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Avvocato Generale Maciej Szpunar, 24/10/2024 n. C-517/23
Sulla legittimità degli sconti condotti da una farmacia che offre ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni acquisto o sconti in percentuale sul successivo acquisto

L'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano deve essere interpretato nel senso che
campagne di sconti condotte da una farmacia, con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all'atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza) non costituiscono "pubblicità dei medicinali" ai sensi di tale disposizione.


Materia: servizio farmaceutico / disciplina

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

 

MACIEJ SZPUNAR

 

presentate il 24 ottobre 2024 (1)

 

Causa C-517/23

 

Apothekerkammer Nordrhein

 

contro

 

DocMorris NV

 

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

 

« Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Medicinali soggetti a prescrizione medica – Pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – Buoni acquisto o sconti in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti – Sconti e pagamenti diretti »

 

I.      Introduzione

 

1.        I pazienti che devono fare affidamento su medicinali prescritti da un medico e che sono attratti dagli sconti praticati da una farmacia che opera per corrispondenza con sede all’estero sono indotti principalmente ad assumere medicinali o a fare acquisti presso la specifica farmacia che offre tali sconti? Vi è un’effettiva necessità di proteggere detti pazienti da un’assunzione errata ed eccessiva di medicinali? Essi sono vittime dell’industria farmaceutica e di coloro che vendono i loro prodotti oppure delle malattie che li affliggono e per le quali cercano una cura o un sollievo? Pazienti affetti, ad esempio, da una malattia cronica si comportano in modo antisociale quando ricevono vantaggi pecuniari all’atto di acquisto di un medicinale che sarà loro rimborsato?

 

2.        Le questioni che precedono, poste a titolo esemplificativo, vanno direttamente al cuore dell’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

 

3.        Nella presente causa, la DocMorris, una farmacia olandese operante per corrispondenza che è già stata parte di procedimenti pregiudiziali in diverse occasioni, torna questa volta con il tema degli sconti. Molte delle pratiche di società estere che offrono sconti sono una spina nel fianco per gli operatori economici già saldamente radicati nel mercato nazionale, che sostengono che l’offerta di sconti sulla vendita di medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica costituisce una «pubblicità dei medicinali» ai sensi della direttiva 2001/83/CE (2).

 

4.        Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti degli organi giurisdizionali tedeschi di grado inferiore, chiede indicazioni sulla definizione di «pubblicità», in particolare nel contesto di una serie di cause trattate dalla Corte di giustizia nel corso degli ultimi dieci anni.

 

5.        Nelle presenti conclusioni sosterrò che campagne di sconti come quelle di cui si tratta nella presente causa non costituiscono pubblicità ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, poiché sono attuate nel contesto dell’acquisto di medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica.

 

II.    Contesto normativo

 

A.      Diritto dell’Unione

 

6.        Il titolo VIII, intitolato «Pubblicità», e il titolo VIII bis, intitolato «Informazione e pubblicità», della direttiva 2001/83, contengono, rispettivamente, gli articoli da 86 a 88 e da 88 bis a 100 di tale direttiva.

 

7.        L’articolo 86 di tale direttiva prevede quanto segue:

 

«1.      Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:

 

        la pubblicità dei medicinali presso il pubblico,

 

        la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a fornirli,

 

        la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali,

 

        la fornitura di campioni di medicinali,

 

        l’incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l’offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile,

 

        il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali,

 

        il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione.

 

2.      Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:

 

        l’etichettatura e il foglietto illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V,

 

        la corrispondenza corredata eventualmente da qualsiasi documento non pubblicitario, necessaria per rispondere a una richiesta precisa di informazioni su un determinato medicinale,

 

        le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti collaterali negativi, nell’ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purché non vi figurino informazioni sul medicinale,

 

        le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purché non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale».

 

8.        L’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 così dispone:

 

«La pubblicità di un medicinale:

 

        deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà,

 

        non può essere ingannevole».

 

9.        L’articolo 88, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva, stabilisce quanto segue:

 

«1.      Gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico dei medicinali:

 

a)      che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, ai sensi del titolo VI,

 

(...)

 

2.      Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista.

 

3.      Gli Stati membri possono vietare sul proprio territorio la pubblicità presso il pubblico dei medicinali rimborsabili».

 

B.      Diritto tedesco

 

10.      L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (legge sulla pubblicità relativa ai medicinali; in prosieguo: lo «HWG»), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

 

«È vietato offrire, annunciare o concedere vantaggi pecuniari e altri omaggi promozionali (prodotti o servizi) o, nel caso dei professionisti del settore sanitario, accettarli, salvo che:

 

1.      tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali siano oggetti di valore trascurabile (…). I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi dell’[Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali)].

 

2.      tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali

 

a)      consistano in una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato (…)

 

(...)

 

I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali, previsti dalla lettera a), sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi della legge sui medicinali. (...)».

