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Pubblicato il 05/08/2024
N. 00620/2024REG.PROV.COLL.
N. 00680/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2023, proposto dal Comune di Augusta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Oteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Terza) n. 1229/2023, resa tra le parti, pubblicata il 12 aprile 2023, notificata il 17 aprile 2023, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1435/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione;
Visto il decreto cautelare n. 232 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Domenica Oteri e l’avvocato Alberto Marolda, su delega dell’avvocato Riccardo Rotigliano;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 2 agosto 2022 e depositato il 28 settembre 2022, il Comune di Augusta esponeva:
- che il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa, con nota prot. n. 263 del 3 maggio 2022, aveva invitato il medesimo Comune, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), della legge regionale n. 8/2012, a «prendere parte alle operazioni di trasferimento e consegna a codesto Comune degli impianti idrici dal Consorzio ASI Siracusa realizzati nell’ambito dei lavori di urbanizzazione dell’agglomerato industriale “G2” di Augusta nonché dell’impianto di chiarificazione acque sito in C.da Mendola di Augusta facente parte del sistema idrica di Q.100 realizzato dall’ex Cassa per il Mezzogiorno, trasferito al Consorzio ASI con D.D.G. n° 03457 del 15.09.2005 della Regione Siciliana-Presidenza»;
- che il Consorzio ASI di Siracusa, con la medesima nota, aveva avvisato il Comune che «qualora codesta Amministrazione non dovesse intervenire, questo Consorzio cedente procederà comunque alle operazioni di trasferimento e consegna in presenza di testimoni»;
- di aver declinato l’invito con nota del 10 maggio 2022, evidenziando l’indisponibilità del comune di Augusta a ricevere in consegna gli impianti in questione «dal momento che, in evidente contrasto con il principio costituzionale di correlazione fra funzioni e risorse e con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici, risulterebbe impossibile la gestione degli impianti stessi da parte di questo ente in conformità al parametro del buon andamento nel rispetto dell’autonomia finanziaria e dell’equilibrio del proprio bilancio»;
- che ciononostante il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa aveva redatto il verbale di consegna n. 319 del 24 maggio 2022.
2. Il Comune ricorrente quindi impugnava:
a) il verbale del commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione n. 319 del 24 maggio 2022, con il quale il predetto commissario «provvedeva unilateralmente alla consegna al ricorrente Ente locale “degli impianti e rete idrica realizzata dal Consorzio ASI di Siracusa nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’agglomerato G2 di Siracusa” nonché “dell’impianto di chiarificazione acque facente parte del sistema idrico dell’acquedotto di Q.100 sito in c/da Mendola di Augusta”» (pag. 2 del ricorso);
b) la nota del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione prot. n. 263 del 3 maggio 2022.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti due motivi:
i) violazione degli articoli 147 e 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006, illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per carenza dei presupposti, in quanto il gravato verbale di consegna si pone in contrasto con i predetti articoli 147 e 149-bis del d.lgs. n. 152/2006, i quali «mirando ad assicurare l’unicità della gestione per ciascun ambito territoriale e l’integrazione verticale ed orizzontale dei servizi, escludono la possibilità di una gestione diretta del servizio idrico da parte di un singolo comune poiché antieconomica ed inefficiente», con la conseguenza che «tutti gli impianti e le reti idriche già gestite dal Consorzio ASI dovranno essere trasferiti alla già costituita ATI di Siracusa» (pag. 7 del ricorso); inoltre la norma statale «esclude in radice la possibilità di una gestione diretta del servizio idrico da parte di un comune, in quanto ciò sarebbe gravemente lesivo dei principi in tema di concorrenza nel conferimento della gestione del servizio» (pag. 8 del ricorso), con conseguente violazione, da parte della normativa regionale, della competenza statale in materia di tutela della concorrenza;
ii) violazione dell’art. 119 della Costituzione e dell’art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione Siciliana, violazione degli articoli 149 e 152 del decreto legislativo n. 152/2006, dell’art. 117 del decreto legislativo n. 267/2000, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto il gravato verbale di consegna «in assenza di ogni e qualsivoglia indicazione in ordine al costo della gestione del servizio idrico, non consente di garantire e salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente comunale» (pag. 10 del ricorso), tenuto conto che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), della legge regionale n. 8/2012, le «eventuali (a dire il vero certe, si pensi solo alla manutenzione ordinaria della rete e del depuratore, per non dire di quelle di manutenzione straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo, rottura di pompe di sollevamento, rottura delle condotte etc etc) spese di investimento sono a carico del bilancio comunale, salvo il rimborso futuro da parte del gestore unico del servizio idrico integrato» (pag. 11 del ricorso); prosegue il Comune evidenziando che: «nella gestione del servizio idrico deve sempre essere rispettato il vincolo dell’equilibrio economico-finanziario ed in conseguenza la tariffa deve integralmente coprire i costi di investimento e di esercizio del servizio. La mancata indicazione dei costi sostenuti dal Consorzio ASI per la gestione del servizio idrico fa sì che l’ente comunale di Augusta […] alcun piano finanziario ed alcuna tariffa può determinare al fine della integrale copertura dei costi del servizio idrico, con palese violazione delle norme sopra richiamate e pregiudizio per l’equilibrio economico-finanziario dell’ente comunale» (pag. 13 del ricorso).
