativo.
Alla luce di quanto rappresentato risulta evidente che la d.G.R. n. 939 del 22 dicembre 2023, oggetto di gravame, non riveste alcun carattere immediatamente lesivo, essendo un atto, di natura endoprocedimentale, meramente propositivo dell’avvio di un procedimento volto a valutare la concreta opportunità di innovare il quadro delle linee interregionali di competenza della Regione Lazio per adeguarle alle mutate esigenze di trasporto dei cittadini del Lazio e, nel contempo, ottimizzare le risorse a disposizione dell’Ente regionale.
Tale deliberazione costituisce un atto endoprocedimentale espressione del potere della Regione Lazio, riconosciuto dall’art. 1, comma 1, lett. d) della l.r n. 30/98, di promuovere “(..) lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale (..)” anche attraverso “l'incentivazione ed il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il riassetto dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto”, con la conseguenza che il gravame proposto risulta inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale delle ricorrenti, anche tenuto conto della circostanza che nell’attuale esercizio finanziario l’ente regionale ha nuovamente effettuato l’impegno di spesa in bilancio in favore delle ricorrenti per garantire la regolarità del servizio in atto.
Del tutto prive di pregio sono, poi, le prospettazioni delle ricorrenti secondo cui la Regione Lazio, con il suo intendimento di ricondurre le sette linee interregionali gestite, attualmente, da soggetti privati al contratto di servizio stipulato con la COTRAL S.p.A., violerebbe le norme sulla concorrenza.
Invero, nel settore del trasporto pubblico locale l’in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato, secondo quanto previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 23 dicembre 2022, n. 201 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”), il quale richiama in materia il Regol. CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70).
Ciò si desume innanzitutto dall’art. 5, par. 2, del Reg. CE citato, secondo cui, salvo che «non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un’autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture».
A conferma ulteriore si osserva che l’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 esclude dalla propria applicazione le «concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007» (nello stesso senso, cfr. oggi l’art. 149, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023).
Ed infatti non trova in questo settore applicazione la regola prevista dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 incentrata sulla comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell’in house providing e del ricorso al mercato, giacché non è qui previsto un rapporto di regola ed eccezione fra l’uno e l’altra (cfr., al riguardo, C Gue, 24 ottobre 2019, causa C-515/18, in cui si pone in risalto che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto pubblico locale non sono tenute né a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa, né a svolgere una valutazione comparativa tra tali offerte; la decisione, pur riferita al trasporto ferroviario, afferma principi ben estensibili al trasporto su strada).
Tale impostazione è confermata a livello nazionale dall’art. 61 della legge n. 99 del 2009 (recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), secondo cui «anche in deroga alla disciplina di settore» le amministrazioni competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio di trasporto pubblico locale «possono avvalersi delle previsioni» di cui al citato art. 5, par. 2, Regol. n. 1370/2007.
Ne discende che i gravami proposti, oggetto di riunione, risultano oltre che inammissibili per carenza d’interesse attuale, altresì infondati nel merito.
La particolarità della fattispecie e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi oggetto di riunione, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili ed infondati nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Ida Tascone |
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Leonardo Spagnoletti |
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IL SEGRETARIO
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