 

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

 

11.      La DocMorris fornisce medicinali con e senza obbligo di prescrizione medica, mediante vendita per corrispondenza, a clienti finali in Germania. La Apothekerkammer Nordrhein è l’organismo di rappresentanza professionale dei farmacisti nella zona della Renania settentrionale, in Germania.

 

12.      Dal 2012 la DocMorris ha effettuato diverse campagne di sconti, offrendo ai clienti che acquistano medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni acquisto per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza) presso la DocMorris.

 

13.      La Apothekerkammer Nordrhein ritiene che tali misure pubblicitarie costituiscano una violazione della sistema di prezzi imposti per i medicinali soggetti a prescrizione medica istituito dalla legge sui medicinali, e tra il 2013 e il 2015 ha quindi ottenuto nei confronti della DocMorris, per quanto rilevante ai fini del procedimento per cassazione («Revision»), cinque ingiunzioni inibitorie provvisorie emesse in sede cautelare dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), a ciascuna delle quali è stata data debita esecuzione.

 

14.      L’8 maggio 2013 (n. 84 O 90/13), il 26 settembre 2013 (n. 84 O 220/13) e il 4 novembre 2014 (n. 84 O 208/14), la Apothekerkammer Nordrhein ha ottenuto dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) un’ingiunzione provvisoria recante inibitoria della pubblicità della DocMorris. A ciascuno di tali tre provvedimenti di ingiunzione è stata data debita esecuzione. Le ingiunzioni provvisorie dell’8 maggio 2013 e del 4 novembre 2014 sono state annullate dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia), con due sentenze del 22 marzo 2017.

 

15.      Il 5 novembre 2013 la Apothekerkammer Nordrhein ha ottenuto dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) un’ingiunzione provvisoria (n. 84 O 256/13), alla quale è stata data esecuzione il 21 gennaio 2014, recante inibitoria di una pubblicità della DocMorris contenente le seguenti indicazioni:

 

«Spedite la prescrizione oggi stesso! (...) Purtroppo non possiamo risparmiarvi il tragitto fino alla cassetta delle lettere, ma per compensare le spese di trasporto in autobus e in treno offriamo ai nuovi clienti 10 euro, che saranno immediatamente dedotti dall’importo della fattura al momento dell’invio di una prescrizione».

 

Lo sconto era offerto per ordini di medicinali soggetti a prescrizione di importo pari o superiore a EUR 50. Tale ingiunzione provvisoria è stata annullata dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) con sentenza del 22 marzo 2017.

 

16.      Il 29 settembre 2015 la Apothekerkammer Nordrhein ha ottenuto dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) un’ingiunzione provvisoria (n. 81 O 82/15), alla quale è stata data esecuzione il 26 maggio 2016, recante inibitoria di una pubblicità della DocMorris contenente le seguenti indicazioni:

 

«Buono da 5 euro per il prossimo ordine di un medicinale soggetto a prescrizione».

 

L’importo in questione doveva essere dedotto direttamente dall’importo fatturato. Tale ingiunzione provvisoria è stata annullata dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) con sentenza definitiva del 21 marzo 2017.

 

17.      Il giudice del rinvio sottolinea che tutti i sopracitati annullamenti sono stati disposti in seguito a mutamento di circostanze, sulla base della sentenza della Corte nella causa Deutsche Parkinson Vereinigung (3).

 

18.      In sede di esecuzione di alcune delle ingiunzioni provvisorie, alla DocMorris sono state inflitte ammende, su istanza della resistente in primo grado.

 

19.      La DocMorris chiede alla Apothekerkammer Nordrhein il risarcimento dei danni, in quanto le ingiunzioni provvisorie sarebbero state ingiustificate fin dall’inizio.

 

20.      Il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha respinto il ricorso. In sede di appello, la DocMorris ha chiesto, in sostanza, che la Apothekerkammer Nordrhein sia condannata, da un lato, a corrisponderle un risarcimento di importo minimo pari a EUR 18 476 648,12, maggiorato degli interessi, e, dall’altro, che sia accertato l’obbligo della Apothekerkammer Nordrhein al risarcimento con riferimento ad eventuali danni ulteriori.

 

21.      Con ricorso per cassazione («Revision»), la Apothekerkammer Nordrhein insiste nella richiesta che la domanda della controparte sia respinta in toto.

 

22.      In tali circostanze, con ordinanza del 13 luglio 2023, pervenuta alla Corte il 10 agosto 2023, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se la pubblicità relativa all’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica per l’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali di cui alla direttiva 2001/83 (titoli VIII e VIII bis, articoli da 86 a 100).

 

2)      In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa vieta ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per un importo in denaro o di uno sconto in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti.

 

3)      Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa consente ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e pagamenti diretti».

 

23.      Le parti del procedimento principale, i governi estone e polacco, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte. Le parti del procedimento principale e la Commissione europea hanno partecipato all’udienza, che si è tenuta il 27 giugno 2024.