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, in via preliminare, «l’irricevibilità per tardività del ricorso (impugnazione del provvedimento del 3 maggio 2022) e la inammissibilità per il resto (impugnazione del verbale), dal momento che il provvedimento del 3/5/22 è stato impugnato solo con il ricorso in epigrafe, notificato in data 2 agosto 2022. Invero, ben lungi dall’essere un atto meramente presupposto al verbale di consegna del 24 maggio 2022, è casomai vero il contrario […]» (pag. 1 della memoria del Consorzio ASI del 17 ottobre 2022).
5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania – accolta la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione del merito – con la gravata sentenza n. 1229 del 2023 ha dichiarato il ricorso:
a) in parte irricevibile per tardività della notifica, laddove è stata impugnata la nota del Consorzio ASI di Siracusa del 3 maggio 2022;
b) in parte inammissibile per difetto di interesse – per mancanza di contenuto provvedimentale – laddove è stato impugnato il verbale di consegna del 24 maggio 2022.
6. Con ricorso in appello notificato il 16 giugno 2023 e depositato il 14 luglio 2023, contenente altresì domanda cautelare, il Comune di Augusta ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1229 del 2023, lamentando l’erroneità della pronuncia in rito di parziale irricevibilità e di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, riproponendo i motivi dedotti in prime cure ed insistendo nella questione di costituzionalità dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), della legge regionale n. 8/2012, per contrasto con l’art. 119 della Costituzione, laddove la norma regionale ha previsto il trasferimento in concessione d’uso temporaneo degli impianti idrici, fognari e depurativi, di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, al comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, senza la contestuale assegnazione, in favore del medesimo comune, delle risorse economiche necessarie per fronteggiare le spese della gestione del servizio idrico, fognario e depurativo.
7. Nel presente giudizio si è costituito il Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, con atto di costituzione del 27 luglio 2023.
8. Il predetto Consorzio, con successiva memoria del 1° settembre 2023, ha illustrato le proprie difese, ritenendo infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Comune di Augusta.
9. Respinta la domanda cautelare monocratica con decreto presidenziale n. 232 del 17 luglio 2023, alla successiva camera di consiglio del 7 settembre 2023 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare.
10. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Il primo motivo d’appello è fondato, stante l’erronea pronuncia in rito del T.a.r., di parziale irricevibilità e di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado.
11.1. Infatti, a differenza da quanto opinato dal primo giudice:
a) la nota del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione n. 263 del 3 maggio 2022 è un mero atto endoprocedimentale, privo di autonomo valore lesivo, con la conseguenza che non doveva essere autonomamente impugnata nel termine di decadenza;
b) la concreta lesione in danno del Comune di Augusta, con contestuale emersione dell’interesse a ricorrere, è avvenuta solo con il successivo verbale di consegna n. 319 del 24 maggio 2022 – ricevuto dal Comune il 1° giugno 2022 – redatto dal commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione;
c) il ricorso di primo grado è stato quindi tempestivamente notificato in data 2 agosto 2022, tenuto conto del giorno festivo nella data del 31 luglio 2022, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c., e della successiva sospensione feriale dei termini processuali;
d) il ricorso di primo grado è altresì ammissibile, sussistendo l’interesse del Comune ad impugnare sia il verbale di consegna del commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa del 24 maggio 2022 (da cui deriva in via immediata l’interesse al ricorso), sia la presupposta nota del medesimo Consorzio ASI del 3 maggio 2022.
