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Società partecipate e "Legge di Stabilità": tutto si trasforma, nulla cambia.
di Gerardo Guzzo 27 gennaio 2015
Materia: società / partecipazione pubblica

Società partecipate e “Legge di Stabilità”: tutto si trasforma, nulla cambia.

di

Gerardo Guzzo

                                       

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in G.U. n. 300 del 29.12.2014, in Supplemento Ordinario n. 99[1], doveva rappresentare il segnale tangibile del Parlamento italiano a porre mano agli sprechi pubblici incidendo su uno dei capitoli di spesa più scandalosi degli ultimi venti anni: le società partecipate. Invece, sin dalla stesura della prima bozza del testo del d.d.l. riguardante la “Legge di Stabilità 2015”, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre scorso, è riemersa quella sorta di patologica ed atavica noluntas nell’affrontare seriamente e definitivamente il problema. Infatti, la primitiva versione del testo di legge in parola conteneva una disposizione, l’articolo 43, che riguardava da vicino le società partecipate. In particolare, l’articolo 43, rubricato pomposamente “razionalizzazione delle società partecipate locali”, pur racchiudendo delle interessanti “novità” mutuate da alcune indicazioni fornite dal Commissario della revisione della spesa (spending review), Carlo Cottarelli, inserite nel documento del 7 agosto 2014[2], tuttavia, evidenziava come le stesse, in realtà, fossero prive di una effettiva portata cogente, nonostante la rubrica della norma recasse la stessa dicitura del titolo della relazione innanzi richiamata. Nello specifico, i risparmi previsti dal Commissario Cottarelli per l’esercizio 2015 venivano stimati in un ammontare pari a  circa cinquecento milioni di euro, con un incremento fino a due miliardi nel triennio 2015/2017. Per traguardare questo obiettivo di risparmio, il numero delle partecipate, sempre secondo la stima del Commissario per la spending review, avrebbe dovuto essere ridotto di circa duemila unità per attestarsi intorno a circa seimila unità nel 2015. Dalla relazione del Commissario Cottarelli, poi, emergono dei dati significativi la cui razionalizzazione è stata demandata proprio alla “Legge di Stabilità” per l’anno 2015. Ad esempio, emerge che oltre milletrecento società hanno un fatturato inferiore a centomila euro ed oltre duemilaseicento hanno un fatturato con meno di 1 milione di euro. Sono state censite oltre tremila partecipate senza  o con pochi dipendenti (meno di sei) ed in molti casi il numero dei dipendenti è inferiore a quello dei componenti dei consigli di amministrazione. A questo si aggiunga che in diversi casi è stato accertato che le partecipate danno corpo a scatole vuote che gestiscono affidamenti in house esclusivamente attraverso subappalti. Infine, risulta che circa il sedici per cento delle partecipate, pari ad oltre milleduecento, o hanno già cessato l’attività, oppure sono in liquidazione volontaria, oppure soggette a procedure concorsuali. Le ragioni di tali fenomeni discendono, fondamentalmente, dalla lentezza del processo di liquidazione che, pertanto, necessiterebbe di nuove regole, anche in ragione del fatto che per circa il quaranta per cento esso è iniziato prima del 2012. Questo il quadro generale all’interno del quale si collocava l’articolo 43 del primitivo d.d.l. riguardante la “Legge di Stabilità” per l’anno 2015. Non a caso, la norma in discorso si divideva in due gruppi di prescrizioni: il primo prevedeva un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute; il secondo interveniva sulla disciplina dell’organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e a rete, incidendo la lettera dell’articolo 3 bis del d.l. 138/2011. La norma era indirizzata alle Regioni,  Province,  Comuni, Camere di Commercio, Università,  Istituti di istruzione universitaria pubblici e  Autorità portuali. Restavano fuori dal fuoco di applicazione della stessa le amministrazioni centrali dello Stato e il parastato. Per conseguenza, gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo 43 colpivano le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da tali soggetti pubblici. Trattandosi di una previsione normativa orientata alla riduzione di un cospicuo numero di società partecipate, gli strumenti utilizzati dal Legislatore erano diversi: 1. la cancellazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante la messa in liquidazione o la cessione; 2. l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 3. l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 4. il contenimento dei costi di funzionamento, anche per il tramite di una riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Il termine ultimo entro il quale la razionalizzazione doveva compiersi veniva individuato nel 31 dicembre 2015, cioè veniva posticipato di un anno rispetto alla precedente previsione normativa. Il percorso da seguirsi prevedeva la predisposizione di un piano operativo di razionalizzazione che