 

IV.    Valutazione

 

A.      Prima questione: sull’ambito di applicazione della direttiva 2001/83

 

24.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se campagne di sconti, effettuate da una farmacia, con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza) costituiscano «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

 

25.      Nel caso di specie, la DocMorris ha offerto siffatti sconti ai suoi clienti.

 

26.      Poiché si tratta di un’attività transfrontaliera nel mercato interno, la presente causa riguarda potenzialmente sia le libertà fondamentali del Trattato, in particolare la libera circolazione delle merci (i medicinali) e la libera prestazione dei servizi (l’attività commerciale di gestione di una farmacia), sia le norme specifiche adottate dal legislatore dell’Unione nel settore della pubblicità dei medicinali.

 

27.      Infatti, come spiegato accuratamente dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, mentre le controversie dinanzi ai giudici nazionali, nell’ambito delle quali è stato chiamato a pronunciarsi in sede di ricorso per cassazione, hanno come sfondo l’applicazione della giurisprudenza della Corte nel contesto della libera circolazione delle merci, segnatamente la sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (4), esso chiede indicazioni sulla (giurisprudenza della Corte che interpreta la) direttiva 2001/83, in particolare sulle sentenze della Corte nelle cause DocMorris (5) ed EUROAPTIEKA (6).

 

28.      Ciò impone un breve riepilogo della giurisprudenza della Corte citata, nella misura necessaria ai fini della presente causa.

 

29.      Di fatto, non è la prima volta che la Corte è interpellata in merito a questioni relative alla materia dei prezzi praticati e degli sconti concessi (principalmente) da farmacie operanti per corrispondenza, ed è proprio in siffatto contesto che il giudice del rinvio chiede chiarimenti aggiuntivi su ciò che il diritto dell’Unione impone o consente quando si tratta di farmacisti che offrono sconti sui medicinali.

 

1.      Giurisprudenza della Corte sino ad oggi

 

30.      Esistono due filoni giurisprudenziali complementari.

 

a)      Libera circolazione ai sensi del Trattato FUE

 

31.      Nella sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung, la Corte ha affrontato la questione se il divieto, imposto dal diritto nazionale (7), di un sistema di sconti che prevedeva diversi bonus per i pazienti in caso di acquisto, presso la DocMorris, di medicinali per il morbo di Parkinson soggetti a prescrizione medica e acquistabili soltanto in farmacia, fosse in contrasto con la libertà fondamentale di circolazione delle merci ai sensi degli articoli 34 e 36 TFUE.

 

32.      La Corte ha ritenuto di sì, in quanto la misura in questione costituiva una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE, che non poteva essere giustificata alla luce dell’articolo 36 TFUE, poiché eccedeva quanto idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti (8) e, dunque, non era proporzionata (9). A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che l’argomento vertente sulla necessità di assicurare un approvvigionamento uniforme in medicinali soggetti a prescrizione a fini medici essenziali in tutto il territorio tedesco non era avvalorato da alcun elemento che soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 36 TFUE (10). Fondamentalmente, la Corte ha statuito che vi erano alcuni elementi tali da suggerire che una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie fosse vantaggiosa per l’approvvigionamento uniforme in medicinali, promuovendo l’insediamento di farmacie in regioni in cui l’esiguo numero di esercizi consentirebbe la fatturazione di prezzi più elevati (11); che una concorrenza sui prezzi da parte delle farmacie per corrispondenza poteva indurre le farmacie tradizionali a sviluppare certe attività nell’interesse generale, quali la preparazione di medicinali su ricetta o il mantenimento di una data scorta e di un dato assortimento di medicinali (12); e che una concorrenza sui prezzi poteva essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe eventualmente di offrire, in Germania, i medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica a prezzi più favorevoli rispetto a quelli all’epoca imposti da tale Stato membro (13).

 

b)      Pubblicità ai sensi della direttiva 2001/83

 

33.      Nella sua sentenza nella causa A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (14), che riguardava l’attività di una farmacia con sede in uno Stato membro, consistente nel condurre una campagna pubblicitaria multiforme e su vasta scala, destinata ai consumatori di un altro Stato membro, per i suoi servizi di vendita online di medicinali, la Corte ha statuito, in sostanza, che la pubblicità e la vendita online di medicinali ricade non già nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 relative alla pubblicità dei medicinali, ma in quello della direttiva 2000/31/CE (15).

 

34.      In seguito, nella sentenza DocMorris (16), che concerneva una campagna pubblicitaria condotta sotto forma di un gioco a premi che consentiva ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi dai medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un buono d’ordine per un medicinale soggetto a prescrizione medica, la Corte ha statuito che siffatta azione pubblicitaria era intesa a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella, che si colloca a valle, della farmacia presso la quale acquistarlo, sicché tale azione pubblicitaria non rientrava nell’ambito di applicazione del titolo VIII della direttiva 2001/83.

