Pubblicato il 01/10/2024
N. 17010/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16057/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16057 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Organismo Ispezioni Impianti Termici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Leccisi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come in atti; Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come in atti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Albanese, Eletta Albanese, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
Capitale Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma n. 365 del 26/10/2023 posta in pubblicazione dal giorno 03/11/2023 presso l'Albo Pretorio online di Roma Capitale, recante “Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 tra Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'espletamento delle attività comuni afferenti alla gestione coordinata delle funzioni istituzionali di controllo del rispetto delle norme sull'esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici e di condizionamento”;
- dei corrispondenti atti di determinazione, deliberazione, approvazione, stipula, assunti dalla Città Metropolitana di Roma per la conclusione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 con Roma Capitale per l'espletamento delle attività comuni afferenti alla gestione coordinata delle funzioni istituzionali di controllo del rispetto delle norme sull'esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, incluso il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma n. 84 del 5.6.2023;
- dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 tra Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale, laddove stipulato;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Organismo Ispezioni Impianti Termici S.r.l. il 26/4/2024:
- della Determinazione Dirigenziale rep. QN 1721 e prot. n. 245602 del 19.12.2023 di Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Direzione Urbanizzazioni Secondarie, U.O. Impianti Tecnologici, avente ad oggetto la “Revoca della determina a contrarre mediante indizione di procedura di gara disposta con DD Rep. QN551/2023 del 27/04/2023, inerente l'affidamento in concessione del servizio di verifica e controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio comunale, di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 192/05, così come regolato dal D.P.R. n. 74/2013, essendo stato constatato, in sede di revisione degli atti di gara, l'essere venuti meno i presupposti di fatto per l'affidamento in concessione del servizio”, mai notificata;
- del provvedimento del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale del 22.3.2024 avente ad oggetto la trasmissione all'Avvocatura di Roma Capitale della D.D. QN 1721/2023 del 19.12.2023;
- ove occorrer possa e per quanto di ragione, della nota prot. QN 242783 del 15.12.2023 di Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Direzione Urbanizzazioni Secondarie, U.O. Impianti Tecnologici, recante relazione all'Avvocatura Capitolina avente ad oggetto “Ricorso promosso da Organismo Ispezioni Impianti Termici srl v/ Roma Capitale: annullamento, previa sospensiva della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma n. 365 del 26/10/2023 – Riscontro Vs. nota prot. RF/2023/0102022 del 4/12/2023, acquisita al prot. QN233699/2023”;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Capitale Lavoro S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente è il gestore uscente per conto dell’Amministrazione capitolina della concessione assegnata, ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 3, co. 1, lett. vv) e della Parte III del D.Lgs. 50/2016, per l’erogazione del servizio di verifica e controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio comunale, di cui all’art. 9, co. 2, D.Lgs. 192/2005, così come regolato dal D.P.R. n. 74/2013.
2. Con la presente iniziativa giudiziaria, parte ricorrente contesta la decisione di Roma Capitale di non affidare più il servizio in questione attraverso lo strumento della concessione bensì attraverso la stipula di un Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 tra la stessa Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale, per la “gestione coordinata delle funzioni istituzionali di controllo del rispetto delle norme sull’esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici e di condizionamento”.
3. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, lo schema delineato da Roma Capitale non configurerebbe un Accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 nonostante il nomen iuris, ma si tradurrebbe in concreto nell’affidamento da parte dell’Amministrazione capitolina del servizio in questione alla Città Metropolitana di Roma Capitale (e per essa alla Capitale Lavoro S.p.A.), in violazione sia della normativa generale sugli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, sia della disciplina in materia di contratti pubblici, sia della regolamentazione di settore attinente al servizio in questione, sia delle regole di buon governo della cosa pubblica.
