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Nota di segnalazione in relazione al punto 8.2 del considerato in diritto
di La Redazione 25 novembre 2010
 

Nota di segnalazione in relazione al punto 8.2 del considerato in diritto (a cura della Redazione).

 

Nel punto 8.2 del considerato in diritto la Corte Costituzionale esprime il proprio giudizio in merito al regime transitorio degli affidamenti, contenuto nel comma 8 dell’art.23 bis l. 133/2008, di conv. del d.l. 112/2008.

Il giudice costituzionale conclude ritenendo che la censura di inadeguatezza e non proporzionalità – dunque, non ragionevolezza – avanzata in ordine alle previsioni transitorie non può essere accolta.

Il giudizio viene espresso considerando la successione cronologica delle disposizioni di legge censurate.

In particolare, si legge nella sentenza, l’attuale comma 8 dell’art.23 bis disciplina il regime transitorio “con una cadenza differenziata, a seconda delle varie ipotesi, a partire dal 31 dicembre 2010 e sino al 31 dicembre 2012, termine ultimo, successivamente modificato, a decorrere dal 25 novembre 2009, in quello del 31 dicembre 2015”.

Tali margini temporali – conclude la Corte – in ragione della loro ampiezza, sono in grado di assicurare concretamente la possibilità di attenuare le conseguenze economiche negative connesse alla cessazione anticipata degli affidamenti e, dunque, escludono che possa essere invocato l’incolpevole affidamento del gestore nella durata naturale del contratto di servizio, che, solo, potrebbe determinare una possibile irragionevolezza della norma.

In merito, deve, però, osservarsi che con la modifica apportata dall’art.15 d.l. 135/2009, conv. con l. 166/2009, al c.8 dell’art.23 bis i termini di cessazione degli affidamenti risultano definiti come segue:

a) le gestioni in house, in essere alla data del 22/08/2008 cessano il 31/12/2011, ovvero,  alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31/12/2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lett. b) del c.2, dell’art.23 bis;

b) le gestioni affidate direttamente a società miste, il cui socio sia stato scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lett.a), c.2, dell’art.23 bis,  che non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano il 31/12/2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società miste, il cui socio  sia stato scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lett.a), c.2,, dell’art.23 bis, che abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1/10/ 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art.2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ,ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40% entro il 30/06/2013 e non superiore al 30 % il 31/12/2015;  se tali condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, rispettivamente, il 30/06/2013 o il 31/12/2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano in nessuno dei casi precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31/12/2010.

Pertanto, l’attuale regime transitorio degli affidamenti, contenuto nel c.8, dell’art.23 bis, è scandito, essenzialmente, nelle due date 31/12/2010 e 31/12/2011, mentre nessun riferimento risulta alla data del 31/12/2012.

La data di cessazione degli affidamenti relativa al 31/12/2015, inoltre, lungi dall’avere una validità di carattere generale, nonché dal sostituire, nel caso, la data del 31/12/2011 (e non 31/12/2012), si riferisce, in realtà, alla sola ipotesi degli affidamenti in essere al 1/10/2003 a società partecipate già quotate a quella data, e a quelle da esse controllate, che, entro il 31/12/2015, non abbiano ceduto a terzi almeno il 70 per cento del loro capitale sociale.

 

Sentenza: Corte Costituzionale, 17/11/2010 n. 325
Art. 23 bis del d.l. 25/06/2008, n. 112, conv. con mod. in l. n. 133/08 nel testo originario ed in quello mod. dall'art. 15, c. 1, del d.l. n. 135/09, conv. con mod. in l. n. 166/09; art. 15 c. 1 ter del d.l. n. 135/09, conv. con mod. in l. n.166/09
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