 

35.      Infine, nella sentenza nella causa EUROAPTIEKA, che riguardava una vendita promozionale con la quale alcune farmacie e società di distribuzione di medicinali al dettaglio offrivano una riduzione del 15% sul prezzo d’acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti, la Corte ha statuito che una pratica di tal genere rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. La Corte ha sottolineato che ciò vale anche qualora le informazioni in questione non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali non specificati.

 

c)      Il punto della situazione

 

36.      Mentre le sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (17) e DocMorris sono state pronunciate in casi in cui il procedimento principale era caratterizzato da un elemento transfrontaliero, lo stesso non si può dire della sentenza EUROAPTIEKA. In tal caso, il procedimento principale verteva su una cosiddetta «situazione puramente interna».

 

37.      Come correttamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, dalla giurisprudenza concernente la direttiva 2001/83 possono essere dedotti, ai fini della presente causa, due punti essenziali.

 

38.      In primo luogo, dalla sentenza EUROAPTIEKA discende che la pubblicità dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83 non è limitata alla pubblicità di singoli medicinali. Tale concetto include anche circostanze in cui siano fornite informazioni su medicinali non specificati. Pertanto, il fatto che, nella presente causa, le informazioni si riferiscano, tra l’altro, a tutti i medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica rientranti nell’intera gamma di prodotti di una farmacia non osta, in quanto tale, all’applicazione della direttiva in parola.

 

39.      In secondo luogo, dalla sentenza DocMorris discende che, nel caso di pubblicità da parte di una farmacia che usa informazioni relative a medicinali non specificati, occorre verificare se la pubblicità sia destinata a promuovere l’acquisto di medicinali o piuttosto a influenzare la successiva decisione sulla scelta della farmacia presso la quale effettuare l’acquisto. In quest’ultimo caso, la pubblicità non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.

 

40.      Sulla base di questi precedenti, procederò ora a un’analisi alla luce della direttiva 2001/83.

 

2.      Articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83

 

a)      Interpretazione testuale

 

41.      In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2001/83 ha operato un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali, e le situazioni in cui gli Stati membri sono autorizzati ad adottare disposizioni che si discostino dalle regole fissate dalla direttiva medesima sono ivi esplicitamente elencate (18).

 

42.      Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, per «pubblicità dei medicinali» si intende qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali (19).

 

43.      Dal testo di tale disposizione e, in particolare, dall’espressione «qualsiasi azione», risulta chiaramente che la nozione di pubblicità dei medicinali adottata dal legislatore dell’Unione è molto estesa (20).

 

44.      Tuttavia, dalla formulazione stessa di una serie di disposizioni contenute nei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83 risulta altrettanto chiaramente che molte delle disposizioni in materia di pubblicità sono, per loro natura, orientate verso i fabbricanti (21), i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, i distributori all’ingrosso (22), gli informatori scientifici e gli importatori, piuttosto che verso le farmacie che vendono i medicinali ai clienti finali, cioè ai pazienti. A titolo di esempio, la disciplina della pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a fornirli (articolo 86, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 2001/83) o della visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali (articolo 86, paragrafo 1, terzo trattino, della stessa direttiva) non mi sembra destinata alle farmacie che vendono medicinali ai pazienti, ma a soggetti che si trovano più a monte nella catena di distribuzione. Lo stesso vale per l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83 (23): se viene offerta una riduzione del 15% sul prezzo di acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti, allora, come dichiarato dalla Corte nella sentenza EUROAPTIEKA, non ci si può attendere, per definizione, che una farmacia che vende medicinali ai pazienti includa la denominazione di un medicinale.

 

45.      La Corte ha costantemente dichiarato che, mentre la definizione contenuta nell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 pone esplicitamente l’accento sulla finalità del messaggio, essa non contiene alcuna indicazione quanto alle persone che divulgano tale informazione (24). Lo scopo del messaggio costituisce la caratteristica essenziale della pubblicità ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva e l’elemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione (25). Di conseguenza, la Corte ha applicato questa disposizione ratione personae ai «terzi indipendenti» (26), nonché alle farmacie e alle società di distribuzione di medicinali (27).

 

46.      Per quanto riguarda le attività di una data farmacia, se lo scopo del messaggio è influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella, che si colloca a valle, della farmacia presso la quale acquistarlo, detto messaggio non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali» di cui all’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 (28).

 

47.      Applicando tali criteri al caso di specie, emerge che lo scopo del messaggio veicolato dalle pratiche commerciali utilizzate dalla DocMorris è quello di indurre il paziente a fare acquisti specificamente presso la farmacia DocMorris. Con il messaggio «venga da noi», anziché «compri questi medicinali (determinati o indeterminati)». La DocMorris si concentra sulla vendita al paziente piuttosto che sulla vendita di un medicinale (determinato o indeterminato).

 

48.      Questa constatazione si applica, a mio avviso, sia agli sconti concessi direttamente che a quelli offerti per acquisti futuri.