doveva contenere  le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. L’articolo 43, inoltre, stabiliva che il piano operativo di razionalizzazione fosse supportato da una relazione tecnica che doveva necessariamente indicare: a) le società e le partecipazioni societarie oggetto della razionalizzazione. L’ente locale avvalendosi della delibera di ricognizione delle società e degli organismi partecipati individuava le società oggetto della razionalizzazione; b) I tempi di attuazione del piano di razionalizzazione. Era la norma stessa a fissare il cronoprogramma: entro il 31 marzo 2015 la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione, entro 31 dicembre 2015 la ultimazione del processo di razionalizzazione ed, infine, entro il 15 marzo 2016, la predisposizione di una relazione sull’attuazione e sui risultati conseguiti dal piano operativo; c) le modalità di attuazione della razionalizzazione. Per ogni singola società o partecipazione azionaria doveva essere indicata la modalità di razionalizzazione del “portafoglio” societario (la dismissione, la fusione, l’aggregazione fra società o  l’internalizzazione dei servizi). Il controllo sull’attuazione del piano operativo era demandato alla Corte dei Conti. Infatti, il piano di razionalizzazione e la  relazione di attuazione, una volta adottati, dovevano essere trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Inoltre, il piano, la relazione tecnica e la relazione di attuazione dovevano essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente, nella sezione trasparenza, in quanto tale obbligo di pubblicità  discende direttamente dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per quanto concerneva la disciplina della procedura di scioglimento, di liquidazione o di dismissione delle società costituite o partecipate, essa era demandata esclusivamente alla normativa civilistica in materia di società. Veniva escluso, quindi, qualsiasi riferimento alla normativa specifica dettata per le società partecipate in materia di razionalizzazione. La norma prevedeva, in più, alcuni incentivi volti ad incoraggiare il processo di razionalizzazione. Al riguardo, venivano riconfermati: 1. gli incentivi fiscali per le operazioni di scioglimento o alienazione[3]; 2. le procedure di mobilità del personale per le società che si sciolgono[4]; 3. l’esclusione dal Patto di stabilità dei proventi derivanti dalle dismissioni o di quotazione di aziende di servizi pubblici locali, a condizione che le entrate venissero  utilizzate per gli investimenti. Certamente questione di non poco momento era la previsione dell’articolo 43 dedicata alla promozione dei processi di aggregazione e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete. In sostanza, la norma introduceva una serie di modifiche all’articolo 3 bis della legge n. 148/2011. I correttivi apportati all’articolo 3 bis della legge n. 148/2011 nascevano dalla circostanza che la relazione sulla revisione della spesa aveva mostrato come le dimensioni  ridotte delle partecipate che operano nei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica impedissero di sfruttare sufficientemente i rendimenti di scala. Di qui’ la necessità di incentivare la spinta verso l’aggregazione delle imprese e la crescita dimensionale che avrebbero potuto portare nel tempo a una riduzione del numero degli operatori di circa l’80-90 per cento. L’obiettivo, dunque, è sembrato raggiungibile mediante l’organizzazione dell’affidamento del servizio su aree territoriali piuttosto ampie in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile alle piccole imprese la formulazione dell’offerta senza che ciò facesse perdere di vista le specificità del servizio. Gli enti locali, in altre parole, dovrebbero essere incentivati a sperimentare una logica di scala, magari utilizzando la leva degli incentivi economici collegati alla dismissione o fusione delle società partecipate. E’ in quest’ottica che il d.d.l. riguardante la “Legge di Stabilità” andava inquadrato nella parte in cui, intervenendo sul citato articolo 3 bis della legge n. 148/2011, sottolineava l’importanza degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), costituiti per consentire economie di scala tese a ottimizzare l’efficienza del servizio. Tuttavia, “tarare” l’estensione degli ATO sulle dimensioni territoriali delle Province potrebbe rivelarsi un grave errore, atteso che le esigenze dei territori, in termini di fabbisogno di servizi pubblici, variano da area ad area anche all’interno delle singole Province. Ciò che era assolutamente condivisibile è che essi, una volta istituiti dalle Regioni, obbligassero gli enti locali ad aderirvi. In ogni caso, veniva fatta salva l’ipotesi in  cui disposizioni  normative  statali  o regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica prevedessero l’attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in ambito  provinciale  o  sub-provinciale[5]. A proposito dell’adesione, l’articolo 43, spostando in avanti ancora una volta il termine