11.2. Il predetto motivo d’appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato tempestivo e ammissibile.
12. Venendo ora all’esame dei motivi di ricorso di primo grado, riproposti in appello, il Collegio ritiene innanzitutto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, in relazione all’articolo 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, sollevata dal Comune di Augusta con il secondo motivo del ricorso di primo grado (sopra illustrato alla lettera ii) del § 3 della presente sentenza).
13. Infatti la menzionata lettera c-bis), secondo periodo, del comma 2 dell’art. 19 della l.r. n. 8/2012 prevede che, in assenza della società di scopo a prevalente capitale pubblico (società menzionate nel primo periodo della medesima lettera c-bis): «i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione, prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto, purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale.»;
14. A tale disposizione non si è accompagnata una previsione derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e manutenzione degli impianti idrici e fognari.
15. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l’articolo 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della l.r. n. 8 del 2012 presenta rilevanti dubbi di compatibilità con l’articolo 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, nonché con l’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana.
15.1. Nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall’art. 119 Cost. sia dai singoli statuti delle Regioni speciali e, con specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall’art. 15, secondo comma, del relativo Statuto, secondo cui “l’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”.
15.2. Uno dei principali corollari di tale principio è quello secondo cui, ad ogni trasferimento di funzioni ad un ente territoriale, deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un’attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte.
15.3. Il principio di correlazione fra funzioni e risorse (così ormai correntemente definito in teoria generale) è desumibile, oltre che dalla logica giuridica (e, quindi, dal principio di ragionevolezza, al quale la Corte costituzionale attribuisce, da sempre, valore fondamentale), dall’intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell’art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali – e dunque un valore costituzionale di base – sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale, il che risponde al criterio metodologico secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale non può essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario (cfr., sul tema, ordinanze C.g.a.r.s. 20 febbraio 2019, n. 160; 15 ottobre 2018, n. 556).
15.4. Il primo comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che: “i Comuni … hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa” ed il successivo quarto comma che “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni … di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
15.5. Tali principi costituzionali, nel caso di specie, appaiono essere stati disattesi dal legislatore regionale.
15.6. Inoltre, il principio di correlazione tra risorse e funzioni costituisce un principio immanente e pervasivo del sistema costituzionale, desumibile, per quanto attiene alla Regione Siciliana, dal richiamato art. 15, secondo comma, dello Statuto, secondo cui gli enti locali sono dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, e l’articolo 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, l.r. n. 8 del 2012 sembra comunque in contrasto con tale norma statutaria di rango costituzionale.
16. La Corte costituzionale, occupandosi della questione del “trasferimento di funzioni senza risorse”, ha affermato che le norme di legge “che consentono operazioni istituzionali di tal fatta” sono costituzionalmente illegittime in quanto lesive del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonché del “principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica” e del “principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici”, quando determinano i seguenti due effetti: «a) un’alterazione del “rapporto tra complessivi bisogni regionali [o di altro ente locale] e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”; b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un “grave squilibrio” nel bilancio».
17. Il Collegio ritiene che, nella fattispecie disciplinata dalla norma censurata, ciò si verificherebbe, in quanto all’incremento delle attività necessarie ad assicurare la gestione e la manutenzione degli impianti idrici, fognari e depurativi non si accompagna una corrispondente e proporzionale attribuzione di mezzi finanziari.
18. In sostanza, il Collegio ritiene che l’introduzione, mediante legge regionale, di un congegno atto ad incidere sui richiamati principi potrebbe costituire una “rottura” dell’ordinario assetto delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione e determina una eccessiva compressione dell’autonomia finanziaria degli enti locali comunali.