 

49.      Per quanto riguarda gli sconti diretti, è decisivo che, nel caso di specie, il paziente sappia già quale prodotto acquistare. Detto prodotto è stato prescritto da un professionista qualificato. Gli sconti sono offerti esclusivamente per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione. Una volta che il paziente ha ottenuto una prescrizione, l’unico elemento che gli resta da scegliere è la farmacia presso la quale acquistare il prodotto. Tutto il resto è già stato deciso da un medico: la prescrizione o meno del medicinale, la quantità prescritta, nonché il dosaggio e gli intervalli di assunzione del medicinale da parte del paziente.

 

50.      Per quanto riguarda gli sconti futuri, al paziente viene trasmesso lo stesso messaggio descritto in precedenza. Non vi è alcun intento di indurre il paziente ad acquistare un determinato numero di medicinali. Gli sconti si applicano all’intera gamma di prodotti della farmacia che siano medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza. Pertanto, come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo delle presenti conclusioni (seconda e terza questione), i medicinali sono soltanto una parte di tale gamma di prodotti.

 

51.      Inoltre, è sotto questo profilo che il caso in questione è nettamente diverso da quello che ha dato origine alla sentenza della Corte nella causa EUROAPTIEKA. In quest’ultima causa, in cui la farmacia offriva una riduzione del 15% sul prezzo di acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti, tale farmacia induceva i clienti, direttamente e inequivocabilmente, ad acquistare più di un (solo) medicinale non specificato. Il paziente non poteva beneficiare della promozione senza acquistare un certo numero di medicinali. Ovviamente, come spiegato brevemente in precedenza, siffatta pratica costituisce chiaramente, a mio avviso, una «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. Inoltre, ciò corrisponde a quanto avevo suggerito alla Corte nelle mie due conclusioni in tale causa.

 

52.      Un’interpretazione testuale dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 mi porta quindi a concludere, provvisoriamente, che pratiche commerciali utilizzate da una farmacia come quelle di cui alla presente causa non costituiscono pubblicità dei medicinali ai sensi di tale disposizione.

 

53.      Tale conclusione è supportata da un’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

 

b)      Interpretazione sistematica e teleologica

 

54.      Mi permetto ora di fare un passo indietro e di concentrarmi sull’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 all’interno dello schema e della logica complessiva di tale direttiva.

 

55.      La direttiva 2001/83 è un classico esempio di misura di armonizzazione (29) nel settore del mercato interno, come chiaramente illustrato dai considerando di tale direttiva.

 

56.      Il punto di partenza delle istituzioni politiche dell’Unione europea (30) era la considerazione che, se lo scopo principale di qualsiasi norma relativa alla produzione, alla distribuzione e all’uso di medicinali è assicurare la tutela della sanità pubblica (31), detto scopo doveva essere raggiunto avvalendosi di mezzi che non ostacolassero lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella Comunità (32). Esse hanno rilevato che gli scambi dei medicinali nell’Unione europea erano ostacolati da disparità fra talune disposizioni nazionali relative ai medicinali (33), e che dette disparità avevano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno (34). Al fine di eliminare tali ostacoli, è stato deciso di procedere a un ravvicinamento delle disposizioni pertinenti (35).

 

57.      La base giuridica per perseguire tale obiettivo è l’articolo 114 TFUE, che, probabilmente, è la più importante di tutte le competenze di armonizzazione previste nel TFUE. Ai sensi di tale disposizione (36), ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26 TFUE, il legislatore dell’Unione può adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (37), misure di armonizzazione che «hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno». La Corte interpreta la suddetta disposizione nel senso che le misure di armonizzazione devono effettivamente migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno (38).

 

58.      Qualsiasi misura di armonizzazione mira a allineare i livelli nazionali di tutela, (nel caso di specie) della salute, su un livello di tutela dell’Unione. Questo è lo scopo intrinseco dell’armonizzazione. La logica dell’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità dei medicinali è quindi quella di creare una situazione in cui gli operatori economici possano «giocare alla pari», permettendo loro di commerciare liberamente, ovviamente entro i limiti dettati dalle regole adottate dal legislatore dell’Unione. A tal proposito, per quanto riguarda il livello di protezione previsto dall’Unione, è necessario che si tratti di un livello elevato, come risulta dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE (39).

 

59.      Poiché, come ripetutamente sottolineato dalla Apothekerkammer Nordrhein, i medicinali non sono prodotti come gli altri, la specificità del mercato di detti prodotti esige che la sanità pubblica sia tenuta in considerazione in ogni fase. Infatti, il considerando 2 della direttiva 2001/83, citato in precedenza e al quale fa riferimento anche la Corte (40), conferma che la direttiva in parola ha come obiettivo essenziale quello di assicurare la tutela della sanità pubblica.

