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Consiglio di Stato, Sez. V, 28/10/2024 n. 4016
Il RUP può far parte della commissione giudicatrice “anche in qualità di presidente” anche negli appalti c.d. sopra-soglia

Materia: appalti / disciplina

Pubblicato il 28/10/2024

N. 04016/2024 REG.PROV.CAU.

N. 07476/2024 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7476 del 2024, proposto da


 

Cooperativa Sociale Barbara B SCS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Alfero, Rosaria Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


 

contro

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sant’Elena Service Group s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cardito, via Murillo De Petti n. 8;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 323/2024.


 

Visto l'art. 62 c.p.a;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri e di Sant’Elena Service Group s.r.l;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 323/2024, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati D'Auria, per delega dell'avvocato Costanzo, Mirabile e Russo;


 

- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda cautelare. Invero, salvo l’approfondimento proprio della sede di merito, non sembra che, in questa fase, possa aderirsi alla prospettazione di parte appellante, secondo cui, sotto il vigore del nuovo codice degli appalti (art. 93 co. 3 d. lgs. n. 36/2023) il RUP potrebbe unicamente “far parte” della commissione giudicatrice, ma non anche svolgere il ruolo di presidente. Trattasi di una interpretazione che non sembra trovare appiglio nella cennata previsione normativa, posto che la circostanza che il RUP possa “far parte” della commissione giudicatrice, non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente. Il tutto senza trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 d. lgs. n. 36/2023), il RUP può far parte della commissione giudicatrice “anche in qualità di presidente”, sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e non anche in quelli di importo ad esse superiore;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;

- spese di fase secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello (ric. n. 7476/2024).

Condanna l’appellante al rimborso delle spese della presente fase sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuno di esse, in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri Diego Sabatino
 
 
 

IL SEGRETARIO


 

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