4. In particolare, con le censure articolate nel ricorso introduttivo e nel successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce:
- Violazione dell’art. 15 della L. 241/90 sotto il profilo dell’assenza di collaborazione, della reperibilità del servizio presso privati, del carattere patrimoniale dell’Accordo, dell’integrale trasferimento dei contributi alla città metropolitana;
- Violazione delle regole di concorrenza, in quanto il servizio viene esternalizzato alla società controllata della Città metropolitana e per essa all’esterno, e di indipendenza dell’ente pubblico certificatore;
- Violazione del D.lgs. 36/23 per mancanza dei presupposti idonei a configurare il servizio in autoproduzione, carenza di istruttoria nell’affidamento alla Città Metropolitana, assenza di un reciproco vantaggio, e assenza di ottica esclusivamente collaborativa;
- Violazione della normativa in materia di controllo sugli impianti termici in relazione all’affidamento ad ente locale sopra i 40.000 abitanti, mancanza di un regolamento tipo unitario, rinuncia all’introito delle somme a carico degli utenti;
- Violazione del Regolamento della Città Metropolitana;
- Contraddittorietà rispetto alla precedente Determina CSIMU 78651/23 di indizione della gara e della DAC n. 71/09 di identificazione del servizio come concessione da porre a base di gara, mancato ritiro in autotutela;
- Vizio di incompetenza della Delibera di Giunta sia in riferimento al Consiglio Comunale che alla legge regionale;
- Antieconomicità dell’Accordo per i cittadini:
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 15, 21 quinquies, 21 octies, 21 nonies della Legge n. 241/1990; art. 9 D.lgs. 192/05; art. 9 DPR 74/13; art. 26 RR 30/20; Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per erroneità, perplessità, falsità della motivazione e comunque per sviamento;
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 15, 21 quinquies, 21 octies, 21 nonies della Legge n. 241/1990; artt. 3, 14, 17, 37 d.lgs. 36/23; art. 9 D.lgs. 192/05; art. 9 DPR 74/13; art. 26 RR 30/20; Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per carenza dei presupposti e per erroneità, perplessità, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà della motivazione;
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di correttezza, buona fede, trasparenza, imparzialità e leale collaborazione; nonché per violazione delle garanzie procedimentali e del contraddittorio.
5. Si sono costituite in giudizio Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro, diffusamente argomentando circa l’infondatezza delle tesi sostenute dalla parte ricorrente e la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione capitolina. Le amministrazioni resistenti hanno, altresì, eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti.
6. All’udienza del 17 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia infondato e che il ricorso per motivi aggiunti sia irricevibile i per le ragioni di seguito esposte.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene che, avuto specifico riguardo alle caratteristiche del “servizio” oggetto della presente controversia, la tesi di Roma Capitale circa l’insussistenza dei presupposti (con particolare riguardo al trasferimento di un rischio operativo) per un affidamento in concessione dello stesso sia pienamente condivisibile.
9. D’altro canto, la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, con la sentenza 17204/2023 (non impugnata), sulla proposta di project finance presentata dalla parte ricorrente avente ad oggetto il medesimo servizio, ed anche in quella sede ha rilevato la mancata assunzione da parte del proponente di un rischio operativo legato alla gestione del servizio di cui si discorre.
10. Ebbene, in questa sede non sono stati forniti elementi suscettibili di condurre ad una diversa conclusione tenuto conto del fatto che lo strumento della concessione, come quello del project finance, rientra nel più ampio genus del partenariato pubblico il cui tratto distintivo è proprio l’allocazione del “rischio operativo” sulla parte privata (proponente o concessionario).
11. Parimenti condivisibile appare la prospettazione di Roma Capitale secondo cui l’oggetto del contestato Accordo di collaborazione sarebbe la funzione pubblica di controllo e certificazione degli impianti termici prevista in capo alle autorità competenti secondo la normativa regionale che la esercitano “privilegiando accordi tra gli enti locali” (art. 9, comma 2, del D.Lgs 192/2005). E’, dunque, possibile per gli enti locali svolgere in autoproduzione la descritta attività.
12. Ciò premesso, non appaiono fondate le censure proposte dalla parte ricorrente secondo cui l’Accordo di collaborazione stipulato tra Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale non rientrerebbe nel paradigma normativo dell’articolo 15 della L. 241/1990.