 

60.      Le regole sulla pubblicità contenute nei titoli VIII (41) e VIII bis (42) della direttiva 2001/83 devono essere considerate in questo contesto. Il considerando 43 del preambolo di tale direttiva riguarda specificamente il settore della pubblicità dei medicinali e dichiara, in sostanza (43), che le disparità tra le misure adottate dagli Stati membri in tale settore possono incidere sul funzionamento del mercato interno. Pertanto, l’intenzione dichiarata della stessa direttiva è quella di eliminare siffatte disparità (44).

 

61.      A tal proposito, vorrei sottolineare che ho già affermato, altrove, che quando l’acquisto di un medicinale è subordinato al previo ottenimento di una prescrizione medica, sotto il controllo delle persone autorizzate a prescriverlo, l’azione pubblicitaria di una farmacia non è idonea a favorire l’uso irrazionale di medicinali (45).

 

62.      Per quanto riguarda le pratiche commerciali di cui alla presente causa, non vedo in che modo esse possano determinare un abuso nel consumo di medicinali (46). Ribadisco che la decisione di prescrivere il prodotto è già stata adottata. Detta prescrizione contribuisce già a garantire che il medicinale sia utilizzato per lo scopo previsto.

 

63.      Suggerire una tesi diversa, come ha fatto la Apothekerkammer Nordrhein nel corso dell’udienza, ossia che i pazienti potrebbero convincere i medici a prescrivere loro determinati prodotti o quantità maggiori di determinati prodotti, non soltanto rovescia le presunzioni ordinarie alla base di tutta la normativa dell’Unione e nazionali di cui trattasi (i medici, in qualità di esperti, prescrivono, e i pazienti si limitano a ricevere la prescrizione), ma costituisce anche un tentativo di porre in cattiva luce altri soggetti: presunti pazienti fragili, incentivati da farmacie per corrispondenza assetate di denaro, tipicamente con sede all’estero, inducono medici senza scrupoli a prescrivere loro una quantità eccessiva di medicinali. A tal riguardo, possiamo basarci anche su altre pronunce della Corte, nelle quali essa ha statuito quanto segue (47): «[n]on si può certamente escludere che, in seguito ad una richiesta proveniente da un paziente informato, il medico sia indotto a prescrivere un medicinale diverso da quello inizialmente prescelto e che, di conseguenza, l’informazione fattuale contribuisca, anche se solo in misura limitata, a far aumentare le vendite. Tuttavia, tale eventualità non può da sola attestare uno scopo promozionale da parte del produttore del medicinale. Inoltre, essa non costituisce, in linea di principio, un pericolo particolare per la salute del paziente, qualora il medico ritenga consigliabile prescrivere l’uno o l’altro medicinale, e non può pregiudicare l’obiettività di cui, come è stato ricordato al “considerando” 50 della direttiva 2001/83, deve far prova il medico che redige una prescrizione nei confronti di un determinato paziente. Infatti, un medico che prescrive medicinali è tenuto, da un punto di vista deontologico, a non prescrivere un determinato medicinale se quest’ultimo non è idoneo al trattamento terapeutico del suo paziente» (48).

 

64.      Infine, il ragionamento appena sviluppato riflette i principi sanciti dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Union europea (in prosieguo: la «Carta», che riconosce la libertà d’impresa. È naturale che una farmacia tenti di promuovere la propria attività, il che è diverso dall’incitare i propri clienti a consumare medicinali. La direttiva 2001/83 disciplina, in via di principio, soltanto quest’ultimo aspetto delle attività promozionali. L’articolo 16 della Carta, a mio avviso, impone che la direttiva sia interpretata come ho proposto supra, in modo che il primo di tali aspetti, vale a dire la promozione di una farmacia, non sia virtualmente escluso.

 

3.      Conclusione

 

65.      Lo scopo principale delle campagne di sconto è quello di indurre i pazienti a scegliere la DocMorris come la loro farmacia, anziché un’altra. Il loro scopo non è quello di indurre i pazienti ad assumere più medicinali rispetto a quelli che, altrimenti, assumerebbero. La situazione è, piuttosto, quella di una farmacia estera che tenta di fare ingresso nel mercato tedesco, generando un flusso stabile di ordini: poiché i pazienti che si affidano a medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica spesso soffrono di malattie croniche, forse non curabili, essi continueranno a usare tali prodotti per un periodo di tempo considerevole. È naturale che le farmacie abbiano interesse a entrare in questo mercato redditizio, nel quale, spesso, una singola prescrizione è parte di un più vasto «abbonamento».

 

66.      Propongo quindi di rispondere alla prima questione dichiarando che campagne di sconti, condotte da una farmacia, con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza), non costituiscono «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

 

B.      Ulteriori considerazioni

 

67.      Alla luce della mia proposta di risposta alla prima questione, non vi è necessità di esaminare la seconda e la terza questione. Tuttavia, per ragioni di completezza, esaminerò anche tali questioni. In via preliminare, desidero sottolineare che, se le disposizioni della direttiva 2001/83 non trovano applicazione, il giudice del rinvio dovrà tenere conto del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare delle libertà fondamentali in esso sancite (49).

