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Nelle gare del servizio gas il mercato rilevante coincide con il singolo ambito territoriale.
di Michele Nico 19 febbraio 2015
 

NELLE GARE DEL SERVIZIO GAS IL MERCATO RILEVANTE COINCIDE CON IL SINGOLO AMBITO TERRITORIALE

 

Con la sentenza del 26 gennaio 2015, n. 334, il Consiglio di Stato, sez. VI, afferma che la definizione di “mercato rilevante” non è connotata in senso meramente geografico o spaziale, ma è relativa all’ambito di territorio in cui l’intento anticoncorrenziale è suscettibile di produrre i suoi effetti, sicché, nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione in parola è direttamente correlata al contesto in cui si inquadra il comportamento collusivo tra le varie imprese coinvolte.

Alla luce di questo principio, il collegio accoglie il ricorso proposto dall’Antitrust avverso due sentenze del TAR Lazio (sez. I, n. 3046 e 3047 del 2014), che hanno annullato il provvedimento del 17 aprile 2013, con cui l’Autorità ha censurato una complessa operazione di concentrazione consistente nel passaggio del controllo congiunto di un impresa ad altre società operanti nel settore della distribuzione del gas naturale.

L’operazione societaria, ad avviso dell’AGCM, viene posta in essere allo scopo di rafforzare una posizione dominante con possibili effetti restrittivi della concorrenza nei mercati delle gare per concessioni della distribuzione del gas che si sarebbero svolte in sei ambiti territoriali minimi (Atem) ubicati nel nord-est del nostro paese.

Più precisamente, secondo il provvedimento impugnato “l’operazione in questione dispiega i propri effetti nei mercati rilevanti che si formeranno al momento della effettuazione delle gare d’ambito per il rilascio delle concessioni per lo svolgimento in esclusiva dell’attività di distribuzione del gas”, con l’effetto che, da questo angolo prospettico, “il mercato rilevante coincide con lo stesso servizio con riferimento al singolo accordo relativo all’area geografica locale e, quindi, con le singole gare”.

Osserva infatti l’Authority che l’unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza”, ossia nella logica di una concorrenza per il mercato.

Questa tesi è però confutata dal TAR Lazio che, proprio al contrario, ravvisa nell’operazione de qua un metodo per realizzare economie di scala e miglioramenti operativi, indipendenti dalle gare negli Atem.

Secondo il Tribunale, non è quindi sufficiente a legittimare l’intervento dell’Autorità la circostanza che l’accordo limiti la concorrenza tra le parti, in quanto esso dovrebbe “ulteriormente dimostrarsi suscettibile di incidere negativamente sulla concorrenza del mercato in misura tale da poter produrre effetti negativi sui prezzi, la produzione, l’innovazione o la varietà e la qualità dei beni e dei servizi”.

Nella valutare l’operazione di concentrazione, si scontrano perciò due visioni contrapposte, che si fondano su una diversa concezione di “mercato rilevante”, quale base di riferimento per misurare il potenziale effetto anticoncorrenziale della condotta assunta dagli operatori del settore.

In tale contesto, la Sezione VI spezza una lancia a favore dell’Autorità garante, asserendo che “il provvedimento contestato in giudizio si manifesta congruamente e logicamente motivato nel rilevare che indizi gravi, precisi e concordanti rendono palese l’esistenza di un intento anticoncorrenziale, preordinato a produrre effetti non occasionali mediante la partecipazione della nuova impresa comune (…) alle previste gare d’ambito”.

In definitiva, il “mercato rilevante” entro cui assume spessore il comportamento dei concorrenti non può che coincidere con la singola gara, a maggior ragione per il fatto che nell’ambito del servizio di distribuzione del gas non ci sono, né sono prevedibili, gare di dimensione nazionale, ma solo gare per la selezione del gestore nei singoli ambiti, già individuati dal legislatore.

Sentenza: Consiglio di Stato, Sez. VI, 26/1/2015 n. 334
La definizione di mercato rilevante non è connotata in senso meramente geografico o spaziale, ma è relativa all'ambito di territorio in cui l'intento anticoncorrenziale è suscettibile di produrre i suoi effetti.
 Nelle gare del servizio gas il mercato rilevante coincide con il singolo ambito territoriale. di Michele Nico

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