13. Nella fattispecie, invero, il ricorso allo strumento dell’accordo per lo svolgimento coordinato delle attività oggetto della controversia veniva incentivato, oltre che dalla richiamata normativa nazionale, anche dal Regolamento regionale n. 30/2020, che all’articolo 26, rubricato “Accordi tra le autorità competenti e protocolli di intesa con le organizzazioni e associazioni di categoria”, prevedeva che “I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono concludere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, accordi con le rispettive amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente regolamento, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso previste”.
14. In subiecta materia, emerge chiaramente il favor del legislatore (nazionale e regionale) sia per l’esercizio da parte degli enti locali in forma coordinata tra loro e per il tramite di accordi ex art.15 delle attività di accertamento ed ispezione, sia la comunanza della funzione tra le autorità competenti che gestiscano territori limitrofi (come nel caso della Città Metropolitana e il Comune di Roma Capitale)
15. Come noto, in materia di accordi tra amministrazioni, la giurisprudenza ritiene che la sussistenza di un’“interesse comune” tra le stesse esclude che l’una intenda avvalersi delle prestazioni dell’altra dietro pagamento di un corrispettivo (Consiglio di Stato sez. V, 15/07/2013, n.3849 sez. V, 16/09/2011, n.5207).
16. Nella fattispecie, nel testo dell’Accordo vengono chiaramente esplicitate le finalità di condivisione e di interesse comune del servizio in questione avendo le parti ritento di “- favorire la regolamentazione e le procedure relative al controllo di avvenuta manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento; - incentivare, uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione e di verifica degli impianti termici e di condizionamento presenti sul territorio; - disciplinare e uniformare sul territorio metropolitano le procedure per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti, riguardanti lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici; - avviare operazioni in materia di controllo degli impianti termici tese a migliorare le performance energetiche attraverso la dematerializzazione, semplificazione ed innovazione dei processi di controllo degli impianti termici del territorio; - realizzare azioni di sensibilizzazione, formazione e divulgazione, indirizzate sia ai cittadini utenti che alle ditte di manutenzione; -.. .. permettere, attraverso una corretta manutenzione, risparmio energetico e di conseguenza economico da parte degli utenti, così da ridurre l’inquinamento dovuto alle emissioni in atmosfera; - condividere la regolamentazione e le procedure di gestione del servizio di controllo degli impianti; ….. - attivare e condividere aggiornamenti professionali del personale di Città metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, allo scopo di raggiungere alti livelli di professionalità e competenza specifica anche sulle nuove normative in materia; - costituire ed aggiornare la banca dati degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle vigenti leggi in materia di privacy”.
17. Per il raggiungimento delle descritte finalità, la Città Metropolitana ha assunto gli impegni indicati all’art.3 comma 1 punti 1-11 dell’Accordo e Roma Capitale, che rimane Autorità competente, quelli definiti al successivo comma 2. Gli impegni congiunti sono specificati al comma 3. Le attività svolte dalla Città Metropolitana sono ristorate dalla riscossione dei bollini verdi e dei costi di verifica a carico degli utenti, in attuazione di quanto previsto dall’art.4 c.2 Legge 18/04/2005 n. 621 e del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all’art.10 c.3 lett.c) del DPR n.74/2013.
18. L’Accordo, dunque, mira ad uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione e verifica degli impianti e a consentire la gestione unitaria e coordinata del Catasto Impianti in cui confluiscono i dati indispensabili al controllo dei piani e dei programmi di efficienza energetica, strategie che sono tipicamente ed ovviamente di scala quantomeno metropolitana.
17. Il fatto che sia prevista anche una copertura dei costi sostenuti quale ristoro in favore della Citta Metropolitana (pari al costo dei Bollini verdi) non può essere ritenuto sufficiente a mutare la natura dell’Accordo in quanto la giurisprudenza nazionale ha avuto modo di rilevare che “il coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate” (CdS Sez. V sent. n. 3849/2013).