 

68.      Vietare la pubblicità come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE. È decisivo il fatto che, come nella sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung, e a differenza della sentenza DocMorris, la pubblicità in questione nel caso di specie non costituisce una modalità di vendita, poiché il suddetto divieto impedisce l’accesso di prodotti farmaceutici, legalmente commercializzati in altri Stati membri, al mercato tedesco. Inoltre, alla luce della sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung, non vi è alcun margine per una giustificazione.

 

C.      Seconda e terza questione

 

69.      Come già affermato, la valutazione che segue è effettuata per l’eventualità che, sulla prima questione, la Corte giunga a una conclusione diversa da quella proposta nelle presenti conclusioni per quanto concerne la prima questione.

 

70.      Con la seconda e la terza questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, ostino all’uso, da parte di una farmacia, di campagne di sconti con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza).

 

71.      Tale questione impone le osservazioni che seguono.

 

72.      In primo luogo, una volta che ci si trovi nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, l’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva trova applicazione, sicché è vietata la pubblicità dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica.

 

73.      In secondo luogo, la pubblicità in questione riguarda esclusivamente l’acquisto di un medicinale che può essere fornito soltanto dietro presentazione di ricetta medica. È all’atto di tale acquisto che si attivano gli sconti immediati e futuri. Pertanto, entrambi i tipi di sconti sarebbero preclusi dall’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83.

 

74.      In terzo luogo, osservo che lo stesso giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 nel caso di specie (50). A mio avviso, se si ritiene che la direttiva si applichi, tali dubbi non sono giustificati. Essi dimostrano, piuttosto, che, come esposto in dettaglio nel corso dell’analisi della prima questione, casi come quello oggetto del procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.

 

75.      Suggerisco pertanto di rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che osta all’uso, da parte di una farmacia, di campagne di sconti con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza).

 

V.      Conclusione

 

76.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

 

L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano deve essere interpretato nel senso che

campagne di sconti condotte da una farmacia, con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza) non costituiscono «pubblicità dei medicinali» ai sensi di tale disposizione.

 

1      Lingua originale: l’inglese.

 

2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»).

 

3      Sentenza del 19 ottobre 2016 (C-148/15, in prosieguo: la «sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung», EU:C:2016:776).

 

4      V., in particolare, i punti 4, 6, 7, 9, 10, 17 e 64 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

 

5      Sentenza del 15 luglio 2021 (C-190/20; in prosieguo: la «sentenza DocMorris», EU:C:2021:609). V., in particolare, punti 53, 54, 62 e 64 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

 

6      Sentenza del 22 dicembre 2022 (C-530/20; in prosieguo: la «sentenza EUROAPTIEKA», EU:C:2022:1014). V., in particolare, punti 54 e 59 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

 

7      Articolo 78 della legge tedesca sui medicinali («Arzneimittelgesetz»), nella versione all’epoca applicabile.

 

8      Segnatamente, la tutela della salute e della vita delle persone.

 

9      V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 46 e dispositivo della sentenza).

 

10      V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 37).

 

11      V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 38).

 

12      V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 40)

 

13      V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 43).

 

14      Sentenza del 1º ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764, punti 50 e 59). V. anche sentenza EUROAPTIEKA (punto 49).

 

15      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

 

16      Punti 21 e ss. V. anche sentenza EUROAPTIEKA, punto 50).

 

17      Sentenza del 1º ottobre 2020 (C-649/18, EU:C:2020:764).

 

18      V. sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C-374/05, EU:C:2007:654; punto 39). Situazioni in cui gli Stati membri possono adottare tali disposizioni sono previste, in particolare, all’articolo 88, paragrafo 3, all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b); all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 91 e all’articolo 96, paragrafo 2, della direttiva 2001/83. Sulla differenza tra pubblicità e promozione, v. Grzybczyk, K., in Ogieglo, L. (a cura di), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, 2a ed., Varsavia, 2015, Art. 52.

 

19      Questa definizione discende direttamente dai termini dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 e non, come la Corte sembra sottintendere nella sentenza EUROAPTIEKA (punto 47), «da un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83». Sulla nozione di pubblicità, v. anche Czyzewska, K., Dziurowicz, J., Los, K., Lukawska, N. e Piekarczyk, K., in Czyzewska, K., Dziurowicz, J., Los, K., Lukawska, N. e Piekarczyk, K., (a cura di), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy - Prawo farmaceutyczne, Varsavia, 2020, Art. 52.

 

20      V. sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C-316/09, EU:C:2011:275, punto 29) e le mie conclusioni nella causa in EUROAPTIEKA (C-530/20, EU:C:2021:993, paragrafo 45). V. anche Streinz, R. e Klaus, B., «C.V. Arzneimittelrecht», punto 130, in Dauses, M.A. e Ludwigs, M., Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Vol. I, EL 53 (2021), C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2024.

