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Illegittimità della procedura di mobilità del personale da una società in house alla pubblica amministrazione
di Michele Nico 30 gennaio 2015
 

È ILLEGITTIMA LA PROCEDURA DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DA UNA SOCIETÀ IN HOUSE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

La procedura di mobilità del personale nell’ambito della Pubblica amministrazione non può essere determinata da automatismi, ma deve sempre rispettare la regola del concorso, che è la forma generale e ordinaria di reclutamento nel pubblico impiego.

Con questa motivazione la Corte Costituzionale (sentenza n. 7 del 30 gennaio 2015) dichiara l’illegittimità della legge della Regione Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4, là dove l’art. 13, comma 3, dispone che il personale a tempo indeterminato dipendente di una società in house viene trasferito, in sede di prima applicazione, a un’agenzia di bonifica, beneficiando del contratto collettivo del comparto Regione, e con l’ulteriore vantaggio che, in caso di trattamenti economici superiori, è riconosciuto in favore dei dipendenti un assegno “ad personam” riassorbibile.

Per la Consulta, una norma siffatta comporta da un lato un indebito privilegio per il personale della società partecipata, e, dall’altro, una violazione dei principi di funzionamento della PA, alla quale, come stabilisce l’art. 97 della Costituzione, si può accedere soltanto per concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

È ben vero che, secondo quanto prevede il relativo statuto, la Regione autonoma Sardegna gode di competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale”, ma è altrettanto vero – osserva la Corte – che tale competenza “trova il proprio limite nella Costituzione, nei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

A sostegno della tesi esposta la Consulta evoca una copiosa giurisprudenza da cui si desume che il pubblico concorso è la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale nella Pubblica amministrazione, cui si può derogare soltanto in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

E non c’è dubbio che un’esigenza di riorganizzazione all’interno della Regione, che comporti la necessità di dotare di risorse umane un’agenzia destinata a subentrare nelle funzioni di una società in house, non può annoverarsi tra le superiori esigenze di interesse pubblico idonee a legittimare una deroga.

La procedura di mobilità disposta dalla legge regionale, infine, risulta per di più in contrasto con l’art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in forza del quale la mobilità del personale non può avvenire tra le società pubbliche e la PA.

 

Sentenza: Corte Costituzionale, 30/1/2015 n. 7
Sull'illegittimità cost. dell'art. 13, c. 3, della l. R. autonoma Sardegna n.4/2014che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, IGEA spa, contestualmente soppressa , alla neocostituita Ag. regionale ARBAM.
 Illegittimità della procedura di mobilità del personale da una società in house alla pubblica amministrazione di Michele Nico

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