18. Non rappresenta, inoltre, un ostacolo alla configurazione “dell’interesse comune” la circostanza che l’apporto collaborativo o i servizi forniti dalle amministrazioni non siano identici, bensì complementari. La giurisprudenza comunitaria ha, infatti, avuto modo di rilevare la cooperazione tra amministrazioni: “non comporta che tutte le amministrazioni partecipanti si assumano la responsabilità di eseguire i principali obblighi contrattuali, fintantoché sussistono impegni a cooperare all’esecuzione del servizio pubblico in questione. Inoltre, l’attuazione della cooperazione, inclusi gli eventuali trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, dovrebbe essere retta solo da considerazioni legate al pubblico interesse” (Corte giustizia UE sez. IV, 28/05/2020, n.796).
19. Rilevato, dunque, che si tratta di un accordo per il reciproco e uniforme svolgimento di funzioni comuni, non si può assumere alcuna violazione della normativa eurocomunitaria in materia di concorrenza poiché il servizio viene svolto in autoproduzione dalla Città Metropolitana che secondo il regolamento regionale può anche avvalersi di soggetti terzi accreditati secondo le richiamate previsioni.
20. Non appaiono fondate nemmeno le censure concernenti l’asserita violazione della normativa in materia di appalti pubblici dal momento che nella fattispecie non si configura la sottrazione al mercato di un servizio attraverso un affidamento di prestazioni tra enti aggiudicatori ma, come rilevato, l’attribuzione di alcune specifiche funzioni in capo alla Città Metropolitana ferma restando la permanenza delle funzioni non devolute in capo a Roma Capitale.
21. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la disciplina di settore prevede espressamente la facoltà che il servizio sia svolto in autoproduzione dalla Città Metropolitana con le modalità organizzative ritenute maggiormente idonee al perseguimento dell’interesse pubblico, ivi compreso il servizio di supporto da parte di società in house.
22. Prive di pregio appaiono, altresì le censure volte a contestare la legittimità della scelta di Roma Capitale di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo in contrasto con la propria precedente determinazione di procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto.
23. Si rammenta, infatti, che la stessa parte ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della gara di Roma Capitale con il ricorso RG 8318/2023, così ingenerando la rivalutazione da parte dell’amministrazione comunale circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso allo strumento della concessione alla luce del rilievo emerso (condiviso da questo Tribunale con la sentenza che ha definito il sopracitato giudizio) relativamente all’assenza di un effettivo rischio operativo in capo al privato.
24. Parte ricorrente, dunque, era a conoscenza delle valutazioni in corso da parte dell’amministrazione comunale già prima della decisione di quest’ultima di addivenire alla stipula del contestato Accordo.
25. Roma Capitale, dal canto suo, nel rispetto del principio di buona amministrazione ha evidentemente svolto un supplemento di istruttoria alla luce di quanto emerso in corso di giudizio in relazione all’erroneità dei presupposti su cui fondava la decisione di indire una proceduta di gara per l’affidamento in concessione del servizio. L’asserita contraddittorietà tra le valutazioni svolte nella determina di indizione della gara e quelle che supportano la decisione di stipula dell’Accordo non tiene conto delle risultanze istruttorie del giudizio RG 8318/2023 instaurato dalla parte ricorrente medesima e dalle quali l’amministrazione ha, invece, ritenuto di non poter prescindere.
26. D’altro canto, le valutazioni svolte da Roma Capitale al fine di rilevare la mancanza di un effettivo trasferimento di rischio in capo al privato in ragione della risalenza nel tempo e della non attualità dei dati utilizzati che avevano condotto ad una sovrastima delle voci di costo e alla sottostima dei flussi attivi di gestione, sono espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione che non appare ictu oculi affetta da macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza.
27. Si rileva, inoltre, che l’unico affidamento ingenerato nella parte ricorrente dalla determinazione di indizione della procedura di gara concerneva esclusivamente la proroga tecnica del servizio in suo favore dal 1 Maggio 2023 al 31 Ottobre 2023, proroga di cui ha potuto interamente usufruire nonostante la decisione di Roma Capitale di stipulare l’Accordo con la Città Metropolitana in luogo dell’esperimento della procedura di gara.