 

21      Sui doveri generali dei fabbricanti e degli importatori, v. titolo IV della direttiva 2001/83.

 

22      L’articolo 1, punto 17, della direttiva 2001/83 definisce la «distribuzione all’ingrosso di medicinali» come qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico. Queste attività sono svolte con fabbricanti o loro depositari, con importatori, altri distributori all’ingrosso o con i farmacisti e le persone autorizzate, nello Stato membro interessato, a fornire medicinali al pubblico.

 

23      Ai sensi di tale disposizione, salvo il disposto dell’articolo 88 della direttiva 2001/83, la pubblicità di un medicinale presso il pubblico deve comprendere almeno: la denominazione del medicinale, nonché la denominazione comune qualora il medicinale contenga un’unica sostanza attiva; le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale; e un invito esplicito e leggibile a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglietto illustrativo o sull’imballaggio esterno, a seconda dei casi.

 

24      V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard (C-421/07, EU:C:2009:222, punti 20 e ss.). V. anche le mie conclusioni (complementari) nella causa EUROAPTIEKA (C-530/20, EU:C:2022:450, paragrafo 30).

 

25      V. sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C-316/09, EU:C:2011:275, punto 31).

 

26      V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard (C-421/07, EU:C:2009:222, punto 22).

 

27      V. sentenza EUROAPTIEKA (punto 55).

 

28      V., in tal senso, sentenza DocMorris (punto 21).

 

29      Ho sostenuto, altrove, che i termini «coordinamento», «ravvicinamento» e «armonizzazione» sono utilizzati in modo intercambiabile nel TFUE. V. le mie conclusioni nelle cause riunite Trijber e Harmsen (C-340/14 e C-341/14, EU:C:2015:505, paragrafo 52) e nelle cause riunite X e Visser (C-360/15 e C-31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 108). V. anche, su tale questione, anche Ignatowicz Z., in Olszewski, W. L. (a cura di), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Varsavia, 2016, Art. 52.

 

30      Ai fini delle presenti conclusioni, per istituzioni politiche dell’Unione europea si intendono il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione.

 

31      V. considerando 2 della direttiva 2001/83.

 

32      V. considerando 3 della direttiva 2001/83.

 

33      Eccettuate le sostanze o composizioni che sono derrate alimentari, alimenti destinati agli animali o prodotti d’igiene.

 

34      V. considerando 4 della direttiva 2001/83.

 

35      V. considerando 5 della direttiva 2001/83. V. anche la sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C-374/05, EU:C:2007:654, punto 19).

 

36      V. l’articolo 114, paragrafo 1, TFUE.

 

37      E previa consultazione del Comitato economico e sociale.

 

38      V. sentenze del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio (C-376/98, EU:C:2000:544, punti 83 e ss.); del 12 dicembre 2006, Germania/Parlamento e Consiglio (C-380/03, EU:C:2006:772, punto 24); dell’8 giugno 2010, Vodafone e a. (C-58/08, EU:C:2010:321, punto 32); e del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione (C-398/13 P, EU:C:2015:535, punto 26).

 

39      Ai sensi di tale disposizione, la Commissione, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

 

40      V. sentenza EUROAPTIEKA (punto 39).

 

41      Il titolo è intitolato «Pubblicità».

 

42      Il titolo è intitolato «Informazione e pubblicità».

 

43      La formulazione del considerando 43 è la seguente: «[t]utti gli Stati membri hanno altresì adottato misure specifiche per la pubblicità per i medicinali; (...) tali misure presentano disparità che incidono sul funzionamento del mercato interno in quanto la pubblicità diffusa in uno Stato membro potrebbe avere effetti in altri Stati membri».

 

44      V. in tal senso, le mie conclusioni (complementari) nella causa EUROAPTIEKA (C-530/20, EU:C:2022:450, paragrafo 40).

 

45      V. le mie conclusioni nella causa EUROAPTIEKA (C-530/20, EU:C:2021:993, paragrafo 71) e le mie conclusioni (complementari) nella causa EUROAPTIEKA (C-530/20, EU:C:2022:450, paragrafo 29).

 

46      L’articolo 1, punto 16, della direttiva 2001/83 definisce l’«abuso di medicinali» come l’uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico.

 

47      Il fatto che queste statuizioni siano state rese nel contesto di un caso di pubblicità di un medicinale specifico non rivolta al pubblico mi induce a ritenere che trovino applicazione, a fortiori, nella presente causa.

 

48      V. sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C-316/09, EU:C:2011:275, punto 37 e giurisprudenza citata).

 

49      Salvo che il giudice nazionale, esaminando i fatti, ritenga che la pratica commerciale in questione sia svolta prevalentemente online e che la pubblicità fisica costituisca un mero elemento accessorio. In una situazione del genere, il giudice nazionale dovrebbe tenere in debita considerazione la sentenza del 1º ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (C-649/18, EU:C:2020:764) e valutare l’eventuale applicazione della direttiva 2000/31.

 

50      V. punti 66 e ss. della domanda di pronuncia pregiudiziale.

 

 

 

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