19. La presente questione di costituzionalità è analoga a quella già sollevata dalla Sezione con le sentenze non definitive n. 226 e n. 227 del 23 febbraio 2022, già accolta dalla Corte costituzione con sentenza n. 73 del 17 aprile 2023, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, comma 2, lett. b), della medesima legge regionale n. 8/2012, nella parte in cui non subordina il trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del commissario liquidatore dei consorzi ASI, delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite.
20. Inoltre, in esito al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, della l.r. Siciliana n. 22 del 1986, rubricata “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”, nella parte in cui obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle IPAB soppresse autoritativamente dall’Amministrazione regionale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 6 luglio 2020, ha accertato, in relazione alla prima delle due questioni dedotte, la violazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell’equilibrio di bilancio di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all’art. 119, primo comma, Cost e all’art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, all’art. 119, quarto e quinto comma, all’art. 119, primo e sesto comma, e all’art. 97 Cost.
20.1. La Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza n. 155 del 21 luglio 2020, ha posto in rilievo che le norme di legge (nella fattispecie, l’art. 11-quater del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135) non devono porre a rischio la corretta ripartizione delle risorse, la necessaria corrispondenza tra queste ultime e le relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia del buon andamento dei servizi con quelle risorse finanziati (richiama le sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 4 del 2014 e n. 51 del 2013).
21. In ragione delle descritte coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che il sistema normativo disegnato con la l.r. n. 8 del 2012 - con cui il legislatore regionale ha affidato ai comuni la concessione in uso temporaneo degli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, con i relativi obblighi di gestione e manutenzione - concreti un evidente vulnus al principio di corrispondenza tra funzioni attribuite e risorse finanziarie, in quanto all’attribuzione della funzione gestoria e manutentiva degli impianti idrici, fognari e depurativi non si accompagna l’attribuzione di adeguati mezzi finanziari.
21.1. Va da sé che tale vulnus, per quanto già evidenziato, riguardi anche i principi costituzionali di autonomia finanziaria dei comuni e di equilibrio del bilancio.
21.2. La lesione al fondamentale principio di corrispondenza tra risorse finanziarie e funzioni attribuite ai Comuni siciliani ed agli altri principi indicati, peraltro, oltre a concretare una possibile ipotesi di violazione dell’art. 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost. nonché dell’art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, determina anche un possibile vulnus all’art. 97 Cost., poiché idonea ad incidere sul buon andamento dei servizi di gestione e di manutenzione degli impianti trasferiti in concessione d’uso, funzioni che non risultano adeguatamente finanziate.
22. Per tutte le ragioni sopraesposte, il Collegio ritiene rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata, per violazione dell’articolo 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione, nonché dell’art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della l.r. siciliana n. 8 del 2012, laddove il predetto articolo 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, prevede il trasferimento, in concessione d’uso temporaneo, degli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione dei predetti impianti, senza prevedere una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario (sulla possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale mediante sentenza non definitiva, che disponga contestualmente la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzione, cfr. Corte costituzionale, sent. n. 73 del 2023, § 3 del “considerato in diritto”).
23. Pertanto, il Collegio, riservata al definitivo ogni statuizione nel merito e sulle spese, così provvede:
- accoglie il primo motivo di appello proposto dal Comune e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibile il ricorso proposto in primo grado ed ammissibili le azioni di annullamento formulate;
- con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’articolo 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione, nonché all’art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della l.r. Siciliana n. 8 del 2012, nei sensi sopra precisati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 680/2023, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il primo motivo di appello proposto dal Comune e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibile il ricorso proposto in primo grado ed ammissibili le azioni di annullamento formulate;
- con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado riproposto in appello, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’articolo 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), della l.r. siciliana n. 8 del 2012, laddove il predetto articolo 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, prevede il trasferimento, in concessione d’uso temporaneo, degli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione dei predetti impianti, senza prevedere una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario.
Dispone la sospensione del giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente sentenza non definitiva, avente valore di ordinanza ai fini della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati della Repubblica, al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Michele Pizzi |
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Ermanno de Francisco |
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IL SEGRETARIO
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