Pubblicato il 30/10/2024
N. 03591/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02095/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2095 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
- della determinazione prot. n. 0014381.15-09-2021.U del 15 settembre 2021, con cui l’Agenzia del Demanio ha comunicato la revoca della proposta di aggiudicazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso di gara prot. n. 2018/916/R.I. del 13 giugno 2018, l’Agenzia del Demanio indiceva una procedura, da espletare mediante offerte segrete, ai sensi del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, per l’affidamento in concessione di taluni beni immobili appartenenti al demanio idrico dello Stato, tra cui un lotto di terreno (-OMISSIS-), costituente ex alveo della -OMISSIS- in sponda sinistra, ricadente in parte nel territorio del Comune di -OMISSIS- e in parte nel territorio del Comune di -OMISSIS- e, precisamente, un’estensione di mq. 6.238, identificato in catasto al foglio 3 del Comune di -OMISSIS- (antistante le particelle -OMISSIS-) e al foglio 1 del Comune di -OMISSIS- (antistante le particelle -OMISSIS-).
Con nota prot. n. 2018/12143/DRSI/STPA2 del 30 luglio 2018, il sig. -OMISSIS- veniva dichiarato contraente provvisorio per -OMISSIS-, avendo egli presentato un’offerta pari ad € 12.000,00, risultata la migliore offerta valida pervenuta.
L’Amministrazione precisava, tuttavia, che “detta aggiudicazione non può ritenersi definitiva in quanto resta condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati nell’allegato 2”.
All’esito dei previsti controlli, nonostante il sig. Foti avesse dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver riportato alcuna condanna penale, veniva accertata l’esistenza a suo carico di un decreto penale del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-per il reato d’invasione di terreni di cui all’art. 633 c.p.
In conseguenza, con determinazione prot. n. 0014381.15-09-2021.U del 15 settembre 2021, l’Agenzia comunicava la revoca della proposta di aggiudicazione.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, articolando il seguente motivo di censura:
I. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 75 DPR 445/2000 in relazione al contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000. Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti.
Il ricorrente sostiene che la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei suoi confronti non trovi espressa disciplina nell’avviso di gara e che l’effetto decadenziale disposto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 non possa trovare applicazione nel caso di specie in quanto la Commissione ha aggiudicato il lotto in ragione della convenienza economica dell’offerta presentata, a nulla rilevando il dato non veritiero riscontrato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata.
Resiste al ricorso l’Agenzia del Demanio, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Collegio è senz’altro consapevole dell’orientamento secondo cui “non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio (cfr. peraltro, in materia di contratti pubblici, Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, che pone in risalto la necessità che le falsità e omissioni comunicative siano apprezzate, a fini escludenti, in una al fatto sostanziale non dichiarato, e dunque che le stesse assumano una rilevanza propriamente sostanziale)” (Consiglio di Stato sez. V, 2 aprile 2024, n. 3001).
Nondimeno, nel caso di specie, il Collegio ritiene che occorre porre attenzione alla natura giuridica dell’atto che l’Amministrazione ha inteso revocare, trattandosi di un’aggiudicazione provvisoria.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale - instabile e ad effetti interinali, per la precisione - che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario. Con la conseguenza che la possibilità che ad una aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva costituisce evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare forme di affidamento tutelabili e dunque un qualsivoglia obbligo risarcitorio” (Consiglio di Stato sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273);
- non essendo la proposta di aggiudicazione l’atto conclusivo del procedimento, rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione la sua revoca, “il cui esercizio prescinde dall’applicazione dell’art. 21 - quinquies della legge n. 241 del 1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara (cfr. Cons. Stato, V, 11 marzo 2020, n. 1744; 9 novembre 2018, n. 6323)” (Consiglio di Stato sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie:
- nell’avviso di gara era stabilito che “Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso di gara costituisce causa di esclusione dalla procedura” (cfr. “Individuazione del concessionario”, punto 9);
- l’Amministrazione si era espressamente riservata di procedere alla stipula dell’atto di concessione solo nel caso di positiva verifica dei requisiti dichiarati nell’allegato 2 dell’offerta presentata dal concorrente individuato quale contraente provvisorio per la concessione dell’immobile;
- l’allegato 2 prevedeva, in particolare, l’obbligo di dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.
In conseguenza, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato in ragione dell’incontestata falsità dichiarativa del ricorrente, a cui carico risulta un decreto penale di condanna.
Né l’Amministrazione, nel disporre la mancata aggiudicazione per falsità dichiarativa, era tenuta ad alcuna valutazione in concreto sui riflessi della violazione degli obblighi dichiarativi sul giudizio di affidabilità del sig. (Omissis), essendo l’aggiudicazione provvisoria, come già chiarito, “mero atto intermedio del procedimento di gara la cui eventuale revoca non richiede, per le ragioni sopra illustrate, una approfondita comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato ma, piuttosto, una valutazione in termini di mera opportunità e convenienza” (Consiglio di Stato sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Manuela Bucca |
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Giuseppa Leggio |
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IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. |