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TAR Campania, Salerno, Sez. I, 22/11/2024 n. 453
Non è necessaria la qualificazione ex art. 62 del d.lgs. n. 36/2023 nella fase preliminare del procedimento del project finance

L'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) prevede la qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico privato. Dal momento che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non è stato adottato nel corso della fase della progettazione, bensì nella fase preliminare del procedimento in cui la stazione appaltante ha individuato una proposta di interesse pubblico, la suddetta qualificazione non appare necessaria.

Materia: appalti / project financing
Pubblicato il 22/11/2024

N. 00453/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01102/2024 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Consorzio Stabile Conpat S.C. A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ylenia Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di San Valentino Torio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ipiemme S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta del Comune di San Valentino Torio (SA) n. 64 del 29 aprile 2024, avente ad oggetto “valutazione proposte di project financing ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della concessione per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di San Valentino Torio in seguito ad avviso pubblico per manifestazione d’interesse individuazione proposta”, con cui il Comune stesso ha, nella sostanza, adottato la valutazione di fattibilità di cui agli art. 175, comma 2 e 193, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023;

- della relazione tecnica prot. n. 6610/2024 del 22 aprile 2024, predisposta dal RUP e posta a fondamento della deliberazione della Giunta del Comune di San Valentino Torio (SA) n. 64 del 29 aprile 2024;

- per quanto possa occorrere, della determinazione del responsabile del settore Lavori Pubblici e Governo del Territorio n. 624 del 18 ottobre 2023, con cui è stato approvato l’avviso “pubblico per manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della concessione per la realizzazione del piano degli insediamenti produttivi del Comune di San Valentino Torio (SA)”;

- sempre per quanto possa occorrere, dell’avviso “pubblico per manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della concessione per la realizzazione del piano degli insediamenti produttivi del Comune di San Valentino Torio (SA)”;

- del diniego all’accesso opposto con nota prot. n. 9341/2024 del 5 giugno 2024;

- di ogni atto e provvedimento, di qualunque natura e contenuto ancorché non conosciuti dalle ricorrenti confluito o, comunque, utilizzato nell’ambito dell’istruttoria presupposta all’adozione della deliberazione impugnata;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

per l’annullamento previa sospensione e/o adozione delle più idonee misure cautelari

- della determinazione del Responsabile del Settore “Servizio III – tecnico/manutentivo e SUAP –cimitero” n. 491 del 19 luglio 2024 con cui il Comune di San Valentino Torio ha disposto di autorizzare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b del d.lgs. 36/2023, l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’incarico di supporto al RUP finalizzato all’esame di fattibilità della proposta, ai sensi dell’art. 193 d.lgs. 36/2023, per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo Piano Insediamenti Produttivi del Comune di San Valentino Torio, impegnando la spesa complessiva di € 10.000,00 oltre accessori ed ha approvato gli atti necessari all’espletamento della procedura (doc. 10);

- per quanto occorrente, del “Verbale di valutazione della proposta ai fini della dichiarazione di fattibilità” prot. 15790/2024 del 9 ottobre 2024 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, unitamente agli atti allo stesso allegati (doc. 11);

- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, preliminare, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Valentino Torio e di Ipiemme S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori BIFOLCO ANTONIO (in dichiarata sostituzione di Di Biase Ylenia), FERRARA ANGELA (in dichiarata sostituzione di Tretola Luigi), MANZO CLEMENTE;


Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso principale non presenta profili di fondatezza, essendo richiesta dall’articolo 62 del codice dei contratti pubblici la qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico privato; nel caso controverso, il provvedimento impugnato non è stato adottato nel corso della fase della progettazione, bensì nella fase preliminare del procedimento in cui la stazione appaltante ha individuato una proposta di interesse pubblico, per cui la suddetta qualificazione non sembra necessaria; quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso presenta profili di inammissibilità, per carenza di interesse, essendo stato impugnato un atto interno al procedimento di project financing, non immediatamente lesivo della posizione soggettiva della parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto di poter, comunque, compensare le spese della fase cautelare, tenuto conto della complessità giuridica della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) respinge l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Anna Saporito, Primo Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Salvatore Mezzacapo
 
 
 

IL SEGRETARIO


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