28. Inoltre, con la determinazione del 19/12/2023, Roma Capitale ha dato correttamente conto dell’istruttoria svolta per addivenire alla decisione di stipulare l’Accordo con la Città Metropolitana in luogo dell’affidamento in concessione del servizio, motivando sia con riferimento a quanto disposto dall’articolo 165 del D.lgs. n. 50 del 2016, sia avuto riguardo alla disciplina dettata dal nuovo codice degli appalti, all’art. 77 del D.lgs. n. 36/2023.
29. L’impugnazione della suddetta determinazione con il ricorso per motivi aggiunti, prima ancora che infondata, è tardiva in quanto la pubblicazione sul portale di Roma Capitale è avvenuta in data 20 dicembre 2023 come si evince dal documento depositato sub allegato 7 da Roma Capitale nonché dalla consultazione pubblica del portale.
30. Tale pubblicazione è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 in quanto la determina risulta pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente – Attualità – Bandi Avvisi e Concorsi.
31. Non era necessaria una comunicazione individuale della determinazione in questione all’odierna parte ricorrente in quanto la delibera di stipula dell’Accordo tra Roma Capitale e Città Metropolitana era stata dichiarata immediatamente esecutiva e nella comunicazione di accompagnamento alla sua pubblicazione sul portale di Roma Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente – Servizi – Opere e Manutenzione della Città, era stato espressamente rilevato che: “In data 31/10/2023 è definitivamente giunto a scadenza l’affidamento in concessione alla Organismo Ispezioni Impianti Termici S.r.l. del precedente servizio, e, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità alcuna, i Manutentori associati potranno sin da subito semplicemente procedere, qualora non vi abbiano in passato già provveduto, alla registrazione sulla piattaforma e-manutentori, seguendo le indicazioni di seguito riportate……”.
32. Non essendo, dunque, più in essere il contratto tra parte ricorrente e l’amministrazione capitolina alla data di adozione della determinazione di revoca dell’indizione della procedura di gara, la sua posizione non poteva ritenersi differenziata rispetto a quella di qualsiasi altro operatore potenzialmente interessato a prendere parte alla futura procedura di gara.
33. Non appaiono fondate, alla luce della documentazione versata in atti e dalle informazioni fornite dalle amministrazioni resistente, le censure relative alla presunta contrarietà dell’Accordo all’interesse pubblico in ragione del maggior costo delle prestazioni in capo ai cittadini ed al mancato introito da parte di Roma Capitale.
34. Come già rilevato supra, l’Accordo contempla esclusivamente il ristoro delle attività svolte dalla Città Metropolitana. Il suddetto ristoro non costituisce corrispettivo ed è previsto e disciplinato dall’art.4 c.2 L. n.621/05 in forza del quale “gli oneri per prestazioni e controlli .. sono posti a carico dei soggetti interessati .. secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche”. Di conseguenza, nel rapporto tra Roma Capitale e Città Metropolitana le attività svolte da quest’ultima sono ristorate dalla riscossione dei bollini verdi e dei costi di verifica a carico degli utenti proprio in attuazione di quanto previsto dal richiamato art.4 c.1 Legge n.621/2005.
35. Risulta, inoltre, che il criterio di determinazione dell’importo del bollino applicato ai manutentori per l’attività svolta presso gli impianti ubicati nel territorio di Roma Capitale sia rimasto invariato così come l’importo dello stesso.
36. Anche i dati in base ai quali la parte ricorrente ha dedotto una gestione inefficiente del servizio da parte della Città Metropolitana sono stati puntualmente contestati dalla difesa delle amministrazioni resistenti che hanno, altresì, congruamente motivato le ragioni di efficienza sottese alla digitalizzazione dei sistemi di controllo.
37. Le amministrazioni resistenti hanno fornito anche documentazione idonea a dimostrare la qualificazione, imparzialità e terzietà dei soggetti deputati al controllo confutando le argomentazioni che in senso contrario sono state sostenute dalla parte ricorrente.
38. Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto, il Collegio rigetta integralmente il ricorso introduttivo in quanto infondato e dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti in ragione della rilevata tardività.
39. Tenuto conto della complessità della fattispecie, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti;
- rigetta il ricorso introduttivo:
- dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Giovanna Vigliotti |
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Francesco Riccio |
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IL SEGRETARIO
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