ultimo fissato in passato dal Legislatore, stabiliva che se gli enti locali non avessero aderito agli ATO entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, il Presidente della Regione, non più il Prefetto, esercitava  i poteri sostitutivi, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni[6]. Aggiungendo che gli enti di governo di cui al comma 1 (Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) dovevano predisporre la relazione  esplicativa dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  prescelta[7]. Le loro deliberazioni venivano validamente assunte senza necessità di ulteriori “validazioni” da parte degli organi degli enti locali. La relazione, oltre a dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, era tenuta a motivarne le ragioni, con particolare richiamo agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. La relazione doveva contenere, in merito alle infrastrutture da realizzare da parte dell’affidatario, un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenesse anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario, proprio per l’importanza che riveste ai fini della tutela economica e patrimoniale dell’affidatario, doveva essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso o da una società di revisione. Nel caso in cui l’affidamento rivestiva le caratteristiche dell’in house providing, gli enti locali proprietari dovevano procedere, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota parte nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. A seguito dell’aggregazione delle società partecipate, la gestione dei servizi fino alle scadenze previste veniva mantenuta in capo al nuovo soggetto economico. La norma prevedeva ancora che venisse accertato il permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario e dei criteri qualitativi. In caso contrario si sarebbe dovuto procedere alla loro rideterminazione prolungando, se del caso, anche le scadenze delle concessioni, salvo la verifica effettuata dall’Autorità di regolazione competente[8]. Il nuovo comma 4 dell’articolo 3 bis della legge n. 148/2011, nella nuova formulazione dettata dall’articolo 43 del d.d.l. riguardante la “Legge di Stabilità”[9],  stabiliva che, fatti salvi i finanziamenti già assegnati, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova legge di stabilità, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali (ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione)  e relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, erano attribuiti solo agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse fossero aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse venivano prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica. La differenza rispetto la precedente previsione normativa è evidente giacché essa riteneva sufficiente che l’Autorità di vigilanza del settore competente verificasse solo l’efficienza gestionale mentre ora l’Autorità di vigilanza deve attestare anche la qualità del servizio reso sulla base dei parametri posti dalla medesima Autorità. Nel caso quest’ultima non dovesse essere stata istituita, l’attestazione sarebbe stato compito dell’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non è stata ancora istituita. Una ulteriore novità introdotta dall’articolo 43 del d.d.l. in commento era costituita da uno specifico incentivo alla razionalizzazione rappresentato dal fatto che i proventi delle dismissioni, se non utilizzati per acquisto di nuove partecipazioni, venivano automaticamente esclusi dal patto di stabilità e di crescita, aggiungendo al comma 4 dell’articolo 3 bis della legge n. 148/2011 il comma 4 bis[10]. Infine, la norma in parola aggiungeva il comma 6 bis all’articolo 3 bis della legge n. 148/2011, precisando che, salvo deroghe espresse, le disposizioni contenute nell’articolo 43 si applicavano anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’Autorità indipendente[11]. Le successive vicissitudini che hanno accompagnato l’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2015 non hanno inciso i contenuti del primitivo articolo 43 ma hanno semplicemente introdotto una diversa collocazione delle norme nell’architettura del testo. Infatti, l’intero articolo 43, in tutte le sue originarie declinazioni, è stato traslato prima all’interno dell’articolo 2, commi 267-272 e poi all’interno dell’articolo 1, commi 609-614, della legge n. 190/2014, licenziata dal Parlamento il 23 dicembre 2014 e pubblicata sulla G.U. n.  300 del 29 dicembre 2014. In conclusione, come ampiamente prevedibile, neanche la versione definitiva della “Legge di Stabilità” per l’anno 2015 è riuscita ad imprimere quella svolta tanto attesa in termini di tagli, atteso che nessuna sanzione è stata introdotta a carico degli enti pubblici cui viene fatto carico di ridurre gli sprechi, se risulterà, al 31 marzo 2016, che il piano operativo di razionalizzazione non sarà stato in tutto o in parte attuato. Che dire: tutto si trasforma, nulla cambia.                    

                       

                                                                               



[1] Per una consultazione integrale del testo di legge si rinvia al sito  www.dirittodeiservizipubblici.it.

[2] Per la consultazione integrale del testo si rinvia al sito istituzionale www.governo.it.

[3]Al riguardo, la legge 147/2013, all’articolo 1, comma 568-bis, stabilisce che: Le pubbliche amministrazioni locali  indicate  nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  e  le  società’  da  esse  controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società’  controllata  direttamente  o indirettamente. Se lo scioglimento e’ in corso ovvero  e’  deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società’ sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi  e l’imposta  regionale  sulle  attività’   produttive,   ad   eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro,  ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563  a  568  del presente  articolo.  Ove  lo  scioglimento  riguardi   una   società’ controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate  in  capo  alla società’ controllante non concorrono alla formazione  del  reddito  e del valore della produzione netta e le minusvalenze  sono  deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi  ovvero  sia  in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione e alla contestuale assegnazione  del  servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di  società’ mista, al socio privato detentore di una quota di almeno  il  30  per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini  delle  imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività’  produttive,  le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e  del  valore della  produzione   netta   e   le   minusvalenze   sono   deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

[4]La legge 147/2013, all’articolo 1, commi 563-568, dispone che: Le società controllate direttamente  o  indirettamente  dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o  dai loro enti strumentali, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle  società’  dalle stesse  controllate,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi   previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n.  165  del  2001, possono, sulla base di un accordo  tra  di  esse,  realizzare,  senza necessità del consenso del  lavoratore,  processi  di  mobilità  di personale anche in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità’ dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti  presso  la  società’  e   alle   organizzazioni   sindacali firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato,  in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e terzo dell’articolo 2112 del codice civile.  La  mobilità  non  può comunque avvenire tra le società’ di  cui  al  presente  comma  e  le pubbliche amministrazioni. 564. Gli enti che controllano le  società’  di  cui  al  comma  563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi  esternalizzati,  nonché’  di  razionalizzazione  delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo  appositi  piani industriali, atti di indirizzo volti a  favorire,  prima  di  avviare nuove procedure di reclutamento  di  risorse  umane  da  parte  delle medesime società’, l’acquisizione di personale mediante le  procedure di mobilita’ di cui al medesimo comma 563. 565. Le società’ di cui al comma 563,  che  rilevino  eccedenze  di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al comma 564, nonché’ nell’ipotesi in cui  l’incidenza  delle  spese  di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese  correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la  società’  e alle organizzazioni sindacali  firmatarie  del  contratto  collettivo dalla  stessa  applicato  un’informativa  preventiva  in   cui   sono individuati  il  numero,  la  collocazione  aziendale  e  i   profili professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono comunicate anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  – Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Le   posizioni   dichiarate eccedentarie non  possono  essere  ripristinate  nella  dotazione  di personale  neanche  mediante  nuove  assunzioni.  Si   applicano   le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135. 566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui  al comma  565,  si  procede,  a  cura   dell’ente   controllante,   alla riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza nell’ambito  della  stessa  società’  mediante  il  ricorso  a  forme flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre società’ controllate dal medesimo ente o dai  suoi  enti  strumentali con le modalità’ previste dal comma 563.  Si  applica  l’articolo  3, comma  19,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,   e   successive modificazioni. 567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli  enti controllanti e le società’ partecipate di cui al  comma  563  possono  concludere  accordi  collettivi  con  le   organizzazioni   sindacali comparativamente più’ rappresentative finalizzati alla realizzazione,  ai sensi del  medesimo  comma  563,  di  forme  di  trasferimento  in  mobilità dei dipendenti  in  esubero  presso  altre  società’  dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio  della  regione ove hanno sede le società’ interessate da eccedenze di personale. 567-bis. Le procedure di cui ai  commi  566  e  567  si  concludono rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall’avvio.  Entro  15  giorni dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   può’ presentare  istanza  alla   società’   da   cui   e’   dipendente   o all’amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  società’  o  in altra società’. 568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società’ di  cui al comma 563 possono farsi carico, per  un  periodo  massimo  di  tre anni,  di  una  quota  parte  non  superiore  al  30  per  cento  del trattamento economico  del  personale  interessato  dalla  mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità’ di bilancio e senza nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a  tal  fine corrisposte dalla società’  cedente  alla  società’  cessionaria  non concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle imposte  sul  reddito  e  dell’imposta  regionale   sulle   attività’ produttive.     

[5] Così disposto dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

[6] La disposizione è stata integralmente traslata all’interno dell’articolo 1, comma 609, lett. a) della legge n. 190/2014.

[7]L’Articolo 34, comma 20, della legge n. 179/2012 stabilisce  che: Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al  fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parità  tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire  adeguata informazione alla collettività  di  riferimento,  l’affidamento  del servizio e’ effettuato sulla base di apposita  relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che da’ conto delle ragioni  e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

[8]Dopo il comma 2 dell’articolo 3 bis della legge n.148/2011 il testo finale riguardante la “Legge di Stabilità” per l’anno 2015 ha aggiunto, per il tramite dell’articolo 1, comma 609, lett. b), il comma 2-bis dal seguente tenore: L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm., effettuata dall’Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

[9] Disposizione interamente confermata nei contenuti dall’articolo 1, comma 609, lett. c) della legge n. 190/2014.

[10] Tale disposizione è stata inserita nell’articolo 1, comma 609, lett. d) della legge n. 190/2014.

[11] La norma è stata inserita all’interno dell’articolo 1, comma 609, lett. e) della legge n. 190/2014.           

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